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Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. (036U0645)

Art. 41

Art. 41.

Tutte le corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle carte manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate per intero dal mittente.

Le corrispondenze epistolari e le parte manoscritte, spedite in via ordinaria, non francate o francate insufficientemente, sono assoggettate ad una tassa doppia dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario. Le altre corrispondenze non hanno corso.

Le tasse speciali di recapito' per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.