Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. (036U0645)
Art. 41
Art. 41.
Tutte le corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle carte manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate per intero dal mittente.
Le corrispondenze epistolari e le parte manoscritte, spedite in via ordinaria, non francate o francate insufficientemente, sono assoggettate ad una tassa doppia dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario. Le altre corrispondenze non hanno corso.
Le tasse speciali di recapito' per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.
Tutte le corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle carte manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate per intero dal mittente.
Le corrispondenze epistolari e le parte manoscritte, spedite in via ordinaria, non francate o francate insufficientemente, sono assoggettate ad una tassa doppia dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario. Le altre corrispondenze non hanno corso.
Le tasse speciali di recapito' per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.