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Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. (036U0645)

Art. 195

Art. 195.

Il Governo del Re puo', nei casi e nei modi previsti dall'art. 6 della presente legge, sospendere, limitare ed assumere l'esercizio delle comunicazioni e degli uffici telegrafici esercitati da ferrovie e tramvie.