Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. (036U0645)
Art. 195
Art. 195.
Il Governo del Re puo', nei casi e nei modi previsti dall'art. 6 della presente legge, sospendere, limitare ed assumere l'esercizio delle comunicazioni e degli uffici telegrafici esercitati da ferrovie e tramvie.
Il Governo del Re puo', nei casi e nei modi previsti dall'art. 6 della presente legge, sospendere, limitare ed assumere l'esercizio delle comunicazioni e degli uffici telegrafici esercitati da ferrovie e tramvie.