Che approva il regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno. (091U0260)
Art. 821
Art. 821.
Registro del movimento dei fondi.
Sul registro del movimento dei fondi, dove la cassa non e' affidata a un contabile, si tiene giornalmente in evidenza l'importo delle somme depositate o estratte dalla cassa e quelle rimaste a mano dell'autorita' dirigente o del comandante o capoguardia.
Quando, in mancanza del contabile, la dirigente autorita' riserva a se' il maneggio dei fondi, la cassa forte deve avere due chiavi, a differenti congegni, una delle quali e' tenuta dalla stessa autorita' dirigente e l'altra dall'impiegato che le succede immediatamente in grado.