Che approva il regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno. (091U0260)
Art. 366
Art. 366.
Regime cui sono sottoposti i condannati negli stabilimenti di pena ordinarii.
Il condannato che entra in uno stabilimento di pena ordinario, e' sottoposto a regime della segregazione cellulare continua, se deve scontare la pena dell'ergastolo o della reclusione; ed a quello della segregazione cellulare notturna, se deve scontare la pena della detenzione o dell'arresto.
Terminato il periodo della segregazione cellulare continua, a norma del codice penale, il condannato all'ergastolo o alla reclusione passa al regime della segregazione cellulare notturna.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".