N NORME. red.it

Che approva il regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno. (091U0260)

Art. 621


Art. 621.

Vendita dei manufatti. - Norme.

La vendita dei manufatti si fa per contanti, salvo trattisi di pubbliche amministrazioni, o di imprese carcerarie od altre che abbiano corrispondente cauzione.