Che approva il regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno. (091U0260)
Art. 621
Art. 621.
Vendita dei manufatti. - Norme.
La vendita dei manufatti si fa per contanti, salvo trattisi di pubbliche amministrazioni, o di imprese carcerarie od altre che abbiano corrispondente cauzione.