N NORME. red.it

Che approva il regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno. (091U0260)

Art. 708


Art. 708.

Verificazioni di cassa.

Non meno di una volta ogni tre mesi, e sempre quando lo creda opportuno, il direttore procede d'improvviso all'accertamento della contabilita' di danaro, e alla ricognizione dei fondi esistenti nella cassa dell'amministrazione, facendo il riscontro tra il libro di cassa e quello delle vendite tenuti dallo stesso contabile e quelli di controllo tenuti dal ragioniere, sulla presentazione dei documenti di scarico e delle carte contabili che possono esistere.

Quest'operazione, a cui assistono il ragioniere ed il vicedirettore o, in mancanza, un altro impiegato d'amministrazione, si fa risultare da un verbale compilato in tre originali, di cui due devono essere trasmessi al Ministero e l'altro rimane negli atti dell'ufficio. Al verbale dovra' sempre unirsi una copia della situazione indicata alla lettera e dell'articolo 749.