Che approva il regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno. (091U0260)
Art. 586
Art. 586.
Marca degli oggetti mobili.
Il materiale mobile degli uffici e della casa, tranne i letti e le altre suppellettili, e gli utensili di modello speciale e uniforme ad uso personale e individuale degli agenti di custodia e dei condannati, deve capo per capo, essere marcato colle iniziali S. P.
C. (Stabilimento-penale-Casa), o R. G. C. (Riformatorio Governativo-Casa), e portare la impronta del numero progressivo della specie, a fuoco, in rilievo o per incisione, e sempre nel punto piu' visibile. Questo numero deve essere sempre continuativo per ogni specie, non puo' essere mai cambiato o sostituito, e deve corrispondere a quello segnato nel relativo inventario.