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Che approva il regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno. (091U0260)

Art. 430


Art. 430.

Provvedimenti in caso di evasione.

Avvenendo l'evasione di un detenuto o di un ricoverato, l'autorita' dirigente provvede immediatamente, per mezzo dei suoi dipendenti, alle prime ricerche, e in pari tempo ne da' partecipazione telegrafica agli uffici di pubblica sicurezza, ai reali carabinieri, alla prefettura, alla procura del Re ed al Ministero dell'interno.

Oltre ai particolari su quanto si riferisce alla evasione, e segnatamente alle circostanze che l'abbiano preceduta o susseguita, deve sempre l'autorita' dirigente unire al suo rapporto scritto, che fa seguito alla partecipazione telegrafica, l'estratto di matricola dell'evaso.

Si riguarda come avvenuta l'evasione, per cio' che riflette alla disciplina, quando i detenuti o ricoverati siano usciti dallo stabilimento chiuso, o siano stati lontani per oltre due ore dal posto loro assegnato nel lavoro all'aperto.