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Che approva il regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno. (091U0260)

Art. 521


Art. 521.

((I condannati che per un intero mese non lavorano per circostanze indipendenti dalla loro volonta', ne' abbiano subite punizioni superiori a quelle indicate alle lettere a), b) dell'art. 332, possono essere autorizzati a spendere giornalmente in sopravitto, sul fondo particolare o, in difetto, sull'eccedenza del fondo indicato, nell'art. 519: a) se condannati all'ergastolo, fino a L. 0.30 nel periodo di segregazione cellulare continua, e fino a L. 0.40 nello stadio successivo; b) se condannati alla reclusione, fino a L. 0.40 nel periodo di segregazione cellulare continua, e fino a L. 0.50 nel periodo successivo; c) se condannati alla detenzione, fino a L. 0.50; d) se condannati all'arresto, fino a L. 0.55)).