Che approva il regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno. (091U0260)
Art. 607
Art. 607.
Marca per le materie da lavoro - Loro divisione.
Le materie da lavoro debbono tenersi bene disposte e ripartite nei magazzini, divise per specie e distinte con una marca, in modo che si possa constatarne la identita' e la quantita' col riscontro dei registri, per quanto sia remota l'epoca dell'acquisto di esse.
Quelle di pertinenza dei privati committenti vengono, possibilmente, custodite in localita' separate, e, in ogni caso, in modo che le materie di committenti diversi non si abbiano a confondere ne' fra loro, ne' con quelle dell'amministrazione.