Che approva il regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno. (091U0260)
Art. 1.
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la Legge del 22 novembre 1888 N.° 5801 (Serie 3ª) colla quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il nuovo Codice penale pel regno d'Italia ed a fare per Regio Decreto le disposizioni transitorie e le altre necessarie per l'attuazione del Codice stesso;
Visto il Regio Decreto 30 giugno 1889 N.° 6133 (Serie 3ª) col quale fu approvato e data esecuzione al Codice penale portante la data del giorno stesso;
Vista la Legge sulla riforma penitenziaria del 14 luglio 1889 N.° 6165 (Serie 3ª);
Visto il Regio Decreto dicembre 1889 N.° 6509 (Serie 3ª) col quale si approvano le norme relative all'attuazione del Codice penale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, e di quello delle Finanze;
Sentito il Consiglio di Stato nel suo parere;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato il qui unito Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerarii e pei Riformatorii governativi del Regno, che sara' d'ordine Nostro munito del visto del Ministro dell'Interno.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1891.
UMBERTO.
CRISPI.
ZANARDELLI.
GRIMALDI.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Si omette la pubblicazione del Regolamento cui si riferisce il presente R. decreto; detto Regolamento sara' stampato separatamente in un volume.
Regolamento
Art. 1
REGOLAMENTO GENERALE DEGLI STABILIMENTI CARCERARII E DEI RIFORMATORII GOVERNATIVI
Art. 1.
Distinzione degli stabilimenti carcerarii.
Gli stabilimenti carcerarii si distinguono in
Stabilimenti di prigionia preventiva;
Stabilimenti di pena ordinarii;
Stabilimenti di pena speciali.
Art. 2
Art. 2.
Stabilimenti di prigionia preventiva.
Sono stabilimenti di prigionia preventiva:
le carceri giudiziarie centrali e succursali;
le carceri giudiziarie mandamentali.
Art. 3
Art. 3.
Stabilimenti di pena ordinarii.
Sono stabilimenti di pena ordinarii:
gli ergastoli;
le case di reclusione;
le case di detenzione;
le case di arresto.
Art. 4
Art. 4.
Stabilimenti di pena speciali.
Sono stabilimenti di pena speciali:
le case di pena intermedie, agricole ed industriali;
le case di rigore;
i manicomii giudiziarii;
le case di custodia;
le case pei condannati riconosciuti affetti da ubbriachezza abituale;
le case di lavoro;
le case di correzione.
Art. 5
Art. 5.
Distinzione dei riformatorii.
I riformatorii si distinguono in
istituti di educazione e di correzione;
istituti di educazione correzionale;
istituti di correzione paterna.
Art. 6
Art. 6.
Destinazione delle carceri giudiziarie centrali e succursali.
Le carceri giudiziarie, centrali e succursali, nei capoluoghi od altri comuni del circondario, sono destinate:
a) per gli inquisiti;
b) pei condannati alla detenzione o alla reclusione non eccedente sei mesi, ovvero pei condannati all'arresto, salvo il disposto dell'articolo 413.
Art. 7
Art. 7.
Destinazione delle carceri giudiziarie mandamentali.
Le carceri giudiziarie mandamentali, situate nei capoluoghi di mandamento, sono destinate:
a) per gli inquisiti a cagione di reato di competenza dei pretori;
b) per gli inquisiti riguardo ai quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di rinvio al giudizio;
c) pei condannati alla reclusione, o alla detenzione non eccedente tre mesi, ovvero pei condannati all'arresto, salvo il disposto dell'articolo 413.
Art. 8
Art. 8.
Altre categorie di detenuti cui sono destinate le carceri giudiziarie.
Tanto le carceri giudiziarie centrali e succursali, quanto le mandamentali, possono anche servire alla custodia:
a) dei condannati a qualunque pena restrittiva della liberta', in attesa d' invio alla loro destinazione;
b) dei detenuti di passaggio;
c) dei detenuti che sono temporaneamente a disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza o di altra.
Art. 9
Art. 9.
Sistema delle carceri giudiziarie. - Destinazione. - Sezioni penali.
Le carceri giudiziarie centrali, succursali e mandamentali sono a sistema di segregazione cellulare continua e a sistema di segregazione notturna.
Alla segregazione cellulare continua sono assoggettati:
a) gli inquisiti, durante il periodo dell'istruttoria, e finche' l'autorita' giudiziaria competente non abbia dichiarato che la segregazione cellulare continua possa cessare;
b) gli inquisiti, i quali facciano formale domanda di rimanere in isolamento, anche quando questo possa cessare, sia possibile di aderire alla loro domanda;
c) i condannati che possono, a norma del codice penale, scontare la loro pena nelle carceri giudiziarie senza l'obbligo dell'isolamento, e che facciano formale domanda di rimanere segregati, sempre quando possa essere accolta.
I detenuti delle altre categorie sono assoggettati alla segregazione notturna.
I condannati, che hanno chiesto ed ottenuto di scontare la loro pena in segregazione cellulare continua, non possono esserne tolti su loro semplice domanda e senza gravi motivi di salute.
Nelle carceri giudiziarie possono essere stabilite sezioni penali a senso dell'articolo 232.
Art. 10
Art. 10.
Destinazione degli stabilimenti di pena ordinarii. - Sistema. - Sezioni penali.
Gli stabilimenti di pena ordinarii sono destinati ai condannati all'ergastolo, alla reclusione, alla detenzione e all'arresto.
I detti stabilimenti di pena sono a sistema di segregazione cellulare continua per quei condannati che, a norma delle disposizioni di legge, devono, con quel regime, scontare tutta o parte della loro condanna. Sono a sistema di segregazione notturna per gli altri condannati.
Ai condannati degli stabilimenti di pena e' applicabile la disposizione dell'articolo 9 in quanto li riguarda.
Gli stabilimenti di pena pei maschi possono avere sezioni diverse a seconda dei diversi periodi di una medesima pena.
Gli stabilimenti di pena per le femmine possono avere sezioni diverse anche a seconda delle diverse specie di pena.
Art. 11
Art. 11.
Stabilimenti di pena speciali. - Destinazione. - Sistema.
Gli stabilimenti di pena speciali sono destinati alle seguenti categorie di detenuti:
a) le case di pena intermedie, ai condannati dei quali si parla nell'articolo 14 del codice penale;
b) le case di rigore, ai condannati cui si riferisce l'articolo 344 del regolamento;
c) i manicomi giudiziarii, ai condannati dei quali fa menzione l'articolo 469 e agli inquisiti indicati negli articoli 471, 472 e 473 del regolamento;
d) le case di custodia, ai condannati cui si riferiscono gli articoli 46 e 47 del codice penale;
e) le case per gli affetti da ubbriachezza abituale, ai condannati a senso dell'articolo 48, n. 2, del codice stesso;
f) le case di lavoro, ai condannati cui riguarda l'articolo 22 di esso codice;
g) le case di correzione, ai condannati dei quali si fa parola negli articoli 54, secondo capoverso, e 55 del codice predetto.
Alle case stesse possono essere destinati anche i condannati, dei quali e' parola nell'articolo 56 del codice penale, ove la durata della condanna non sia superiore a tre anni.
Questi stabilimenti sono suddivisi in sezioni separate ed a sistema di segregazione cellulare continua, di segregazione notturna, o a comune, secondo le norme disciplinari del regolamento generale e colle eccezioni che possono essere stabilite dai regolamenti interni.
Art. 12
Art. 12.
Riformatorii. - Destinazione. - Sistema.
Gli istituti di educazione e di correzione sono destinati ai minorenni, dei quali si parla nell'articolo 53 e nella prima parte dell'articolo 54 del codice penale.
Gli istituti di educazione correzionale sono destinati ai minorenni, cui si riferiscono gli articoli 114 e 116 della legge di pubblica sicurezza.
Gli istituti di correzione paterna sono destinati ai minorenni, dei quali e' parola nell'articolo 222 del codice civile.
Queste tre categorie di istituti sono a sistema di segregazione notturna e devono avere sezioni diverse per le diverse eta'.
Art. 13
Art. 13.
Stabilimenti governativi e privati.
Gli stabilimenti di prigionia preventiva, quelli di pena (ordinarii e speciali) sono governativi; i riformatorii possono essere anche privati.
Art. 14
Art. 14.
Amministrazione delle carceri. - Sua dipendenza.
L'amministrazione delle carceri dipende dal Ministero dell'interno.
Art. 15
Art. 15.
Ripartizione degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii.
Gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii sono divisi in tre compartimenti e tredici circoli, giusta la tabella C, annessa all'ordinamento degli impiegati dell'amministrazione carceraria e dei riformatorii governativi, approvato con regio decreto del 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3ª).
Art. 16
Art. 16.
Autorita' ad essi preposte.
Gli stabilimenti di pena ed i riformatorii sono affidati a direzioni speciali.
Le carceri giudiziarie centrali e succursali possono essere affidate a speciali direzioni, od anche alle superiori autorita' amministrative del luogo.
((Alla direzione delle carceri giudiziarie mandamentali, dove non esiste direzione carceraria od ufficio di sottoprefettura, sono preposti i pretori, ai quali e' data facolta' di delegare, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, alcune delle loro attribuzioni al capo guardia o a chi ne fa le veci)).
Gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii destinati alle donne (adulte o minorenni) possono essere, mediante convenzioni, affidati ad istituti di carita' muliebri, sotto la dipendenza della locale autorita' dirigente.
Art. 17
Art. 17.
Dipendenza loro dalle prefetture.
Tutte le autorita' dirigenti, nei limiti e con le norme stabilite dal regolamento, dipendono in linea diretta dalle prefetture delle rispettive provincie; devono riferire tosto alle prefetture stesse quanto possa riguardare l'ordine pubblico, e alle competenti autorita' giudiziarie quanto possa avere attinenza col corso della giustizia e con la istruzione dei procedimenti penali.
Art. 18
Art. 18.
Personale di custodia.
Al servizio di custodia, di vigilanza e di scorta dei detenuti, si provvede con graduati ed agenti; per gli stabilimenti o per le sezioni destinate ai minorenni, per le case di custodia e pei manicomii giudiziarii con graduati e sorveglianti; per gli stabilimenti o per le sezioni destinate alle donne (adulte o minorenni) con suore o guardiane, se non contemporaneamente con le une e con le altre.
La nomina di questo personale e' fatta nei modi stabiliti dall'ordinamento degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii governativi del 6 luglio 1890, n. 7011 (serie 3ª), nonche' dalla seconda parte del regolamento.
Art. 19
Art. 19.
Azione del personale.
Le autorita' dirigenti e il personale degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii eseguiscono e fanno eseguire, nella sfera delle loro attribuzioni, gli ordini impartiti in via gerarchica dalle competenti superiori autorita' amministrative e giudiziarie.
Ove si tratti di disposizioni non prevedute dal regolamento, chi e' chiamato a metterle in opera deve domandare, prima di eseguirle, che l'ordine gli sia dato in iscritto.
Art. 20
Art. 20.
((La corrispondenza di ufficio tra le Direzioni degli stabilimenti carcerari e il Ministero dell'interno e' diretta. Soltanto quando si tratti di affari riguardanti l'ordine pubblico od avvenimenti di straordinaria importanza, le direzioni stesse riferiscono anche al prefetto della Provincia. Le partecipazioni relative ai movimenti del personale degli impiegati e degli agenti e del personale aggregato in genere, sono date dal Ministero nello stesso tempo alle Prefetture per cognizione e alle Direzioni interessate per l'esecuzione, di cui esse danno assicurazione)).
Art. 21
Art. 21.
Consiglio di sorveglianza. - Sua composizione.
In ogni comune, dove trovansi case di reclusione, di detenzione o di custodia, e' istituito un consiglio di sorveglianza, composto del procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario e' situato lo stabilimento, del presidente della societa' di patronato dei liberati dal carcere del circondario medesimo o della provincia, e, in sua mancanza, da una persona scelta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, e del direttore dello stabilimento stesso.
La presidenza di questo consiglio e' assunta dal procuratore del Re. Il direttore ha le funzioni di relatore. Un impiegato della direzione, da designarsi dal direttore, od altro da designarsi dal presidente, quando il consiglio non sieda presso la direzione dello stabilimento, disimpegna le funzioni di segretario.
La persona scelta dal consiglio dell'ordine degli avvocati rimane in carica un anno, ma puo' essere riconfermata per altri due anni di seguito.
Art. 22
Art. 22.
Sue attribuzioni.
Spetta a questo consiglio:
a)((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 19 FEBBRAIO 1922, N. 393));
b) di fare le sue osservazioni sulle domande inoltrate per concedere la liberazione condizionale a quei condannati che abbiano i requisiti detti nell'articolo 16 di esso codice;
c) di proporre la revoca dell'ordinanza con la quale, ai termini dell'articolo 47 di detto codice, un condannato a pena restrittiva della liberta' personale era stato ammesso a scontarla in una casa di custodia.
Art. 23
Art. 23.
Sua sede e convocazione.
Il consiglio di sorveglianza si riunisce negli uffici della direzione dello stabilimento o in altro luogo designato dal presidente.
Esso e' convocato dal presidente almeno due volte l'anno, e il direttore dello stabilimento ha l'obbligo di preparare gli elementi necessari, onde il consiglio possa deliberare sulle materie di sua competenza.
La direzione di uno stabilimento penale richiede la straordinaria convocazione del consiglio nei casi previsti dall'articolo 454, quando il ritardo si reputi pericoloso nell'interesse dell'ordine e della disciplina.
Art. 24
Art. 24.
Sue deliberazioni.
Di tutte le deliberazioni del consiglio e' tenuto uno speciale registro, nel quale viene riassunto il modo con cui si e' proceduto nell'esame delle singole proposte, specificando sommariamente i motivi delle risoluzioni adottate.
Il verbale di ciascuna adunanza deve essere firmato dai componenti il consiglio; e il registro e' depositato negli uffici della direzione dello stabilimento, alla quale allorche' la riunione si tiene in altra localita', e' fatta pervenire copia del verbale stesso per l'occorrente trascrizione.
Art. 25
Art. 25.
Condizioni per ottenere il passaggio alle case di pena intermedie o la liberazione condizionale.
Le condizioni richieste pel passaggio dei condannati alle case di pena intermedie sono quelle dette nell'articolo 453 del regolamento.
I requisiti richiesti pel conseguimento della liberazione condizionale sono indicati dagli articoli 381 e 499.
Art. 26
Art. 26.
Procedimento per ottenere la liberazione condizionale.
La domanda per ottenere la liberazione condizionale e' presentata dal condannato alla direzione dello stabilimento in cui egli sconta la pena, e la direzione stessa la trasmette al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui fu pronunziata la condanna, con le sue osservazioni sulle prove di ravvedimento date dal condannato, e con quelle del consiglio di sorveglianza.
((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 19 FEBBRAIO 1922, N. 393)).
Art. 27
Art. 27.
Passaggio da una casa di custodia ad uno stabilimento di pena ordinario.
Onde un condannato possa essere proposto pel passaggio da una casa di custodia ad uno stabilimento di pena ordinario, ai termini del capoverso dell'articolo 47 del codice penale, occorre che sia riconosciuta la cessazione del vizio parziale di mente in conformita' dell'articolo 482 del regolamento.
Art. 28
Art. 28.
Facolta' ai componenti del consiglio di accedere negli stabilimenti penali.
Ai componenti del consiglio di sorveglianza e' applicabile il disposto dell'articolo 49, capoverso.
Art. 29
Art. 29.
Istituzione delle societa' di patronato.
Nei comuni, nei circondari, nelle provincie del Regno, e' affidata alla iniziativa dei privati la costituzione delle societa' di patronato, la cui missione e' quella di interessarsi della sorte di coloro che sono sulla via del delitto, procurando di ritrarneli col consiglio e coll'opera, per rendere al consorzio civile laboriosi ed onesti cittadini.
Art. 30
Art. 30.
Loro attribuzione.
L'azione delle societa' di patronato si estende a tutti i colpiti da condanna ove, almeno sei mesi prima della loro liberazione, ne facciano domanda alla direzione dello stabilimento, ed ai minorenni ricoverati nelle case di correzione e di educazione correzionale, che sieno nelle condizioni stabilite dai rispettivi regolamenti interni.
Le societa' stesse devono inoltre:
a) interessarsi dei minorenni che manchino di famiglia, o le cui famiglie non siano in grado di prenderne cura, o siano causa del loro pervertimento;
b) mettersi, all'occorrenza, in rapporto coll'autorita' di pubblica sicurezza per ottenere ai condannati restituiti a liberta' le limitazioni alla sorveglianza previste dall'articolo 119 della legge di sicurezza pubblica 30 giugno 1889.
Art. 31
Art. 31.
Regolamenti speciali.
Le norme costitutive di queste societa' (comunali, circondariali, provinciali), nonche' quelle relative agli agenti speciali che esse, occorrendo, possono nominare per il collocamento, all'interno ed all'estero, dei condannati o dei ricoverati predetti, fanno parte di appositi regolamenti che, a mezzo delle prefetture, sono inviati al Ministero dell'interno per la debita approvazione.
Art. 32
Art. 32.
Tempo utile per domandare il loro appoggio.
Sei mesi prima del giorno della liberazione di un condannato che abbia fatto domanda d'essere messo sotto la tutela della societa' di patronato, il presidente di essa designa il socio che deve prenderne cura, e da quel momento e' permessa a questi la maggior possibile frequenza di comunicazione e di visite col liberando per avere agio di conoscere lo stato in cui egli si trova.
Ove si tratti di un ricoverato, i necessari accordi sono presi in proposito tra il direttore dell'istituto ed il presidente della societa' di patronato.
Art. 33
Art. 33.
Consenso dei genitori pei minorenni.
Per affidare alle societa' di patronato un minorenne, l'autorita' dirigente deve fare le pratiche necessarie ad ottenere il consenso dei genitori o di coloro che ne fanno le veci e, nei casi di maggiore importanza, rivolgersi alle autorita' superiori della provincia ed anche al Ministero, per gli opportuni provvedimenti.
Art. 34
Art. 34.
Perdita del beneficio di patronato.
Il patrocinio e' tolto a colui che in un modo qualunque se ne renda immeritevole.
Art. 35
Art. 35.
Sussidi straordinari.
Ove una societa' di patronato apra sale di asilo o di lavoro pei patrocinati; istituisca agenzie speciali per dare ai liberati notizie sulle richieste di lavoro che possono venire a sua conoscenza, dall'interno o dall'estero, assista le famiglie dei condannati, i figli di essi, o le donne e i minorenni che, ai sensi dell'articolo 21 del codice penale, possono scontare la pena dell'arresto in casa, l'amministrazione centrale, sentito il consiglio delle carceri, puo' accordarle un sussidio straordinario sul fondo all'uopo destinato a senso dell'articolo 44.
Art. 36
Art. 36.
Liberazione condizionale dei minorenni.
In favore dei minorenni ricoverati in un istituto di educazione correzionale che siano messi sotto la tutela di una societa' di patronato e che si trovino nelle condizioni volute dal regolamento interno, il presidente di detta societa', previ gli accordi col direttore del riformatorio, puo' essere accordata la liberazione ove si trovino nelle condizioni volute dal regolamento interno.
A tal uopo il presidente della societa', di concerto colla direzione del riformatorio, domanda al presidente del tribunale civile che emetta la relativa ordinanza.
Questa liberazione e' revocata per la cattiva condotta del minorenne, su domanda fatta dallo stesso presidente della societa' di patronato all' autorita' giudiziaria che la aveva concessa, la quale provvede con apposita ordinanza al ritorno di lui in un riformatorio.
La stessa disposizione e' applicabile ai minorenni rinchiusi in un istituto di educazione correzionale ai sensi dell'articolo 53, primo capoverso, e 54 del codice penale.
Art. 37
Art. 37.
Sospensione di ordinanza di' ricovero.
L'ordinanza, con la quale, ai termini dell'articolo 114 della legge di pubblica sicurezza, fu pronunciato il ricovero di un minorenne in un istituto di educazione correzionale, puo' essere sospesa nella sua esecuzione, mediante altra ordinanza del presidente del tribunale civile, su domanda di una societa' di patronato, che prenda quel minorenne sotto il suo patrocinio, si obblighi di occuparlo in modo conveniente e di invigilarne la condotta.
Questa sospensione cessa, di avere effetto, per nuova ordinanza emessa dal presidente medesimo, sulla semplice richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza, nel caso che il minorenne patrocinato non dia prove evidenti di ravvedimento.
Art. 38
Art. 38.
Restituzione di minorenni ai genitori.
La restituzione ai genitori di un minorenne ricoverato in un istituto di educazione correzionale puo' essere fatta ai termini dell'articolo 115 della legge di pubblica sicurezza, qualora il presidente di una societa' di patronato, si obblighi di metterlo sotto la tutela della societa' stessa, ai sensi dell'articolo precedente.
Art. 39
Art. 39.
Patronato per le donne.
Le donne (adulte o minorenni) non possono, di regola, essere affidate in patrocinio che a persone di sesso femminile.
Art. 40
Art. 40.
Invio alle societa' del peculio dei liberati.
Il fondo dei condannati o dei ricoverati ammessi al beneficio della societa' di patronato, e' spedito dalla direzione dello stabilimento penale o del riformatorio al presidente della societa' medesima, ed egli deve aver cura di somministrarlo integralmente al liberato nei modi e nella misura stabilita dallo statuto di essa societa'.
Art. 41
Art. 41.
Relazioni annue delle societa' di patronato.
Alla fine di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio) ciascuna societa' di patronato fa pervenire al Ministero dell'interno, per mezzo della prefettura, una relazione, nella quale da' contezza del modo come la societa' procede nella sua missione; indicando il numero dei suoi soci, le somme raccolte, il numero degli individui messi sotto il suo patrocinio, le norme colle quali questo e' stato esercitato, i risultati ottenuti, le modificazioni che vorrebbe apportare al suo ordinamento, e quant'altro creda opportuno di sottoporre all'attenzione del Ministero stesso.
Art. 42
Art. 42.
Comunicazione delle relazioni al consiglio delle carceri.
Le relazioni dette nell'articolo precedente sono dalla amministrazione centrale comunicate al consiglio delle carceri, pei sussidii straordinarii da accordarsi a senso dell'articolo 35, e per quelle osservazioni che il consiglio stesso creda opportune.
Art. 43
Art. 43.
Collocamento di minorenni presso famiglie oneste.
Per il collocamento dei minorenni presso famiglie oneste, ai sensi dell'articolo 18 della legge sulla riforma carceraria, l'amministrazione centrale si rivolge alle societa' di patronato, e, ove queste assumano l'obbligo di vigilanza, provvede sulle loro proposte.
Art. 44
Art. 44.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 19 FEBBRAIO 1922, N. 393))
Art. 45
Art. 45.
Resoconto annuo dei fondi concessi alle societa' predette.
Nella relazione annua, che deve essere presentata al Parlamento, e' dato conto particolareggiato del modo come sono state distribuite le somme predette.
Art. 46
Art. 46.
Scopo della commissione visitatrice.
In ogni comune, dove trovansi stabilimenti carceraria o riformatorii, e' istituita per ciascuno stabilimento una commissione visitatrice, a cui e' affidato l'incarico di vegliare su tutto quanto riguarda il vitto, l'arredo, l'igiene, l'istruzione, il lavoro, nello scopo di concorrere efficacemente, di concerto colla direzione locale, a rafforzare il rispetto all'autorita', il severo mantenimento della disciplina, la esecuzione dei regolamenti in vigore, la tutela e la riforma morale dei detenuti.
Art. 47
Art. 47.
Costituzione di essa.
Sono di diritto componenti la commissione visitatrice il sindaco del comune o un assessore da lui delegato, che ne ha la presidenza, il procuratore del Re, e il parroco, nella cui cura e' collocato lo stabilimento. Sono componenti eletti per le singole commissioni due cittadini, nominati uno dal prefetto della provincia ed uno dal procuratore generale del distretto della corte d'appello.
Nei comuni che non sono sede di tribunale, il procuratore del Re e' surrogato dal pretore, il quale non puo' farsi sostituire dal vice pretore.
Per gli stabilimenti e per le sezioni destinati alle donne (adulte o minorenni), i due componenti eletti possono essere scelti fra persone di sesso femminile.
Per i riformatorii, i componenti eletti sono di preferenza scelti tra i membri della societa' di patronato.
I componenti eletti si rinnovano ogni anno, ma possono essere riconfermati. I componenti nominati in surrogazione di altri che cessino d'esserlo prima dello scadere dell'anno, rimangono in carica per il tempo che vi sarebbero ancora rimasti i surrogati.
Art. 48
Art. 48.
Scioglimento della commissione visitatrice.
Per gravi fatti che possono nuocere alla discliplina interna degli stabilimenti carcerarii o dei riformatorii, la commissione visitatrice puo' essere sciolta con decreto reale su proposta dei due ministri dell'interno e della giustizia.
Art. 49
Art. 49.
Attribuzioni.
La commissione visitatrice e' in numero legale ogni qual volta intervengono all'adunanza tre dei suoi componenti.
Per l'adempimento del suo ufficio, la commissione puo' accedere nell'interno dello stabilimento carcerario o del riformatorio e visitare i dormitorii e le celle, le infermerie, i laboratorii, le celle di punizione, le dispense, le cucine, le caserme destinate al corpo degli agenti di custodia, ecc. La commissione puo' anche sentire le domande dei detenuti o ricoverati, e specialmente dei condannati che scontano la loro pena o che sono in attesa di assegnazione o di passaggio: e da' poi il suo parere sul regolamento interno dello stabilimento.
Art. 50
Art. 50.
Visite agli inquisiti.
Per le visite della commissione stessa ai detenuti che non sono condannati, o che sono a disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza, e' necessario l'intervento del rappresentante l'autorita' giudiziaria, o il suo consenso.
Art. 51
Art. 51.
Delegazione per le visite.
Per le visite ordinarie, la commissione puo' delegare a turno due dei suoi componenti. La direzione deve designare alla commissione visitatrice i detenuti o ricoverati che piu' ne sono meritevoli.
Art. 52
Art. 52.
Doveri speciali pei riformatorii e per le case di correzione.
Per quanto riguarda i riformatorii e le case di correzione, la commissione visitatrice deve anche invigilare il corso dell'insegnamento e assistere agli esami periodici dei ricoverati e dei condannati.
Art. 53
Art. 53.
Rapporti ordinarii e straordinarii.
Delle visite che la commissione o i delegati di essa fanno allo stabilimento carcerario od al riformatorio, nonche' delle osservazioni alle quali queste visite possono dar luogo sui singoli rami di servizio, si prende nota in uno speciale registro, in conformita' dell'articolo 299 del regolamento.
((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 19 FEBBRAIO 1922, N. 393)).
Alla fine di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio) il presidente della commissione visitatrice invia al prefetto della provincia le osservazioni che ha avuto luogo di fare, e il prefetto le spedisce al Ministero col suo parere e con le sue proposte.
Ove l'urgenza del caso lo richieda, la commissione visitatrice deve riferirne senza indugio al prefetto e al Ministero dell'interno, dopo aver sentita l'autorita' dirigente.
Art. 54
Art. 54.
Personale dell'amministrazione.
Il personale dell'amministrazione delle carceri si compone di ispettori, direttori di circolo, direttori, vicedirettori, segretarii, alunni di segreteria, ragionieri, contabili, computisti, alunni di ragioneria, ufficiali d'ordine e scrivani.
Art. 55
Art. 55.
Personale aggregato.
Al personale amministrativo suddetto, per gli speciali servizi dei singoli stabilimenti, sono aggregati cappellani, medici-chirurghi, farmacisti, maestri per l'istruzione civile, agronomi, dirigenti ed assistenti tecnici, capi d'arte e inservienti, suore.
Art. 56
Art. 56.
Ispettori delle carceri. - Loro attribuzioni.
Gli ispettori delle carceri hanno la loro sede presso il Ministero dell'interno.
Essi visitano per ordine del Ministero, gli stabilimenti carcerari, i riformatorii, nonche' i detenuti o i ricoverati in qualunque localita' abbiano a trovarsi, rappresentando nelle loro visite l'amministrazione centrale.
Art. 57
Art. 57.
Ispezioni annue.
Almeno una volta l'anno devono gli ispettori visitare gli stabilimenti della circoscrizione a ciascuno di essi assegnata e alla fine di ogni ispezione presentano al Ministero la loro relazione sullo stabilimento visitato.
Art. 58
Art. 58.
Rapporti con le autorita' locali.
Tutte le autorita' e gli uffici dipendenti hanno l'obbligo di comunicare agli ispettori i documenti e le notizie di cui possano fare loro regolare richiesta.
Le autorita' amministrative e giudiziarie locali, i presidenti delle societa' di patronato e delle commissioni visitatrici prestano agli ispettori l'opera loro, affinche' le ispezioni riescano maggiormente utili al pubblico servizio.
Art. 59
Art. 59.
Provvedimenti ordinarii e di urgenza.
Ove dalla ispezione eseguita risultino fatti gravi a carico del personale addetto ad uno stabilimento, l'ispettore invita il funzionario responsabile a dargli per iscritto le sue giustificazioni e le rimette al Ministero dell'interno con la sua relazione e con quei documenti sui quali reputi opportuno di richiamare la superiore attenzione.
Ove questi fatti siano di eccezionale importanza e richiedano solleciti provvedimenti, gli ispettori ne telegrafano al prefetto della provincia o al Ministero dell'interno secondo che si tratti di ordine pubblico o di servizii amministrativi, o ad ambedue nei casi piu' gravi, aspettando per provvedere istruzioni in proposito.
Quando per l'urgenza del caso occorrano disposizioni immediate, l'ispettore provvede senza indugio, telegrafando al tempo stesso al prefetto ed al Ministero.
In ogni altro caso l'ispettore da' sul posto le disposizioni necessarie, riferendone poscia al Ministero.
Art. 60
Art. 60.
Visto da apporre sui registri.
In tutti i registri che gli ispettori esaminano nel corso delle ispezioni, essi devono apporre il loro visto.
Art. 61
Art. 61.
Relazioni degli ispettori colle superiori autorita' amministrative e giudiziarie.
Nel visitare uno stabilimento, gli ispettori si mettono in relazione colle autorita' superiori amministrative e giudiziarie, per lo adempimento della loro missione.
Art. 62
Art. 62.
Doveri degli ispettori quando sono in residenza.
Gli ispettori quando non sono in giro, osservano l'orario stesso degli impiegati del Ministero dell'interno; e richiesti dal direttore generale delle carceri o dai direttori capi divisione, danno il loro parere o trattano gli affari che possono essere loro affidati.
Nel caso che ad una parte di essi od a tutti sia dimandato un parere collettivo, si radunano sotto la presidenza del direttore generale delle carceri o di un suo delegato. Dell'adunanza e' redatto verbale, e ciascuno ha diritto di farvi inserire il proprio voto dissenziente motivato.
L' ispettore meno anziano funziona da segretario.
Agli ispettori possono essere anche affidati studii speciali relativi alle leggi, ai regolamenti, alle istruzioni, a statistiche, ecc.
Art. 63
Art. 63.
Ispezioni agli stabilimenti muliebri.
Le ispezioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatorii destinati alle detenute e alle ricoverate (adulte o minorenni) possono essere affidate, volta per volta, a persone di sesso femminile.
Art. 64
Art. 64.
Attribuzioni dei direttori di circolo.
Per le ispezioni delle carceri centrali, succursali e mandamentali, per la vigilanza sui minorenni collocati dall'amministrazione presso famiglie oneste, e per altri speciali incarichi, e' delegato, per decreto ministeriale, in ogni circolo un direttore dell'amministrazione delle carceri, scelto fra i direttori delle prime tre classi, ai termini dell'art. 11 dell'ordinamento del personale amministrativo ed aggregato, degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii governativi, approvato con regio decreto 6 luglio 1890, n. 7010 (serie 3ª).
Nessuna ispezione puo' esser fatta da un direttore di classe inferiore in uno stabilimento al quale sia preposto un direttore di classe superiore o, se della stessa classe, piu' anziano.
La delegazione ha la durata di un anno, ma puo' essere riconfermata.
Sono applicabili ai direttori in missione le disposizioni dei precedenti articoli 58, 59, 60 e 61.
Art. 65
Art. 65.
Attribuzioni generali e doveri del direttore.
Il direttore e' il capo dello stabilimento.
Tutti i suoi dipendenti, senza eccezione alcuna, gli devono obbedienza in ogni cosa che al servizio si riferisca, ed egli deve, a sua volta, essere loro di esempio, tanto nella vita privata quanto nella pubblica, per ottenere quel rispetto che solo coll'esempio si ispira.
Il direttore regola tutte indistintamente le parti del servizio, e da' gli opportuni provvedimenti; cura la scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni, dei contratti; sorveglia il modo come i funzionarii e gli agenti, che da lui dipendono, adempiono i loro doveri; invigila su tutta la corrispondenza, i registri, le scritturazioni, gli atti che sono stabiliti dalle vigenti discipline; e' per cio' responsabile di ogni irregolarita' che una diligente oculatezza avrebbe potuto conoscere ed impedire, di ogni mancanza che non abbia riferito all'autorita' superiore, di ogni ordine da lui dato senza poi assicurarsi della sua esecuzione.
Art. 66
Art. 66.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 19 FEBBRAIO 1922, N. 393))
Art. 67
Art. 67.
Studio del carattere dei detenuti o ricoverati.
E' obbligo precipuo del direttore di mettere ogni suo studio nel conoscere il carattere morale dei detenuti o ricoverati; di fare ogni opera per ispirare in essi intera fiducia; di mostrare colla correttezza dei modi e colla fermezza che tutto quanto egli fa, tutto quanto egli ordina, e' la scrupolosa esecuzione della legge, non arbitrio o passione.
Art. 68
Art. 68.
Provvedimenti relativi alla custodia dei detenuti o ricoverati.
Per assicurare la custodia dei detenuti o ricoverati il direttore deve:
a) prendere gli accordi necessarii con la prefettura della provincia, e, a mezzo di questa, con l'autorita' militare, in quanto riguarda la custodia esterna;
b) disporre, sentito il comandante, il capoguardia o il caposorvegliante, il servizio di custodia interno, ed anche quello esterno pei lavori all'aperto, in guisa che i detenuti o ricoverati rimangano sotto una continua vigilanza, impiegandovi il minor numero possibile di agenti di custodia;
c) visitare, almeno una volta al mese, tutti i locali dello stabilimento, e accertarsi cosi' del modo come sono tenuti e della vigilanza che su di essi si esercita, si' di giorno che di notte;
d) visitare, quanto piu' di frequente sia possibile, i luoghi dove i condannati o i ricoverati lavorano all'aperto e accertarsi che in tutti i loro movimenti essi siano vigilati e scortati dagli agenti di custodia in modo che impediscano sorprese, assalti, fughe o comunicazioni con persone estranee;
e) curare che i condannati di cui alla lettera precedente non lavorino confusi ad operai liberi, salve le eccezioni consentite dal Ministero;
f) far perquisire, anche in ore e giorni non determinati dai regolamenti, i dormitorii, le sale di lavoro, le celle, i detenuti o i ricoverati, nonche', in caso di gravi sospetti, gli agenti di custodia, i capi d'arte, gli inservienti, gli agenti delle imprese o altre persone addette ai servizii dello stabilimento, o che, per ragione di essi servizi, abbiano relazioni coi detenuti;
g) accertarsi che le armi e le munizioni sieno tenute in buono stato, sopratutto negli stabilimenti nei quali i condannati lavorano all'aperto, rivolgendosi al Ministero o alla prefettura ogni qualvolta occorresse provvedere alle une o alle altre;
h) richiedere, in caso di ribellione, al capoposto della forza militare il sussidio della guardia esterna, facendone immediato rapporto alle autorita' superiori amministrativa e giudiziaria.
Art. 69
Art. 69.
Provvedimenti relativi alla disciplina interna.
Per provvedere alla disciplina interna il direttore deve:
a) stabilire pei suoi impiegati l'orario in modo che si possa convenientemente provvedere a tutti i bisogni dell'ufficio, e quest'orario farlo prolungare oltre alla sua durata ordinaria, ove per una ragione qualsiasi ve ne sia bisogno;
b) stabilire altresi' fra gli impiegati della direzione un turno di servizio, in modo che tutti possano avere la loro parte di azione e di responsabilita' nella sorveglianza dell'azienda domestica e nel mantenimento della disciplina dello stabilimento;
e) dare, alla fine d'ogni semestre, le informazioni sugli impiegati e informare sollecitamente la prefettura e il Ministero dell'interno di tutte le gravi mancanze che il personale dipendente commetta;
d) riunire di tempo in tempo gli agenti di custodia e spiegar loro quali siano i doveri che hanno verso l'amministrazione e verso i detenuti o ricoverati, e quale sia l'importanza della missione loro affidata;
e) curare che gli agenti di custodia vestano sempre la divisa del corpo, e non vi portino modificazione alcuna, obbligando i manchevoli a ridurla nella forma prescritta a loro spese;
f) far sottoporre a visita sanitaria mensile gli agenti di custodia e dare gli opportuni provvedimenti, ove qualcuno di essi risulti affetto da malattia contagiosa o venerea;
g) obbligare i detenuti o ricoverati alla nettezza personale e a non trascurare quanto a tal uopo e' prescritto dal regolamento;
h) classificare i detenuti o i ricoverati nei dormitorii, nei laboratorii, nella cappella, nella scuola, a norma del regolamento, secondo l'eta' di essi e le altre loro condizioni personali;
i) procurare di trovar lavoro per tutti i detenuti che ne siano capaci, tenendo conto possibilmente dei mestieri che i detenuti stessi esercitavano in liberta', o di quelli ai quali si avviavano, o per i quali si mostrino maggiormente inclinati;
l) destinare ai servizi interni i condannati che ne siano meritevoli e abbiano i requisiti necessari, evitando per altro che tali destinazioni si facciano per riguardi personali o per indebiti favori;
m) aver cura che i detenuti e i ricoverati da porre in viaggio siano in grado da poterlo intraprendere, e che non si dichiarino invalidi al lavoro o cronici quelli che veramente non sieno tali;
n) visitare i detenuti o ricoverati quanto piu' di frequente e' possibile, e accordar loro udienza almeno una volta ogni settimana, ascoltandone con benignita' i lamenti e provvedendo subito, ove ne sia il caso.
o) ammonire il detenuto o il ricoverato che manchi al proprio dovere e dargli lode quando faccia qualche azione che sia prova di buoni sentimenti o della sua resipiscenza;
p) disporre le visite che il cappellano, il medico chirurgo, il maestro, gli impiegati dello stabilimento, i capi d'arte e le altre persone aggregate all'amministrazione devono fare ai detenuti o ricoverati, sopratutto a coloro che sono in cella;
q) eccitare i detenuti o ricoverati a tener viva la corrispondenza coi loro parenti, se questi sono di buona morale, e impedire che durante la condanna o il ricovero si rallentino i reciproci vincoli di affetto fra i detenuti e le famiglie alle quali debbono far ritorno dopo riacquistata la liberta';
r) procurare di far nascere o di accrescere nei detenuti o ricoverati il desiderio del risparmio, consigliarli indefessamente ad economizzare il loro peculio e impedire sopratutto che, avvicinandosi il tempo della liberazione, essi lo spendano in modo poco proficuo;
s) leggere la corrispondenza dei detenuti o ricoverati e apporre il visto a tutte le lettere in arrivo o in partenza, non dando corso a quelle che reputi di non dover comunicare e trasmettendo alle autorita' politiche o giudiziarie quelle che possono interessare le une o le altre;
t) vietare che all'esterno dello stabilimento, anche nella parte destinata agli alloggi, si facciano illuminazioni in tempo di pubbliche solennita' o che in questi ultimi abbiano luogo trattenimenti clamorosi.
Art. 70
Art. 70.
Provvedimenti relativi all'amministrazione.
Per provvedere all'amministrazione, il direttore deve:
a) curare che sia verificato e controllato tutto quanto viene introdotto nello stabilimento, costruito ed esportato, ordinando all'uopo verificazioni straordinarie, e applicando le penalita' convenute nei relativi contratti;
b) sorvegliare che gli agenti delle imprese ammessi nello stabilimento, non vengano meno ai loro doveri, ammonendoli ed espellendoli qualora vi contravvengano con pregiudizio della disciplina e dell'amministrazione;
c) proporre in tempo le opere di manutenzione occorrenti allo stabilimento; sorvegliare quelle ordinate dal Ministero, affidate all'industria libera o fatte ad economia e curare che siano eseguite nei modi stabiliti, e che i materiali adoperati corrispondano alle perizie delle quali egli deve aver copia;
d) esaminare attentamente i saggi dei generi vittuarii, presentatigli prima della distribuzione, e farli poi restituire all'impresa o alle masse donde furono estratti;
e) sorvegliare il servizio sanitario per quanto riguarda i medicinali, assicurandosi della buona qualita' e della giusta quantita' di essi per mezzo del medico-chirurgo, e facendoli, ove occorra, sottoporre ad analisi chimica.
Art. 71
Art. 71.
Licenze che il direttore accorda agli impiegati.
Per gravi ragioni di famiglia, l'autorita' dirigente puo' accordare agli impiegati dello stabilimento brevi licenze di giorni cinque ognuna, non piu' di due volte all'anno, facendone rapporto alla prefettura.
Art. 72
Art. 72.
Divieto di assentarsi dalla residenza.
Senza autorizzazione della prefettura della provincia o del Ministero dell'interno, il direttore di uno stabilimento non puo' assentarsi dalla sua residenza per piu' di un giorno o durante la notte.
Art. 73
Art. 73.
Licenze che il prefetto puo' accordare al direttore.
La prefettura, nelle circostanze indicate dall'articolo 71, puo' concedere al direttore una licenza di cinque giorni, non piu' di due volte l'anno, riferendone al Ministero.
Questa licenza e quella di cui all'articolo 71 devono computarsi negli ordinari permessi annuali che possono essere accordati dal Ministero.
Art. 74
Art. 74.
Attribuzioni che l'autorita' dirigente puo' delegare ad altri.
L'autorita' dirigente puo', sotto la sua responsabilita' e previa autorizzazione del Ministero dell'interno, delegare agli impiegati dipendenti, al comandante, al capoguardia o al caposorvegliante, parte delle attribuzioni relative alla vigilanza sui servizii interni dello stabilimento, che le sono attribuite dai regolamenti.
Art. 75
Art. 75.
Registri che deve tenere l'autorita' dirigente.
L'autorita' dirigente e' obbligata ad annotare in appositi registri:
a) gli ordini del giorno e quelli permanenti da essa dati al personale dipendente;
b) gli avvenimenti importanti e gli ordini impartiti in proposito;
c) le udienze accordate ai detenuti o ricoverati e i provvedimenti all'uopo presi.
Art. 76
Art. 76.
Documenti che deve trasmettere.
Il direttore e' altresi' obbligato a trasmettere direttamente al Ministero dell'interno, nel primo giorno di ogni mese:
a) l'elenco nominativo dei mutamenti avvenuti nel personale dei condannati e dei ricoverati negli stabilimenti, nelle sezioni penali e nei riformatorii, durante il mese precedente;
b) il prospetto numerico dei mutamenti indicati nella lettera precedente, corredato della tabella di situazione prescritta alla lettera e del presente articolo;
entro cinque giorni dalla scadenza d'ogni trimestre:
c) l'elenco delle somme versate nella tesoreria per fitto di locali carcerarii;
e alla scadenza di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio):
d) la relazione statistica degli stabilimenti, delle sezioni penali e dei riformatorii, da compilarsi a norma delle speciali istruzioni.
Deve mandare, inoltre, al Ministero dell'interno, per mezzo della prefettura della provincia,
nel primo giorno di ogni mese:
e) la tabella di situazione all'ultima giornata del mese precedente, dei detenuti e degli agenti di custodia, limitatamente alle carceri giudiziarie;
f) l'elenco nominativo dei mutamenti avvenuti nel personale amministrativo, religioso, sanitario, scolastico e di custodia, durante il mese precedente;
entro cinque giorni dalla scadenza d'ogni trimestre:
g) i prospetti individuali delle punizioni inflitte agli agenti di custodia;
h) il prospetto numerico delle variazioni avvenute durante il precedente trimestre nelle carceri giudiziarie;
i) l'estratto del registro di permanenza in carcere dei giudicabili, prescritto dall'articolo 180, lettera l, col riassunto relativo e con la nota dei giudicabili detenuti da oltre un anno e prosciolti nel trimestre;
nella prima quindicina del mese di marzo:
k) la situazione numerica dei militari in congedo illimitato, addetti al personale degli agenti di custodia desunta dai relativi avvisi;
entro il mese di dicembre:
l) l'elenco degli agenti di custodia che compiono la ferma nell'anno successivo;
e alla scadenza di ogni anno finanziario:
m) il rendiconto statistico delle carceri giudiziarie, da compilarsi secondo le norme stabilite da speciali istruzioni;
Ha pure l'obbligo di mandare il primo di ogni mese alle procure generali del Re, nel cui distretto fu pronunciata la condanna:
n) l'elenco dei condannati all'ergastolo, alla reclusione e alla detenzione, i quali siano stati liberati nel mese precedente.
Art. 77
Art. 77.
Divieto di comunicare atti d'ufficio.
L'autorita' dirigente non puo' rilasciare nessun documento, nessuna notizia, nessuna comunicazione risguardante lo stabilimento cui e' preposta, se non ne sia officialmente richiesta dalle autorita' competenti.
Delle comunicazioni richieste o rilasciate, quando non siano imposte da disposizioni di leggi o regolamenti, essa deve sempre informare il Ministero.
Art. 78
Art. 78.
Custodia delle piante topografiche dello stabilimento.
L'autorita' dirigente deve conservare, sotto la sua responsabilita', le piante topografiche degli edifizii carcerarii, delle quali non puo' essere data visione ad estranei o comunicata copia, per qualsiasi motivo, senza autorizzazione del Ministero.
Per tenere queste piante al corrente, viene fatta di volta in volta speciale richiesta all'ufficio del genio civile a mezzo della prefettura.
Art. 79
Art. 79.
Attribuzioni e doveri del vice direttore.
Il vice direttore esercita, sotto la immediata e diretta dipendenza del direttore, una continua vigilanza e un esatto controllo sull'andamento dei diversi rami del servizio disciplinare, economico ed industriale, e sostituisce il direttore nei casi d'assenza o d'impedimento di questi.
Oltre alle speciali attribuzioni, di cui al § 2°, capo IX della parte III del regolamento, e' suo dovere di esercitare una continua sorveglianza sui detenuti o ricoverati nelle celle e nei laboratorii, per assicurarsi che tutti abbiano una occupazione e che vi attendano in modo proficuo, tanto nell'interesse dell'amministrazione, quanto nel proprio, specialmente per quel che riguarda la istruzione industriale.
Art. 80
Art. 80.
Attribuzioni e doveri del segretario.
Il segretario attende al disbrigo degli affari di segreteria; eseguisce e sorveglia, a seconda dei casi, la registrazione e la spedizione delle carte d'ufficio; certifica le copie degli atti emanati dalla direzione; roga gli atti di appalto ed i contratti, e compie tutti i lavori inerenti alla sua qualita', che gli vengono ordinati dal direttore o da chi lo rappresenta.
Egli ha l'obbligo della tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione, conformemente a quanto dispone la legge sul registro e bollo.
Ove manca il segretario, tale obbligo spetta all'autorita' dirigente.
Il segretario risponde verso il direttore della custodia della biblioteca dell'ufficio, e della regolare tenuta dell'archivio.
Art. 81
Art. 81.
Registri che deve tenere.
Il segretario e' responsabile, sotto la dipendenza del direttore, dell'esatta tenuta dei registri seguenti:
a) catalogo della biblioteca della direzione e di quella circolante;
b) protocollo della Corrispondenza d'ufficio in arrivo e partenza;
c) matricola del personale amministrativo, religioso, sanitario, ecc., addetto allo stabilimento;
d) matricola degli agenti di custodia e rubrica relativa;
e) registro dei condannati o ricoverati assegnati;
f) registro dei condannati o ricoverati usciti dallo stabilimento per qualsiasi causa;
g) matricola dei condannati negli stabilimenti e nelle sezioni penali e dei ricoverati nei riformatorii, e rubrica relativa;
h) registro nominativo della popolazione delle carceri giudiziarie;
i) registro numerico dei mutamenti avvenuti nella popolazione delle carceri giudiziarie;
l) registro numerico dei mutamenti suddetti negli stabilimenti o nelle sezioni penali e nei riformatorii governativi;
m) registro dei permessi di colloquio accordati ai condannati o ricoverati;
n) registro delle corrispondenze dei detenuti o ricoverati in arrivo e in partenza;
o) registri delle deliberazioni della commissione e del consiglio di disciplina locali;
p) registro delle punizioni degli agenti di custodia per gli stabilimenti penali e pei riformatorii;
q) registro delle punizioni dei detenuti e ricoverati per gli stabilimenti, per le sezioni penali e riformatorii;
r) registro della scadenza delle pene per i condannati e del ricovero pei ricoverati;
s) matricola speciale degli agenti di custodia ed allievi guardie in quegli stabilimenti ove esista una sezione Scuola d'istruzione.
Art. 82
Art. 82.
Registri e quadri statistici.
Il segretario e' incaricato della compilazione dei quadri statistici annuali e della compilazione di tutti i prospetti periodici, non riguardanti la contabilita'.
Art. 83
Art. 83.
Elenco dei detenuti o ricoverati da iscriversi nelle liste di leva.
Nel mese di dicembre di ciascun anno, il segretario deve compilare e presentare all'autorita' dirigente gli elenchi dei detenuti o ricoverati, i quali per la loro eta' dovrebbero nell'anno vegnente essere iscritti sulle liste di leva, onde l'autorita' stessa, dopo averli esaminati, possa darne notizia ai sindaci dei comuni cui gli stessi detenuti o ricoverati appartengono, per ragione di domicilio o di abituale dimora.
In questi elenchi devono comprendersi tutti i detenuti o ricoverati nati nell'anno cui gli elenchi stessi si riferiscono, anche se fossero morti entro i dodici mesi precedenti.
Art. 84
Art. 84.
Attribuzioni dell'alunno di segreteria.
L'alunno di segreteria coadiuva il segretario in tutti gli affari a questo attribuiti, e lo surroga nei lavori di ufficio in caso di assenza, impedimento, o che altro.
Art. 85
Art. 85.
Attribuzioni e doversi del ragioniere.
Il ragioniere, sotto la dipendenza del direttore, tratta gli affari riguardanti la ragioneria, e dirige e sorveglia il servizio di contabilita', del cui buon andamento e' direttamente responsabile.
Egli deve quindi disimpegnare tutte le attribuzioni a tale scopo devolutegli, giusta le disposizioni contenute nel § 3, capo IX, parte III, del regolamento.
((4))
AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 15 settembre 1904, n. 571 ha disposto (con l'art. 69, comma 1) che "Le attribuzioni che il Regolamento generale delle Carceri, approvato con R. Decreto 1° febbraio 1891, n. 260, affida al Ragioniere, e i doveri speciali relativi alla contabilita' e alla vigilanza sulla azienda industriale od agricola imposti al funzionario stesso, passano al Vice Direttore, il quale puo' essere coadiuvato, ove occorra, nella esecuzione materiale delle scritturazioni, da un impiegato subalterno".
Il Regio Decreto 15 settembre 1904, n. 571 ha disposto (con l'art. 69, comma 1) che "Le attribuzioni che il Regolamento generale delle Carceri, approvato con R. Decreto 1° febbraio 1891, n. 260, affida al Ragioniere, e i doveri speciali relativi alla contabilita' e alla vigilanza sulla azienda industriale od agricola imposti al funzionario stesso, passano al Vice Direttore, il quale puo' essere coadiuvato, ove occorra, nella esecuzione materiale delle scritturazioni, da un impiegato subalterno".
Art. 86
Art. 86.
Impiegati che lo coadiuvano.
Per l'adempimento dei suoi incarichi, il ragioniere ha alla sua dipendenza un contabile o un computista e quegli altri impiegati che gli vengano all'uopo assegnati.
Art. 87
Art. 87.
Attribuzioni e doveri del contabile.
Il contabile ha la responsabilita' della buona conservazione di quanto costituisce il materiale mobile dello stabilimento cui trovasi addetto, e delle somme, dei titoli e dei valori che ha in deposito, della vendita dei manufatti o prodotti e di tutte le altre operazioni inerenti alla gestione affidatagli, a senso delle disposizioni contenute nel § 4, capo IX, parte III, del regolamento.
Art. 88
Art. 88.
Obbligo di osservare le leggi di contabilita'.
Nell'adempimento delle proprie incombenze egli deve uniformarsi a quanto e' stabilito nel regolamento, nonche' alle istruzioni, che, per la esecuzione di esso, gli vengono date dal direttore o dal ragioniere, e osservare inoltre le leggi e le disposizioni comuni a tutti i contabili dello Stato.
Art. 89
Art. 89.
Divieto di tenere in cassa somme estranee alla sua gestione.
Il contabile non puo' ricevere ne' ritenere nelle casse dell'amministrazione somme o valori estranei alla sua gestione: eppero', quando in tempo di verificazioni vi si rinvengano somme maggiori di quelle risultanti dai registri, il fondo riconosciuto eccedente va a beneficio dell'erario, ed e' iscritto come provento casuale.
Le stesse norme devono essere osservate per quel che riguarda la gestione del materiale, salvo le misure disciplinari indicate nell'articolo 778, capoverso.
Art. 90
Art. 90.
Responsabilita' nei pagamenti.
Prima di eseguire un pagamento, il contabile deve accertarsi, sotto la propria responsabilita', della esattezza dei computi, della regolarita' del titolo che gli e' esibito e della identita' della persona che si presenta a riscuotere.
Art. 91
Art. 91.
Libro di cassa e registri di magazzino.
Il contabile deve tenere al corrente il libro di cassa ed i registri di magazzino, eseguendo le iscrizioni di spese e di introiti, di carico e di scarico del materiale, in guisa che non siano lasciate lacune fra gli articoli di uno stesso esercizio, e in tempo di verificazioni ordinarie e straordinarie, nonche' alla chiusura finale dei conti, appariscano nella importanza loro totale, le spese e le riscossioni eseguite, i rimborsi e le anticipazioni avute, i versamenti fatti nella tesoreria, gli effetti, i generi, le materie e i manufatti entrati ed usciti.
Art. 92
Art. 92.
Modo come devono essere fatte le iscrizioni nei registri.
Le iscrizioni nei registri devono farsi dal contabile in modo chiaro e preciso, cosicche', qualunque possa essere la importanza dell'operazione eseguita, abbia sempre a risultare la persona che ha ricevuto, pagato o provveduto, la vera causa dell'introito, della spesa e della provvista, con l'indicazione della qualita', della quantita' e del prezzo.
Art. 93
Art. 93.
Quando il contabile e' scaricato dalla responsabilita'.
Il contabile non si intende regolarmente scaricato, ne' liberato dalla responsabilita' della sua gestione, se non dopo emanata l'approvazione dei conti, al cui rendimento e' tenuto, in conformita' delle disposizioni di questo regolamento e della legge e regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 94
Art. 94.
Attribuzioni del computista e dell'alunno di ragioneria.
Il computista e l'alunno di ragioneria prestano la loro opera in sussidio al ragioniere e al contabile, ed eseguiscono quella parte di servizio di contabilita' che, su proposta del ragioniere, viene ad essi affidata dal direttore.
Sono poi piu' specialmente destinati, secondo il loro grado rispettivo, alla tenuta dei registri, alla compilazione dei documenti contabili, alla copiatura e spedizione dei rendiconti e della corrispondenza inerente al servizio di contabilita'.
Il computista di 1ª classe puo' essere destinato ad esercitare le funzioni di contabile, ed in questo caso ne disimpegna pure le attribuzioni e ne assume i doveri.
Art. 95
Art. 95.
Attribuzioni dell'ufficiale d'ordine e dello scrivano.
L'ufficiale d'ordine e lo scrivano eseguiscono lavori di copiatura, di registrazione e di spedizione, a seconda del bisogno, sia per gli uffici di segreteria, sia per quelli di contabilita', secondo le disposizioni date dal direttore.
Art. 96
Art. 96.
Azione del cappellano sui detenuti.
In ogni stabilimento carcerario e in ogni riformatorio e' destinato un cappellano per l'adempimento delle pratiche religiose.
Art. 97
Art. 97.
Quando occorrono piu' cappellanii.
Ove per la numerosa popolazione dello stabilimento, o per ragioni speciali, occorra il sussidio di altri ecclesiastici, l'autorita' dirigente regola il loro servizio e il modo col quale debbono essi attendere agli ufficii loro affidati.
Art. 98
Art. 98.
Celebrazione della messa. - Divieto di ricevere elemosine dai detenuti.
Nei giorni festivi, il cappellano celebra la messa nella cappella dello stabilimento, e, prima o dopo il servizio divino, impartisce ai detenuti o ricoverati, ammessi ad assistervi, la istruzione catechistico-morale.
Di accordo coll'autorita' dirigente, il cappellano puo' celebrare la messa anche in giorni non festivi.
Egli, non puo' mai ricevere dai detenuti o ricoverati, o per conto loro o della loro famiglia, elemosine; onde celebri messe od altri ufficii secondo la loro intenzione.
Art. 99
Art. 99.
Conferenze.
Il cappellano fa eziandio, nei giorni e nei modi stabiliti, di concerto con l'autorita' dirigente, speciali conferenze morali ed educative sui doveri verso Dio, verso il prossimo, verso la patria. A queste conferenze assistono tutti, o per turno, i detenuti non soggetti al regime della segregazione cellulare continua, ed i ricoverati, salvo sempre, per quanto riguarda gli inquisiti, l'assenso della competente autorita' giudiziaria.
Art. 100
Art. 100.
Istruzione religiosa
Oltre alla istruzione generale e alle conferenze indicate negli articoli precedenti, il cappellano deve specialmente impartire l'insegnamento religioso a quei detenuti o ricoverati che ne siano mancanti, e in particolar modo ai minorenni.
Art. 101
Art. 101.
Visite ai detenuti o ricoverati.
Il cappellano visita ogni giorno le infermerie, i detenuti o ricoverati che di recente sono entrati nello stabilimento, o che trovansi in cella di punizione, i liberandi e in particolar modo quelli che richiedono la sua assistenza.
Visita, inoltre, nei periodi stabiliti dall'autorita' dirigente, i detenuti sottoposti al regime della segregazione cellulare continua, salvo sempre, per quanto riguarda gli inquisiti privi di colloquio, il divieto espresso della competente autorita' giudiziaria.
In queste visite e in ogni relazione che gli occorra di avere coi detenuti o ricoverati, deve astenersi dal promettere vantaggi materiali in compenso della loro buona condotta; dallo intrattenerli intorno a cose estranee al suo ministero; e, per quanto riguarda gli inquisiti, dal parlare di tutto cio' che direttamente o indirettamente possa aver rapporto con la loro causa.
Art. 102
Art. 102.
Studio del carattere morale dei detenuti o ricoverati. - Registro relativo.
Il cappellano comunica all'autorita' dirigente tutte le osservazioni che gli occorra di farne durante le sue visite, e che possono interessare i diversi servizi; tiene negli stabilimenti, nelle sezioni penali e nei riformatorii, un registro su cui scrive, riguardo a ciascun condannato o ricoverato, tutto quanto si riferisce alla sua condotta, e ne metta in evidenza il carattere morale e le tendenze. Di queste indicazioni deve servirsi allorche' si tratti o di assegnare i punti di merito, a' sensi dell'articolo 369 o di dare il suo giudizio complessivo da iscriversi nella matricola.
Art. 103
Art. 103.
Relazione annuale.
Alla fine di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio) il cappellano deve presentare alla direzione, perche' sia trasmessa al Ministero, unitamente alle altre, una relazione sull'andamento del servizio affidatogli, dalla quale si rilevi il modo come esso sia stato condotto, i risultati che si sono ottenuti e le indicazioni dei provvedimenti che egli crederebbe utile adottare nell'interesse del miglioramento morale dei detenuti o ricoverati.
Art. 104
Art. 104.
Surrogazione temporanea.
In caso di assenza o di legittimo impedimento, il cappellano deve farsi surrogare a suo carico da altro ecclesiastico, che sia previamente accettato dall'autorita' dirigente.
Art. 105
Art. 105.
Attribuzioni e doveri del medico-chirurgo.
Per ogni stabilimento carcerario o riformatorio e' nominato un medico-chirurgo, e a lui solo e' affidato il servizio dell'igiene dello stabilimento e della cura degli agenti di custodia, e dei detenuti o ricoverati.
Ove per la numerosa popolazione dello stabilimento o per altre ragioni, l'opera di un medico-chirurgo non sia bastevole, egli puo' essere autorizzato a farsi coadiuvare da uno o piu' assistenti, i quali sono retribuiti dal Ministero, ma non acquistano per questo fatto alcun titolo verso l'amministrazione.
Art. 106
Art. 106.
Visite ordinarie e straordinarie.
Il medico-chirurgo si reca ogni giorno nello stabilimento, nell'ora indicata dal regolamento interno, per la visita degli infermi, dei detenuti o ricoverati, entrati o da liberare o da tradurre ad altri stabilimenti, e di quelli in cella di punizione.
Egli vi accede pure straordinariamente, ogni qual volta lo creda necessario nell'interesse dell'igiene e della cura dei malati, e sempre quando ne sia richiesto dall'autorita', dirigente, dalla superiora delle suore, e, in caso di urgenza, anche dal comandante, dal capoguardia o dal caposorvegliante.
Art. 107
Art. 107.
Prescrizioni mediche.
Dopo aver visitati gli agenti di custodia e i detenuti o, ricoverati che accusino qualche malattia, o che siano stati riconosciuti bisognevoli di cura, ed aver dati gli ordini in proposito, il medico-chirurgo visita i malati nell'infermeria o nelle celle, stabilisce il trattamento cui devono esser sottoposti, e scrive di sua mano in speciali registri i medicinali da somministrarsi e le occorrenti prescrizioni dietetiche.
Art. 108
Art. 108.
Registri che deve tenere.
Il medico-chirurgo tiene un registro d'entrata e di uscita dall'infermeria, sul quale sono notati tutti i movimenti che egli deve giornalmente autorizzare colla sua firma, tutte le notizie relative alla natura, alla durata ed alla cura delle malattie.
Tiene nota egualmente, in apposito registro, dei fatti speciali che possono riguardare i condannati, per servirsene quando si tratti di assegnare i punti di merito, a senso dell'articolo 369.
Art. 109
Art. 109.
Vigilanza su diverse parti del servizio.
Nelle sue visite, e specialmente in quelle straordinarie, indicate nell'articolo 106, il medico-chirurgo si accerta della regolare esecuzione degli ordini da lui dati, della buona qualita' dei medicinali e dei generi vittuari distribuiti agli infermi, e di quanto altro puo' interessare la salute della popolazione detenuta.
A tale effetto ha l'obbligo di visitare, almeno ogni mese, tutti i locali dello stabilimento, tutti i detenuti o ricoverati che vi si trovano rinchiusi, non che i magazzini dei viveri, per assicurarsi della buona conservazione delle provviste.
Di queste visite e di quelle prescritte dagli articoli 69 lettera f, 112, 113 e 114, il medico-chirurgo deve fa menzione nello speciale servizio, e ove abbia da osservare qualche cosa, ne riferisce per iscritto al direttore, il quale provvede, e occorrendo, spedisce il rapporto al Ministero dell'interno con particolareggiate informazioni.
Art. 110
Art. 110.
Ammissioni nell'infermeria e negli ospedali esterni.
Il medico-chirurgo regola tutto cio' che si riferisce alla cura degli infermi e riconosce quando questi possano essere curati in cella e quando, nei casi di malattia grave, debbano essere trasferiti all'infermeria.
Per le carceri di minore importanza, egli propone il passaggio dei malati alle infermerie di altre carceri, e, in casi assolutamente eccezionali, anche agli ospedali civili; ma spetta all'autorita' dirigente di provvedere in proposito, nei modi che reputa opportuni, non senza aver prima presi gli accordi con le competenti autorita' amministrative e giudiziarie.
Art. 111
Art. 111.
Obbligo di curare gl'impiegati e le loro famiglie.
Il medico-chirurgo e' obbligato alla cura degli impiegati e delle famiglie loro, quando gli uni e le altre abbiano alloggio nello stabilimento, nonche' a quella delle suore e delle guardiane.
Egli e' pure obbligato alla vaccinazione e rivaccinazione dei detenuti o ricoverati e degli agenti di custodia.
Art. 112
Art. 112.
Obbligo di visitare i medicinali.
Il medico-chirurgo, oltre alla vigilanza ordinaria di cui all'articolo 109, deve esaminare almeno ogni quindici giorni i medicinali provveduti dalla farmacia e verificarne la qualita', riferendo per iscritto al direttore le osservazioni che abbia a fare in proposito.
Deve esaminare, ogni volta ne sia richiesto dal direttore, i generi che si introducono nello stabilimento, e firmare i verbali di accettazione o di rifiuto.
Art. 113
Art. 113.
Sorveglianza speciale sul servizio dell'infermeria.
E' speciale dovere del medico-chirurgo di invigilare e proporre quanto reputi necessario alla nettezza individuale dei malati e dei loro oggetti di corredo, nonche' alla lavatura, alla disinfezione, e, occorrendo, alla distruzione degli indumenti e delle biancherie personali e da letto dei detenuti o ricoverati affetti di malattie contagiose.
Art. 114
Art. 114.
Provvedimenti per le malattie contagiose.
Quando si avverino malattie contagiose, o si abbia ragione di temerne lo sviluppo, il medico-chirurgo, oltre all'adempimento dei doveri impostigli dalle leggi sanitarie, deve affrettarsi a prendere d'urgenza, di concerto con la direzione dello stabilimento, i provvedimenti e le cautele necessarie per isolare i detenuti o ricoverati che ne fossero colpiti, e per impedire l'invasione o la propagazione del morbo.
Art. 115
Art. 115.
Denunzia delle infrazioni disciplinari.
E' dovere del medico-chirurgo di denunziare alla direzione quei detenuti o ricoverati che simulano malattie, che cercano di eludere i mezzi di cura o che non si sottomettono alle prescrizioni da lui date.
Art. 116
Art. 116.
Infermi in pericolo di vita.
Il medico-chirurgo deve egualmente dare avviso alla direzione e al cappellano degli infermi che sieno in pericolo di vita.
Art. 117
Art. 117.
Provvedimenti per i detenuti o ricoverati colpiti da alienazione mentale.
Appena un detenuto o ricoverato dia segni di alienazione mentale, il medico-chirurgo disporra' che sia posto in osservazione, prescrivendo all'uopo le cautele e i provvedimenti per accertare se l'alienazione effettivamente sussista, e per guarentire, occorrendo, la sicurezza dell'infermo e l'ordine dello stabilimento.
Delle osservazioni fatte e dei provvedimenti dati, il medico-chirurgo deve informare la direzione per iscritto.
Art. 118
Art. 118.
Denunzia di ferimenti.
Avvenendo nello stabilimento ferimenti o altri reati, pei quali il medico-chirurgo abbia prestato il soccorso dell'arte sua, egli e' in obbligo di riferirne subito, o entro le ventiquattro ore secondo la gravita' del caso, mediante rapporto scritto, tanto all'autorita' dirigente quanto a quella giudiziaria.
Art. 119
Art. 119.
Denunzia della morte.
In caso di morte di un detenuto o ricoverato, il medico-chirurgo, dopo aver fatte le constatazioni di legge, rimettera' alla direzione dello stabilimento un regolare rapporto.
Art. 120
Art. 120.
Autopsie cadaveriche.
Il medico-chirurgo addetto ad uno stabilimento penale situato in luogo dove non vi sia universita', o il cui rettore non faccia domanda per ottenere i cadaveri dei condannati, ne puo' eseguire l'autopsia, comunicando poi al Ministero, per mezzo della direzione, il reperto necroscopico.
Il medico-chirurgo ha sempre il diritto di assistere all'autopsie dei cadaveri dei condannati messi a disposizione della facolta' medico-chirurgica dell'universita' locale, a senso dell'articolo 407.
Ove, oltre la cura ordinaria, cui e' obbligato in forza del regolamento, il medico-chirurgo intendesse fare studi speciali, egli deve uniformarsi a quanto e' stabilito dall'articolo 297.
Art. 121
Art. 121.
Relazione annuale.
Alla fine di ogni anno finanziario (entro il mese di luglio), il medico-chirurgo deve presentare alla direzione, per essere trasmessa al Ministero unitamente alle altre, una relazione sul modo con cui il servizio sanitario e' stato condotto, sui risultati ottenuti, sulle malattie che si sono sviluppate con intensita' eccezionale, sulle cause che hanno potuto contribuirvi, sulle visite ordinarie e straordinarie eseguite nell'interesse dell'igiene dello stabilimento e dei detenuti o ricoverati, sulle fatte proposte in quella occasione, e su tutte le altre che egli creda di sottoporre al Ministero per migliorare le condizioni sanitarie dello stabilimento e dei detenuti o ricoverati.
Art. 122
Art. 122.
Surrogazione temporanea.
In caso d'assenza o di legittimo impedimento, il medico-chirurgo deve farsi surrogare a sue spese da altro sanitario che sia previamente accettato dall' autorita' dirigente.
Art. 123
Art. 123.
In quali stabilimenti possono essere nominati i maestri.
Negli stabilimenti o sezioni penali, nei riformatori, e nelle carceri giudiziarie di maggiore importanza puo' essere affidata a maestri la istruzione civile dei detenuti o ricoverati.
Art. 124
Art. 124.
Numero di essi.
Ove per la numerosa popolazione di uno stabilimento o per altre speciali considerazioni, si creda necessaria l'opera di piu' maestri, l'autorita' preposta allo stabilimento regola il loro servizio ed il modo col quale debbono attendere agli speciali uffici ad ognuno di essi affidati.
Art. 125
Art. 125.
Giorni ed ore delle lezioni.
Le lezioni sono sempre impartite nei giorni e nelle ore designate dal regolamento interno dello stabilimento.
Art. 126
Art. 126.
Registro che il maestro deve tenere.
Il maestro deve tenere un registro dei detenuti o ricoverati ammessi alla scuola, con la indicazione del loro grado d'istruzione al momento dell'ingresso, della condotta da essi tenuta e dei progressi fatti.
Queste notizie servono di base per l'assegnazione dei punti di merito ai sensi dell'articolo 369.
Art. 127
Art. 127.
Letture morali ed educative.
Quando ne sia richiesto dall'autorita' dirigente, il maestro fa letture morali ed educative, adatte all'intelligenza dei detenuti o dei ricoverati ammessi ad assistervi.
Art. 128
Art. 128.
Insegnamenti speciali per i minorenni.
Per le case di correzione e per i riformatori possono essere nominati maestri che impartiscano insegnamenti speciali, come il disegno, la musica, la ginnastica. In questo caso i loro doveri sono stabiliti dalle singole convenzioni stipulate, o fissati volta per volta dall'autorita' dirigente, coll'approvazione del Ministero.
Art. 129
Art. 129.
Istruzione delle detenute.
Negli stabilimenti per le donne e' incaricata della scuola una o piu' suore che abbiano i necessari requisiti, oppure altra insegnante.
Art. 130
Art. 130.
Denunzia delle infrazioni disciplinari.
E' dovere del maestro di far rapporto alla direzione di ogni mancanza commessa nella scuola dai detenuti o ricoverati e dei guasti o deterioramenti che i medesimi abbiano arrecati al materiale scolastico di cui egli ha la sorveglianza.
Art. 131
Art. 131.
Relazione annuale.
Alla fine dell'anno finanziario (entro il mese di luglio), il maestro deve presentare alla direzione, per essere trasmessa al Ministero unitamente alle altre, una relazione sul modo onde venne condotto il servizio affidatogli, sui risultati ottenuti, e sui provvedimenti che egli crede utile far adottare nell'interesse della istruzione civile dei detenuti o ricoverati.
Art. 132
Art. 132.
Istruzione affidata al cappellano.
Le disposizioni relative al maestro sono estese al cappellano, quando a questo sia affidato l'incarico dell'insegnamento civile.
Art. 133
Art. 133.
Assunzione in servizio dell'agronomo.
Alle colonie agricole puo', dal Ministero dell'interno, essere assegnato un agronomo, il cui trattamento viene stabilito con speciali convenzioni, caso per caso.
Art. 134
Art. 134.
Sue attribuzioni.
All'agronomo e' specialmente affidato l'indirizzo dei lavori agricoli e la sorveglianza diretta su di essi; ma il Ministero puo' dargli altri incarichi, se lo crede opportuno, nell'interesse della colonia.
Art. 135
Art. 135.
Rapporti con la direzione.
L'agronomo dipende dal direttore locale, specialmente per cio' che riguarda la disciplina dei condannati lavoranti, e deve rendere conto al direttore stesso di tutte le sue disposizioni, affinche' questi veda se esse sono in armonia con le norme stabilite dal Ministero.
L'agronomo deve riguardare il direttore come capo dello stabilimento e suo superiore immediato, e il direttore deve riguardare l'agronomo come persona tecnica che concorre con lui allo svolgimento di una medesima azienda.
Art. 136
Art. 136.
Ufficio e grado dell'agronomo
L'agronomo ha un ufficio proprio, ed ha alla sua dipendenza il personale necessario.
Egli ha grado onorifico parificato a quello di vicedirettore e gli si devono, dagli altri impiegati e dagli agenti di custodia della colonia, i riguardi e la deferenza inerenti a quel grado.
Art. 137
Art. 137.
Doveri dell'agronomo.
L'agronomo ha obbligo:
a) di presentare giornalmente al direttore la indicazione del numero dei condannati di cui abbisogna pel giorno vegnente (oltre a quelli fissi nei varii poderi), specificando i lavori ai quali essi debbono essere applicati;
b) di visitare frequentemente le varie case coloniche, le mandrie e le altre diramazioni, e di andare giornalmente, sui luoghi in cui si eseguiscono i lavori piu' importanti, informando poi il direttore di ogni fatto o circostanza di qualche rilievo da lui notata nelle visite stesse;
c) di compiere gli altri incarichi che sono compresi nel § 2,° capo X, parte III del regolamento e di tenere i registri ivi indicati;
d) di dare alle classi di merito lezioni di agricoltura teorico-pratica, a norma di quanto sia prescritto dal Ministero;
e) di presentare al direttore, alla fine dell'anno finanziario (entro il mese di luglio), una relazione sull'azienda agricola a lui affidata, dalla quale si rilevi il modo con cui l'azienda stessa procede, la spesa che essa ha costato per la coltivazione ordinaria, i risultati ottenuti e i provvedimenti che egli crederebbe utili di adottare nell'interesse dell'amministrazione.
Art. 138
Art. 138.
Assunzione in servizio del dirigente tecnico.
Agli stabilimenti di pena, le cui officine abbiano una eccezionale importanza, possono essere addetti dirigenti tecnici, coi quali caso per caso, si fanno speciali convenzioni che ne determinino gli obblighi e il trattamento.
Art. 139
Art. 139.
Suo ufficio.
Il direttore tecnico, sotto la dipendenza del direttore, deve intendere al migliore andamento dell'officina o dell'industria che gli e' affidata.
Art. 140
Art. 140.
Sue ingerenze.
Nell'acquisto delle materie prime o accessorie, e di quanto altro possa occorrere pel servizio industriale, il dirigente tecnico ha l'obbligo d'intervenire, ed e' responsabile di tali acquisti per quanto riguarda la loro qualita'.
Similmente egli deve intervenire nel determinare la tariffa delle gratificazioni da corrispondersi pei singoli lavori.
Art. 141
Art. 141.
Sua responsabilita'.
Il dirigente tecnico e' tenuto responsabile della imperfetta costruzione dei manufatti, quando non si possa imputarla a malanimo dei lavoranti: egli propone al direttore i detenuti che devono essere destinati alle diverse operazioni e ai diversi mestieri, e quelli che devono essere promossi, retrocessi nelle classi od esclusi dalla lavorazione.
Egli e' parimenti responsabile della conservazione e manutenzione delle macchine, degli arnesi, degli utensili di ogni specie, impiegati nell'officina o nell'industria.
Art. 142
Art. 142.
Doveri del dirigente tecnico.
Sono applicabili al dirigente tecnico le disposizioni dell'articolo 137, lettere c ed e, per cio' che riguarda i servizii industriali.
Art. 143
Art. 143.
Assunzione in servizio dell'assistente e del capo d'arte.
In sussidio dell'agronomo e del dirigente tecnico e alla loro immediata dipendenza, possono essere destinati assistenti tecnici e capi d'arte.
Art. 144
Art. 144.
Loro nomina.
Gli agenti suddetti sono nominati e licenziati dal Ministero dell'interno, su proposta della direzione dello stabilimento. Il loro assegno e' a carico del bilancio industriale per il ramo cui sono preposti, o di un apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno.
Di questi servizii possono eziandio essere incaricati agenti di custodia, secondo quanto e' previsto dal regolamento.
Art. 145
Art. 145.
Loro doveri.
I suddetti assistenti e capi d'arte, devono ogni mattina trovarsi allo stabilimento centrale o, secondo i casi, alle diramazioni cui siano addetti, prima che vi si trovino i condannati; esercitare su questi, per tutta la giornata, una non interrotta sorveglianza nell'interesse della buona esecuzione del lavoro; e concorrere eventualmente con gli agenti di custodia al mantenimento dell'ordine e della disciplina.
Gli assistenti tecnici e i capi d'arte suddetti, sebbene applicati a speciali lavori o servizii, non possono tuttavia rifiutarsi di eseguire quelle altre incombenze che loro vengano affidate dal direttore, o, col suo assenso, dall'agronomo, dal dirigente tecnico, dal comandante, dal capoguardia o dal caposorvegliante.
Agli assistenti tecnici e ai capi d'arte sono applicabili e disposizioni di cui al precedente articolo 141.
Art. 146
Art. 146.
Nomina ed obblighi dei farmacisti.
Negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii possono essere nominati farmacisti per la preparazione e distribuzione dei medicinali.
Le norme relative al loro trattamento ed ai loro doveri sono, volta per volta, determinate dal Ministero dell'interno, su proposta dell'autorita' dirigente, alla quale spetta regolarne il servizio, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento generale e di quelle stabilite dal regolamento interno.
Art. 147
Art. 147.
Nomina ed obblighi degli inservienti.
Negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii, si possono assumere in servizio, per le lavorazioni o per altro, inservienti o altri agenti subalterni.
E ad essi applicabile la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
Art. 148
Art. 148.
Stabilimenti che possono essere affidati alle suore.
Per la sorveglianza, e il mantenimento delle detenute o ricoverate negli stabilimenti, nelle sezioni di stabilimenti, o nei riformatorii per la loro istruzione morale, civile e industriale ecc., il Ministero puo' valersi dell'opera di congregazioni femminili, stipulando con esse speciali convenzioni.
Queste convenzioni e il regolamento interno di ciascuno stabilimento, stabiliscono i rapporti tra le suore e l'amministrazione, nonche' gli obblighi e i diritti reciproci.
Art. 149
Art. 149.
Dipendenza delle suore.
Quali che siano le convenzioni indicate nell'articolo precedente, gli stabilimenti, le sezioni o i riformatorii destinati alle donne di cui e' parola, sono sempre, per quanto riguarda la disciplina interna, sotto la immediata dipendenza della locale autorita' dirigente, e, dove questa manchi, della superiore autorita' amministrativa.
Art. 150
Art. 150.
Loro rapporti con l'autorita' locale.
I rapporti fra le direzioni locali e le suore si tengono per mezzo della superiora o di chi la rappresenta.
Possono tuttavia, in caso di urgenza che non ammetta ritardo, essere dati direttamente dalla stessa autorita' ordini alle suore, rendendone informata la superiora. In questo caso le suore sono tenute ad eseguirli senza eccezione, sotto la loro responsabilita'.
Art. 151
Art. 151.
Doveri della superiora.
La superiora, o chi la rappresenta, ha l'obbligo:
a) di ripartire i servizii affidati alle suore, per quanto riguarda la disciplina, il mantenimento, i magazzini, e l'economia dello stabilimento, secondo le norme stabilite dal direttore, assicurandosi personalmente che queste siano esattamente osservate;
b) di fare giornalmente al direttore un rapporto scritto sul movimento della popolazione detenuta o ricoverata e di tutto quanto possa essere occorso, e che direttamente o indirettamente interessi l'andamento della giustizia penale e il buon ordine interno;
c) di far tenere esattamente, sotto la sua responsabilita', i registri affidati alle suore e riguardanti i servizi cui esse sono preposte.
Art. 152
Art. 152.
Responsabilita' delle suore.
Le suore sono sempre responsabili verso la loro superiora e verso l'autorita' dirigente, ai sensi dell'articolo 150.
Art. 153
Art. 153.
Autorita' sulle detenute o ricoverate.
Le suore hanno facolta', in caso d'urgenza, di ordinare che siano rinchiuse in cella di punizione le detenute o ricoverate colpevoli di infrazioni disciplinari, dandone pronto avviso alla superiora, la quale ne fa menzione nel rapporto indicato nel precedente articolo 151, per le decisioni dell'autorita' superiore locale.
Nei casi di assoluta necessita' la superiora puo' rivolgersi all'autorita' dirigente, e, in mancanza di essa, al comandante o capoguardia per avere il sussidio del personale di custodia, salvo a farne regolare rapporto.
Art. 154
Art. 154.
Ammissione delle suore in servizio. Divieto di assentarsi. Licenze.
Ogni suora, prima di venire ammessa in servizio, deve essere accettata dall'autorita' preposta allo stabilimento. Alle suore non e' permesso di assentarsene, senza averne prima ottenuta dall'autorita' stessa speciale licenza.
Le assenze non eccedenti dieci giorni possono essere accordate dalla suddetta autorita'; per quelle di maggior durata, ma che non eccedano quindici giorni in un anno, occorre l'autorizzazione della prefettura; per le altre eccedenti i quindici giorni occorre l'autorizzazione del Ministero.
Art. 155
Art. 155.
Liberta' di vivere secondo le loro regole.
Le suore hanno liberta' di vivere secondo le regole del loro istituto, senza che possano mai trarne ragione per dispensarsi dall'adempimento delle loro incombenze e dall'osservanza delle discipline stabilite.
Art. 156
Art. 156.
Sono esentate dall'eseguire perquisizioni.
In nessun caso le suore possono essere incaricate della perquisizione delle detenute o ricoverate: devono per altro, quando cosi' sia disposto dall'autorita' dirigente locale, assistere alle perquisizioni eseguite dalle guardiane.
Art. 157
Art. 157.
Corrispondenza ufficiale.
La corrispondenza della superiora delle suore col Ministero dell'interno si fa per mezzo dell'autorita' preposta allo stabilimento.
La superiora delle suore puo', in casi speciali, rivolgersi direttamente al Ministero dell'interno.
Art. 158
Art. 158.
Mancanze disciplinari delle suore.
In caso di mancanze commesse dalle suore, l'autorita' dirigente ne informa la superiora, quando dalla stessa non siano gia' state denunziate; e nell'uno e nell'altro caso dispone per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari corrispondenti alla mancanza commessa.
Della mancanza e della punizione pronunziata, deve farsi parola nel rapporto giornaliero di cui all'articolo 151.
E' in facolta' dell'autorita' dirigente di sospendere le suore dal servizio per gravi motivi di disciplina, e di ordinare, in casi specialissimi, che esse rimangano nella loro camera, fino a nuova disposizione, dandone immediato avviso alla superiora e informandone la prefettura della provincia per gli ulteriori provvedimenti.
Art. 159
Art. 159.
Loro trattamento e alloggio.
Le suore hanno alloggio nei locali dello stabilimento, a spese dell'amministrazione, ma, oltre al trattamento e all'assegno determinati dalle speciali convenzioni, non compete loro alcun diritto ad altri vantaggi, ne' partecipazione ad economie che potessero derivare dall'amministrazione loro affidata.
Art. 160
Art. 160.
Loro doveri nella custodia delle detenute o ricoverate.
Sono applicabili alle suore, per quanto e' possibile e nei modi da stabilirsi dall'autorita' dirigente, le disposizioni degli articoli 201, 202, 203, 205 e 557 del regolamento.
Art. 161
Art. 161.
Obbligo agli impiegati di obbedire ai loro superiori. Modo di reclamare.
Corre obbligo a tutti gli impiegati di eseguire, senza osservazioni, gli incarichi ad essi affidati dal direttore o da chi ne fa le veci, salvo il diritto di ricorrere al Ministero se credono che questi incarichi non siano inerenti al loro ufficio.
Essi debbono sempre tenere informato il direttore di quanto venga a loro notizia che, direttamente o indirettamente, possa interessare il servizio dello stabilimento.
Gli impiegati possono inviare al prefetto della provincia o al Ministero dell'interno le loro istanze o i loro reclami soltanto in via gerarchica. Non si tiene conto delle istanze e dei reclami che pervengano per altra via.
E' assolutamente proibito all'impiegato di chiedere conto al suo superiore delle informazioni che questi abbia dato su di lui; ma puo' sempre rivolgersi al Ministero dell'interno in via gerarchica.
Art. 162
Art. 162.
Rapporti con gli agenti di custodia e col personale subalterno.
Gli impiegati non possono aver con gli agenti di custodia o altro personale subalterno addetto allo stabilimento, o coi detenuti o ricoverati, altre relazioni all'infuori di quelle che derivano dalla natura delle rispettive attribuzioni.
Devono usare con gli uni e con gli altri modi urbani ma dignitosi, e astenersi dal comunicare ai detenuti o ricoverati qualsiasi notizia che sia estranea al servizio.
Art. 163
Art. 163.
Divieto al personale di accedere nelle localita' assegnate alle detenute o ricoverate senza aver seco una suora od una guardiana ed alle famiglie
di introdursi nello stabilimento.
Tutti i componenti il personale amministrativo ed aggregato, accedendo nelle localita' assegnate alle detenute o ricoverate, devono sempre aver seco una suora od una guardiana. E' vietato ai componenti le famiglie e agli addetti al servizio del personale suddetto, di introdursi nell'interno dello stabilimento (cortili di passeggio, corridoi, infermerie, laboratorii, dormitorii, ecc.), o di farvi accedere persone estranee all'amministrazione.
Art. 164
Art. 164.
Obbligo di assistere alle funzioni religiose.
Il direttore e gli altri impiegati addetti ad uno stabilimento carcerario o ad un riformitorio, devono assistere, per turno, alle funzioni religiose che si celebrano nello stabilimento stesso.
Art. 165
Art. 165.
Doveri degli impiegati.
Gli impiegati non possono:
a) esercitare altra professione o dedicarsi ad un commercio, sia direttamente sia per interposta persona, ne' avere impieghi o eseguire incombenze fuori dello stabilimento, senza l'autorizzazione del Ministero;
b) associarsi a qualunque titolo, o sotto qualsiasi nome, in modo diretto o indiretto, ad imprese o somministrazioni riguardanti i servizi dello stabilimento;
c) far parte di qualsiasi associazione che direttamente o indirettamente, vincoli la loro piena liberta' di azione nell'adempimento dei doveri inerenti all'ufficio che coprono;
d) servirsi per loro uso particolare di alcun oggetto di pertinenza dell'amministrazione o destinato a servizio o a vantaggio della stessa;
e) occupare detenuti o ricoverati per loro conto, senza l'autorizzazione espressa del Ministero e senza il pagamento di una gratificazione stabilita dal direttore in proporzione del servizio che ricevono;
f) accettare da qualsiasi persona che abbia interessi diretti o indiretti coll' amministrazione o coi detenuti o ricoverati doni, prestiti o promesse sotto qualunque pretesto, ragione o forma;
g) comprare o vendere, dare o ricevere ad imprestito qualsiasi somma od oggetto dagli agenti di custodia o da altri appartenenti al personale subalterno dello stabilimento, nonche' dai detenuti o ricoverati;
h) ordinare ai detenuti o ricoverati lavori od oggetti per conto proprio o delle loro famiglie;
i) esportare oggetti di proprieta' dei detenuti o ricoverati;
l) introdurre alcun oggetto destinato ai detenuti o ricoverati, servire da intermediario fra costoro e le persone estranee, mantenere corrispondenze nel loro interesse, comunicare notizie dell'amministrazione, o rilasciare qualsiasi certificato senza l'autorizzazione del direttore;
m) esercitare direttamente o indirettamente qualsiasi influenza sugli inquisiti per la scelta dei loro difensori;
n) estrarre dagli atti ed esportare dall'ufficio, documenti di qualsiasi, natura spettanti all'amministrazione o ai detenuti o ricoverati.
Art. 166
Art. 166.
Loro responsabilita'. - Estensione dei doveri degli impiegati.
La responsabilita' di un impiegato e' salva ove egli venendo meno agli obblighi indicati alle lettere a, d, e, i ed l dell'articolo precedente, possa mostrare l'autorizzazione avutane per iscritto.
La responsabilita' del direttore non diminuisce quella dell'impiegato che venga meno agli obblighi indicati alle lettere b, c, f, g, h, m ed n del detto articolo.
Gli obblighi determinati dall'articolo stesso si estendono al personale aggregato, all'infuori di quelli derivanti dalle disposizioni della lettera a, che non si estendono ai cappellani, ai medici-chirurghi, ai farmacisti e ai maestri.
Art. 167
Art. 167.
Destinazione del comandante, del capoguardia, del caposorvegliante.
Negli stabilimenti carcerari di speciale importanza, a capo degli agenti di custodia puo' essere destinato un comandante; negli altri un capoguardia, e nelle case di custodia, in quelle di correzione, nei manicomi giudiziari, nei riformatorii un caposorvegliante.
Negli stabilimenti d'importanza minore, le funzioni di capo possono affidarsi a sottocapiguardie o sottocapisorveglianti; e in tal caso sono loro estese le disposizioni di questo paragrafo.
Art. 168
Art. 168.
Loro dipendenza, responsabilita' e doveri.
Il comandante, capoguardia o caposorvegliante, sotto la dipendenza dell'autorita' dirigente, e' strettamente responsabile della custodia dei detenuti o ricoverati. Egli deve disporre con apposita tabella il servizio degli agenti dopo averne ricevuta l'approvazione del direttore; provvedere al mantenimento dell'ordine e della disciplina; sorvegliare alla pulizia di tutti i locali dello stabilimento occupati dagli agenti di custodia; e, dove i condannati o ricoverati lavorano all'aperto, curare che gli agenti di custodia adempiano agli speciali doveri che ad essi incombono per questo servizio o si uniformino strettamente alle disposizioni dei regolamenti.
Ogni ordine o consegna permanente dovra' sempre essere data per iscritto, e portare la firma dell'autorita' dirigente.
Art. 169
Art. 169.
Vigilanza sulla divisa degli agenti di custodia.
Il comandante, capoguardia o caposorvegliante ha l'obbligo d'invigilare a che gli agenti di custodia vestano la divisa strettamente regolamentare, tanto in servizio quanto fuori di esso (salva la eccezione fatta pei sorveglianti dell'ordinamento del corpo), e curino la buona conservazione delle armi. A tale uopo deve passare riviste quindicinali alla loro tenuta e all'armamento loro.
Art. 170
Art. 170.
Vigilanza sui condannati o ricoverati lavoranti all'aperto.
Dove i condannati o ricoverati lavorano all'aperto, il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve disporre il servizio in modo che ogni agente abbia sempre la diretta vigilanza di un dato numero di essi ed in ogni evento ne risponda, senza che cio' tolga la responsabilita' dei capi e sottocapi preposti al comando delle diverse squadre.
Di questi condannati o ricoverati egli deve compilare speciali note di consegna agli agenti preposti alla loro scorta.
Gli agenti destinati di scorta ai condannati che lavorano all'aperto debbono essere da lui passati in rivista prima di recarsi sul luogo del lavoro e quando ne fanno ritorno, per accertare la regolarita' della loro tenuta, lo stato delle armi, quello delle munizioni, e ricevere il rapporto del caposcorta.
Art. 171
Art. 171.
Doveri relativi alla disciplina degli agenti di custodia.
Per quanto riguarda la disciplina degli agenti di custodia, il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve:
a) informare il direttore, mediante esibizione di speciale registro, della condotta del personale di custodia che si trova all'immediata sua dipendenza, e di tutte le infrazioni al servizio e alla disciplina che possono essere commesse, facendo le proposte che giudica opportune;
b) sorprendere in ore diverse, di giorno o di notte, gli agenti che sono in servizio, per accertarsi se adempiano al loro dovere;
c) presentarsi ogni giorno al direttore dello stabilimento, in quell'ora che gli sara' fissata, per informarlo dell'andamento del servizio e riceverne le occorrenti disposizioni, rimettendogli la tabella del movimento della popolazione detenuta o ricoverata relativa al giorno antecedente;
d) riunire una volta la settimana, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal direttore, gli agenti che non sono in servizio, e dar loro lettura degli ordini e delle consegne permanenti che riguardano i loro doveri;
e) assistere agli appelli giornalieri degli agenti di custodia e alla lettura degli ordini del giorno;
f) sorvegliare la custodia delle armi e delle munizioni, curando che siano mantenute in buono stato e pronte per essere usate ad ogni evenienza.
Art. 172
Art. 172.
Doveri relativi alla disciplina dei detenuti o ricoverati.
Per cio' che riflette la disciplina dei detenuti o ricoverati, il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve:
a) far perquisire possibilmente alla sua presenza, i detenuti o ricoverati ogni qual volta entrano od escono dallo stabilimento, e sempre quando lo giudichi opportuno, prescrivendo quelle cautele che per l'osservanza della disciplina e per la sicurezza dello stabilimento ravvisi convenienti;
b) custodire le chiavi dello stabilimento e, durante la notte, anche quelle degli ingressi principali, quando l'autorita' dirigente non creda di tenerle presso di se';
c) sorvegliare l'introduzione nello stabilimento di quanto proviene dall'esterno, disponendo all'uopo speciali visite e intervenendovi, ove occorra, egli stesso;
d) visitare, quanto piu' di sovente e' possibile, le celle dei detenuti soggetti alla segregazione cellulare continua e quelle di punizione, per udire i reclami che gli fossero fatti, e che egli deve, senza indugio, portare a conoscenza dell'autorita' dirigente;
e) vegliare che si proceda, entro le ventiquattr'ore, a cinque visite almeno in tutti i locali dello stabilimento, variandone sempre l'ora, ma in modo che tra ciascuna di esse passi un intervallo non mai piu' lungo di ore cinque; avvertire che siano accuratamente battute le inferriate, e che di tutte queste visite sia presa nota in uno speciale registro;
f) eseguire personalmente non meno di due di esse cinque visite, una delle quali, possibilmente, nella notte, e aver cura che le altre siano fatte da uno dei graduati, per accertarsi delle buone condizioni delle serrature, dei cancelli, delle inferriate e dei muri interni ed esterni;
g) invigilare perche' da tutti gli agenti si eseguiscano con esattezza, le disposizioni dei regolamenti, e quelle date dalle competenti autorita', rimanendo responsabile dei rifiuti, delle negligenze, dei ritardi che si possano verificare nel servizio e che non siano stati da lui immediatamente denunziati;
h) accertarsi che i permessi di colloquio ai detenuti o ricoverati siano sempre regolarmente muniti del visto dell'autorita' competente, ed invigilare affinche' i colloqui stessi avvengano sotto l'osservanza delle cautele stabilite;
i) sorvegliare che i visitatori non cerchino, eludendo la vigilanza, di passare oggetti di qualsivoglia natura ai detenuti o ricoverati, e far sospendere, secondo i casi, le visite ed i colloqui;
l) invigilare affinche' nessuno scritto venga consegnato ai detenuti o ricoverati, o da essi mandato fuori dallo stabilimento, se prima non sia stato letto e munito del visto delle competenti autorita';
m) far eseguire sotto la sua responsabilita' al mattino, dopo la sveglia, e la sera prima del riposo, l'accertamento del numero dei detenuti o ricoverati, per assicurarsi che tutti si trovino al loro posto; controllare di frequente egli stesso tale operazione rilasciandone dichiarazione su apposito registro.
Art. 173
Art. 173.
Rapporto giornaliero all'autorita' giudiziaria.
Il comandante o capoguardia addetto ad un carcere giudiziario manda ogni mattina al procuratore del Re la tabella del movimento dei detenuti prescritta dall'art. 171 lettera c.
Fa presentare ogni mattina nell'Ufficio del pubblico ministero e del giudice istruttore, e, nei luoghi che non sono sede di tribunale, alla pretura, un agente di custodia scelto dall'autorita' dirigente, per riceverne gli ordini ed aver comunicazione di tutti i mutamenti che possono essere occorsi nella situazione giuridica dei detenuti esistenti nel carcere, non che di tutte le altre notizie necessarie per la regolare tenuta dei registri indicati nelle lettere a ed l dell'art. 180.
Si presenta egli stesso quando cio' venga richiesto dall'autorita' giudiziaria.
Art. 174
Art. 174.
Denunzia delle morti dei detenuti o ricoverati.
Avvenendo la morte di qualche detenuto o ricoverato, il comandante, capoguardia o caposorvegliante ne informa immediatamente l'autorita' dirigente, e, se trattasi di inquisiti, anche la competente autorita' giudiziaria; ne fa poi regolare denunzia all'ufficio dello stato civile, nei modi determinati dalla legge; ed, ove si tratti di un detenuto morto nelle carceri giudiziarie, eseguisce le occorrenti annotazioni nella matricola.
Art. 175
Art. 175.
Avviso all'autorita' giudiziaria dei detenuti che non possono presentarsi in giudizio.
Nel caso che qualche detenuto nelle carceri giudiziarie non possa per infermita' presentarsi in giudizio, il comandante o capoguardia ha l'obbligo di informarne, a tempo debito, l'ufficio del pubblico ministero, e, nei luoghi che non sono sede di tribunale, il pretore.
Art. 176
Art. 176.
Vigilanza sui detenuti che devono essere tradotti.
Il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve invigilare che nessun detenuto o ricoverato sia posto in viaggio di traduzione con abiti laceri o indecenti, e senza essere preventivamente visitato del medico-chirurgo.
Egli non puo' ritardare, per qualsiasi causa, meno quella di malattia regolarmente certificata, i trasferimenti indetti dalle competenti autorita'.
Art. 177
Art. 177.
Richiesta della forza pubblica.
Negli stabilimenti, presso ai quali non e' preposta una direzione, il comandante, il capoguardia, il caposorvegliante, o chi ne fa le veci, puo', in caso di urgenza, richiedere al capoposto della guardia esterna il sussidio della forza militare, facendone rapporto alle autorita' amministrativa e giudiziaria.
Art. 178
Art. 178.
Vigilanza sulla pulizia dei detenuti che vestono abiti propri.
Quando i detenuti nelle carceri giudiziarie vestono abiti propri, il comandante o capoguardia deve sorvegliare che questi sieno lavati, mantenuti puliti ed in buono stato.
Art. 179
Art. 179.
Proposta dei condannati o ricoverati da destinarsi ai servizi interni.
Il comandante, capoguardia o caposorvegliante propone al direttore i condannati o ricoverati da destinare ai servizii interni dello stabilimento, ed esercita su di essi la necessaria vigilanza per accertarsi che vengano regolarmente eseguite le misure di pulizia e di igiene, prescritte dai regolamenti o richieste del medico-chirurgo.
Art. 180
Art. 180.
Attribuzioni speciali del comandante o capoguardia nelle carceri giudiziarie.
Il comandante o capoguardia, nelle carceri giudiziarie, deve conservare scrupolosamente, e in ordine, i documenti e gli atti relativi all'ingresso ed all'uscita dei detenuti dal carcere. Egli deve altresi' tenere al corrente i seguenti registri:
a) matricola prescritta dal codice di procedura penale pei detenuti entrati e usciti, e relativa rubrica alfabetica, con la indicazione della sezione, camera o cella cui essi furono assegnati;
b) registro del danaro posseduto dai detenuti o che a loro favore fosse depositato durante la prigionia;
c) registro degli oggetti di valore, di vestiario ed altri portati dai detenuti nel carcere e che debbono essere loro riconsegnati;
d) rubrica distinta dei permessi di colloquio dati ai detenuti per ordine dell'autorita' giudiziaria e di quella amministrativa;
e) registro degli oggetti erariali dati in uso ai detenuti;
f) registri dei rapporti sul personale e sui servizii dello stabilimento;
g) registro delle punizioni inflitte agli agenti di custodia;
h) registro delle punizioni inflitte ai detenuti;
i) registro delle visite e perquisizioni fatte nello stabilimento;
l) registro di permanenza in carcere dei giudicabili;
m) registro della scadenza delle pene pei condannati.
Art. 181
Art. 181.
Attribuzioni speciali del comandante, capoguardia o caposorvegliante negli stabilimenti penali e nei riformatorii.
Negli stabilimenti penali e nei riformatorii, il comandante, capoguardia o caposorvegliante devono tenere i registri indicati nel precedente articolo, meno quelli prescritti dalle lettere a, c, e, g, h, m, i quali sono di competenza della direzione.
Art. 182
Art. 182.
Altre incombenze.
Oltre all'adempimento degli speciali doveri inerenti al suo grado, il comandante, capoguardia o caposorvegliante, adempie tutte le altre incombenze che nell'interesse del servizio gli sono affidate dall'autorita' dirigente.
Art. 183
Art. 183.
Attribuzioni del sottocapoguardia o sottocaposorvegliante.
Il sottocapoguardia o sottocaposorvegliante e' destinato a supplire il comandante, capoguardia o caposorvegliante, in ogni caso di assenza o di impedimento di lui, e a coadiuvarlo nel servizio, ricevendo e trasmettendo i suoi ordini e sorvegliandone la regolare esecuzione.
Oltre alle speciali incombenze impostegli dal regolamento, egli eseguisce tutte quelle altre che dall'autorita' dirigente, dal comandante, dal capoguardia o caposorvegliante gli sono affidate nell'interesse del servizio.
Ove piu' sottocapi siano addetti ad uno stabilimento, il riparto del servizio fra essi viene determinato dall'autorita' dirigente su proposta del comandante, del capoguardia o del caposorvegliante.
Art. 184
Art. 184.
Attribuzioni degli appuntati.
Gli appuntati sostituiscono i sottocapiguardia o i sottocapisorveglianti nei casi di assenza o di impedimento.
Ai posti di capoinfermiere, portinaio, magazziniere e a quelli per la distribuzione del sopravitto, sono di preferenza destinati gli appuntati, su proposta del comandante, del capoguardia o del caposorvegliante.
Art. 185
Art. 185.
Servizio d'infermeria. - Doveri inerenti.
L'appuntato, addetto al servizio d'infermeria nella qualita' di capoinfermiere, deve:
a) tenere le note e i registri che gli sono prescritti; assistere, se richiesto, alle visite dei sanitarii, riceverne gli ordini e curarne la regolare esecuzione;
b) vegliare sui detenuti infermieri affinche' abbiano la debita cura dei malati, li aiutino con carita', non distraggano o convertano a proprio uso cibi e bevande ai medesimi destinati; affinche' di cibi e bevande non si faccia traffico o cessione, e nulla s'introduca nell'infermeria senza l'autorizzazione del medico-chirurgo;
c) curare che i detenuti infermi, sottoposti alla segregazione cellulare continua, non abbiano relazione tra loro, o con altri detenuti;
d) badare alla nettezza dei locali dell'infermeria, degli oggetti di biancheria e di qualsiasi altro oggetto in uso presso i detenuti o ricoverati ammalati;
e) vegliare alla buona conservazione degli oggetti di vestiario di cui i detenuti o ricoverati si spogliano entrando nell'infermeria, per riprenderli il giorno della loro uscita.
Art. 186
Art. 186.
Servizio di portinaio. - Doveri inerenti.
L'appuntato addetto all'ufficio di portinaio ha l'incarico e la responsabilita' della custodia della porta d'accesso all'interno dello stabilimento.
Egli non deve mai abbandonare le chiavi affidategli, ne' consegnarle ad altri, o allontanarsi dalla camera che gli e' destinata, senza il permesso del comandante, capoguardia o caposorvegliante, e senza essere regolarmente surrogato.
Egli deve inoltre:
a) vietare che entrino nello stabilimento persone non munite di permesso rilasciato dalle competenti autorita', eccezione fatta pel personale addetto allo stabilimento medesimo, e per quelle altre persone alle quali dal regolamento carcerario e' consentito l'accesso;
b) visitare senza eccezione alcuna, tutti i pacchi, involti e oggetti di qualsiasi natura che debbono essere introdotti nello stabilimento o che debbono uscirne;
c) perquisire, quando ne riceva l'ordine dall'autorita' dirigente, o in caso di urgenza dal comandante, capoguardia o caposorvegliante, gli agenti, gl'inservienti i capi d'arte liberi, gli appaltatori ed i loro commessi, tanto all'entrata quanto all'uscirne;
d) sospendere l'entrata o l'uscita a quelli fra gl'individui indicati nella lettera precedente che abbiano commesso qualche infrazione alla consegna ricevuta, informandone immediatamente il comandante, capoguardia o caposorvegliante che dovra' darne pronto avviso all'autorita' dirigente;
e) far accompagnare all'ufficio del comandante, capoguardia o caposorvegliante, le persone che debbono conferire con lui, o che siano munite di permesso di colloquio coi detenuti o ricoverati, o portino per essi lettere, oggetti, involti e cose simili;
f) tenere il registro nel quale devono essere esattamente notati, giorno per giorno, i generi, le materie prime, le macchine, gli attrezzi, i manufatti, ecc., che escono dallo stabilimento o che vi entrano, di pertinenza del Governo o di privati; custodire i relativi permessi di uscita rilasciati dal ragioniere, contabile, o altro impiegato della direzione, per consegnarli al direttore unitamente al detto registro, e riportarne il visto;
g) non permettere ad estranei, o ad agenti, di fermarsi nella sua stanza senza ordini superiori;
h) invigilare affinche' gli agenti di custodia, salva sempre l'eccezione fatta pei sorveglianti dall'ordinamento del corpo, non escano dallo stabilimento se non in perfetta tenuta, ne' si assentino senza permesso scritto dell'autorita' dirigente, salvo nei giorni e nelle ore stabilite per l'uscita ordinaria; e prender nota in uno speciale registro delle ore in cui escono e rientrano, per farne giornalmente rapporto al comandante, capoguardia o caposorvegliante;
i) usare modi urbani e riservati colle famiglie appartenenti ai detenuti o ricoverati, e colle altre persone che accedono allo stabilimento;
l) uniformarsi alle disposizioni del regolamento interno o a quelle dell'autorita' dirigente per quanto riguarda la consegna delle chiavi al comandante, al capoguardia o al caposorvegliante, e altri obblighi che gli sono imposti.
Art. 187
Art. 187.
Servizio dei magazzini. - Doveri inerenti.
L'appuntato addetto ai magazzini, dipende specialmente dal contabile e ha il dovere di eseguire gl'incarichi che da questo gli sono affidati, dopo averne riportata l'approvazione dell'autorita' dirigente.
Art. 188
Art. 188.
Servizio delle scritturazioni del sopravitto. - Doveri inerenti.
L'appuntato preposto alla tenuta delle scritturazioni che riguardano le richieste, la distribuzione e la contabilita' del sopravitto, deve invigilare che le richieste siano sempre nei limiti stabiliti, che ai detenuti o ricoverati siano effettivamente dati gli alimenti e le bevande loro consentiti, e che nessuno abuso si commetta in tal servizio.
Art. 189
Art. 189.
Vigilanza sul sopravitto.
Il graduato suddetto ha pure l'obbligo di vegliare sulla qualita' dei generi di sopravitto che si distribuiscono ai detenuti o ricoverati, e di informare l'autorita' dirigente, per mezzo del comandante, capoguardia o caposorvegliante, di ogni irregolarita' che venga da lui notata, e di ogni reclamo fatto su questo servizio.
Art. 190
Art. 190.
Servizio di ronda.
Gli appuntati, che sono destinati al servizio di ronda durante la notte, nello interno dello stabilimento, assumono di regola le funzioni di capoposto o di caporonda.
Art. 191
Art. 191.
Esenzioni dal servizio notturno.
Sono in via ordinaria esenti da questo servizio il capo infermiere ed il portinaio.
Art. 192
Art. 192.
Sostituzione degli appuntati.
In mancanza di appuntati, i servizii ai medesimi attribuiti vengono disimpegnati da altri agenti, possibilmente di 1ª classe, di ottima condotta, e che abbiano l'attitudine e i requisiti necessari.
Art. 193
Art. 193.
Nomina e attribuzioni delle guardie o sorveglianti scritturali.
Le guardie e i sorveglianti scritturali possono essere addetti agli uffici di segreteria, di ragioneria e a quello del capoguardia o del caposorvegliante.
La destinazione a guardia o a sorvegliante scritturale si fa in seguito ad esame di concorso, con le norme da determinarsi dal Ministero dell'interno.
Art. 194
Art. 194.
Quando sono dispensati dal servizio notturno.
Le guardie e i sorveglianti scritturali possono essere dispensati dal servizio notturno solamente quando cio' sia richiesto dalla natura delle incombenze loro affidate e sia messo dall'autorita' dirigente nell'ordine del giorno.
Art. 195
Art. 195.
Ore di uscita.
Le guardie e i sorveglianti scritturali godono delle ore di uscita concesse a tutti gli altri agenti di custodia; e, quando non sono tenuti a lavorare oltre l'orario ordinario di ufficio osservato dagli impiegati, fanno nelle ore libere quei servizii che il direttore creda di affidar loro.
Art. 196
Art. 196.
Dovere di non palesare gli affari di ufficio.
Le guardie e i sorveglianti scritturali hanno stretto obbligo di non palesare a graduati, agenti, detenuti, ricoverati o estranei, quanto si riferisce alla trattazione degli affari di ufficio.
Nel caso di infrazione a quest'obbligo, il colpevole, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari, e' immediatamente rimosso dal posto, ne' vi puo' essere piu' riammesso.
Art. 197
Art. 197.
Agenti addetti a servizii speciali.
Le proposte per l'assegnazione delle guardie o dei sorveglianti ad uno dei posti o servizii speciali, indicati negli articoli 5 e 6 dell'ordinamento del corpo, sono dalle singole direzioni rivolte, per mezzo delle prefetture al Ministero dell'interno, unitamente alle informazioni e ai documenti relativi.
Art. 198
Art. 198.
Loro attribuzioni.
Le attribuzioni e i doveri degli agenti addetti ai predetti servizii speciali, sono determinati dalle direzioni da cui essi dipendono, oppure dal regolamento interno di ogni singolo stabilimento.
Art. 199
Art. 199.
Quando sono obbligati al servizio notturno.
Gli agenti suddetti non hanno l'obbligo del servizio notturno, se non nel caso che questo sia dipendente dagli speciali incarichi loro affidati.
Art. 200
Art. 200.
Dipendenza degli agenti di custodia.
Gli agenti di custodia sono alla immediata dipendenza dell'autorita' dirigente e dei graduati del corpo, e devono eseguire gli ordini che ne ricevono.
Art. 201
Art. 201.
Obbligo del rapporto.
Terminato il servizio a cui vennero destinati, gli agenti di custodia fanno il loro rapporto per iscritto sullo speciale registro, al comandante, al capoguardia o al capo-sorvegliante, o, per esso, al sottocapo.
Verificandosi casi di urgenza, devono darne immediato avviso anche verbale.
Art. 202
Art. 202.
Loro doveri.
Gli agenti di custodia devono in ispecial modo:
a) soddisfare puntualmente tutti gli obblighi ad essi imposti non solo dai regolamenti, ma ancora dalle disposizioni dell'autorita' dirigente e di quella giudiziaria, secondo la rispettiva competenza;
b) invigilare, nell'interno dello stabilimento, sugli appaltatori, sui loro rappresentanti e commessi, sui capi d'arte e altri, affinche' nessuno contravvenga alle discipline stabilite;
e) conservare attentamente tutte le chiavi dei locali ricevute ogni mattina dal comandante, capoguardia o caposorvegliante pel disimpegno dei varii servizii loro affidati, e riconsegnargliele dopo che questi siano adempiuti;
d) custodire e sorvegliare costantemente i detenuti o ricoverati, sia che trovinsi nelle celle, in camere comuni, nei laboratorii, nelle scuole, alla cappella, ai parlatorii, alla passeggiata o altrove, accompagnandoli sempre in ogni movimento che loro occorra di compiere, e invigilando affinche', specialmente pei detenuti soggetti alla segregazione cellulare continua o privi di colloquio, nessuna comunicazione avvenga, non consentita dai regolamenti;
e) eseguire le ronde prescritte e fare immediatamente rapporto al comandante, capoguardia o caposorvegliante di ogni fatto che, durante il servizio diurno e notturno, sia da loro avvertito o venga a loro cognizione, e che possa, in qualsiasi modo interessare l'osservanza delle discipline stabilite o riguardare l'ordine e la sicurezza dello stabilimento;
f) invigilare perche' dai detenuti o ricoverati si osservino le prescrizioni di ordine e di pulizia che li riguardano, trattandoli sempre con umanita', ma con giustizia e fermezza, e non tenendo mai con essi discorsi che da ragioni di servizio non sieno richiesti o giustificati;
g) perquisire attentamente i detenuti o ricoverati all'ingresso nello stabilimento, e all'uscita, ogni qual volta si recano ai colloquii o ne ritornano, entrano nei laboratorii, nella scuola, nelle celle di punizione o ne escono, nonche' ogni qual volta sia loro ordinato dai superiori;
h) sorvegliare attentamente, affinche' i detenuti o ricoverati ammessi al lavoro in cella o nelle officine, vi attendano regolarmente, non deteriorino, disperdano, distruggano o si approprino le materie prime o lavorate, e gli utensili loro affidati;
i) verificare giornalmente, alla cessazione del lavoro, il numero e la specie degli utensili consegnati ai detenuti o ricoverati, per accertarsi che niuno ne sia stato disperso o sottratto, denunziando, ove occorra, 1' autore della dispersione o della sottrazione;
l) scortare i condannati o ricoverati che vanno a lavorare all'aperto, ed usare le maggiori possibili precauzioni per impedire discorsi o relazioni tra essi e gli estranei, colpi di mano, evasioni;
m) tenere la loro caserma in ordine perfetto colle sole suppellettili stabilite dal regolamento.
Art. 203
Art. 203.
Divieto d'infliggere punizioni.
In nessun caso gli agenti di custodia possono infliggere punizioni ai detenuti o ricoverati ed usar loro maltrattamenti.
Art. 204
Art. 204.
Quando possono fare uso delle armi.
Ove si tratti di sedare una ribellione, difendere se', i compagni o i superiori, disarmare detenuti o ricoverati che non abbiano ubbidito alla prima intimazione, possono gli agenti di custodia fare uso anche delle armi, riferendone tosto alle autorita' superiori.
Art. 205
Art. 205.
Permessi di uscita.
Salve le esigenze del servizio, agli agenti di custodia si accordano almeno due ore di uscita al giorno e una mezza giornata libera ogni quindici giorni.
Art. 206
Art. 206.
Loro responsabilita'.
Gli agenti di custodia sono responsabili delle infrazioni ai regolamenti commesse dai detenuti o ricoverati, nonche' dei guasti e danni arrecati alle vestimenta, agli oggetti di corredo, di biancheria, e in genere al materiale mobile esistente nello stabilimento, e al fabbricato, quando non li abbiano impediti, o, avendone cognizione, non ne abbiano fatto immediato rapporto al comandante, capo-guardia o caposorvegliante.
La stessa responsabilita' spetta ai graduati se non rendono conto immediato ai superiori dei guasti e danni noti ad essi direttamente o riferiti dagli agenti di custodia.
Agli agenti di custodia sono estesi i doveri stabiliti per gli impiegati dell'articolo 165 del regolamento.
Art. 207
Art. 207.
Punizioni che possono essere inflitte agli agenti di custodia.
Le punizioni che, giusta il disposto dell'ordinamento del corpo, possono essere inflitte agli agenti di custodia in servizio degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii, sono:
a) l'ammonizione;
b) gli arresti semplici da uno a quindici giorni;
c) gli arresti in sala di disciplina, da cinque a quindici giorni;
d) gli arresti di rigore, da dieci a trenta giorni;
e) la sospensione dalla classe o dal grado, da uno a tre mesi;
f) la retrocessione di classe;
g) la perdita del grado;
h) la dispensa dal servizio;
i) la destituzione con espulsione dal corpo;
Art. 208
Art. 208.
Ammonizione. - Mancanze per le quali e' inflitta.
Si infligge l'ammonizione per le lievi mancanze alla disciplina o al servizio, e piu' specialmente a chi per la prima volta incorre nelle infrazioni seguenti:
a) mancare di zelo e di puntualita' nell'eseguire gli ordini ricevuti;
b) tardare ad uno degli appelli giornalieri;
c) mancare di nettezza nella persona, nel vestiario, nella biancheria, e tenere in disordine il posto nella caserma;
d) trattenersi abusivamente nella stanza del portinaio;
e) serbare contegno poco corretto con gli estranei che abbiano accesso nello stabilimento;
f) frapporre non giustificato ritardo nel presentare i rapporti sulle infrazioni accertate;
g) tenere un contegno famigliare o in altro modo sconveniente coi detenuti o ricoverati;
h) servirsi degli scrivanelli detenuti o ricoverati per scrivere lettere o rapporti.
Art. 209
Art. 209.
Arresti semplici. - Mancanze per le quali sono inflitti.
Si infliggono gli arresti semplici al recidivo nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; a chi commette le dette infrazioni con circostanze aggravanti; e a chi per la prima volta incorre nelle infrazioni seguenti:
a) trascurare l'esecuzione degli ordini e provvedimenti dati dall'autorita' amministrativa o giudiziaria;
b) introdurre detenuti, ricoverati o persone estranee nelle caserme o negli altri locali assegnati al personale di custodia, senza la debita autorizzazione dell'autorita' dirigente;
e) mancare non maliziosamente di esattezza nei rapporti sulle infrazioni accertate;
d) non impedire, per sola negligenza, che i detenuti o ricoverati rechino danni al materiale mobile e al fabbricato dello stabilimento;
e) non sorvegliare nel modo dovuto la distribuzione del vitto e del sopravitto, tollerando che i detenuti o ricoverati ne facciano spreco, cessione o commercio;
f) mancare ad uno degli appelli giornalieri;
g) contrarre abitualmente debiti;
h) fumare nelle localita' dove non e' permesso;
i) trattenersi nelle bettole a giuocare o gozzovigliare;
l) tenere pratiche disoneste o frequentare luoghi o persone malfamate;
m) introdurre o trafficare nella caserma commestibili, vino, ecc.;
n) usare parzialita', maniere inurbane, od abusare dell'autorita' loro verso i dipendenti;
o) alterare in qualsiasi modo la divisa del corpo;
p) bestemmiare o pronunciare parole oscene;
q) vestire da borghese senza permesso.
Art. 211
Art. 211.
Arresti di rigore. Mancanze per le quali sono inflitti.
Si infliggono gli arresti di rigore al recidivo per la terza volta nelle infrazioni indicate nell'articolo 208; al recidivo per la seconda volta nelle infrazioni indicate nell'articolo 209; al recidivo nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; a chi commette queste ultime infrazioni con circostanze aggravanti; e a chi per la prima volta incorra nelle infrazioni seguenti:
a) permettere che nell'infermeria s'introducano cibi o bevande non ordinate dal medico-chirurgo;
b) dar lavoro ai detenuti o ricoverati senza permesso, e non denunziare la scoperta di lavori clandestini;
c) mangiare e bere, nell'interno dello stabilimento, con detenuti, ricoverati o persone ammesse a visitarli;
d) fare, senza autorizzazione dell'autorita' competente, commissioni di qualsivoglia natura per conto di detenuti o ricoverati;
e) rendere possibile, per negligenza, che s'introducano nello stabilimento carte da giuoco, dadi o che altro di simil genere, danari, istrumenti atti ad offendere o a facilitare una fuga, o non sequestrarli scoprendoli;
f) ingerirsi negli affari relativi ai processi dei detenuti, influire sulla scelta dei loro difensori, o dar notizie sugli atti processuali;
g) mangiare e bere fuori dello stabilimento con congiunti dei detenuti o ricoverati, o, scientemente, con detenuti liberati da meno di tre anni;
h) maltrattare i detenuti o ricoverati;
i) fare osservazioni in servizio e censurare a voce o in iscritto l'operato dei superiori;
l) rimanere, senza permesso, assente dallo stabilimento per un tempo non superiore alle quarantott'ore;
m) oltrepassare il termine del congedo per un tempo non superiore al suddetto;
n) istigare i compagni, i detenuti o ricoverati all'insubordinazione;
o) contrarre debiti con appaltatori dei servizi dello stabilimento, con congiunti di detenuti o di ricoverati;
p) disobbedire agli ordini superiori;
q) vendere, dare a pegno o ad imprestito oggetti acquistati col fondo di massa;
r) abbandonare il posto di servizio, quando non ne siano derivate conseguenze;
s) introdursi nelle camere delle detenute o ricoverate senza ordine o regolare richiesta;
t) rendere possibile per negligenza qualsiasi tentativo di evasione da parte di detenuti o ricoverati sui quali dovevano sorvegliare.
Art. 212
Art. 212.
Punizioni per gli appuntati.
Agli appuntati colpevoli delle infrazioni indicate nel precedente articolo, la punizione non puo' essere mai applicata nel minimo, e porta sempre la perdita del grado.
Art. 213
Art. 213.
Sospensione del grado o della classe; retrocessione di classe; perdita del grado. Mancanze per le quali sono inflitte.
Ai comandanti, capiguardia o capisorveglianti, ai sottocapiguardia o sottocapisorveglianti, e alle guardie o sorveglianti di prima classe, puo' infliggersi la sospensione dal grado o dalla classe, la retrocessione di classe o la perdita del grado, a seconda delle circostanze, per le infrazioni indicate nell'articolo 211 e per le seguenti:
a) trascurare che le guardie destinate alla sorveglianza dei condannati addetti ai lavori all'aperto, sieno completamente armate, quando da tale trascuranza derivino gravi conseguenze;
b) usare abitualmente ingiustizie verso i sottoposti, o trattarli con modi inurbani e violenti;
e) occultare le infrazioni alla disciplina commesse dal personale dipendente.
Art. 214
Art. 214.
Dispensa dal servizio; destituzione con espulsione dal corpo.
Mancanze per le quali possono essere inflitte.
Si infligge la dispensa dal servizio, o la destituzione con l'espulsione dal corpo, al recidivo nelle infrazioni indicate negli articoli 211 e 213; a chi commette le infrazioni stesse con circostanze aggravanti o per le quali gli sia stato gia' inflitto il massimo della punizione indicato alla lettera d dell'articolo 207 oppure la retrocessione di classe; e a chi commette le infrazioni seguenti:
a) rifiutarsi di eseguire gli ordini dati dall'autorita' amministrativa o da quella giudiziaria in base ai regolamenti, oppure commettere grave mancanza di rispetto verso le stesse;
b) appropriarsi le bevande, gli alimenti, i medicinali o altro di spettanza dei detenuti o ricoverati;
c) omettere di denunziare il trafugamento di oggetti spettanti all'amministrazione, fatto dai detenuti o ricoverati allo scopo di commettere reati o di evadere;
d) sottoporre i detenuti o ricoverati a sevizie o a punizioni non ordinate dall'autorita' competente;
e) associarsi direttamente o indirettamente agli interessi dei fornitori;
f) accettare dai detenuti o ricoverati, o dalle loro famiglie mancie o regali sotto qualsiasi pretesto o forma, ed entrare in rapporti d'interesse con gli uni o con le altre;
g) favorire in qualsiasi modo la corrispondenza dei detenuti o ricoverati sia dentro che fuori dello stabilimento;
h) rendere possibili, per negligenza, evasioni di detenuti o ricoverati affidati alla loro custodia o sorveglianza;
i) non osservare le disposizioni regolamentari e la consegna ricevuta, qualora queste circostanze abbiano potuto influire sull'evasione di detenuti o ricoverati;
l) istigare alla diserzione;
m) mancare apertamente di subordinazione, usare minacce o vie di fatto che non costituiscano reato punibile ai sensi dell'articolo 277 dell'ordinamento del corpo;
n) abbandonare, anche momentaneamente, il servizio comandato senza essere surrogato, nel caso che cio' abbia avuto gravi conseguenze;
o) rimanere assente dallo stabilimento, senza autonazione, oltre le quarantott'ore, ma non piu' di cinque giorni;
p) violare gli arresti in sala di disciplina;
q) commettere atti di vilta' in servizio;
r) contrarre, senza permesso, matrimonio civile o religioso;
s) tentare di sedurre o di ottenere favori da detenute o ricoverate o fare ad esse proposte disoneste;
t) appropriarsi o distrarre qualsiasi somma od oggetto affidatogli in custodia per ragioni di ufficio.
Art. 215
Art. 215.
Mancanze non previste.
La trasgressione di qualsivoglia ordine, consegna, provvedimento e disposizione in vigore, non indicata nel regolamento, e' punita coll'applicazione di quella fra le punizioni stabilite che meglio corrisponda alla maggiore o minore importanza della commessa mancanza.
Art. 216
Art. 216.
Azione penale.
Le punizioni disciplinari si infliggono senza pregiudizio dell'azione penale.
Art. 217
Art. 217.
Dipendenza delle guardiane.
Le guardiane sono poste all'immediata dipendenza delle suore, e in mancanza di queste, del comandante o del capoguardia.
Art. 218
Art. 218.
Loro attribuzioni e doveri.
Le funzioni delle guardiane sono identiche a quelle esercitate dagli agenti di custodia negli stabilimenti per maschi. Sono loro comuni le disposizioni dei precedenti articoli dal 200 al 206, in quanto sieno applicabili.
I rapporti che le guardiane devono fare sul servizio loro comandato, possono essere anche verbali.
Art. 219
Art. 219.
Punizioni.
Le punizioni contro le guardiane per l'inadempimento dei loro doveri sono, secondo l'importanza e le conseguenze della mancanza commessa:
a) l'ammonizione;
b) gli arresti semplici da uno a quindici giorni;
c) il licenziamento;
Le punizioni indicate alle lettere a e b vengono inflitte dall'autorita' dirigente, quella indicata alla lettera c viene pronunziata dal Ministero, su proposta della direzione, trasmessa per mezzo della prefettura.
Art. 220
Art. 220.
Interrogatorio del detenuto.
Allorche' un individuo si costituisce con regolare ordine di carcerazione, oppure e' accompagnato dalla forza pubblica in uno stabilimento di prigionia preventiva, in uno di pena o in un riformatorio, vien condotto nell'ufficio del comandante, capoguardia o caposorvegliante, ed alla presenza di lui formalmente invitato:
a) a rispondere all'interrogatorio che gli verra' fatto;
b) a depositare le carte, gli oggetti, i valori che possa avere indosso;
c)((LETTERA SOPPRESSA DAL REGIO DECRETO 19 FEBBRAIO 1922, N. 393)).
Fatto cio', egli e' sottoposto all'interrogatorio; e' perquisito diligentemente; sono notati sul registro di matricola tutti i contrassegni di lui; e, se trattasi di condannato o ricoverato viene condotto alla presenza dell'autorita' dirigente, per le ulteriori disposizioni.
Art. 221
Art. 221.
Sua iscrizione nel registro di matricola.
Il comandante, capoguardia o caposorvegliante, accertata l'identita' del detenuto o ricoverato, ne rilascia ricevuta, e dopo le altre necessarie iscrizioni sul registro di matricola, lo ammette nello stabilimento.
Quando sulla identita' dell'individuo, costituitosi o tradotto in carcere, sorgano dubbi fondati, ne e' dato tosto avviso all'autorita' giudiziaria competente, se si tratta di un inquisito, o al direttore, se di un condannato o ricoverato, per le occorrenti disposizioni di cui all'articolo 449.
Art. 222
Art. 222.
Carte, oggetti e valori depositati dal detenuto.
Delle carte, degli oggetti di valore, vestiario ed altro depositati dal detenuto o ricoverato, oppure trovatigli nascosti indosso, e' preso nota in uno speciale registro; e se trattasi di inquisiti, ne viene data comunicazione all'autorita' giudiziaria competente.
Ove si tratti di condannati o ricoverati, si fa questa comunicazione quando l'autorita' dirigente ritenga che le cose di cui sopra siano di provenienza sospetta o possano in un modo qualsiasi interessare la giustizia.
Le carte e gli oggetti di valore sono dati in consegna al contabile o ad altro funzionario, all'uopo incaricato e responsabile, ne' possono essere restituiti se non con ordine scritto dall'autorita' dirigente e in seguito a regolare ricevuta.
Si' le une che gli altri devono sempre conservarsi nella cassa dello stabilimento.
Art. 223
Art. 223.
Danaro e valori trovatigli nascosti.
Il danaro e i valori che vengono trovati nascosti indosso all'inquisito od al condannato che provenga da stato di liberta', sono sequestrati e rimessi all'autorita' per ordine della quale egli fu ricevuto in carcere, onde ne disponga a senso di legge.
Il danaro e i valori trovati nascosti indosso al condannato in espiazione di pena che venga tradotto da altro stabilimento, sono parimenti sequestrati e devoluti a beneficio delle societa' di patronato.
Art. 224
Art. 224.
Oggetti di vestiario, biancheria, ecc., appartenenti al detenuto.
Quando entro quindici giorni dalla comunicazione fatta a norma dell'articolo 222 non vi siano ordini in contrario per parte dell'autorita' giudiziaria competente, gli oggetti di vestiario, biancheria ed altri, appartenenti al detenuto o ricoverato, ma dei quali non occorra lasciargli l'uso, vengano fatti lavare, a cura del comandante, capoguardia o caposorvegliante, e sono depositati in magazzino.
Gli oggetti depositati in magazzino devono essere iscritti sull'apposito registro e indi riuniti in un involto, apponendovi sopra un cartellino indicante il nome, il cognome, la patria, e, se trattasi di condannato, il numero di matricola del proprietario.
Se gli oggetti siano in condizioni da non potersi conservare, se ne dispone la vendita col consenso del detenuto ed a suo benefizio, oppure si mandano alla famiglia di lui, ove egli lo preferisca e abbia modo da pagare le spese di trasporto.
La vendita o l'invio degli oggetti di vestiario alla famiglia e' di obbligo se si tratta di condannati che, entrando nello stabilimento, abbiano da scontare piu' di cinque anni di pena.
Art. 225
Art. 225.
Vestiario dello stabilimento somministrato all'inquisito.
Ove a motivo della stagione, o per nettezza o decenza, si ravvisi necessario spogliare dei suoi abiti un inquisito entrato in carcere, e, in mancanza di altri abiti di ricambio, fargli indossare il vestito dello stabilimento, deve prevenirsene ventiquattr'ore prima la competente autorita' giudiziaria.
Art. 226
Art. 226.
Visita medica.
Eseguite le perquisizioni e le registrazioni indicate negli articoli precedenti, il detenuto o ricoverato e' condotto in una cella di osservazione in attesa della visita del medico-chirurgo, la quale deve farsi nel giorno medesimo dell'ingresso o, al piu' tardi, nel giorno successivo.
Quando dalla visita medica risultino circostanze che possano interessare la giustizia, il comandante o capo-guardia, per mezzo della direzione e con la produzione del certificato all'uopo rilasciato dal medico-chirurgo, ne da' pronto avviso all'autorita' giudiziaria competente per gli opportuni provvedimenti.
Art. 227
Art. 227.
Provvedimenti relativi all'aggregazione degli inquisiti allo stabilimento.
Dopo la visita medica, il comandante o capoguardia, se si tratta di un inquisito, ne da' avviso all'autorita' giudiziaria competente; e, ove questa nel termine di due giorni non abbia opposto divieto, lo sottopone, di regola, a un bagno di nettezza, ordina che, occorrendo, gli siano tagliati i capelli, e lo fa condurre alla cella assegnatagli.
Art. 228
Art. 228.
Provvedimenti relativi all'aggregazione dei condannati.
Se si tratta di un condannato a pena eccedente i tre mesi, dopo la visita del medico gli sono tagliati i capelli, gli e' rasa la barba, e' sottoposto al bagno di nettezza e quindi, vestito con l'abito dello stabilimento, ove sia il caso, e' fatto condurre in una cella di osservazione, se trattasi di un condannato alla detenzione e in una cella ordinaria o cubiculo se trattasi di condannati ad altre pene.
Il condannato alla detenzione rimarra' nella cella di osservazione per cinque giorni dal giorno dell'ingresso, nello stabilimento penale.
Alle donne non sono tagliati i capelli, che in caso di assoluta necessita', riconosciuta nella visita medica.
Art. 229
Art. 229.
Disposizioni relative ai ricoverati nei riformatorii.
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 223, 224 (secondo capoverso) e 228, ai ricoverati, provvedono i regolamenti interni dei rispettivi istituti.
Art. 230
Art. 230.
Comunicazione delle disposizioni regolamentari.
A tutti i detenuti o ricoverati ammessi negli stabilimenti di prigionia preventiva o di pena, e nei riformatori, il comandante, capoguardia o caposorvegliante comunica le disposizioni regolamentari che piu' direttamente li riguardano, affinche' in niun caso possano addurre a pretesto l'ignoranza.
Art. 231
Art. 231.
Regime cui sono sottoposti gli inquisiti e i condannati sotto appello o cassazione.
Gli inquisiti sono tenuti in segregazione cellulare continua e secondo le istruzioni che possano essere date dall'autorita' giudiziaria competente.
Gli accusati, allorche' l'autorita' giudiziaria competente vi dia il suo assenso, pur rimanendo segregati, durante la notte, possono nelle ore del giorno essere ammessi a lavorare nelle officine o rimanere in comune in locali a cio' destinati, sotto la continua vigilanza degli agenti di custodia.
I detenuti pei quali pende giudizio di appello o di cassazione, e i condannati a pena non eccedente i quindici anni e in attesa di invio alla loro destinazione, sono tenuti segregati durante la notte, e in comune durante il giorno.
Art. 232
Art. 232.
Regime pei condannati nelle sezioni penali.
Speciali e distinte sezioni penali possono essere destinate ai condannati all'arresto, per tutto il tempo della loro pena, ed ai condannati alla detenzione e alla reclusione da sei mesi a tre anni.
Le prime due categorie di condannati sono sottoposti al regime della segregazione notturna e a quello della vita comune nel giorno; l'ultima al regime della segregazione cellulare continua pel primo periodo della pena e poscia a quello della segregazione notturna, giusta le disposizioni del codice penale.
Art. 233
Art. 233.
Regime pei detenuti di passaggio o a disposizione della P. S. e pei militari e assimilati.
I detenuti di passaggio, e quelli a disposizione delle autorita' di pubblica sicurezza, sono tenuti in locali speciali, in modo che non possano avere alcun rapporto o comunicazione colle altre categorie di detenuti.
Lo stesso si pratica pei militari dell'esercito e dell'armata, e per gli agenti dei corpi assimilati, a qualunque categoria di detenuti essi appartengano.
Art. 234
Art. 234.
Regime pei condannati per reati di stampa.
Sezioni assolutamente distinte sono destinate nelle carceri ai condannati per reati di stampa secondo l'articolo 34 della legge 26 marzo 1848.
Il regolamento interno determina le speciali norme di ordine e di disciplina da osservarsi in queste sezioni.
Art. 235
Art. 235.
Regime pei detenuti minori di diciotto anni o per correzione paterna.
Salvo quanto e' disposto, per gl'inquisiti, dal precedente articolo 231, tutti i detenuti di eta' minore ai diciotto anni, sono sempre tenuti in segregazione, durante la notte e in sezioni assolutamente separate, in modo che sia evitata ogni possibile relazione cogli adulti.
Al medesimo regime, e in locali distinti, sono sottoposti i minori provvisoriamente rinchiusi nelle carceri per correzione paterna.
Art. 236
Art. 236.
Regime pei detenuti a vita comune.
I detenuti ammessi a vita comune durante il giorno, devono, possibilmente, continuare ad essere tenuti distinti per categoria (secondo che sono inquisiti o secondo la qualita' della pena cui furono condannati) tanto nei laboratori quanto nelle scuole, nei cortili di passeggio e in tutti gli altri locali ad essi specialmente assegnati.
Mancando cortili sufficienti, le ore del passeggio debbono regolarsi in modo da ammettervi a turno i detenuti di una sola categoria e della stessa condizione giuridica.
Art. 237
Art. 237.
Regime per le detenute.
Il sistema di ripartizione indicato negli articoli precedenti deve essere mantenuto nelle carceri e nelle sezioni destinate alle donne.
Le donne di mal costume, qualunque sia la loro imputazione o condanna, devono, nella rispettiva sezione, rimanere separate dalle altre.
Le donne che abbiano seco bambini possono essere autorizzate a tenerli con se' fino a quando dall'autorita' dirigente sia riconosciuto necessario. I bambini che abbiano raggiunto i due anni di eta' non possono essere tenuti in carcere con le loro madri.
Le donne con bambini, che non siano soggette al regime della segregazione cellulare continua, vengono, possibilmente, riunite in un locale speciale.
Quando pero' i bambini abbiano compiuti i due anni, o le madri, per seguita condanna, debbano essere inviate ad uno stabilimento di pena, o anche passate nella sezione penale dello stesso carcere, la direzione procura che, per mezzo del sindaco del comune d'origine o di legale domicilio, i bambini stessi vengano affidati ai parenti o, in mancanza, anche col concorso della societa' locale di patronato, siano ricoverati in un ospizio.
Art. 238
Art. 238.
Come si scontano le pene dell'ergastolo, della reclusione, della detenzione e dell'arresto.
La pena dell'ergastolo si sconta a norma degli articoli 12 e 84 del codice penale.
La pena della reclusione si sconta a norma degli articoli 13, 80 e 81.
La pena della detenzione si sconta a norma degli articoli 15, 80 e 81.
La pena dell'arresto si sconta a norma degli articoli 21, 80 e 81.
Art. 239
Art. 239.
Stabilimenti speciali per le condannate.
Le donne scontano le pene dell'ergastolo, della reclusione, della detenzione e dell'arresto in stabilimenti o sezioni speciali.
Art. 240
Art. 240.
Apertura e chiusura degli stabilimenti.
L'ora dell'apertura e della chiusura degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii e' determinata dal regolamento interno.
Immediatamente dopo la chiusura, le chiavi dell'ingresso principale vengono dal portinaio consegnate al comandante, al capoguardia o al caposorvegliante, che gliele riconsegna nel mattino successivo all'ora fissata per la apertura.
All' infuori del direttore, del comandante, capoguardia, caposorvegliante o (per gravi motivi di servizio) di quelle persone che ne hanno diritto per ragione del loro ufficio, nessuno, durante la notte, puo' entrare in uno stabilimento carcerario, od uscirne.
Art. 241
Art. 241.
Campanelli di allarme.
Le singole sezioni di uno stabilimento carcerario e dei riformatorii devono avere un campanello d'allarme in comunicazione col corpo di guardia centrale e possibilmente anche coll'alloggio del comandante, del capoguardia o del sorvegliante, affinche' l'agente di custodia, addetto alla sorveglianza dei detenuti o ricoverati, possa dare avviso immediato di ogni avvenimento che interessi la disciplina o la sicurezza.
Art. 242
Art. 242.
Sveglia e pulizia personale dei detenuti e ricoverati.
Al segnale della sveglia i detenuti o ricoverati debbono alzarsi, pulire le loro vestimenta, lavarsi il viso e le mani, pettinarsi e ripiegare accuratamente i loro effetti letterecci, collocandoli coll'ordine ad essi assegnato, e scopare la propria cella o cubiculo.
La pulizia generale degli altri locali e' fatta dai detenuti o ricoverati designati dalla direzione e addetti a tale servizio.
Art. 243
Art. 243.
Passaggio ai laboratorii.
Nei giorni feriali, mezz'ora dopo la sveglia, al secondo suono della campana o della tromba, i detenuti o ricoverati ammessi a vita comune si recano in fila nelle rispettive officine o negli altri locali loro destinati; gli altri, che devono rimanere in cella, si mettono al lavoro o a quella occupazione che puo' essere stata loro concessa, a norma del regolamento.
Art. 244
Art. 244.
Ritorno nelle celle o nei dormitorii.
All'ora stabilita pel riposo serale, i detenuti e i ricoverati che, durante il giorno, siano stati riuniti in locali comuni, ritornano, nello stesso ordine del mattino, alle loro celle o dormitorii, dispongono il loro letto e quindi si spogliano e si coricano.
Art. 245
Art. 245.
Modificazione all'orario della sveglia e del riposo per gli inquisiti soggetti al regime cellulare.
L'autorita' dirigente puo', per la categoria degli inquisiti soggetti al regime di segregazione cellulare continua, ritardare o anticipare le ore della sveglia e del riposo, avuto riguardo alla loro condotta e anche alla loro condizione sociale.
Alla medesima categoria di detenuti, previo l'assenso dell'autorita' giudiziaria competente, puo' eziandio essere eccezionalmente permesso di vegliare fino alle ore nove nell'inverno e alle dieci nell'estate. In questi casi la spesa del lume resta a loro carico.
Art. 246
Art. 246.
Orario e durata del passeggio.
I detenuti o ricoverati delle singole categorie, salvo ordini in contrario dell'autorita' giudiziaria competente per gli inquisiti, sono condotti giornalmente, per turno, al passeggio in ispeciali cortiletti o in quelli comuni, secondo il regime cui sono sottoposti o il lavoro cui sono addetti, e sotto la continua vigilanza del personale di custodia.
La durata del passaggio ordinario e' regolata secondo le stagioni, in modo che ogni detenuto o ricoverato possa avere almeno un'ora di passeggio al giorno.
Il passeggio ordinario puo' avere durata maggiore nei giorni festivi, o quando il tempo e il numero dei cortili lo permettano, specialmente per gli inquisiti, per i minori di diciotto anni, e per i detenuti di cagionevole salute.
Art. 247
Art. 247.
Norme da osservarsi usi passeggio dai condannati e ricoverati.
I condannati all'ergastolo e alla reclusione, dopo il periodo di segregazione, vanno essi pure al passeggio in comune, durante il quale debbono osservare la regola del silenzio, e camminare in fila, uno dopo l'altro, alla distanza che viene loro ordinata.
Essi non possono ne' uscir dalla fila, ne' fermarsi o sedersi, senza averne ottenuto il permesso dagli agenti di custodia. Tale permesso deve essere chiesto alzando la mano.
I condannati alla detenzione e all'arresto devono passeggiare in buon ordine, tutto al piu' a due a due, o star seduti e parlare a voce bassa.
Pei ricoverati provvedono i regolamenti interni dei singoli istituti.
Art. 248
Art. 248.
Rapporti tra i detenuti e ricoverati e l'amministrazione.
I detenuti o ricoverati, a qualunque categoria giuridica appartengano, entrando in uno stabilimento carcerario o in un riformatorio, sono sotto la potesta' della pubblica amministrazione.
Nulla deve essere risparmiato per infonder loro la persuasione: che le autorita' superiori e gli agenti di custodia hanno a cuore la loro sorte, ma, al tempo stesso, sono strettamente tenuti all'adempimento dei proprii doveri, che il primo mezzo per essere rispettati e' quello di mostrarsi rispettosi; e che qualunque loro azione, buona o cattiva, e' ricompensata o punita con norme uguali per tutti.
Art. 249
Art. 249.
I condannati sono chiamati col numero di matricola: ad essi ed ai ricoverati si da' del voi. Essi devono dare sempre del lei ai superiori.
I condannati non possono essere altrimenti chiamati che col numero della loro matricola.
Ai condannati e ai ricoverati e' dato sempre del voi ma tanto essi, quanto gli inquisiti devono dar sempre del lei al personale tutto, superiore o di custodia, addetto allo stabilimento.
I condannati e i ricoverati si danno tra loro del voi.
Art. 250
Art. 250.
Obbligo di obbedienza ai superiori.
I detenuti e i ricoverati debbono obbedire immediatamente, e senza fare osservazione di sorta, agl'impiegati, agli agenti di custodia e alle persone addette allo stabilimento per sorvegliare i varii servizii.
Art. 251
Art. 251.
Obbligo di non lasciare il posto.
Il detenuto o il ricoverato non puo' lasciare il posto assegnatogli senza essere accompagnato da un agente di custodia.
Ai detenuti che durante il giorno sono ammessi a vita comune nelle officine o in altre localita', e' vietato farsi ricondurre nelle celle o nei dormitorii, dalle ore dell'uscita a quelle della rientrata, senza un ordine speciale del comandante, capoguardia o caposorvegliante.
Art. 252
Art. 252.
Obbligo di non comunicare coi compagni.
Nessuna comunicazione e' permessa fra i detenuti o ricoverati delle diverse categorie, o fra i detenuti soggetti al regime della segregazione cellulare continua, sia fra loro, sia coi detenuti o ricoverati di altre categorie, salvo un permesso speciale dell'autorita' dirigente o di quella giudiziaria competente, ove si tratti di inquisiti.
Art. 253
Art. 253.
Obbligo del silenzio.
Salvo le eccezioni indicate negli articoli 457 e 484, il silenzio e' obbligatorio per i detenuti o ricoverati durante tutti i movimenti che si fanno, nelle ore del pasto, del lavoro, della scuola, delle funzioni del culto, nonche' nel tempo destinato al riposo.
Nelle ore, nei luoghi e per gli stadii di pena in cui il silenzio non e' obbligatorio, i detenuti devono parlare a voce bassa.
Art. 254
Art. 254.
Contegno riverente verso i superiori.
In presenza di superiori o di visitatori, i detenuti o ricoverati devono tenere un contegno riverente.
Art. 255
Art. 255.
Obbligo di parlare a voce bassa. - Divieto di rivolgere la parola ai visitatori.
Dovendo i detenuti o ricoverati rispondere a domande, o dare spiegazioni alle persone incaricate della loro sorveglianza o istruzione, sono obbligati a parlare a voce bassa.
Essi non possono indirizzare la parola o rispondere a veruna delle persone ammesse a visitare lo stabilimento, senza averne avuta l'autorizzazione dall'autorita' dirigente o da chi la rappresenta.
Art. 256
Art. 256.
Obbligo di rivolgersi ai soli capi d'arte per cose relative al lavoro.
Occorrendo ai detenuti o ricoverati, ammessi durante il giorno alla vita comune, di dover chiedere schiarimenti sul lavoro cui sono addetti, non possono mai rivolgersi ai loro compagni, ma solamente al capo d'arte preposto a sorvegliare e dirigere l'officina.
Solo in assenza del capo d'arte, il detenuto puo' rivolgersi al sottocapo.
Art. 257
Art. 257.
Obbedienza al personale preposto alle lavorazioni.
I detenuti e ricoverati debbono obbedienza alle persone che abbiano l'incarico di sorvegliare i lavori.
Ove essi manchino a questo dovere, l'agronomo, il dirigente o assistente tecnico, il capo d'arte, i sottocapi sono tenuti a riferirne al comandante, al capoguardia o al caposorvegliante, e, occorrendo, anche alla direzione.
Art. 258
Art. 258.
Obblighi dei capi o sottocapi d'arte condannati.
I condannati capi o sottocapi d'arte, debbono usare buone maniere coi detenuti lavoranti, istruire gli apprendisti loro affidati, e invigilare onde lavorino con zelo e con assiduita'.
Art. 259
Art. 259.
Contegno coi compagni. - Divieto di esigere da loro viveri od altro.
I detenuti o ricoverati debbono essere urbani verso i proprii compagni; ed e' loro vietato di esigere da alcuno, in qualsiasi tempo e per qualsiasi pretesto, viveri, bevande, od oggetti di qualsivoglia natura.
Art. 260
Art. 260.
Divieto di cantare, schiamazzare, ecc.
Sono assolutamente proibiti i canti, le grida, le parole men che corrette, le domande o i reclami collettivi, nonche' ogni discorso in termini convenzionali, non intelligibili agli agenti di custodia.
Art. 261
Art. 261.
Divieto di contrattare, ecc.
Salva l'autorizzazione dell'autorita' dirigente, e, per gli inquisiti, anche di quella giudiziaria competente, e' vietato ogni baratto, compra, vendita o cessione di oggetti, di vitto e simili cose, tanto fra detenuti o ricoverati, quanto fra questi e altre persone addette allo stabilimento od estranee.
Senza pregiudizio delle punizioni disciplinari in cui incorrono i contravventori a tale disposizione, ogni contratto relativo e' sempre considerato come nullo e non avvenuto. E' ugualmente vietato ai detenuti e ricoverati di acquistare dalle manifatture dello stabilimento oggetti di qualsiasi natura per ispedirli alle loro famiglie o ad estranei.
Art. 262
Art. 262.
Divieto di imbrattare e danneggiare i locali, gli oggetti di corredo, ecc.
E' vietato ai detenuti o ricoverati d'imbrattare o danneggiare i muri; di farvi iscrizioni e segni di qualsivoglia natura; di giacere sul letto vestiti o stare spogliati nel giorno; di recare guasti al vestiario, agli oggetti di corredo ed al materiale mobile o infisso dello stabilimento, sia di spettanza dell'amministrazione sia appartenente ad imprenditori o committenti; di servirsi delle scodelle, o utensili loro dati in consegna, per uso diverso da quello cui sono destinati; e di commettere atto qualsiasi contrario alla decenza e alla buona conservazione dei locali e del mobiliare dello stabilimento.
Art. 263
Art. 263.
Obbligo di rifare i danni.
In caso di guasti, siano prodotti maliziosamente, siano causati da negligenza, oltre alla corrispondente punizione, il detenuto o ricoverato e' sempre assoggettato alla rifazione del danno sul fondo di cui si trovi provvisto, e, in difetto di questo, la punizione e' aggravata con proporzionali restrizioni vittuarie fino a danno scontato.
A queste restrizioni non sono sottoposti i ricoverati che non abbiano compiuto i 14 anni.
Nei locali in cui trovansi piu' detenuti o ricoverati, quando l'autore del guasto rimane sconosciuto, tutti i presenti sono tenuti in solido a risarcire nei modi suddetti il danno arrecato.
Art. 264
Art. 264.
Divieto di ricevere tabacco, viveri, ecc.
E' vietato ai detenuti o ricoverati, salve le eccezioni fatte coi regolamenti interni, di ricevere dal di fuori tabacco da fumo, generi di vitto e qualsiasi altro oggetto, tranne sottabiti e calze, effetti di vestiario per la liberazione, o libri di istruzione.
Eccezione e' fatta per gl'inquisiti e pei condannati a meno di sei mesi di pena ove la scontino nelle carceri giudiziarie, e non siano nelle condizioni previste dall'articolo 413.
Pervenendo ai detenuti o ricoverati oggetti non permessi dai regolamenti, la direzione deve, senz'altro, respingerli, avvertendone coloro cui sono diretti.
Art. 265
Art. 265.
Divieto di tenere oggetti offensivi e di valore.
Nessun detenuto o ricoverato puo' tenere presso di se' rasoi, temperini, coltelli, forbici o altri strumenti ed oggetti atti a nuocere, salvo il caso di bisogno temporaneo ed il permesso dell'autorita' dirigente.
Egualmente nessun detenuto o ricoverato puo' conservare presso di se' danaro od oggetti di valore di qualsiasi natura; o arredi e utensili ecc. (che non formino parte del suo corredo), senza speciale licenza dell'autorita' dirigente.
Art. 266
Art. 266.
Reclami. - Come devono essere fatti e presentati.
I detenuti o ricoverati possono indirizzare i loro reclami all'autorita' dirigente, ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, ai capi del pubblico ministero, al direttore generale ed agli ispettori delle carceri, e, trattandosi di inquisiti, anche all'autorita' giudiziaria dalla quale dipendono.
A tale scopo una cassetta, chiusa a chiave, vien presentata ogni giorno in tutte le celle e nei laboratorii, e altra simile vien tenuta costantemente nella localita' destinata alla corrispondenza dei detenuti.
La chiave di questa cassetta e' custodita dall'autorita' dirigente, la quale ogni giorno fa pervenire le lettere al loro recapito, sotto l'osservanza di quanto e' prescritto dal regolamento.
I detenuti o ricoverati possono anche chiedere la visita del cappellano, del medico-chirurgo, del comandante, del capoguardia o del caposorvegliante, rivolgendosi percio' all'agente di custodia che trovasi in servizio.
Le detenute o ricoverate debbono rivolgersi alle suore o alle guardiane.
Sono puniti i detenuti o ricoverati che, avendo presentato un reclamo sul quale l'autorita' competente siasi gia' pronunziata, lo ripetono senza addurre nuove circostanze di fatto che possono modificarne l'importanza.
Art. 267
Art. 267.
Permesso di rivolgersi al direttore.
I detenuti e ricoverati possono sempre rivolgersi al direttore, direttamente o per mezzo delle persone preposte alla loro vigilanza, ogni qual volta credono aver motivi plausibili; ma non possono mai esporre i loro reclami alla presenza dei compagni, e debbono attendere di essere chiamati per dire le loro ragioni.
Art. 268
Art. 268.
Uso del tabacco.
L'uso del tabacco da fumo e da masticare e' vietato negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii, salvo le eccezioni stabilite dal primo capoverso dell'articolo 264.
E' permesso per gli adulti il tabacco da fiuto.
Per gli inquisiti e pei condannati a meno di sei mesi di pena, di cui al primo capoverso dell'articolo 264, il fumare e' consentito nelle localita' e con le cautele determinate dal regolamento interno.
Art. 269
Art. 269.
Lettura di libri e giornali.
I detenuti giudicabili che sono in segregazione cellulare continua, possono ricevere libri e giornali politici, purche' sieno vistati, volta per volta, dall'autorita' giudiziaria competente ed introdotti nel carcere colle norme stabilite dai regolamenti.
Ai condannati o ricoverati questa lettura e' proibita; per altro nelle ore del passeggio e del riposo essi possono occuparsi in letture di libri pei quali avranno avuto il permesso dalla direzione.
Art. 270
Art. 270.
Affissione delle disposizioni regolamentari e delle tariffe del sopravitto. Elenco degli avvocati.
L'estratto delle disposizioni regolamentari, concernenti il regime e la disciplina degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii, nonche' i doveri dei detenuti o ricoverati, deve tenersi affisso, oltre che nelle celle, nelle sale di lavoro, di riunione e nei parlatorii, unitamente alle tariffe del sopravitto.
Nelle sezioni destinate agli inquisiti, deve essere anche affisso l'elenco degli avvocati trasmesso dalla competente autorita' giudiziaria.
Art. 271
Art. 271.
Preghiere e funzioni religiose.
Le preghiere nella cappella sono fatte mentalmente, e pronunciate solo dal cappellano o dai detenuti o ricoverati che, su proposta di lui, siano stati a cio' autorizzati dalla direzione.
Sono proibiti i canti collettivi nel tempo delle funzioni religiose: soltanto alcuni detenuti o ricoverati, scelti su proposta del cappellano, possono essere destinati all'ufficio di cantori. In questo caso essi devono occupare un posto distinto dai loro compagni.
Art. 272
Art. 272.
Divieto di qualsiasi giuoco.
Sono proibiti i giuochi di qualsiasi natura ed ogni occupazione, all'infuori di quelle esplicitamente consentite dai regolamenti.
Art. 273
Art. 273.
Arnesi e utensili da ritirarsi dalle celle o cubiculi durante la notte.
Tutti gli oggetti appartenenti ai detenuti o ricoverati, come arnesi, strumenti e simili, dati loro in uso e che si ritengono pericolosi, debbono essere ogni sera ritirati dalle celle o cubiculi e riconsegnati al mattino.
Art. 274
Art. 274.
Denunzia all'autorita' giudiziaria dei delitti commessi nello stabilimento.
In caso di delitti commessi nello stabilimento, l'autorita' dirigente ne accerta le circostanze di fatto e ne stende immediato processo verbale, indicando i nomi di coloro che ne siano stati testimoni.
Questo verbale, da essa firmato, viene trasmesso all'autorita' giudiziaria competente del luogo, e comunicato in copia alla prefettura ed al Ministero.
Art. 275
Art. 275.
Camicia di forza per i detenuti o ricoverati ribelli.
Oltre all'applicazione delle punizioni appresso indicate, ogni detenuto o ricoverato, che commetta gravi atti di ribellione e di violenza, o mostri di volerne commettere, anche a danno proprio, puo', nei casi d' urgenza, essere fatto rinchiudere con cintura o camicia di forza in una cella di sicurezza. Il comandante, capoguardia o caposorvegliante ne dara' tosto avviso all'autorita' dirigente, trattandosi di inquisiti, anche a quella giudiziaria competente.
Art. 276
Art. 276.
Obbligo del lavoro.
Negli stabilimenti carcerarii i condannati sono obbligati al lavoro.
Quest'obbligo puo' essere anche esteso agli inquisiti, esclusi quelli che provvedano del proprio al loro mantenimento.
L'obbligo del lavoro e' esteso ai riformatorii colle norme stabilite dai regolamenti interni.
Il lavoro nei giorni festivi e' di regola facoltativo.
Art. 277
Art. 277.
Lavoro per conto proprio permesso agli inquisiti.
Gli inquisiti che trovansi nelle condizioni indicate dall'articolo 231, primo capoverso, possono, previo il consenso dell'autorita' giudiziaria competente, essere autorizzati a lavorare per conto proprio, per conto di committenti e anche dell'amministrazione, sempre quando cio' sia conciliabile con la disposizione dei locali, con la disciplina interna dello stabilimento, e si sottopongano al pagamento della quota stabilita dall'articolo 285.
Art. 278
Art. 278.
Divieto ai detenuti o ricoverati di ricevere commissioni di lavoro.
Non e' consentito ai detenuti o ricoverati di ricevere, direttamente o indirettamente, commissioni di lavori, le quali debbono, senza eccezioni, essere date alla direzione, o, dove essa manchi, al comandante, capoguardia o caposorvegliante, e, per gli stabilimenti o le sezioni destinate a donne, alla superiora delle suore.
Art. 279
Art. 279.
Condannati addetti ai servizii domestici.
I condannati di esemplare condotta, che abbiano scontata la meta' della pena, possono essere applicati ai servizii domestici dello stabilimento.
I condannati all'ergastolo non possono essere addetti a tali ufficii prima di avere scontato venti anni di pena.
Non possono di regola essere addetti a questi ufficii i condannati recidivi, quelli per furto, per rapina e per delitti contro il buon costume, e coloro che furono puniti per le infrazioni disciplinari indicate negli articoli 361, lettere a, b, c, e, f, i, l e 362.
Colui che, profittando di quell'ufficio speciale, trasgredisce i doveri ad esso inerenti, oltre alla punizione prevista dal regolamento, e' revocato dal posto, e, se la mancanza commessa e' fra quelle indicate negli articoli 362 lettere f, g, e 364, non puo' esservi piu' riammesso.
Art. 280
Art. 280.
Destinazione dei condannati alle lavorazioni.
Spetta alla direzione locale di destinare alle lavorazioni attivate nello stabilimento i condannati all'ergastolo e alla reclusione, tenendo presente il mestiere che precedentemente esercitavano, le loro speciali attitudini e la durata della condanna.
I condannati alla detenzione e all'arresto possono scegliere una delle lavorazioni attivate nello stabilimento, ove non ostino ragioni amministrative o disciplinari; ma, fatta la scelta, non e' loro permesso di cambiare lavorazione senza gravi motivi riconosciuti dalla direzione.
Art. 281
Art. 281.
Tirocinio.
Il detenuto, che in liberta' esercitava un mestiere non attivato nello stabilimento carcerario, puo' essere addetto ad una lavorazione affine; ma coloro i quali, finito il tirocinio necessario, si mostrino inetti, sono passati ad altra lavorazione per ordine del direttore, sentito l'agronomo, il dirigente od assistente tecnico, o il capo d'arte.
E' vietata l'applicazione del condannato a quell'arte o a quel mestiere del quale abuso' per delinquere, salvo quando egli venga ascritto alla classe di merito o trovisi in una casa di pena intermedia.
Art. 282
Art. 282.
Durata del tirocinio.
Il tirocinio non puo', in via ordinaria, essere minore di un mese, trascorso il quale, si intende compiuto non appena il condannato si dimostri sufficientemente pratico del mestiere.
In ogni caso non puo' di regola protrarsi oltre i sei mesi.
I condannati giunti da altri stabilimenti o che vengono addetti ad un mestiere gia' da essi esercitato quali lavoranti effettivi, non sono sottoposti a nuovo tirocinio.
Art. 283
Art. 283.
Passaggio a lavorante retribuito.
Il passaggio a lavorante retribuito, nelle manifatture attivate nello stabilimento, e' decretato dal direttore, previo accertamento, dell'abilita' del detenuto e sentito l'agronomo il dirigente od assistente tecnico, o capo d'arte.
Ove si tratti di lavorazioni per conto di imprese private, deve essere anche sentito il loro rappresentante.
Art. 284
Art. 284.
Tariffa di mano d'opera.
Le tariffe della mano d'opera dei detenuti addetti al lavoro ed ai servizii interni, devono essere distinte per ogni officina o servizio ed affisse in tutti i laboratorii, nelle celle e nei dormitorii.
Art. 285
Art. 285.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 19 FEBBRAIO 1922, N. 393))
Art. 286
Art. 286.
Gratificazioni ai condannati.
A ciascun condannato, che abbia compiuto il tirocinio nell'arte cui e' addetto, e' accordata, a titolo di mano d'opera, una gratificazione sul prodotto del suo lavoro.
Art. 287
Art. 287.
A tal uopo il prezzo integrale della mano d'opera si divide in decimi, e vengono assegnati come gratificazione:
a) quattro decimi al condannato all'ergastolo;
b) cinque decimi al condannato alla reclusione;
c) sei decimi al condannato alla detenzione;
d) sette decimi al condannato all'arresto;
((e) otto decimi al detenuto giudicabile)).
Gli altri decimi sono devoluti allo Stato.
Art. 288
Art. 288.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 19 FEBBRAIO 1922, N. 393))
Art. 289
Art. 289.
Responsabilita' dei detenuti nei guasti agli utensili, alle materie, ecc.
I detenuti o ricoverati addetti al lavoro per conto di committenti o dell'amministrazione, sono responsabili di tutti i guasti alle materie, ai manufatti e agli utensili, nonche' del loro sperpero o deterioramento, sia cio' dovuto a malizia, sia imputabile a negligenza; e debbono essere applicate ad essi le disposizioni indicate nell'articolo 263 del regolamento.
Art. 290
Art. 290.
Affissione delle note degli attrezzi e utensili.
In ogni laboratorio, o cella pei detenuti segregati lavoranti, dev'essere costantemente affissa una nota esatta degli arnesi e utensili che si affidano loro, con l'indicazione di quelli che la sera devono essere ritirati.
Art. 291
Art. 291.
Divieto di visitare gli stabilimenti carcerarii e i riformatorii.
E' assolutamente vietato di visitare gli stabilimenti carcerarii e i riformatorii senza uno speciale permesso del Ministero dell'interno, il quale puo' concederlo esclusivamente per ragioni di studio.
Art. 292
Art. 292.
Eccezioni per la visita degli stabilimenti carcerarii e i riformatorii.
Non hanno bisogno di tale permesso:
a) i componenti il Parlamento;
b) i presidenti delle corti e dei tribunali, non che i capi degli ufficii del pubblico ministero, rispettivamente nei distretti e circondarii di loro giurisdizione;
c) tutti gli altri componenti l'ordine giudiziario nell'esercizio delle loro funzioni;
d) il vescovo della diocesi;
e) il direttore generale delle carceri, gli ispettori generali e i delegati del Ministero dell'interno;
f) i prefetti e i sottoprefetti, rispettivamente nelle loro provincie e circondarii;
g) gli ispettori delle carceri;
h) i direttori di circolo nell'esercizio delle loro funzioni;
i) questori, ispettori e delegati di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni;
l) i componenti la commissione visitatrice e il consiglio di sorveglianza;
m) i componenti le societa' di patronato esistenti nella localita' in cui trovasi lo stabilimento, quando esse siano regolarmente riconosciute dal Governo.
Non hanno egualmente bisogno di permesso per accedere allo stabilimento il parroco locale, o chi lo rappresenta, nell'esercizio del suo ministero, i ministri degli altri culti, quando fra i detenuti o ricoverati vi siano loro correligionarii, e le persone che accompagnano le autorita' giudiziarie, quando si recano nello stabilimento per l'esercizio delle loro attribuzioni.
I nomi dei componenti la commissione visitatrice, il consiglio di sorveglianza, e la societa' di patronato, sono iscritti in apposita tabella, la quale deve essere tenuta affissa alla entrata di ciascuno stabilimento carcerario o riformatorio.
Art. 293
Art. 293.
Divieto ai minori degli anni diciotto di visitare gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii.
Ai minori degli anni diciotto non puo' essere accordato il permesso di visitare gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii.
Art. 294
Art. 294.
Obbligo di accompagnare sempre i visitatori.
I visitatori devono essere sempre accompagnati dall'autorita' dirigente o da persona da essa delegata, fatta eccezione per i componenti l'ordine giudiziario nell'esercizio delle loro funzioni, pel direttore generale delle carceri, per gli ispettori generali e pei delegati del Ministero, nonche' per gli ispettori delle carceri e i direttori di circolo, i quali sono accompagnati soltando quanto lo richieggano.
Art. 295
Art. 295.
Numero delle persone che possono visitare uno stabilimento.
Non possono essere ammesse a visitare uno stabilimento di prigionia preventiva piu' di due persone, e uno stabilimento penale o un riformatorio piu' di quattro persone per volta; ne' possono essere fatte piu' di due visite al giorno, salvo che non si tratti di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 296
Art. 296.
Divieto ai visitatori di rivolgere la parola ai detenuti o ricoverati.
Il direttore, o chi accompagna i visitatori, deve raccomandar loro espressamente di non rivolgere la parola ai detenuti o ricoverati, e di non fare osservazione alcuna che possa essere da questi ascoltata.
Finita la visita, fuori della presenza dei detenuti o ricoverati, il direttore puo' dare ai visitatori gli schiarimenti che desiderano; come puo' anche farli dar loro alla sua presenza.
Nessun particolare puo' essere comunicato riguardo agli inquisiti, e quanto ai ricoverati occorre una speciale autorizzazione del Ministero.
Art. 297
Art. 297.
Visite a scopo di studi speciali.
Ove si tratti di fare studi speciali, o di ammettere a visitare uno stabilimento penale o un riformatorio, un numero di persone maggiore di quello indicato nell'articolo 295 (esclusi gli istituti di correzione paterna) occorre un permesso a firma del ministro dell'interno, su domanda della persona o delle persone interessate.
Nella domanda deve essere indicato lo stabilimento che si desidera visitare, l'indole, lo scopo e i limiti delle ricerche che vogliono farsi.
Questi permessi non possono essere accordati che a persone conosciute per la posizione che occupano, per le pubblicazioni fatte o per altri titoli scientifici.
Art. 298
Art. 298.
Divieto di visitare gli inquisiti e i detenuti o ricoverati in punizione.
Nessuna delle persone indicate nell'articolo 292, all'infuori degli ufficiali del pubblico ministero, del direttore generale delle carceri, degli ispettori generali o dei delegati del Ministero dell'interno, degli ispettori delle carceri, e dei direttori di circolo nell'esercizio delle loro funzioni, puo' visitare, senza un permesso scritto, gli inquisiti privi di colloquio per ordine dell'autorita' giudiziaria.
I detenuti o ricoverati in punizione non possono, senza permesso dell'autorita' dirigente, essere visitate da persone che non abbiano attribuzioni ufficiali nel carcere.
I componenti il consiglio di sorveglianza (negli stabilimenti e nelle sezioni penali) e la commissione visitatrice, sono dispensati dall'obbligo di chiedere questo permesso.
Art. 299
Art. 299.
Registri delle visite.
Presso la direzione di ogni stabilimento carcerario o riformatorio, si tengono due speciali registri di visita. Su di uno le persone munite del permesso di visitare lo stabilimento sono invitate a scrivere il loro nome, cognome e la loro qualita', con le osservazioni che vogliono farvi seguire; sull'altro, coloro che visitano lo stabilimento per ragione della loro carica, devono far constare della visita compiuta, con apporvi la loro firma, e col segnarvi, se credono, le osservazioni fatte e gli ordini dati.
Art. 300
Art. 300.
Colloqui coi detenuti o ricoverati.
Nessuna persona estranea all'amministrazione dello stabilimento o alla sorveglianza dei detenuti o ricoverati puo' essere ammessa a colloquio con essi, senza un permesso scritto dell'autorita' giudiziaria competente ove si tratti d'inquisiti, e dell'autorita' dirigente ove si tratti di condannati o ricoverati.
I permessi rilasciati dall'autorita' giudiziaria devono essere presentati all'autorita' dirigente, affinche' ne prenda conoscenza e vi apponga la sua firma o il bollo d'ufficio; ma hanno carattere obbligatorio e deve darsi loro immediato eseguimento con tutte quelle cautele che, nell'interesse dei procedimenti penali, fossero stabilite dall'autorita' che li ha rilasciati.
Ove il detenuto trovisi in punizione, o speciali ordini del giudice istruttore, del pubblico ministero o di altra autorita' giudiziaria competente gli abbiano vietato il colloquio, l'autorita' preposta allo stabilimento sospende di dar corso al permesso e ne informa quella dalla quale il medesimo fu rilasciato, indicandole le cause della sospensione ordinata.
La norma medesima deve essere seguita dall'autorita' dirigente ove, per gravissime ragioni di disciplina interna, reputi opportuno non dar corso ad un permesso di colloquio.
Art. 301
Art. 301.
Validita' dei permessi di colloquio.
I permessi di colloquio valgono per una sola volta e nel giorno in cui sono rilasciati o in quello successivo.
Essi sono ritirati quando il colloquio ha avuto effetto.
Art. 302
Art. 302.
Limitazione dei permessi di colloquio.
Ai condannati non possono essere concessi colloqui che coi loro parenti o con persone che abbiano con essi legittimi interessi. ((o con persona proba del luogo, preventivamente accettata dalla Direzione, o da questa proposta, quando i parenti del condannato, non risiedendo nel Comune, ove si trova lo stabilimento carcerario, ne facciano esplicita domanda)).
Pei ricoverati provvedono i regolamenti interni.
Art. 303
Art. 303.
Conoscenza personale e identita' degli individui ammessi a colloquio.
Le persone ammesse a colloquio con detenuti o ricoverati devono essere conosciute dalla direzione, o presentare un certificato del sindaco del loro comune, che ne comprovi l'identita', il grado di parentela, o i rapporti d'interesse.
Per il colloquio con gli inquisiti puo' bastare la sola presentazione del permesso rilasciato dall'autorita' giudiziaria competente.
Il comandante, il capoguardia, il caposorvegliante e gli agenti di custodia, la superiora delle suore, le suore e le guardiane, ciascuno per la parte loro, devono vegliare a che le persone ammesse a visitare i detenuti o ricoverati siano effettivamente quelle dette nel permesso.
In caso di dubbio sulla loro identita', la concessione del colloquio deve essere sospesa, fino a piu' ampie informazioni e verifiche.
Art. 304
Art. 304.
Colloqui con gli inquisiti e coi condannati a pena non eccedente i tre mesi.
((Gli inquisiti possono avere colloqui due volte la settimana». I condannati all'arresto per qualunque durata o ad altra pena non eccedente i sei mesi possono avere colloqui una volta la settimana. I condannati alla detenzione per qualunque durata o ad altra pena non eccedente un anno, ed i minorenni rinchiusi in case di correzione possono avere colloqui una volta ogni quindici giorni. I condannati ad altre pene di maggiore durata possono avere colloqui una volta ogni mese. I periodi sopra fissati sono indipendenti dallo stadio di pena, classe o categoria, in cui si trovi il condannato)).
Art. 305
Art. 305.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 19 FEBBRAIO 1922, N. 393))
Art. 306
Art. 306.
Durata del colloquio.
Ogni colloquio ordinario non deve eccedere la durata di mezz'ora.
((In casi eccezionali, il colloquio puo' protrarsi fino ad una ora)).
Art. 307
Art. 307.
Dove hanno luogo i colloqui.
I colloqui dei detenuti o ricoverati coi visitatori si tengono in apposito parlatorio, coll'assistenza di agenti di custodia, sorveglianti, suore o guardiane, secondo che trattisi di detenuti, di ricoverati, di detenute, di ricoverate.
Nelle carceri giudiziarie, per i soli inquisiti e in circostanze eccezionali, i colloqui possono aver luogo in un locale distinto, mediante autorizzazione speciale della competente autorita', ma con le condizioni indicate nei precedenti articoli 300, 301, 304 e 306.
((Il direttore, per cause eccezionali, puo' concedere ai condannati colloqui in camere diverse dall'apposito parlatorio ed in numero piu' frequenti di quelli previsti dall'art. 304)).
Ai condannati che debbono essere trasferiti al luogo di pena, puo' per una volta accordarsi il colloquio nei locali succitati, ma limitatamente alla moglie, al marito, ai figli, ai genitori, fratelli e sorelle.
Per i detenuti o ricoverati gravemente infermi, i colloqui possono essere dati anche nell'infermeria.
Art. 308
Art. 308.
Separazione di sesso o di categorie nei colloqui. Numero delle persone ammesse a colloquio.
I colloqui di detenuti o ricoverati appartenenti a diverse categorie, o di diverso sesso, debbono aver luogo in parlatori separati, o in tempo diverso; ne' possono, di regola, essere ammesse a colloquio contemporaneamente piu' di tre persone per ogni detenuto o ricoverato, salvo che trattisi di ascendenti o discendenti della famiglia di lui.
Art. 309
Art. 309.
Persone escluse dall'avere i colloqui.
Non puo' essere, di regola, accordato permesso di colloquio agli usciti da meno di un anno da uno stabilimento o da una sezione penale; a quelli che si trovano sotto la vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza; alle donne di mal costume o a coloro che tengono case di tolleranza. Eccezione e' fatta pel padre, per la madre, per la moglie, per il marito, per i figli, per i fratelli, per le sorelle, e per il tutore del detenuto o ricoverato.
I colloqui sono sempre negati alle persone in istato di ubriachezza, quand'anche munite di regolare permesso.
Art. 310
Art. 310.
Divieto di entrare armati negli stabilimenti e di portare viveri, ecc.
I visitatori non possono entrare armati nello stabilimento; ne' possono portarvi bevande o commestibili, salvo il permesso della competente autorita' dirigente pei ricoverati e giudiziaria per gli inquisiti.
Art. 311
Art. 311.
Divieto di comunicare a bassa voce coi detenuti o di adoperare un linguaggio convenzionale. - Sospensione del colloquio.
E' vietato alle persone ammesse a colloquio d'intrattenersi a voce bassa col detenuto; di servirsi di un linguaggio sconveniente o convenzionale non intelligibile a chi deve sorvegliare; e di dar notizie che possono in un modo qualsiasi turbare il corso regolare della giustizia e la disciplina interna dello stabilimento.
Quando il personale di custodia o di sorveglianza, assistente al colloquio, scopra intelligenze o relazioni dubbie, pericolose o colpevoli fra il visitatore e il detenuto o ricoverato, deve immediatamente far cessare il colloquio, riferendone per mezzo del comandante, capoguardia o caposorvegliante all'autorita' dirigente.
La quale provvede subito ove trattisi di condannati o ricoverati, e, ove trattisi di inquisiti, esamina se sia il caso di confermare la sospensione del colloquio, dandone, in caso affermativo, pronto avviso alle competenti autorita' giudiziarie.
Art. 312
Art. 312.
Casi di privazione di ulteriori colloqui.
Chi contravviene alle norme indicate negli articoli 310 e 311, e' fatto uscire dallo stabilimento, e possono essergli negate ulteriori visite o colloqui, per quel tempo che l'autorita' competente giudichi opportuno.
Art. 313
Art. 313.
Colloqui straordinari.
Ove si tratti di parenti venuti da altro circondario o di detenuti o ricoverati gravemente infermi, possono essere concessi colloqui straordinari anche in ore e giorni diversi da quelli all'uopo assegnati. Per altro il colloquio, non puo' mai tenersi prima della sveglia, o dopo la rientrata dei detenuti o ricoverati nelle celle o nei dormitori, nelle ore in cui si compiono atti di procedura relativi ai detenuti o ricoverati stessi, o nel tempo delle funzioni del culto.
Art. 314
Art. 314.
((Nei casi nei quali il difensore puo' conferire con l'imputato previa autorizzazione del giudice, egli e' ammesso a colloquio esibendo al capo o custode l'autorizzazione ricevuta per iscritto dal giudice; negli altri casi menzionati nell'articolo 75 del codice di procedura penale, in cui il difensore ha diritto di conferire liberamente coll'imputato, basta che egli esibisca l'avviso di nomina. Il cancelliere dopo il deposito dell'atto di accusa o il deposito degli atti a norma dell'articolo 267 del codice, o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal pubblico ministero, ne da' partecipazione al capo o custode dello stabilimento carcerario, come e' prescritto nelle norme regolamentari per l'esecuzione del Codice di procedura penale)).
Art. 315
Art. 315.
Controllo dei permessi di visita e di colloquio.
Alla fine di ogni mese il comandante, capoguardia o caposorvegliante, o la superiora delle suore, consegna all'autorita' dirigente i permessi di visita e di colloquio ritirati, perche' si possa verificare se vennero adoperati regolarmente.
Art. 316
Art. 316.
Visto della corrispondenza da parte della competente autorita'. - Casi di divieto.
I detenuti o ricoverati non possono ricevere ne' inviare lettere o altri scritti di qualsivoglia natura, senza che prima siano stati letti e muniti di visto dall'autorita' dirigente, se si tratta di condannati o ricoverati, e da questa e dall'autorita' giudiziaria competente, se si tratta di inquisiti.
Il visto, colla data del giorno, deve essere apposto sotto la firma del mittente.
Allorche' l'autorita' dirigente creda che uno scritto non possa aver corso, o proceda al sequestro di lettere o scritti interessanti la giustizia o l'ordine pubblico, trasmette le carte sequestrate all'autorita' giudiziaria, informandone quella politica e, secondo i casi, inviandolene anche copia.
Art. 317
Art. 317.
((Gli inquisiti possono scrivere due volte la settimana I condannati all'arresto o ad altra pena non eccedente i sei mesi possono scrivere due volte la settimana. I condannati alla detenzione ed i minorenni rinchiusi in case di correzione, ed i condannati ad altra pena non eccedente un anno possono scrivere una volta la settimana. I condannati ad altra pena di maggiore durata, possiamo scrivere una volta ogni quindici giorni)).
Art. 318
Art. 318.
Corrispondenza fra condannati o ricoverati.
La corrispondenza fra condannati o ricoverati, di regola e' permessa solo allora che essi siano congiunti in primo grado o coniugi.
Art. 319
Art. 319.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 19 FEBBRAIO 1922, N. 393))
Art. 320
Art. 320.
((Per la corrispondenza epistolare, i detenuti possono adoperare foglietti e buste di tipo comune e scrivere non piu' di un foglietto per ogni lettera. Ad essi e' vietato di servirsi di parole convenzionali o non intelligibili, di usare un linguaggio meno che corretto e rispettoso verso chicchessia, di fare allusioni o dare giudizi sull'andamento del servizio interno o sul personale dello stabilimento, di occuparsi, insomma, di cose che non riguardino strettamente affari personali o di famiglia)).
Art. 321
Art. 321.
Lettere chiuse. - A quali autorita' possono essere dirette dagli inquisiti.
E' fatta eccezione a quanto vien disposto dagli articoli 316 e 317, per le lettere dirette dagli inquisiti ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, ai capi del pubblico ministero, ai presidenti della corte di appello, della corte di assise e del tribunale, al giudice istruttore, al direttore generale e agli ispettori delle carceri. Queste lettere possono essere rimesse suggellate e devono aver corso immediato per mezzo dell'autorita' preposta alla direzione dello stabilimento.
Art. 322
Art. 322.
I condannati o ricoverati devono scrivere con lettere aperte.
Le lettere dirette dai condannati o ricoverati alle autorita' indicate nell'articolo precedente devono consegnarsi aperte e sono trasmesse a cura della direzione. Unitamente a quelle dirette ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, al direttore generale ed agli ispettori delle carceri devono essere trasmessi i rispettivi estratti di matricola.
Art. 323
Art. 323.
Comunicazioni ai detenuti o ricoverati.
Ai detenuti e ricoverati sono comunicate, in riassunto, le risposte alle lettere che essi hanno spedito alle autorita' predette, ove queste ne diano facolta' alla direzione.
Art. 324
Art. 324.
Lettere che non devono avere corso.
Tutte le lettere scritte in contravvenzione agli articoli precedenti non hanno corso, e sono messe nel fascicolo riguardante il detenuto o ricoverato, il quale sara' avvertito e, occorrendo, anche punito, a norma del regolamento.
Art. 325
Art. 325.
Oggetti di scrittoio. - Quando sono permessi.
I detenuti o ricoverati non possono ritenere presso di se' carta, penne, inchiostro, matite. Soltanto i primi sottoposti al regime della segregazione cellulare continua vi possono essere eccezionalmente autorizzati, mediante permesso dell'autorita' dirigente, se condannati, e della competente autorita' giudiziaria se inquisiti.
Questa carta deve avere un timbro speciale, i fogli devono essere numerati, ne' possono mai adoperarsi per la corrispondenza.
Art. 326
Art. 326.
Locali per la corrispondenza dei detenuti o ricoverati.
Quando ai detenuti o ricoverati e' concesso di scrivere, viene loro somministrato il necessario dall'agente di custodia che e' addetto alla rispettiva sezione e che deve sorvegliare l'impiego della carta ad essi distribuita.
La dirigente autorita' designa un agente di custodia per scrivere la corrispondenza dei detenuti o ricoverati illetterati.
Alla corrispondenza ordinaria dei ricoverati e dei detenuti non soggetti al regime della segregazione cellulare continua, e' destinato, di regola, il locale della scuola, serbata sempre la voluta separazione fra quelli ascritti alle diverse categorie.
Art. 327
Art. 327.
Lettere scritte in lingue straniere.
Le lettere scritte dai detenuti stranieri in lingua non conosciuta dalla direzione, eccettuate quelle dirette dagli inquisiti alle autorita' indicate nell'art. 321, devono essere tradotte in italiano prima di avere corso.
La spesa della traduzione e' a carico del detenuto e, in casi eccezionali, puo' essere sostenuta dall'amministrazione.
Art. 328
Art. 328.
Permesso di telegrafare e di scrivere straordinariamente.
In circostanze straordinarie di provata gravita' l'autorita' dirigente puo' permettere ai detenuti o ricoverati di telegrafare ai parenti e di scrivere prima del tempo prefisso.
Art. 329
Art. 329.
Stipulazione di atti pubblici.
La stipulazione di atti pubblici permessi ai detenuti, secondo la loro condizione giuridica, deve farsi negli uffici della direzione, del comandante, del capoguardia o caposorvegliante, o nell'infermeria se il detenuto e' ammalato, ma sempre alla presenza di un impiegato della direzione.
Art. 330
Art. 330.
Stampati, libri e oggetti indirizzati ai detenuti o ricoverati.
Gli stampati, i libri o pacchi diretti ai detenuti o ricoverati debbono essere depositati nell'ufficio della direzione per le occorrenti verifiche, e muniti del visto delle autorita' competenti prima della loro distribuzione.
Le lettere assicurate o raccomandate, e i pacchi postali, devono essere aperti dal comandante, capoguardia o caposorvegliante, alla presenza del detenuto o ricoverato cui sono diretti.
Art. 331
Art. 331.
Francatura obbligatoria della corrispondenza o pacchi in arrivo.
Le lettere, i pieghi o pacchi diretti ai detenuti o ricoverati senza francatura, non si ricevono se non quando il destinatario abbia fondo disponibile e ne paghi le tasse prima di aprirli, quand'anche, per il loro contenuto, non possano essergli rimessi.
Art. 332
Art. 332.
Punizioni che possono essere inflitte ai detenuti.
Le punizioni che possono essere inflitte ai detenuti sono le seguenti:
a) ammonizione, fatta a voce dal direttore, alla presenza d'un impiegato o del comandante, capoguardia o caposorvegliante.
b) cella ordinaria, da uno a venti giorni, con la privazione del sopravitto e l'inflizione, pei condannati, di un punto di demerito per giorno;
c) cella ordinaria a pane e acqua, da uno a trenta giorni, e l'inflizione, pei condannati, di due punti di demerito per giorno;
d) cella di punizione a pane e acqua, da cinque a quindici giorni, e l'inflizione, pei condannati, di tre punti di demerito per giorno;
e) cella di punizione a pane e acqua, da quindici a trenta giorni, con camicia di forza e l'inflizione, pei condannati, di quattro punti di demerito per giorno;
f) cella oscura, a pane e acqua, da cinque a venti giorni, con camicia di forza o con ferri e l'inflizione, pei condannati, di cinque punti di demerito per giorno;
g) cella d'isolamento, da due a sei mesi e l'inflizione, pei condannati, di due punti di demerito per giorno.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 333
Art. 333.
Detenuti minori d'anni diciotto e ricoverati.
Ai detenuti minori degli anni diciotto le punizioni sono ridotte nel modo seguente:
alla cella ordinaria, da uno a venti giorni di cui alla lettera b del precedente articolo, e' sostituita la cella ordinaria da uno a sei giorni;
alla cella ordinaria a pane ed acqua, di cui alla lettera c, e' sostituita la cella ordinaria da sette a venti giorni;
alla cella di punizione a pane ed acqua, di cui alla lettera d, e' sostituita la cella ordinaria a pane ed acqua da uno a cinque giorni;
alla cella di punizione a pane ed acqua con camicia di forza di cui alla lettera e, e' sostituita la cella ordinaria a pane ed acqua da sei a quindici giorni;
alla cella oscura a pane ed acqua con camicia di forza o con ferri, di cui alla lettera f, e' sostituita la cella di punizione da uno a dieci giorni;
alla cella d'isolamento da due a sei mesi, di cui alla lettera g, e' sostituita la cella oscura a pane ed acqua da uno a dieci giorni.
Per i ricoverati dei riformatorii provvedono i relativi regolamenti interni.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 334
Art. 334.
Trattamento a pane e acqua.
Quando la punizione porta con se' il trattamento a pane e acqua per oltre tre giorni, e' accordato al detenuto ogni giovedi' e domenica il vitto ordinario, e negli altri giorni un quarto di razione supplementare di pane.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 335
Art. 335.
Privazione del letto.
Le punizioni indicate nell'articolo 332, lettere d, e, f, sono accompagnate dalla privazione del letto ordinario, sostituendolo con un semplice pancaccio ed una coperta.
Il numero delle coperte puo' essere aumentato su richiesta del medico-chirurgo.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 336
Art. 336.
Camicia di forza.
La camicia di forza si applica ogni due giorni su tre, ma il detenuto ne e' liberato nel tempo del pasto, e quando debba soddisfare a bisogni corporali.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 337
Art. 337.
Ferri.
I ferri si applicano alle mani o ai piedi, o alle mani e ai piedi contemporaneamente, secondo la gravita' delle mancanze commesse e l'indole del detenuto; ma in questo ultimo caso la punizione non puo' durare piu' di dieci ore al giorno, e il detenuto ne viene liberato nelle ore indicate dall'articolo precedente.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 338
Art. 338.
Cella d'isolamento.
La cella d'isolamento e' sempre aggravata col trattamento a pane e acqua un giorno su tre.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 339
Art. 339.
Inasprimento e mitigazione della cella.
Ai detenuti puniti con la cella, e' vietato di ricevere visite, di scrivere, di andare al passeggio.
Ai detenuti condannati alla cella d'isolamento, dopo il primo mese puo' essere accordata un'ora di passeggio al giorno in appositi cortiletti.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 340
Art. 340.
Lavoro nelle celle di punizione.
Ai detenuti puniti colla cella, ai sensi dell'articolo 332, lettere b, c, d, g, puo' essere concesso di occuparsi in lavori speciali e pei quali non occorra uso di strumenti o di ferri atti a nuocere.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 341
Art. 341.
Camicia di forza alle donne ed ai minori di diciotto anni.
Alle donne ed ai minori di diciotto anni si applica la camicia di forza nei soli casi di grave violenza, quando non siavi altro mezzo per metterli nell'impossibilita' di nuocere ad altri o a loro stessi.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 342
Art. 342.
Punizione sospesa per malattia.
Il detenuto che, scontando una punizione, si ammala, e' curato dal medico-chirurgo, secondo le norme generali; ma, appena guarito, e' rimesso in punizione.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 343
Art. 343.
Inasprimento della cella d'isolamento per l'inquisito.
Per l'inquisito che, dopo avere scontata la punizione di cui alla lettera g, dell'articolo 332 commette, entro il termine di tre mesi, altra mancanza che importa la punizione medesima, questa puo' essere aggravata col trattamento a pane e acqua.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 344
Art. 344.
Inasprimento della cella d'isolamento per il condannato. - Passaggio alla casa di rigore.
Il condannato che trovasi nella condizione prevista dall'articolo precedente e' sottoposto allo stesso aggravamento di pena; ed e' proposto ad un tempo per il trasferimento in una casa penale di rigore, con le norme e per gli effetti indicati negli articoli 459 e seguenti.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 345
Art. 345.
Chi puo' infliggere le punizioni. - Obbligo di ascoltare il detenuto prima di punirlo.
Le punizioni indicate nell'articolo 332, lettere a, b, c, d, e, f, per una durata non eccedente i dieci giorni, sono inflitte dall'autorita' dirigente.
Le altre sono inflitte dal consiglio di disciplina locale.
In qualunque caso il detenuto, prima di venire punito, deve essere inteso nelle sue difese da chi e' chiamato a giudicarlo.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 346
Art. 346.
Consiglio di disciplina locale. - Come si compone.
Il consiglio di disciplina locale e' composto del direttore, dell'impiegato che gli succede in grado, del cappellano e del medico-chirurgo.
Qualora non esista speciale direzione, o dove essa consti di un solo impiegato, il componente mancante e' designato dalla prefettura.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 347
Art. 347.
Procedura del consiglio di disciplina locale.
Il consiglio di disciplina locale e' presieduto dall'autorita' dirigente ed e' convocato dopo ventiquattr'ore dalla commessa mancanza; e' in numero, quando si trovino presenti almeno tre componenti; e decide a maggioranza di voti con la prevalenza di quello del presidente, in caso di voti eguali.
L'autorita' dirigente designa uno dei suoi dipendenti per esercitare le funzioni di segretario.
Le deliberazioni prese dai consigli di disciplina e che infliggono il massimo della punizione, di cui alla lettera g dell'articolo 332, debbono essere comunicate trimestralmente al Ministero dell'interno.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 348
Art. 348.
Quando un detenuto e' recidivo in infrazioni.
E' considerato recidivo in infrazioni disciplinari il detenuto, il quale, essendo gia' stato sottoposto ad una delle punizioni previste dal regolamento, nel termine di tre mesi per le infrazioni punibili coll'ammonizione o la cella ordinaria, e di sei mesi per le altre, commetta una nuova infrazione che importi punizione uguale o piu' grave di quella gia' inflittagli.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 349
Art. 349.
Punizione ai recidivi in infrazione.
Nei casi di seconda e terza recidiva nelle infrazioni indicate nell'articolo 360, la punizione non deve mai rispettivamente essere inferiore ai due terzi della durata nel primo caso, e al massimo nel secondo.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 350
Art. 350.
Punizioni ai recidivi in condanna.
Ai condannati recidivi a termini del codice penale, le punizioni disciplinari non possono mai essere applicate nel minimo.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 351
Art. 351.
Quando la punizione e' inflitta all'inquisito dall'autorita' giudiziaria. Punizione del condannato.
Ove un inquisito, alla presenza di un'autorita' giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni, commetta una infrazione punibile a norma degli articoli 360, lettere e, h, i, 361, lettere b, g, 362, lettere c, d, g, 363, lettere b, c, d, spetta all'autorita' stessa di infliggergli la punizione stabilita dal regolamento, informandone l'autorita' dirigente.
Trattandosi di un condannato, la punizione e' inflitta sempre dall'autorita' dirigente o dal consiglio.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 352
Art. 352.
Sospensione o diminuzione delle punizioni.
Il direttore e il consiglio di disciplina possono sospendere le punizioni che hanno rispettivamente inflitto, anche se in corso di esecuzione, ove si tratti di detenuto che non sia recidivo in infrazioni o in condanne. La punizione ha tosto pieno effetto col solo ordine del direttore, ove il detenuto commetta, entro il termine di tre mesi, altra mancanza che, per quanto lieve, sia passibile di castigo.
Ove la punizione venga sospesa, i punti di demerito sono sempre segnati a carico del condannato.
Ove la punizione venga ad essere diminuita per conseguenza della sospensione, i punti di demerito si cancellano proporzionatamente.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 353
Art. 353.
Quando la punizione puo' essere minore delle punizioni del regolamento.
Il direttore e il consiglio di disciplina possono infliggere una punizione minore di quella indicata nei rispettivi articoli del regolamento, ove si tratti di detenuti che non siano stati per lo addietro puniti con castigo eccedente quelli indicati alle lettere a, b, c dell'articolo 332, oppure di condannati che non siano recidivi ai termini del codice penale, e concorra per gli uni e per gli altri la circostanza di avere spontaneamente confessato le mancanze commesse.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 354
Art. 354.
Punizioni che si devono portare a conoscenza di tutti i detenuti.
Le punizioni indicate nell'articolo 332, lettere e, f, g, sono portate a conoscenza di tutti i detenuti nei modi stabiliti dal regolamento interno.
Di tutte le punizioni inflitte ai detenuti, e delle cause che vi hanno dato luogo, dev'essere presa nota nello speciale registro e nella matricola.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 355
Art. 355.
Punizioni che si partecipano all'autorita' giudiziaria.
Delle punizioni indicate nell'articolo 332, lettere c, d, e, f, g, e nell'articolo 343, inflitte agli inquisiti, si da' comunicazione alla competente autorita' giudiziaria.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 356
Art. 356.
Denunzia dei reati. - Azione disciplinare.
La denunzia all'autorita' giudiziaria di un detenuto colpevole di reato, non arresta l'azione amministrativa per la punizione disciplinare da infliggergli.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 357
Art. 357.
Eccezioni per i cronici e le donne incinte - Infrazioni non previste.
Pei cronici e per le detenute in istato di gravidanza, dev'essere sentito il medico-chirurgo prima di applicare le punizioni indicate alle lettere c e seguenti dell'articolo 332.
Le infrazioni non indicate tassativamente dal regolamento sono giudicate secondo la loro indole, la loro gravita', e coi criterii stessi di quelle indicate negli articoli 359, 360, 361, 362 e 363.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 358
Art. 358.
Autorita' del comandante, capoguardia o caposorvegliante in casi urgenti.
Nei casi di urgenza, e' data facolta' al comandante, capoguardia o caposorvegliante di far mettere provvisoriamente in cella i detenuti colpevoli di gravi infrazioni, informandone senza indugio l'autorita' dirigente.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 359
Art. 359.
Per quali mancanze si puo' infliggere l'ammonizione.
Si infligge la punizione indicata nell'articolo 332, lettera a, per ogni prima infrazione o negligenza non grave commessa dai detenuti, e piu' specialmente per le infrazioni seguenti:
a) ritardare di obbedire ad ordini ricevuti;
b) trascurare la nettezza della persona, della propria cella, o del posto assegnato;
c) mancare di attenzione nella scuola;
d) tener contegno poco rispettoso nell'assistere alle funzioni del culto;
e) infrangere il silenzio;
f) abbandonare il posto assegnato durante il giorno, senza permesso o prima del segnale.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 360
Art. 360.
Per quali mancanze si puo' infliggere la cella ordinaria a vitto legale.
Si infligge la punizione indicata nell'articolo 332, lettera b, per le recidive nelle infrazioni previste nel precedente articolo; per le infrazioni stesse accompagnate da circostanze aggravanti, e per le infrazioni seguenti:
a) recar guasti, per semplice negligenza, al materiale mobile o infisso dello stabilimento e delle lavorazioni, senza pregiudizio del rifacimento del danno;
b) mostrare negligenza o svogliatezza abituale nel lavoro;
c) eseguire lavori diversi da quelli ordinati;
d) possedere clandestinamente carte, libri, alimenti, sigari e oggetti vietati;
e) mormorare, o fare osservazioni indebite;
f) lacerare i libretti di conto corrente o del sopravitto, oppure alterare il cartellino di conto morale e l'estratto del regolamento affisso nelle celle;
g) fare sciupio, cambio, o cessione di oggetti o alimenti;
h) tentare di commettere qualsivoglia abuso nelle visite e nelle corrispondenze;
i) profferir parole oscene o bestemmiare.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 361
Art. 361.
Per quali mancanze si puo' infliggere la cella ordinaria a pane e acqua.
Si infligge la punizione indicata nell'articolo 332, lettera c, per le seconde recidive nelle infrazioni indicate nell'art. 359 per le recidive nelle infrazioni previste dall'articolo precedente; per queste ultime accompagnate da circostanze aggravanti, e per le infrazioni seguenti:
a) far traffico di vitto o d'altri oggetti;
b) emettere grida, canti, imprecazioni, far tentativi di comunicazioni o corrispondenze clandestine con altri detenuti o ricoverati o con estranei;
c) giuocare, ubbriacarsi;
d) abbandonare senza permesso, durante la notte, il letto o il posto assegnato;
e) far guasti maliziosamente al materiale mobile o infisso dello stabilimento e delle manifatture;
f) rifiutare di attendere al lavoro o alla scuola;
g) simular malattie;
h) beffeggiare i compagni;
i) tener contegno poco rispettoso verso gli agenti di custodia;
l) scrivere menzogne od usare espressioni sconvenienti nelle lettere indirizzate alle autorita'.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 362
Art. 362.
Per quali mancanze si puo' infliggere la cella di punizione a pane e acqua.
Si infligge la punizione indicata nell'art. 332, lettera d, rispettivamente per le seconde e le terze recidive nelle infrazioni prevedute nei precedenti articoli 359 e 360; per le recidive nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; per queste ultime accompagnate da circostanze aggravanti, e per le infrazioni seguenti:
a) alterare i libretti di conto corrente o del sopravitto a scopo di indebito lucro;
b) disobbedire al personale addetto allo stabilimento;
c) possedere oggetti vietati e atti ad offendere;
d) ingiuriare, maltrattare i compagni e trascendere ad alterchi e a risse;
e) sottrarre generi, materie, ed altri oggetti;
f) tentare l'evasione da luogo chiuso, senza violenza o rotture;
g) mancare di rispetto o rispondere arrogantemente ai funzionarii dell'autorita' amministrativa o giudiziaria, ai componenti il consiglio di sorveglianza, la societa' di patronato e la commissione visitatrice, al medico-chirurgo, al cappellano, alle suore o ad altri del personale preposto allo stabilimento;
h) far reclami indebiti, riconosciuti infondati o tardivi.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 363
Art. 363.
Per quali mancanze si puo' infliggere la cella di punizione a pane e acqua con la camicia di forza.
Si infligge la punizione indicata nell'articolo 332, lettera e, rispettivamente per le seconde, terze e quarte recidive nelle infrazioni prevedute negli articoli 359, 360 e 361; per le recidive nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; per queste ultime accompagnate da circostanze di eccezionale gravita', e per le infrazioni seguenti:
a) tentare in qualsiasi modo l'evasione, anche semplice, dai lavori all'aperto, o con violenza o rottura da luogo chiuso;
b) tumultuare, ammutinarsi, emettere grida sediziose, ribellarsi;
c) profferire ingiurie, minacce o tentare violenze contro le autorita' amministrative o giudiziarie, contro i componenti il consiglio di sorveglianza, la commissione visitatrice e di patronato, o il personale addetto allo stabilimento;
d) percuotere, ferire o usare violenze contro i compagni;
e) commettere atti osceni e contrari al buon costume;
f) scrivere ingiurie o calunnie nelle lettere indirizzate alle autorita' delle quali e' parola nell'art. 321.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 364
Art. 364.
Per quali mancanze si puo' infliggere la cella oscura.
Si infligge la punizione nell'art. 332, lettera f, a chi, trovandosi ad espiare una delle punizioni prevedute alle lettere d ed e dello stesso articolo 332, commette le seguenti infrazioni:
a) rifiutare di sottomettersi alle punizioni inflitte;
b) ingiuriare o minacciare e commettere violenze contro gli agenti di custodia;
c) fare continuati schiamazzi o altrimenti tentare di commettere gravissimi disordini.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 365
Art. 365.
Per quali mancanze si infligge la cella d'isolamento.
Si infligge la punizione indicata nell'art. 332, lettera g, rispettivamente per le seconde recidive nelle infrazioni prevedute nell'art. 363; per le recidive in quelle prevedute nell'articolo precedente; per queste ultime accompagnate da circostanze di eccezionale gravita', e pel rifiuto ostinato e assoluto di assoggettarsi alla disciplina dello stabilimento.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 366
Art. 366.
Regime cui sono sottoposti i condannati negli stabilimenti di pena ordinarii.
Il condannato che entra in uno stabilimento di pena ordinario, e' sottoposto a regime della segregazione cellulare continua, se deve scontare la pena dell'ergastolo o della reclusione; ed a quello della segregazione cellulare notturna, se deve scontare la pena della detenzione o dell'arresto.
Terminato il periodo della segregazione cellulare continua, a norma del codice penale, il condannato all'ergastolo o alla reclusione passa al regime della segregazione cellulare notturna.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 367
Art. 367.
Ripartizione dei condannati in classi.
Nel periodo della segregazione cellulare notturna i condannati sono ripartiti in tre classi, cioe': la prima, classe di prova, la seconda, classe ordinaria, la terza, classe di merito; e possono essere promossi da una classe all'altra secondo la durata della pena, ed i punti di merito che avranno ottenuto il lavoro e la condotta.
Le varie classi si distinguono da un galloncino, cucito sotto il numero di matricola, di color giallo per la prima classe, verde per la seconda, e bianco per la terza.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 368
Art. 368.
Chi concede i punti di merito e il passaggio di classe.
La concessione dei punti di merito, l'assegnazione e il passaggio dei condannati alle varie classi, spetta al consiglio di disciplina il quale si riunira' ordinariamente nei primi giorni di ciascun mese, e straordinariamente sempre quando possa occorrere.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 369
Art. 369.
Punti di merito, che puo' guadagnare un condannato. Conteggio dei punti di merito e di demerito.
Ciascun condannato puo' guadagnare 60 punti di merito al mese per il lavoro e 40 per la condotta.
Ogni punto di merito e' annullato, pei suoi effetti, da un punto di demerito.
Secondo il numero dei componenti il consiglio di disciplina presenti, ciascuno di essi dispone di una quota proporzionale di punti. La parte di punti non divisibile e' attribuita al presidente.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 370
Art. 370.
Procedura per l'assegnazione e il conteggio dei punti di merito.
I punti di merito si assegnano e quelli di demerito si conteggiano dopo avere esaminato:
a) le note mensili dell'agronomo, del dirigente o assistente tecnico, del capo d'arte, o di altri del personale tecnico libero, e, in mancanza di questo, dell'impiegato a cio' espressamente delegato dal direttore;
b) le note mensili del cappellano, medico-chirurgo, maestro, comandante, capoguardia o caposorvegliante;
c) il registro delle punizioni;
d) le informazioni che, occorrendo, il consiglio stesso puo' attingere dagli impiegati o agenti addetti allo stabilimento;
e) le informazioni che possono essere date dal presidente o dal segretario.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 371
Art. 371.
Note mensili per l'assegnazione dei punti di merito.
Le note mensili, presentate e firmate da ciascuno degli impiegati di cui nel precedente articolo, devono solamente riferire il fatto o i fatti pei quali il condannato merita, a parere di chi riferisce, di essere segnalato alla speciale attenzione del consiglio. Esse sono negative, ove sia mancata l'occasione di fare osservazioni speciali.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 372
Art. 372.
Verbali di assegnazione dei punti di merito.
Avute queste note, il consiglio assegna e conteggia a ciascun condannato i punti di merito o di demerito.
Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario, non che le note mensili, si conservano nell'ufficio di direzione e possono essere consultate dal consiglio di sorveglianza, dagli ispettori delle carceri, dal direttore di circolo e da qualsiasi altro delegato del Ministero.
I punti di merito sono riportati sull'apposito registro di conto morale.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 373
Art. 373.
Assegnazione dei punti di merito ai condannati che non abbiano avuto note speciali.
Ai condannati che durante il mese non ebbero note speciali di lode o di biasimo, vengono assegnati, di regola, 30 punti per il lavoro e 20 per la condotta.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 374
Art. 374.
Computo medio dei punti di merito.
Nel computo medio dei punti di merito non si tien conto, per quanto riguarda il lavoro, delle giornate di malattia, di convalescenza, o di ozio involontario, purche' non eccedano la meta' di quelle di presenza.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 375
Art. 375.
Cartellino di conto morale.
Il numero dei punti di merito e di demerito viene trascritto sul cartellino di conto morale, che deve tenere presso di se' ciascun condannato.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 376
Art. 376.
Facolta' di sentire il condannato prima di assegnargli o di computargli punti di merito o di demerito.
Il consiglio puo' sempre ascoltare il condannato ove si tratti di assegnargli o di computargli punti di merito, o di demerito.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 377
Art. 377.
Esecuzione delle deliberazioni.
Spetta al presidente di fare eseguire le deliberazioni del consiglio e di notificare agli interessati i punti di merito o di demerito che si ebbero e le ricompense concesse loro.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 378
Art. 378.
Classi di prova, ordinaria e di merito.
I condannati ascritti alla classe di prova, devono rimanervi, se la loro pena e' temporanea, per un tempo uguale al sesto della durata di essa, escluso il periodo della segregazione cellulare continua, ma non inferiore ai sei mesi; e per otto anni se la pena e' l'ergastolo.
Scorso questo termine, sono promossi alla classe ordinaria coloro i quali raggiungono per un semestre di seguito, in media, i sei decimi del massimo dei punti di merito, a norma degli articoli 368 a 375.
Sono promossi alla classe di merito coloro i quali, trovandosi ascritti alla classe ordinaria, ottengono per un semestre di seguito, in media, i sette decimi del massimo dei punti di merito, a norma dei citati articoli.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 379
Art. 379.
Recidivi in condanna.
Pei recidivi nei delitti indicati negli articoli dal 364 al 368, 404, e dal 406 al 410 del codice penale, e pei recidivi per la seconda volta in qualsiasi delitto, quando siano stati condannati a pena superiore ai cinque anni, i periodi di permanenza nelle classi di prova e ordinaria vengono aumentati della meta'.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 380
Art. 380.
Retrocessione alla classe di prova e alla classe ordinaria.
I condannati ascritti alla classe ordinaria, che non tengano per sei mesi di seguito i sette decimi del massimo dei punti di merito, sono retrocessi alla classe di prova e non possono essere nuovamente promossi, se per sei mesi consecutivi non abbiano raggiunto gli otto decimi del massimo suddetto.
Le stesse norme si applicano ai condannati, per quanto riguarda la retrocessione della classe di merito alla ordinaria e la nuova promozione da questa a quella.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 381
Art. 381.
Retrocessione di classe in seguito a punizioni.
La retrocessione dall'una all'altra classe segue di diritto e senza che occorra una deliberazione del consiglio di disciplina, quando un condannato, pei punti di demerito avuti in un mese come conseguenza di punizioni sofferte, abbia perduto i punti di merito necessarii per rimanere nella classe a cui e' ascritto.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 382
Art. 382.
Quali sono le ricompense che possono essere concesse ai condannati negli stabilimenti di pena ordinarii.
Le ricompense che possono essere concesse ai condannati, negli stabilimenti di pena ordinarii, sono le seguenti:
a) lode fatta dal direttore alla presenza di un impiegato e del comandante, capoguardia o caposorvegliante;
b) permesso di acquistare libri;
c) concessione di sussidiare la propria famiglia bisognosa, od anche quella della parte offesa, sul fondo particolare o, in mancanza di questo, sulla eccedenza del fondo del lavoro indicato nell'art. 519;
d) concessione gratuita, non piu' di una volta per trimestre, della carta da lettere e dell'affrancatura postale;
e) permesso di tenere piu' lungamente il lume in cella o nel cubiculo;
f) ammissione, pei condannati, alla scuola per la istruzione civile o industriale;
g) permesso di scrivere piu' frequentemente e piu' lungamente alla famiglia, ma in modo da non eccedere il doppio dei limiti fissati dall'art. 317;
h) prolungamento delle ore di passeggio o di riposo;
i) permesso di avere un numero maggiore di visite da parte della famiglia, e di riceverle in camera riservata, entro il limite stabilito dal secondo capoverso dell'articolo 307;
l) concessione dell'aumento di un decimo sulla gratificazione;
m) raccomandazione speciale alle societa' di patronato;
n) proposta alla grazia sovrana.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 383
Art. 383.
A chi spetta la concessione delle ricompense.
La concessione delle ricompense a, b, c, d, e' nelle attribuzioni del direttore, e puo' esser fatta ai condannati nel periodo della segregazione cellulare continua, non che quelli descritti alla classe di prova nel periodo della segregazione cellulare notturna.
La concessione delle ricompense e, f, g, e' parimenti nelle attribuzioni del direttore, ma non puo' essere fatta che ai condannati ascritti alla classe ordinaria.
La concessione delle ricompense h, i, l, m, n, e' nelle attribuzioni del consiglio di disciplina, e non puo' esser fatta che ai condannati ascritti alla classe di merito.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 384
Art. 384.
Pubblicazione delle ricompense.
Sotto l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento, le ricompense vengono rese pubbliche mediante speciali ordini del giorno.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 385
Art. 385.
Requisiti per aspirare alla liberazione condizionale.
I condannati della classe di merito possono domandare la liberazione condizionale ai sensi dell'articolo 16 del codice penale.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 386
Art. 386.
Norme per la concessione dell'aumento di un decimo sulla gratificazione.
L'aumento di un decimo sulla gratificazione indicata nella lettera m dell'art. 366, puo' essere concesso al condannato che abbia raggiunto e mantenuto, durante un anno di lavoro retribuito, il massimo dei punti di merito. Egli cessa di godere di questo beneficio se per due mesi non raggiunga quel massimo; e per riottenerlo, occorre che abbia raggiunto nuovamente, e mantenuto per sei mesi consecutivi, il massimo dei punti di merito.
((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 387
Art. 387.
Quando un condannato puo' essere proposto alla grazia sovrana.
Nessun condannato a pena temporanea puo' essere proposto alla grazia sovrana se non abbia espiato i due terzi e non si trovi ascritto alla classe di merito; a senso dell'articolo 380 od a quella di preparazione a senso dell'articolo 456.
I condannati all'ergastolo devono avere scontato non meno di venti anni della pena e trovarsi ascritti alla classe di merito.
Art. 388
Art. 388.
Eccezione in favore di condannati che abbiano compiuto azioni coraggiose e servizii lodevoli.
E' fatta soltanto eccezione a quanto dispone l'articolo precedente per quei condannati che compiano azioni coraggiose o prestino servizii singolarmente lodevoli a vantaggio dell'amministrazione; o che, per circostanze affatto speciali, si ritengano meritevoli della Sovrana clemenza.
Art. 389
Art. 389.
((Le proposte di grazia hanno luogo tutte le volte che sia ritenuto conveniente dal direttore, che ha il compito di promuoverle mediante deliberazioni motivate dal Consiglio di disciplina locale. Le medesime vengono inviate di volta in volta al Ministero della giustizia». Al Ministero dell'interno viene data di volta in volta, dalle Direzioni, comunicazione delle proposte accolte». Le grazie sovrane concesse in seguito a proposte dirette dell'Ufficio vengono annunziate solennemente dal direttore ai condannati riuniti in adatto locale dello stabilimento e con ordine del giorno ai condannati soggetti alla segregazione cellulare continua)).
Art. 390
Art. 390.
Ricompense pei ricoverati nei riformatorii.
Per le ricompense da accordare ai ricoverati nei riformatorii provvedono i regolamenti interni.
Art. 391
Art. 391.
Quali condannati possono non indossare il vestito carcerario penale.
- Disciplina dei condannati definitivi in attesa d'invio e dei detenuti a disposizione dell'autorita' di P. S. - Marinai arrestati su richiesta dei consoli di potenze estere. - Conto delle relative spese di mantenimento. - Detenuti militari.
Sono esenti dall'obbligo di indossare il vestito carcerario, salvo le esigenze della nettezza e dell'igiene, i condannati a pena non eccedente sei mesi.
Ai condannati in espiazione di pena sono equiparati, per tutto cio' che si riferisce alla disciplina, quelli in attesa di invio alla loro destinazione, fatta eccezione soltanto, qualunque sia la durata della pena loro inflitta, per l'obbligo di indossare il vestito carcerario.
Pei detenuti a disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza si osservano le norme riguardanti gli inquisiti, e si fanno ad essa le comunicazioni che per gl'inquisiti dovrebbero farsi all'autorita' giudiziaria.
Ove si trovino detenuti nelle carceri marinai esteri, per diserzione o per altra causa arrestati su richiesta dei rispettivi consoli, sono fatte a questi tutte le comunicazioni sopra indicate, trasmettendo loro mensilmente anche il conto delle spese di detenzione, per ottenerne il rimborso.
Le comunicazioni stesse, ma senza l'invio del conto delle spese di detenzione, si fanno alle autorita' militari pei detenuti che si trovano nelle carceri a disposizione loro.
Art. 392
Art. 392.
Detenuti di passaggio. - Loro trattamento.
Il trattamento dei detenuti di passaggio, per quanto riguarda il servizio disciplinare, e' regolato dalle norme stabilite dal regolamento generale, secondo le diverse categorie alle quali appartengono.
Art. 393
Art. 393.
Pratiche religiose obbligatorie pei condannati.
Il condannato che al suo ingresso in uno stabilimento o sezione penale, abbia dichiarato di appartenere ad una confessione religiosa dello Stato, deve seguirne le pratiche comuni e collettive.
Qualunque pressione, qualunque violenza che un detenuto tenti di fare sulla coscienza di un altro detenuto, deve essere severamente punita.
Art. 394
Art. 394.
Quando un detenuto muta confessione.
Il condannato che voglia mutare confessione religiosa, deve presentarne domanda scritta al direttore, il quale, dopo avere bene esaminate le cause che abbiano potuto influire su quella risoluzione, ne fa rapporto particolareggiato al Ministero per le disposizioni ulteriori.
Art. 395
Art. 395.
Minori degli anni ventuno.
I minori degli anni ventuno, devono seguire la confessione religiosa nella quale sono nati.
Art. 396
Art. 396.
Classificazione dei detenuti o ricoverati nella cappella.
I detenuti o ricoverati riuniti nella cappella, o in altro luogo destinato agli esercizii religiosi, debbono rimanere distinti secondo le classificazioni delle varie categorie stabilite dai precedenti articoli.
Non vengono riuniti nella cappella i condannati soggetti al regime della segregazione cellulare continua.
Art. 397
Art. 397.
Detenuti acattolici.
I detenuti o ricoverati acattolici rimangono, durante il tempo delle funzioni religiose, nelle loro celle o nei dormitorii, e sono ammessi, ogni qual volta lo richieggano e sia possibile, a ricevere l'assistenza dei ministri del loro culto.
Art. 398
Art. 398.
Detenuti o ricoverati ammessi all'istruzione civile.
L'istruzione civile e' obbligatoria negli stabilimenti e nelle sezioni penali, pei condannati che abbiano meno di venticinque anni.
E' obbligatoria per tutti nelle case di correzione e nei riformatorii.
I condannati di eta' superiore, possono essere ammessi all'istruzione civile in premio della loro buona condotta, a senso dell'articolo 382 lettera f.
Gli inquisiti aventi meno di ventun anno possono essere parimenti ammessi alla scuola, previo il consenso dell'autorita' giudiziaria competente.
Sono esclusi dalla scuola i condannati recidivi, i condannati di cattiva condotta e quelli che vengano puniti ai termini dell'art. 332 lettere c, d, e, f, finche' non abbiano meritato di passare nelle case penali intermedie.
I detenuti o ricoverati ammessi alla scuola, sono obbligati a frequentarla fino a che dall'autorita' dirigente non ne vengano dispensati.
Art. 399
Art. 399.
Programmi.
Le scuole degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii seguono, di regola, i programmi delle scuole elementari del Regno.
Art. 400
Art. 400.
Come sono dati in lettura i volumi della Biblioteca.
Presso ogni stabilimento carcerario e ogni riformatorio e' istituita una biblioteca circolante, i cui volumi, scelti fra quelli indicati in apposito elenco approvato dal Ministero dell'interno, sono messi a disposizione dei detenuti o ricoverati.
Nessun altro libro e nessun'altra pubblicazione puo' essere lasciata a disposizione dei detenuti o ricoverati senza il permesso della dirigente autorita', o di quella giudiziaria competente, per quanto riguarda gli inquisiti.
Art. 401
Art. 401.
Quando possono leggere i detenuti o ricoverati ammessi al lavoro.
I detenuti o ricoverati ammessi al lavoro possono darsi alla lettura nelle ore destinate al passeggio, nei giorni festivi, e nelle ore della sera.
Art. 402
Art. 402.
A chi e' affidata la Biblioteca.
La custodia e la buona conservazione dei libri della biblioteca circolante sono affidate al cappellano, il quale e' pure incaricato della loro distribuzione e della tenuta dei relativi registri.
Art. 403
Art. 403.
Rifacimento di danni.
I detenuti o ricoverati che sciupano i libri ricevuti in lettura, sono obbligati al rifacimento dei danni a norma dell'articolo 263.
Art. 404
Art. 404.
Nascite in carcere e relativi provvedimenti.
Quando una detenuta partorisca nel carcere, l'autorita' dirigente trasmette, entro le ventiquattr'ore la dichiarazione della nascita all'ufficiale dello stato civile, al parroco o al ministro del rispettivo culto, e, ove si tratti di inquisita, ne da' tosto avviso alla competente autorita' giudiziaria.
In pari tempo tutte le disposizioni necessarie devono essere prese affinche' il neonato venga, al piu' presto possibile, consegnato alla sua famiglia o a uno stabilimento di carita', quando, per la natura e la breve durata presunta della prigionia della madre, o per altre peculiari circostanze, non si reputi piu' conveniente lasciarne alla stessa la cura, ai sensi del precedente articolo 237.
Art. 405
Art. 405.
Decessi e provvedimenti relativi.
Verificandosi il decesso di un detenuto o ricoverato, ne viene fatta dal comandante, capoguardia o caposorvegliante immediata denunzia all'ufficiale dello stato civile, e l'autorita' dirigente dispone che ne sia presa annotazione nei relativi registri, informandone ad un tempo la competente autorita' giudiziaria.
Contemporaneamente si procede all'inventario degli oggetti lasciati dal defunto, all'assestamento e alla chiusura del suo conto corrente.
Copia del primo, con l'indicazione del fondo particolare rimasto, e' fatta pervenire al sindaco del comune di origine o di domicilio unitamente all'avviso del decesso, per le occorrenti notificazioni alla famiglia e agli eredi.
Trattandosi di detenuti stranieri o italiani nati all'estero o di origine sconosciuta, queste notificazioni sono fatte anche all'ufficio del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.
Art. 406
Art. 406.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 19 FEBBRAIO 1922, N. 393))
Art. 407
Art. 407.
Sepoltura dei cadaveri dei condannati. - Concessione dei cadaveri dei condannati a scopo di studio.
La sepoltura dei condannati defunti vien sempre, e senza alcuna eccezione, eseguita more pauperum. Le spese che possono occorrere, comprese quelle della cassa, sono a carico del fondo del defunto, e, se questi era sprovvisto di fondo, a carico del comune del luogo.
I cadaveri dei condannati delle case penali possono essere concessi, a scopo di studio, alle universita' del Regno colle norme e alle condizioni stabilite dal Ministero.
Art. 408
Art. 408.
Commemorazione che deve fare il cappellano.
Avvenendo la morte di un detenuto o ricoverato, il cappellano, nel giorno stesso della sepoltura o nella prima riunione dei detenuti o ricoverati nella cappella, ne da' notizia ai compagni, rivolgendo loro salutari ammaestramenti.
Art. 409
Art. 409.
Eredi del detenuto o ricoverato morto in carcere. - Caso di devoluzione allo Stato e di restituzione.
Previo l'accertamento, sull'esibizione di documenti legali, della loro qualita', gli eredi o aventi diritto sul fondo particolare o sugli oggetti del detenuto o ricoverato defunto, ne vengono messi in possesso sotto deduzione delle spese di sepoltura e delle altre che siano occorse.
Spirato il termine di sei mesi dalla notificazione fatta ai sensi del primo capoverso dell'articolo 405, senza che gli eredi o gli altri aventi diritto siansi presentati, gli oggetti rimasti sono venduti e il loro prodotto, unitamente al danaro di pertinenza del detenuto o ricoverato, e' versato nella cassa dell'amministrazione, salvo a consegnarlo agli aventi diritto, nei termini stabiliti dal codice civile.
La vendita degli oggetti lasciati dal defunto puo' anche farsi subito, quando i medesimi siano in condizioni tali da non poter essere conservati.
Art. 410
Art. 410.
Termine per le proposte di assegnazione.
Entro i primi cinque giorni di ogni mese, e anche straordinariamente in caso d'urgenza, le procure generali del Re dei distretti di corte d'appello, fanno pervenire al Ministero dell'interno le singole proposte di assegnazione ai rispettivi luoghi di pena, per gli individui la cui condanna superiore ai sei mesi, sia divenuta esecutiva nel mese precedente.
((Ogni proposta deve essere accompagnata dalla copia per esteso della sentenza e dal foglietto statistico; deve corredarsi altresi', a cura della direzione del carcere giudiziario, del foglio sanitario rilasciato dal medico sulle condizioni fisico-psichiche dell'assegnando)).
((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 19 FEBBRAIO 1922, N. 393)).
Art. 411
Art. 411.
Provvedimenti del Ministero.
Il Ministero dell'interno assegna, senza indugio, i condannati detti nell'articolo precedente, alle sezioni o agli stabilimenti penali, e ne da' avviso all'autorita' giudiziaria, la quale provvede perche' le relative traduzioni si eseguiscano nel piu' breve termine possibile.
Art. 412
Art. 412.
((Le pene della durata non eccedente i tre mesi possono scontarsi nelle carceri mandamentali, e quelle che non oltrepassano sei mesi nelle carceri giudiziarie centrali, circondariali o succursali. Le pene eccedenti sei mesi si scontano nelle sezioni penali delle carceri giudiziarie o negli stabilimenti penali propriamente detti. Le pene che eccedono i cinque anni non possono espiarsi nei penitenziari situati nella Provincia di origine del condannato ne' in quella ove fu commesso il delitto)).
Art. 413
Art. 413.
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 DICEMBRE 1906, N. 695))
Art. 414
Art. 414.
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 DICEMBRE 1906, N. 695))
Art. 415
Art. 415.
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 DICEMBRE 1906, N. 695))
Art. 416
Art. 416.
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 DICEMBRE 1906, N. 695))
Art. 417
Art. 417.
Trasferimenti. Con quali mezzi si fanno.
Il trasferimento da uno stabilimento all'altro, tanto degli inquisiti quanto dei condannati o ricoverati, si fa, di regola, per mezzo di vetture cellulari o di speciali veicoli coperti.
Agli inquisiti puo' essere consentito dalla competente autorita' giudiziaria, il trasporto a proprie spese, in vetture ordinarie, con quelle cautele di sicurezza che l'autorita' medesima e il capo della scorta, incaricato della traduzione, ritengano necessarie.
Art. 418
Art. 418.
((I trasferimenti dei detenuti da un carcere giudiziario all'altro e le traduzioni dei condannati dalle carceri ai penitenziari sono provocate dalle competenti autorita' giudiziarie, e i funzionari dirigenti le carceri suddette ne curano la pronta esecuzione, mediante richiesta all'arma dei Reali carabieri». Quando nell'interesse della giustizia sia necessario di trasferire nelle carceri giudiziarie i condannati che scontano la pena nelle case o sezioni penali, le competenti autorita' giudiziarie ne richiedono la traduzione ai direttori dei rispettivi Istituti, i quali si rivolgono all'uopo all'arma suddetta». In tali casi, i condannati sono rimandati ai lughi di pena, donde provennero, a cura del funzionario dirigente il carcere, appena cessato il bisogno di trattenerli a disposizione della giustizia, previo il consenso del competente magistrato che deve, quando occorre, provocarsi di ufficio»: La facolta' di ordinare il trasferimento dei detenuti giudicabili fra gli Istituti di prigionia preventiva per ragioni di giustizia, compete all'Autorita' giudiziaria. Quella di disporre il trasferimento dei condannati fra gli Istituti carcerari in genere e' riservata al Ministero dell'interno». Salvo casi di urgenza, le proposte di trasferimento dei condannati da un penitenziario all'altro, per ragioni di salute, di lavoro, di disciplina, di sicurezza, ecc., devono essere fatte in forma riassuntiva, a periodi mensili, con elenco speciale motivato. II direttore, alla cui dipendenza si trovino piu' Istituti carcerari, puo' chiedere all'arma dei reali carabinieri di far tradurre detenuti dall'uno all'altro, se tale provvedimento sia necessario per motivi di ordine, di disciplina, di classificazione, di sfollamento, di salute, ecc., dandone partecipazione all'autorita' giudiziaria, quando trattasi di giudicabili)).
Art. 419
Art. 419.
Deve precedere la visita medica.
Ogni detenuto o ricoverato, prima di essere posto in traduzione, dev'essere visitato dal medico-chirurgo, nello stesso giorno o, almeno, alla vigilia della partenza.
Quando dalla visita sanitaria risulti che il detenuto o ricoverato e' in grado di essere posto in viaggio, il medico-chirurgo ne rilascia dichiarazione, e il comandante, capoguardia o caposorvegliante non puo' ritardarne la consegna agli agenti della pubblica forza.
Se il detenuto o ricoverato e' riconosciuto in condizioni tali di salute da non potere sopportare, senza pericolo, il viaggio, il medico-chirurgo ne rilascia dichiarazione, e l'autorita' dirigente sospende la partenza fino a miglioramento o guarigione. In pari tempo essa comunica alla competente autorita' giudiziaria la dichiarazione del medico-chirurgo, ove trattisi di inquisiti o di condannati da tradursi per sua richiesta, e informa il Ministero dell'interno ove trattisi di condannati assegnati a stabilimenti di pena o di ricoverati nei riformatorii.
Quando la malattia del condannato che deve essere tradotto al luogo di pena duri da oltre un mese, il Ministero dispone, ove lo creda, che egli sia sottoposto alla visita di un medico militare.
Art. 420
Art. 420.
Sospensione di traduzione per le donne incinte e lattanti.
Le donne condannate non possono essere tradotte da uno stabilimento all'altro, ne' essere assegnate ad uno stabilimento di pena finche' si trovano in istato di gravidanza o con bambini lattanti.
Art. 421
Art. 421.
Documenti e oggetti da consegnare ai capiscorta pei detenuti o ricoverati in traduzione.
Il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve, a qualsiasi ora del giorno o della notte, consegnare agli agenti incaricati della traduzione il detenuto o ricoverato designato per la partenza, unitamente al certificato sanitario, all'estratto della sentenza e agli altri documenti, oggetti di valore, ed effetti di sua spettanza o carcerarii da lui indossati, con una nota particolareggiata degli uni e degli altri.
Di tutti questi oggetti e documenti il comandante, capoguardia o caposorvegliante ritira regolare ricevuta dall'incaricato della traduzione, il quale ne resta responsabile fino a consegna del detenuto o ricoverato al luogo cui e' destinato.
Per quanto riguarda gli stabilimenti di pena e i riformatorii, questi documenti, meno il certificato sanitario e l'elenco degli oggetti particolari, carcerarii, e di valore, che vengono consegnati all'incaricato della traduzione, sono spediti direttamente dalla direzione insieme al fondo indicato nell'articolo 423, al foglietto statistico indicato nell'articolo 410 e all'estratto matricolare.
In questo estratto saranno riepilogati con cura, anno per anno, i punti di merito e di demerito riportati dal condannato o ricoverato, durante l'espiazione della pena o il ricovero, con la indicazione delle classi alle quali e' stato ascritto.
Art. 422
Art. 422.
Spese di mantenimento durante il viaggio.
Viene del pari consegnata al capo della scorta una parte del fondo di cui il detenuto o ricoverato sia provvisto, ragguagliata, di regola, a una lira al giorno per la durata presunta del viaggio.
Questa somma non puo' essere superiore a lire quattro al giorno per gli inquisiti che si mantengono del proprio.
Art. 423
Art. 423.
Assestamento del conto ai detenuti o ricoverati in partenza.
Al detenuto o ricoverato che viene posto in traduzione dev'essere chiuso il conto corrente, nei modi indicati nell'articolo 443, prima che lasci lo stabilimento. Il residuo del suo fondo viene spedito all'autorita' preposta allo stabilimento cui egli e' diretto.
Art. 424
Art. 424.
Traduzione dei militari o assimilati.
I militari e tutti gli individui assimilati, sempre quando debbano in seguito far ritorno al corpo, vengono tradotti separatamente dagli altri detenuti.
Art. 425
Art. 425.
Traduzione dei minorenni.
I minori di eta', a qualunque categoria appartengano, destinati ad un riformatorio, o trasferiti da un riformatorio all'altro, sono accompagnati al luogo loro assegnato da guardie di pubblica sicurezza in abito borghese.
Art. 426
Art. 426.
Traduzione dei dementi.
Le traduzioni dei detenuti e dei ricoverati dagli stabilimenti carcerarii e dai riformatorii ai manicomii giudiziarii possono essere affidate agli agenti di custodia, richiedendo, ove occorra, il sussidio dell'arma dei reali carabinieri.
Art. 427
Art. 427.
Traduzione delle donne.
Per la traduzione delle donne, e specialmente delle minorenni, e' provveduto volta per volta, a seconda dei casi.
Art. 428
Art. 428.
Trasferimenti temporanei.
Se il detenuto o ricoverato debba essere tradotto in altro stabilimento in via temporanea, gli oggetti di sua proprieta' e il suo fondo, meno la quota indicata nell'articolo 422, sono trattenuti presso la direzione, per rendergliene conto quando vi faccia ritorno, oppure vengono spediti alla direzione dello stabilimento carcerario al quale sia poi definitivamente destinato.
Tuttavia, se il soggiorno si prolunga, il fondo puo' trasmettersi in tutto o in parte, a seconda dei casi.
Art. 429
Art. 429.
Razione di pane ai detenuti in traduzione.
Al detenuto o ricoverato posto in traduzione, viene distribuita una seconda razione di pane quando lascia lo stabilimento nelle ore della mattina, prima della distribuzione della minestra. Questa seconda razione e' ridotta alla meta', se la distribuzione della minestra siasi gia' fatta.
Art. 430
Art. 430.
Provvedimenti in caso di evasione.
Avvenendo l'evasione di un detenuto o di un ricoverato, l'autorita' dirigente provvede immediatamente, per mezzo dei suoi dipendenti, alle prime ricerche, e in pari tempo ne da' partecipazione telegrafica agli uffici di pubblica sicurezza, ai reali carabinieri, alla prefettura, alla procura del Re ed al Ministero dell'interno.
Oltre ai particolari su quanto si riferisce alla evasione, e segnatamente alle circostanze che l'abbiano preceduta o susseguita, deve sempre l'autorita' dirigente unire al suo rapporto scritto, che fa seguito alla partecipazione telegrafica, l'estratto di matricola dell'evaso.
Si riguarda come avvenuta l'evasione, per cio' che riflette alla disciplina, quando i detenuti o ricoverati siano usciti dallo stabilimento chiuso, o siano stati lontani per oltre due ore dal posto loro assegnato nel lavoro all'aperto.
Art. 431
Art. 431.
Devoluzione del fondo di lavoro dell'evaso in favore delle societa' di patronato.
Se l'evaso e' un condannato, il fondo di lavoro di lui e' devoluto alla societa' di patronato.
Questa disposizione non e' applicabile nel caso che egli si costituisca volontariamente prima che siano trascorse ventiquattr'ore dalla seguita evasione.
Art. 432
Art. 432.
Liberazione di detenuti dalle carceri giudiziarie.
Gli inquisiti pei quali sia stato dichiarato non farsi luogo a procedere, e quelli assoluti sono posti in liberta' appena ricevuto l'ordine dalla competente autorita' giudiziaria, salvo che non debbano restare in carcere per altri titoli.
Sono pure liberati per ordine dell'autorita' medesima i condannati che hanno espiato la pena nelle carceri giudiziarie.
Art. 433
Art. 433.
((Liberazione dagli stabilimenti e sezioni penali)).
((I condannati nelle case e nelle sezioni penali sono liberati alla scadenza delle rispettive pene, in base ai documenti giuridici esistenti negli atti e alle comunicazioni delle competenti autorita' giudiziarie, per cura e sotto la responsabilita' dei direttori, che vi sono preposti, i quali, in caso di dubbi sui calcoli relativi, si rivolgono alle autorita' stesse per i necessari schiarimenti ed accordi». Delle avvenute liberazioni le direzioni informano il Ministero mediante l'elenco periodico dei mutamenti del personale dei condannati. I condannati che, allo scadere della pena, mettessero volontariamente, per qualsiasi motivo o protesto, la Direzione nella materiale impossibilita' di farli uscire dall'Istituto carcerario, vengono ivi trattenuti in attesa del provvedimento dell'autorita' di pubblica sicurezza, cui la Direzione ne da' immediato avviso)).
Art. 434
Art. 434.
In quali ore si effettua la liberazione dei condannati.
Il rilascio dei condannati si effettua, di regola, nelle ore antimeridiane del giorno in cui ha termine la pena, se questa non e' inferiore ad un mese. Nelle pene piu' brevi, il rilascio ha luogo nell'ora corrispondente a quella in cui comincio' la pena.
Art. 435
Art. 435.
Liberazione del detenuto o ricoverato gravemente ammalato.
Se il detenuto o ricoverato da mettere in liberta' sia gravemente malato, puo' esserne sospeso il rilascio, eccetto che egli rifiuti formalmente di restare nello stabilimento.
Di ogni dilazione interposta per tale motivo, dev'essere presa nota nella matricola e dato immediato avviso al Ministero dell'interno, e alle competenti autorita' giudiziarie, quando trattasi di inquisiti assoluti o altrimenti prosciolti.
Art. 436
Art. 436.
Spesa di mantenimento dei liberandi infermi non rilasciati.
Per le spese occorrenti alla cura e al mantenimento del detenuto o ricoverato infermo, a cominciare dal termine legale della sua prigionia, e' tenuto un conto speciale, che viene poi spedito alla prefettura della provincia d'origine dello stesso, onde ne procuri il rimborso, colle norme stabilite per gl'indigenti, sempre quando questo non possa effettuarsi a carico del fondo del detenuto o ricoverato, o non sia fatto direttamente da lui o dalla sua famiglia.
La diaria a pagarsi in tal caso e' stabilita in una lira per ogni giornata di cura.
Art. 437
Art. 437.
Trasferimento del liberato infermo negli ospedali civili.
Se il malato da liberare puo', secondo l'avviso del medico-chirurgo, essere trasportato senza pericolo, si provvede affinche' egli sia trasferito nell'ospedale civile piu' vicino, dandone contemporaneo avviso alla prefettura, per conveniente notizia e perche', quando la spesa non possa essere sostenuta dall'interessato, curi che gli siano applicate le disposizioni stabilite per gli indigenti.
Art. 438
Art. 438.
((Preavvisi delle liberazioni)).
((Quindici giorni prima della scadenza della pena di ogni condannato, le Direzioni delle case o delle sezioni penali inviano all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo i fogli informativi dei liberandi con le loro generalita' e la indicazione del domicilio, che ciascuno di essi avra' prescelto. I funzionari dirigenti le carceri giudiziarie inviano lo stesso foglio informativo all'autorita' suddetta per i giudicabili e per i condannati ad un mese o meno contemporaneamente al rilascio, e per i condannati a pena di maggiore durata, quindici giorni prima di quello della liberazione. Se il detenuto da liberare e' minorenne, il funzionario dirigente procura che ne siano avvertiti alcuni giorni prima i parenti, i tutori o la Societa' di patronato, cui debba affidarsi)).
Art. 439
Art. 439.
((Ove la liberazione immediata di un condannato sia disposta dalla competente autorita', per lettera, la Direzione della casa o sezione penale da eseguire senza alcun ritardo. Se si tratta di un condannato a pena maggiore di cinque anni, o altrimenti pericoloso, e la liberazione sia ordinata per telegramma, la Direzione ha l'obbligo, prima di darvi corso, di chiedere all'autorita' da cui proviene, la conferma dell'ordine)).
Art. 440
Art. 440.
Liberazioni di detenuti militari ed assimilati.
Della liberazione di detenuti che appartengono ad un corpo dell'esercito di terra o di mare od a corpi assimilati, deve essere data partecipazione preventiva ai comandi dei distretti e ai comandi marittimi o ai capi dei corpi dai quali essi dipendono.
Eguale comunicazione e' fatta quando i detenuti liberandi, quali iscritti di prima categoria, debbano soddisfare all'obbligo di leva.
Art. 441
Art. 441.
Liberazioni di detenuti minorenni.
Se il detenuto o ricoverato da liberare sia minorenne, l'autorita' dirigente deve procurare di avvertirne alcuni giorni prima i parenti, i tutori e le societa' di patronato cui sia affidato, informandoli del giorno e dell'ora della liberazione.
Art. 442
Art. 442.
Segregazione dei liberandi.
Prima del rilascio, il condannato a piu' di un anno di pena deve, di regola, essere trattenuto per dieci giorni in una cella separata, ne' puo' piu' avere comunicazione alcuna con gli altri compagni.
Durante questo periodo di isolamento, il direttore ed il cappellano, nonche' la superiora delle suore, negli stabilimenti o nelle sezioni femminili, hanno l'obbligo di fare frequenti visite al liberando, e di esortarlo a far buon uso della liberta' che sta per ricuperare.
Art. 443
Art. 443.
Assestamento dei conti del liberando.
Al detenuto o ricoverato da rilasciare e' assestato il conto corrente sul registro e sul libretto, prescritti dall'art. 764, facendo apporre su quest'ultimo, per quietanza la sua firma o, se illetterato, il segno di croce con la firma di due testimoni. Ove egli ricusi di firmare o di apporre il segno di croce, se ne fa verbale, sottoscritto da due testimoni, e vi si indicano i motivi allegati per il rifiuto, trasmettendo il fondo stesso al sindaco del luogo in cui egli ha dichiarato di voler fissare il suo domicilio, onde lo metta a disposizione del liberato. Inoltre gli si restituiscono tutti i suoi oggetti di vestiario e contemporaneamente si ritirano quelli di proprieta' dell'amministrazione, come pure gli utensili, gli oggetti di corredo e gli altri di cui siagli stata fatta consegna, dandogli carico dei danni non derivanti dall'uso, e che egli e' obbligato a rifare sul suo fondo.
Ove il liberando non sollevi dubbi, della rimanenza del suo fondo, se trattasi di condannato, gli si rimette quella parte che la direzione ritiene necessaria alle spese di viaggio: il rimanente si spedisce al sindaco del luogo di domicilio, o alla societa' di patronato, perche' lo consegni all'interessato a seconda dei suoi bisogni.
Art. 444
Art. 444.
((Provvista del vestiario)).
((Se il vestiario proprio del condannato liberando sia stato venduto, o venga dalla direzione riconosciuto insufficiente o disadatto, gli si permette di richiederlo in tempo utile alla famiglia; e, ove questa non risponda alla richiesta, lo si provvede dell'occorrente col suo fondo, otto giorni prima della liberazione. La richiesta del vestiario puo' anche essere iniziata d'ufficio della direzione, per mezzo del sindaco del Comune di domicilio o di dimora della famiglia del liberando, oppure della Societa' di patronato, che esercita la sua azione nel Comune stesso, quando cio' sia ritenuto opportuno e conveniente. Il peculio da lasciare disponibile al liberando non puo' essere ridotto a meno di 50 lire. In caso di insufficienza, alla suddetta spesa supplisce, in tutto o per la parte mancante, l'Amministrazione, sui fondi del bilancio domestico; e cio' sempre quando risulti dagli atti esperiti che, tanto il liberando, quanto i parenti di lui si trovino in misere condizioni economiche)).
Art. 445
Art. 445.
Limite di spesa per acquisto di vestiario. - Liberando che non abbia fondo sufficiente.
Il detenuto o ricoverato sprovvisto di vestiario proprio, non puo' spendere del suo fondo piu' di lire 30 per provvedersene. Questa somma puo' essere portata a lire 50 se, calcolando la spesa di rimpatrio, rimanga un peculio netto di lire 200.
Ove in tutto o in parte debba provvedervi l'amministrazione, la spesa totale del vestiario non puo' sorpassare le lire 20.
Ove il fondo del detenuto o ricoverato da porre in liberta', dedotte le spese di viaggio per il rimpatrio, rimanga inferiore alle lire 30, l'autorita' dirigente ne avverte quella di pubblica sicurezza onde possa dargli il foglio di via e supplisca agli occorrenti mezzi di trasporto.
Art. 446
Art. 446.
Attestato di condotta.
Al liberato da uno stabilimento o sezione penale e dai riformatorii, si consegna, ove lo richieda, un attestato della condotta tenuta.
Art. 447
Art. 447.
Estensione al condannato liberato condizionalmente - delle disposizioni relative al liberato per fine di pena.
Al condannato liberato condizionalmente sono applicabili tutte le disposizioni relative al condannato da liberare per fine di pena e le altre di cui all'art. 500.
Art. 448
Art. 448.
Categorie di detenuti da fotografare e relativi foglietti statistici.
Per cura e a spese dell'amministrazione, secondo le norme che saranno date con apposita istruzione, e' fatta eseguire la fotografia:
a) degl'inquisiti, entrati in carcere, ove cio' sia richiesto dall'autorita' giudiziaria o dalla politica;
b) degli accusati rinviati al giudizio:
1° per falsita' in monete ed in carte di pubblico credito (art. 256, 257 e 258, 1ª parte, del codice penale);
2° per associazione a delinquere (art. 248 del codice stesso);
3° per furto, rapina, estorsione e ricatto (articoli 403 numeri 4, 5, 6 e 8, 404, 406, 407, 408, 409 e 410 di detto codice);
4° per truffa, appropriazione indebita e ricettazione (articoli 413, 417 e 421 del codice in parola);
5° per qualunque altro delitto, pel quale sia dalla legge comminata la pena della reclusione per quindici anni o piu';
c) dei condannati, per qualsiasi delitto, a pena di quindici anni o piu';
d) dei condannati, a qualsiasi pena e per qualsivoglia tempo, che abbiano tentato di evadere, che siano mandati ad una casa penale di rigore, o che siano altrimenti pericolosi;
e) dei recidivi indicati negli articoli 80 e 81 del codice penale;
f) dei detenuti la cui identita' non ha potuto essere accertata dall'autorita' giudiziaria o da quella politica.
La fotografia si fa nelle carceri giudiziarie, in seguito ad ordine ricevuto dall'autorita' competente, ove si tratti dei detenuti di cui alle lettere a, f; e per disposizione dell'autorita' dirigente, ove si tratti dei detenuti di cui alle lettere b, c, e: si fa nelle carceri giudiziarie o negli stabilimenti penali, in seguito ad autorizzazione del Ministero, ove si tratti dei condannati di cui alla lettera d.
Queste fotografie saranno accompagnate da un foglietto di notizie, e le negative saranno conservate presso la direzione, con assoluto divieto di mostrarle a chicchessia.
Art. 449
Art. 449.
Fotografie e schede antropometriche.
((Di ogni fotografia si riproducono sei copie, da distribuirsi fra l'autorita' che le richiede, giudiziaria e politica, e la scuola di polizia scientifica, alla quale si inviano col cartellino segnaletico, con l'estratto matricolare del detenuto e con scheda individuale pel casellario antropometrico. Le negative di dette fotografie debbono essere distrutte)).
Art. 450
Art. 450.
((Di tutti i condannati liberati sodo condizione e dei condannati a pena di anni dieci o piu', sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorita' di pubblica sicurezza, anche essi liberati, la direzione dello stabilimento penale fa eseguire la fotografia, che invia direttamente alla Scuola di polizia scientifica in Roma)).
Art. 451
Art. 451.
Fotografie dei ricoverati.
Pei ricoverati provvede il regolamento interno dei singoli istituti.
Art. 452
Art. 452.
((Allorche' i condannati alla pena della reclusione, hanno raggiunto la terza classe, di merito, acquistano il diritto al passaggio allo stadio intermedio della pena, che si trascorre in case speciali agricole o industriali, oppure in sezioni separate degli stessi penitenziari ordinari. Tale passaggio e' disposto dal Ministero su proposta della Direzione, limitatamente quei condannati alla reclusione per non meno di tre anni, che abbiano scontato meta' della pena, ma non meno di trenta mesi)).
Art. 453
Art. 453.
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 16 MAGGIO 1920, N. 1908))
Art. 454
Art. 454.
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 16 MAGGIO 1920, N. 1908))
Art. 455
Art. 455.
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 16 MAGGIO 1920, N. 1908))
Art. 456
Art. 456.
((L'ammissione allo stadio intermedio della pena e' revocata dal Ministero, su proposta motivata dalla rispettiva Direzione, se il condannato non persevera nella buona condotta. In questo caso, ove si trovi gia' in una casa di pena intermedia, egli e' nuovamente trasferito ad un penitenziario ordinario, dove viene ascritto alla prima classe, se riporto' le punizioni indicate alle lettere d) ed e), e alla seconda, se riporto' soltanto quelle indicate alle lettere b) e c) degli articoli 1 e 2 del Regio decreto 14 novembre 1903, n. 484. Il condannato restituito dalla casa o sezione di pena intermedia ad un penitenziario ordinario, o retrocesso in questo stesso penitenziario dallo stadio intermedio al secondo periodo non e' riammesso allo stadio predetto se non quando, dopo una sosta di sei mesi in ciascuna delle classi prima e seconda, non abbia riguadagnata la classe di merito, e vi sia rimasto sei mesi egualmente senza incorrere in gastighi disciplinari)).
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Art. 457
Art. 457.
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 16 MAGGIO 1920, N. 1908))
Art. 458
Art. 458.
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 16 MAGGIO 1920, N. 1908))
Art. 459
Art. 459.
Quali condannati devono essere trasferiti nelle case penali di rigore.
I condannati che trovansi nelle condizioni previste dall'articolo 344, sono trasferiti nelle case penali di rigore, per decreto del Ministero dell'interno, su deliberazione motivata del consiglio di disciplina.
I condannati all'ergastolo e alla reclusione non possono essere trasferiti in una casa penale di rigore se prima non abbiano scontato il periodo della segregazione cellulare continua.
Nei casi previsti dall'articolo 344 essi espiano durante tale periodo la punizione nello stesso luogo di pena in cui si trovano, col regime stabilito per le case di rigore.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Art. 460
Art. 460.
Sezioni in cui possono dividersi le case penali di rigore.
Le case penali di rigore possono comprendere condannati a pene diverse, purche' siano tenuti in sezioni separate.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Art. 461
Art. 461.
Divisione dei condannati in classi.
I condannati trasferiti alle case penali di rigore sono divisi in tre classi: la prima, di punizione; la seconda, di prova; la terza, di riabilitazione.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Art. 462
Art. 462.
Loro classificazione.
Alla prima classe sono assegnati i nuovi giunti alla casa e vi rimangono fino a che, per sei mesi consecutivi, abbiano riportato non meno di nove decimi del massimo dei punti di merito.
Alla seconda classe sono assegnati coloro che escono dalla classe di punizione, e vi restano fino a che, per otto mesi consecutivi, abbiano riportato non meno di otto decimi del massimo dei punti di merito.
Alla terza classe sono assegnati coloro che escono dalla classe di prova, e vi restano fino a che, per dodici mesi consecutivi, abbiano riportato non meno di sette decimi del massimo dei punti di merito.
Finito questo periodo, i condannati sono rimandati agli stabilimenti da cui provennero, o a quegli altri stabilimenti penali ordinari ai quali il Ministero, per ragioni speciali, creda di destinarli, tenendo conto del tempo di pena che devono ancora scontare.
(3) ((9))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Art. 463
Art. 463.
Retrocessione alla classe di prova.
Il condannato ascritto alla classe di riabilitazione, che per un mese non riporta i sette decimi del massimo dei punti di merito, e' retrocesso alla classe di prova, ne' puo' essere riammesso a quella di riabilitazione se prima, per sei mesi consecutivi, non abbia riportato il massimo dei punti di merito.
(3) ((9))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Art. 464
Art. 464.
Retrocessione alla classe di punizione.
Il condannato ascritto alla classe di prova, che per un mese abbia riportato meno degli otto decimi del massimo dei punti di merito, e' retrocesso a quella di punizione, ne' puo' essere riammesso alla classe di prova se prima, per sei mesi di seguito, non riporti i nove decimi del massimo dei punti di merito.
(3) ((9))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Art. 465
Art. 465.
Periodo facoltativo di esperimento.
Per circostanze speciali il direttore puo' accordare al condannato che deve essere retrocesso da una classe all'altra per non avere riportati i punti di merito necessari, di rimanere, a titolo di esperimento, un altro mese nella classe in cui si trova.
(3) ((9))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Art. 466
Art. 466.
Disciplina delle diverse classi.
Nella classe di punizione il condannato e' sottoposto alla segregazione cellulare continua, obbligato ad un lavoro speciale senza gratificazione, e con la privazione delle visite di persone estranee, della corrispondenza e del sopravitto.
Nella classe di prova il condannato e' parimenti sottoposto alla segregazione cellulare continua coll'obbligo del lavoro.
Se e' condannato all'ergastolo, puo' scrivere una lettera ogni sei mesi, e fare acquisto di sopravitto in due giorni della settimana, non spendendo piu' di L. 0.20 per volta.
Se e' condannato alla reclusione gli si applicano, quanto ai colloquii, alla corrispondenza ed all'acquisto del sopravitto, le disposizioni che riguardano i condannati all'ergastolo nel primo periodo della pena.
Se e' condannato alla detenzione o all'arresto gli si applicano le disposizioni relative ai condannati alla reclusione nel primo periodo della pena.
Nella classe di riabilitazione il condannato all'ergastolo e' sottoposto alla segregazione notturna col lavoro in comune durante il giorno e, quanto ai colloquii, alla corrispondenza ed allo acquisto di sopravitto, gli si applicano le disposizioni concernenti i condannati allo ergastolo nel primo periodo della pena.
Se e' condannato alla reclusione gli si applicano le disposizioni relative ai condannati all'ergastolo nel secondo periodo della pena.
Se e' condannato alla detenzione o all'arresto gli si applicano quelle relative ai condannati alla reclusione nel secondo periodo della pena.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Art. 467
Art. 467.
Gratificazione ai lavoranti.
Sul prodotto del proprio lavoro e' concessa ai condannati ascritti alla classe di prova, una gratificazione ragguagliata ai tre decimi, ed ai condannati della classe di riabilitazione una gratificazione ragguagliata ai cinque decimi, di quella indicata all'articolo 287 del regolamento.
((9))
AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Art. 468
Art. 468.
Distintivi.
I condannati nelle case penali di rigore conservano i distintivi della loro pena; ma portano cucito sotto il numero di matricola un galloncino nero se ascritti alla classe di punizione, verde se alla classe di prova, rosso se a quella di riabilitazione.
(3) ((9))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
Il Regio Decreto 14 novembre 1903, n. 484 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Agli articoli 332 a 386, 454 a 458, 462, 463, 464, 465, 468 del Regolamento generale per le Carceri, in data 1° febbraio 1891, n. 260, sono sostituiti i seguenti.
Tutte le disposizioni, i riferimenti e le indicazioni del Regolamento generale predetto in materia di punizioni disciplinari ai detenuti, s'intendono modificate e corrette nel senso degli articoli medesimi".
AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Il Regio Decreto 19 febbraio 1922, n. 393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b) che agli articoli dal 459 al 468 sono apportate le modifiche risultanti dal suddetto Decreto.
Art. 469
Art. 469.
Destinazione dei manicomii giudiziarii.
Per i condannati che devono scontare una pena maggiore di un anno, colpiti da alienazione mentale, sono destinati speciali stabilimenti, o manicomii giudiziarii, nei quali si provveda ad un tempo alla repressione e alla cura.
Per ordinare il trasferimento in un manicomio giudiziario, occorre il rapporto speciale del medico-chirurgo dello stabilimento penale in cui trovasi il condannato, e il Ministero puo' sentire all'uopo anche il parere di uno o piu' alienisti.
Art. 470
Art. 470.
Condannati dementi inoffensivi.
I condannati che devono scontare una pena minore di un anno, colpiti da alienazione mentale, ma inoffensivi, paralitici, o affetti da delirio transitorio, possono rimanere negli stabilimenti ordinarii, ove non manchino i mezzi di cura e non si porti nocumento alla disciplina interna.
In caso contrario, possono essere inviati ai manicomii giudiziarii od anche ai manicomii provinciali a spese dell'amministrazione.
Art. 471
Art. 471.
Giudicabili dementi prosciolti e ricoverati nei manicomii giudiziarii.
Gli accusati o imputati prosciolti, ai sensi dell'art. 46 del codice penale, e per i quali il presidente del tribunale civile pronunzia il ricovero definitivo in un manicomio, giusta l'art. 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), sono trasferiti, con decreto del Ministero dell'interno, e su proposta dell'autorita' di pubblica sicurezza, in un manicomio giudiziario, ma in sezioni separate.
Art. 472
Art. 472.
Accusati in esperimento nei manicomii giudiziarii.
Nelle sezioni indicate dall'articolo precedente possono essere fatti ricoverare, con decreto del Ministero dell'interno, anche gli accusati prosciolti che, ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), debbono essere provvisoriamente chiusi in un manicomio, in istato di osservazione.
Art. 473
Art. 473.
Imputati in esperimento nei manicomii giudiziarii.
Sopra apposita domanda dell'autorita' giudiziaria, possono essere ricoverati in una sezione speciale dei manicomii giudiziarii, anche gli inquisiti in istato di osservazione. L'assegnazione e' fatta per decreto del Ministero dell'interno.
Art. 474
Art. 474.
Direttore sanitario e direttore amministrativo.
La cura dei ricoverati nei manicomii giudiziarii e' affidata ad un medico chirurgo alienista, col titolo di direttore sanitario; ma alla direzione amministrativa e' sempre preposto un direttore di ruolo, come in tutti gli stabilimenti di pena ordinarii.
Art. 475
Art. 475.
Rapporti trimestrali e mensili per gli inquisiti dementi.
Il direttore del manicomio giudiziario deve far pervenire al presidente del tribunale civile, che ha ordinato il ricovero, un rapporto trimestrale sulle condizioni sanitarie degl'imputati dei quali e' parola nell'art. 471.
Questo rapporto dev'essere mensilmente inviato all'autorita' giudiziaria che ha ordinato il ricovero ove si tratti di accusati ed imputati di cui negli articoli 472 e 473; e deve essere fatto anche straordinariamente, sempre quando il direttore sanitario creda che un ricoverato sia completamente guarito.
Al rapporto del direttore deve essere annessa una dichiarazione del direttore sanitario.
Art. 476
Art. 476.
Visite per parte di medici estranei.
L'autorita' giudiziaria che promosse il ricovero ha sempre facolta' di far visitare da altri medici-chirurghi i ricoverati cui si riferiscono gli articoli 471, 472 e 473.
Art. 477
Art. 477.
Liberazione dei condannati e degli inquisiti. - Procedura.
Per la liberazione dei condannati dei quali si parla nell'articolo 469 si applicano le disposizioni dell'articolo 433, colle cautele stabilite pei dementi.
Per la liberazione degli inquisiti, indicati negli articoli 471, 472 e 473, basta un'ordinanza dell'autorita' giudiziaria che promosse il ricovero.
Art. 478
Art. 478.
Autopsie.
Il direttore sanitario deve fare l'autopsia dei detenuti che muoiono nel manicomio giudiziario, sempre quando non siano ceduti ad una universita', e deve rimettere alla direzione, per essere spedito al Ministero, il reperto necroscopico e quanto altro possa essergli in proposito richiesto.
Art. 479
Art. 479.
Amministrazione interna.
Per quanto riguarda il vitto, la disciplina e il lavoro, le relazioni tra il direttore amministrativo e il direttore sanitario, provvedono speciali regolamenti interni da approvarsi dal Ministero.
Art. 480
Art. 480.
Relazione annuale.
Alla fine dell'anno finanziario (entro il mese di luglio), il direttore sanitario deve presentare alla direzione, per essere trasmessa al Ministero, una relazione sull'andamento del servizio ad esso affidato, sui risultati ottenuti, e su quanto altro abbia potuto formare oggetto delle sue osservazioni.
Art. 481
Art. 481.
Ammissione dei condannati nelle case di custodia.
L'ammissione di un condannato in una casa di custodia e' decretata dal Ministero dell'interno, su ordinanza dell'autorita' giudiziaria competente; e si applicano al proposito le norme del regolamento generale e quelle del regolamento interno.
Art. 482
Art. 482.
Invio agli stabilimenti ordinari. - Procedura relativa.
Ove il consiglio di sorveglianza, inteso il medico-chirurgo della casa e assunte quelle altre informazioni che giudichera' necessarie, creda siano cessate le cause onde fu disposto l'invio di un condannato alla casa di custodia, propone, per mezzo del suo presidente, al presidente del tribunale nel cui circondario venne pronunziata la condanna, che egli sia trasferito in uno stabilimento ordinario.
Art. 483
Art. 483.
Condizione dei condannati inviati allo stabilimento ordinario.
Avuta l'ordinanza del presidente del tribunale, il Ministero dell'interno designa lo stabilimento ordinario di pena al quale il condannato deve essere tradotto, tenuto conto del tempo di condanna che gli resta ancora da scontare.
Il condannato tradotto per tal modo ad uno stabilimento ordinario, non e' sottoposto al periodo della segregazione cellulare continua: e' ascritto alla classe terza, se ha scontato il sesto della condanna; alla classe seconda, se ne ha scontato il terzo; alla prima, se ne ha scontato la meta'; ed e' soggetto a tutte le norme che riguardano i condannati degli stabilimenti di pena ordinarii.
Art. 484
Art. 484.
Loro disciplina.
I condannati alla custodia:
a) devono essere tenuti in sezioni speciali, secondo le diverse specie di pena;
b) sono soggetti alla sola segregazione notturna;
c) non sono obbligati al lavoro, ma, se lavorano, percepiscono, come gratificazione, i quattro decimi del loro guadagno;
d) sono dispensati dall'obbligo del rigoroso silenzio e di mantenere la fila durante il passeggio;
e) non possono essere puniti colla cella di cui nell'articolo 332, lettere f, g; e per infliggere loro la cella di cui alle lettere c, d, e, occorre il parere del medico-chirurgo;
f) sono sottoposti, per il resto, alle disposizioni relative ai condannati alla detenzione.
Art. 485
Art. 485.
Caso in cui sia richiesto il consenso del condannato.
Ove per applicare una disposizione del regolamento, si richieda il consenso del condannato, il direttore provvede di ufficio nel modo che reputa piu' utile agli interessi e all'avvenire di lui.
Art. 486
Art. 486.
Sezioni speciali per i condannati riconosciuti affetti da ubbriachezza abituale.
Negli stabilimenti penali o nelle carceri giudiziarie, speciali sezioni possono essere destinate ai condannati pei quali sia riconosciuta la ubbriachezza abituale, a senso del n. 2 dell'art. 48 del codice penale.
Alle sezioni stesse si applicano le disposizioni del regolamento generale e quelle del regolamento interno.
Art. 487
Art. 487.
Ammissioni nelle case di lavoro.
L'ammissione di un condannato in una casa di lavoro e' decretata dal Ministero dell'interno, su ordinanza del procuratore del Re presso il tribunale nel cui circondario e' stata proferita la condanna.
Art. 488
Art. 488.
Regolamento interno.
Per quanto riguarda la disciplina, il lavoro e il mantenimento, si osservano le disposizioni del regolamento generale e quelle del regolamento interno.
Art. 489
Art. 489.
Espiazione della pena della casa di lavoro nelle carceri giudiziarie.
Il condannato che non possa essere assegnato ad una casa di lavoro, sconta la sua pena nelle carceri giudiziarie.
Art. 490
Art. 490.
Destinazione delle case di correzione, e loro divisione in sezioni.
Le case di correzione destinate ai minorenni, dei quali si tratta nell'articolo 11, lettera g, del regolamento, si distinguono in case di correzione pei condannati alla reclusione, e in case di correzione pei condannati alla detenzione e all'arresto.
Ciascuna di queste case si divide in due sezioni: la prima per i minorenni che non hanno compiuto l'eta' di sedici anni, la seconda per quelli che l'hanno oltrepassata.
Art. 491
Art. 491.
Eccezioni alle regole generali.
Alle case di correzione, per quanto e' consentito dalla natura dello stabilimento, si applicano le norme del regolamento generale e quelle dei rispettivi regolamenti interni, colle eccezioni seguenti:
a) le ore di lavoro sono ridotte a otto, tenendo sempre presente, nell'assegnazione dei condannati, l'arte che essi esercitavano in liberta';
b) i condannati che sono iscritti alla classe seconda possono avere un colloquio e scrivere una lettera ogni due mesi; e quelli iscritti alla terza classe possono avere un colloquio e scrivere una lettera ogni mese, in eccedenza ai colloquii ed alle corrispondenze consentite dagli articoli 304, 305 e 307 del regolamento;
c) alla istruzione civile e morale e' accompagnata la istruzione industriale o agricola;
d) la durata del passeggio per i condannati della seconda classe e' di un'ora e mezzo, e di due ore per i condannati ascritti alla terza. Per ambedue le classi possono essere sostituiti al passeggio gli esercizi militari e ginnastici;
e) alle ricompense ordinarie sono aggiunte le gratificazioni in libretti delle casse di risparmio, da accordarsi con le norme stabilite dal regolamento interno;
f) la gratificazione sul prodotto del lavoro, spettante a seconda della pena che i minorenni stanno scontando, e' ridotta per la prima classe, di tre decimi, per la seconda classe di due decimi, e per la terza di un decimo;
g) la quota spendibile non puo' eccedere, per le tre classi, gli otto decimi della gratificazione; ne' superare in un giorno per la prima classe lire 0.10, per la seconda lire 0.20, per la terza classe lire 0.30, senza che siano a tale riguardo applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 519.
Art. 492
Art. 492.
Classificazione dei condannati.
Alle tre classi stabilite per le case di reclusione e di detenzione, a norma dell'art. 379, si aggiunge una quarta classe, destinata ai condannati alla reclusione. A questa quarta classe sono ascritti quei condannati che avrebbero i requisiti richiesti per passare alla casa di pena intermedia.
In tale classe, i condannati godono di tutti i benefizii accordati dall'articolo 458 ai condannati delle case di pena intermedie.
Art. 493
Art. 493.
Trasferimento dei maggiorenni negli stabilimenti ordinarii.
Compiuti gli anni ventuno, i condannati possono, su proposta fatta al Ministero dal consiglio di disciplina, essere trasferiti in uno stabilimento di pena ordinario, e ascritti alla classe che loro spetta secondo i punti di merito riportati.
Art. 494
Art. 494.
Assegnazione dei minorenni ai riformatorii o loro collocamento presso famiglie.
L'assegnazione dei minorenni ai riformatorii, governativi o privati, o il loro collocamento presso famiglie oneste sono decretati dal Ministero dell'interno, in seguito a sentenza od ordinanza della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 95 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza e dell'articolo 18 della legge sulla riforma penitenziaria.
Art. 495
Art. 495.
Liberazione dei minorenni dagli istituti di educazione correzionale.
Loro tutela.
Spetta al direttore, sentito il consiglio di disciplina locale e con l'autorizzazione del Ministero, di fare al presidente del tribunale civile la proposta per la liberazione dei minorenni, dagl'istituti di educazione correzionale, o per toglierli dalle famiglie presso cui trovansi, giusto il disposto degli articoli 113, 114 e 115 della legge di pubblica sicurezza.
Art. 496
Art. 496.
Convenzioni con i riformatorii privati e colle famiglie.
Speciali convenzioni sono stipulate con le singole direzioni dei riformatorii privati o colle famiglie suddette, per quanto riguarda la retta da corrispondersi, il trattamento da dare ai ricoverati e tutto quanto ad essi si riferisca.
Art. 497
Art. 497.
Regolamenti interni dei riformatorii governativi e privati.
I regolamenti interni, tanto per i riformatorii governativi quanto per quelli privati che accolgono minorenni fatti ricoverare per conto del Governo, sono trasmessi, a mezzo della prefettura, al Ministero, per la debita approvazione.
Questi regolamenti determinano tutte le norme speciali da osservarsi per quanto si riferisce alle passeggiate, ai colloquii, alla corrispondenza, al sopravitto, alle ricompense ecc., avendo sempre per base:
a) di tenere affatto separate le diverse categorie di minorenni, e, possibilmente, nelle singole categorie, i minorenni di diverse eta';
b) d'infondere nell'animo dei ricoverati l'amore dell'ordine, il sentimento della disciplina e il rispetto verso i superiori;
c) di abituarli alla nettezza del corpo, alla castigatezza dei modi e del linguaggio;
d) di stabilire una sorveglianza continua ed efficace, senza renderla odiosa o sospetta;
e) di obbligare tutti i ricoverati ad un lavoro che sia adattato alle loro eta', alle loro condizioni di famiglia, ai loro precedenti, al loro avvenire;
f) di incoraggiare l'istruzione industriale, accordando delle gratificazioni sul prodotto del lavoro;
g) d'impartire la istruzione civile, morale, religiosa, industriale con lo scopo di facilitar loro un onesto collocamento tra le classi sociali donde provengono;
h) di punire i manchevoli e premiare i meritevoli, in guisa che le punizioni e i premi siano sempre inspirati alla benevolenza e al desiderio di rialzarne il sentimento morale, e formarne il carattere.
Art. 498
Art. 498.
Collocamento di minorenni. - Riformatorii privati.
Le disposizioni degli articoli precedenti si devono applicare anche ai riformatorii privati che ricoverano minorenni giudicabili, ai sensi dell'art. 18 della legge sulla riforma penitenziaria.
Art. 499
Art. 499.
A quali condannati puo' essere accordata la liberazione condizionale.
I condannati alla reclusione e alla detenzione che si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 16 del codice penale e dall'articolo 380, ultimo capoverso, e 381 del regolamento, possono, a loro istanza, ottenere la liberazione condizionale.
Art. 500
Art. 500.
Norme per la liberazione condizionale.
Il condannato cui sia stata concessa la liberazione condizionale, salvo disposizioni speciali dell'autorita' competente, viene rilasciato con le stesse norme stabilite per le liberazioni definitive, previa annotazione sul registro di matricola del decreto ministeriale che gli concede la liberazione condizionale, e della data sotto la quale egli viene rilasciato.
Al liberato sotto condizione e' dato dalla direzione un libretto, su cui sono stampati gli articoli 16 e 17 del codice penale, l'ultimo capoverso dell'articolo 4 e l'articolo 5 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), gli articoli 501 e 502 del regolamento. Nel libretto si notano le generalita' del liberato, i suoi connotati, il delitto per cui fu condannato, la pena che gli fu inflitta, il giorno in cui comincio' a scontarla e quello in cui viene a cessare, se la liberazione condizionale non e' revocata. Nel libretto medesimo sono trascritti altresi' gli obblighi impostigli col decreto di liberazione, e sara' unita la fotografia del liberato ai sensi dell'articolo 450.
Nell'atto della consegna del libretto, il direttore spiega al liberato le disposizioni che vi sono riportate, avvertendolo specialmente degli obblighi che gli sono imposti e delle conseguenze che derivano dalla trasgressione di essi.
Art. 501
Art. 501.
Proscioglimento definitivo.
Ove trascorra il tempo della pena inflitta, senza che la liberazione condizionale sia stata revocata, la pena rimane scontata e ne e' fatta annotazione sul registro di matricola.
Art. 502
Art. 502.
Revocazione della liberazione condizionale.
Se la liberazione condizionale e' revocata, ai sensi dell'articolo 17 del codice penale, il condannato e' ricondotto ad uno stabilimento di pena ordinario da designarsi dal Ministero dell'interno, per il tempo che gli rimaneva da espiare quando fu rilasciato condizionatamente.
Nello stabilimento cui e' destinato egli e' ascritto alla classe ordinaria, se la revoca avvenne per inadempimento delle condizioni a lui imposte, e alla classe di prova, se avvenne per reato commesso.
Quando il condannato, la cui liberazione condizionale venne revocata, e', dallo stabilimento in cui prima trovavasi mandato in un altro, la direzione del primo ne viene avvertita dal Ministero, per le occorrenti annotazioni da farsi sulla relativa matricola.
Art. 503
Art. 503.
Servizio di mantenimento.
Al trattamento alimentare, al corredo, al vestiario e a quanto altro occorre per il mantenimento, la pulizia e l'igiene dei detenuti negli stabilimenti carcerarii, e dei ricoverati nei riformatorii, vien provveduto a spese dello Stato.
Art. 504
Art. 504.
A chi sono affidati gli oggetti occorrenti agli stabilimenti carcerarii ed ai riformatorii.
Tutti gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii sono forniti degli oggetti occorrenti, che sono, secondo i casi, affidati alla sorveglianza e alla responsabilita' dell'autorita' dirigente, del ragioniere e del contabile, sia che il materiale trovisi in consegna ad una impresa, sia che il servizio proceda ad economia.
Art. 505
Art. 505.
Opere pie per soccorsi a detenuti.
Ove esistano opere pie, compagnie di misericodia o altri istituti che abbiano per iscopo di soccorrere i detenuti, la loro azione dev'essere limitata alle somministrazioni permesse dai regolamenti interni.
Art. 506
Art. 506.
Specie diverse del trattamento alimentare.
Il trattamento alimentare dei detenuti o ricoverati e' distinto come appresso:
a) vitto ordinario pei detenuti, come dalla tabella A;
b) vitto dietetico per gli infermi, come dalla tabella B;
c) sopravitto, come dalla tabella C;
d) vitto ordinario pei minorenni ricoverati nei riformatorii, come dalla tabella D.
((E' abolita ogni differenza nella qualita' e quantita' del vitto ordinario tra detenuti nelle carceri giudiziarie e condannati negli stabilimenti penali, e fra questi ultimi secondo la specie della pena. Ai detenuti nelle sezioni per minorenni delle carceri giudiziarie sara' somministrata per cena una seconda minestra o altra pietanza di costo equivalente. E' modificata di conformita' la tabella A sopraindicata)).
Art. 507
Art. 507.
Orario per la distribuzione del vitto.
La distribuzione del vitto e del sopravitto e' fatta nei modi e nelle ore stabilite dai regolamenti interni.
Art. 508
Art. 508.
Divieto di variare il vitto.
Nessuna variazione puo' essere fatta dall'autorita' dirigente alla qualita' e alla quantita' dei generi componenti la razione del vitto regolamentare (tabelle A, B, C e D), salve le eccezioni stabilite nelle tabelle stesse, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'interno.
Art. 509
Art. 509.
Divieto di introdurre generi vittuari negli stabilimenti carcerari e riformatorii.
Nessuna distribuzione di generi vittuari o di bevande e' consentita a favore dei detenuti o ricoverati, sia per parte delle loro famiglie, opere pie, compagnie di misericordia ed altri istituti, sia per conto di committenti o imprenditori delle lavorazioni o di privati, salvo le eccezioni consentite dal regolamento.
Art. 510
Art. 510.
Vitto speciale alle donne incinte od allattanti e ai bambini non lattanti.
Le donne incinte od allattanti, possono ricevere, sul parere scritto del medico-chirurgo dello stabilimento, la razione stabilita per gli uomini adulti, e, ove questa non si ravvisi sufficiente, una mezza razione od una razione intera supplementare di pane o di minestra, o anche, una o due volte la settimana, una razione di carne, se lo stesso sanitario ne attesti la necessita' con motivata dichiarazione.
Il vitto dei bambini non lattanti, ammessi a rimanere nel carcere con le loro madri, giusta il disposto dell'articolo 237, consta del quarto della razione ordinaria o dell'equivalente in altri cibi, secondo la richiesta che ne sara' fatta dal medico-chirurgo.
I minori di anni quattordici ricevono tre quarti di razione.
Art. 511
Art. 511.
Razioni supplementari.
Le razioni supplementari di pane e di minestra, eccetto il caso previsto dall'articolo precedente, si accordano in quarti e meta', secondo il bisogno, a quei detenuti o ricoverati pei quali il medico-chirurgo, mediante dichiarazione scritta, lo ritenga assolutamente necessario.
I supplementi di pane e di minestra non possono, di regola, essere cumulati; e, sempre quando sia possibile, deve darsi la preferenza ai supplementi di minestra.
Art. 512
Art. 512.
Uso dei viveri sopravanzati.
Il pane, la minestra e gli altri commestibili, che, per una causa qualsiasi, sopravanzino dalla distribuzione ordinaria, sono dati ai detenuti o ricoverati che ne facciano richiesta, preferendo i piu' bisognosi.
Nell'istesso modo si dispone del vitto che da qualche detenuto o ricoverato venga rifiutato.
Art. 513
Art. 513.
Locali assegnati per i pasti.
I detenuti o ricoverati non possono mangiare e bere altrove che nei locali a tal uopo assegnati.
Art. 514
Art. 514.
Eccezione per gli inquisiti.
A tutti gli inquisiti e' data facolta' di ricevere dall'esterno, o di procurarsi a proprie spese, gli alimenti di cui abbisognano.
Art. 515
Art. 515.
Alimenti per gli inquisiti che si mantengono del proprio.
Gli alimenti che gli inquisiti possono ricevere giornalmente devono, di regola, limitarsi al pane a discrezione, minestra, due piatti di cucina (carne, pesce, verdura o altro), formaggio, frutta, caffe', un litro di vino per gli adulti, e mezzo per le donne e pei minori di quattordici anni. Quando la quantita' dei viveri consumati dagli inquisiti raggiunga l'anzidetta misura, essi perdono il diritto alla razione di vitto ordinario.
Art. 516
Art. 516.
Eccezioni per i condannati a brevi pene.
Le disposizioni dei due precedenti articoli sono estese ai condannati a pena non eccedente i sei mesi, di cui all'articolo 264, primo capoverso.
Art. 517
Art. 517.
Alimenti per gli inquisiti che non vivono del proprio.
Gli inquisiti che non si mantengono del proprio possono anche essere autorizzati a ricevere o procurarsi dal di fuori, in aggiunta al vitto legale, viveri supplementari in proporzioni minori di quelle indicate nell'articolo 515; ma in questo caso non devono disporre, a favore di altri detenuti, della parte di vitto ordinario da essi non consumato, la quale e' distribuita ai detenuti piu' bisognosi.
Art. 518
Art. 518.
Quota massima di spesa in vitto per i medesimi.
La quota massima che gli inquisiti e i condannati di cui all'articolo 264 possono erogare in acquisto di sopravitto, e' determinata dal regolamento interno.
Questa quota deve essere regolata in modo che la quantita' dei generi da acquistarsi non superi quella che e' consentito di ricevere dal di fuori, ai sensi dell'articolo 515.
Art. 519
Art. 519.
Fondo minimo di lavoro per i condannati.
Per essere ammessi a spendere sul loro fondo di lavoro, i condannati devono avere:
a) se condannati all'arresto, un fondo di lire 10;
b) se alla detenzione, un fondo di lire 20;
c) se alla reclusione, un fondo di lire 30;
d) se all'ergastolo, un fondo di lire 40.
Per le donne, questo fondo e' limitato alla meta'.
Art. 520
Art. 520.
((E' lasciato alle Direzioni degli stabilimenti carcerari di fissare la quota spendibile per sopravitto ed altro, secondo le esigenze della localita' e del momento, in modo pero' da non eccedere gli otto decimi del fondo posseduto dal detenuto)).
Art. 521
Art. 521.
((I condannati che per un intero mese non lavorano per circostanze indipendenti dalla loro volonta', ne' abbiano subite punizioni superiori a quelle indicate alle lettere a), b) dell'art. 332, possono essere autorizzati a spendere giornalmente in sopravitto, sul fondo particolare o, in difetto, sull'eccedenza del fondo indicato, nell'art. 519: a) se condannati all'ergastolo, fino a L. 0.30 nel periodo di segregazione cellulare continua, e fino a L. 0.40 nello stadio successivo; b) se condannati alla reclusione, fino a L. 0.40 nel periodo di segregazione cellulare continua, e fino a L. 0.50 nel periodo successivo; c) se condannati alla detenzione, fino a L. 0.50; d) se condannati all'arresto, fino a L. 0.55)).
Art. 522
Art. 522.
Divieto di usare liquori.
L'uso dei liquori e delle bevande spiritose e' assolutamente vietato.
Art. 523
Art. 523.
Dispensa.
Per le somministrazioni del sopravitto dev'esservi presso ogni stabilimento carcerario e presso ogni riformatorio una dispensa, sotto l'osservanza delle norme indicate dagli articoli seguenti.
Art. 524
Art. 524.
Come si raccolgono le richieste di sopravitto.
Ogni giorno, uno o piu' agenti di custodia fanno il giro delle diverse sezioni dello stabilimento per raccogliere, in apposito registro, le richieste di viveri o di altri oggetti che i detenuti o ricoverati desiderano ricevere nel giorno successivo.
Queste richieste sono controllate dal comandante, capoguardia o caposorvegliante, e quindi rimesse all'autorita' dirigente, la quale verifica o fa verificare la regolarita' dei viveri e degli oggetti domandati, non che il fondo disponibile del detenuto o ricoverato.
Art. 525
Art. 525.
Qualita' e quantita' dei generi che possono essere acquistati.
La qualita', la quantita' e il prezzo dei generi che possono essere acquistati sono stabiliti da apposita tariffa che deve restare costantemente affissa nei luoghi indicati dal regolamento interno. La specie di essi non puo' essere variata senza autorizzazione dell'autorita' dirigente e i prezzi non devono mai superare quelli della piazza.
Art. 526
Art. 526.
Sorveglianza sui generi di sopravitto.
Il sopravitto non puo' essere distribuito, se non previa la visita dell'impiegato di servizio.
Art. 527
Art. 527.
Divieto al provveditore di comunicare coi detenuti o ricoverati.
Il provveditore del sopravitto non puo' avere alcuna comunicazione o rapporto coi detenuti o ricoverati; ma, tanto le richieste, quanto la distribuzione dei generi, debbono essere fatte per mezzo del personale di custodia.
Questo personale, ricevendo osservazioni o reclami relativi a tale servizio, deve farne immediato rapporto al comandante, capoguardia o caposorvegliante, che ne riferisce all'autorita' dirigente, per gli opportuni provvedimenti.
Art. 528
Art. 528.
Cura dei detenuti o ricoverati.
I detenuti infermi, quando si trovano soggetti al regime della segregazione cellulare continua, sono, possibilmente, curati nella loro cella; gli altri detenuti ed i ricoverati, nel loro cubiculo.
Coloro che sono affetti da gravi malattie, o che sono ammessi a vita comune durante il giorno, vengono curati nell'infermeria, salvoche' il medico-chirurgo non disponga diversamente.
Art. 529
Art. 529.
Passaggio nelle infermerie.
Il passaggio nelle infermerie e' autorizzato dalla direzione, salvo, per gli inquisiti, il consenso della competente autorita' giudiziaria.
Nessun ammalato puo' essere ammesso all'infermeria se non dopo visita e richiesta del medico-chirurgo. E' fatta eccezione pei casi di urgenza; ma il medico-chirurgo deve convalidare l'ammissione nella infermeria alla sua prima visita.
Art. 530
Art. 530.
Passaggio degli infermi in altre carceri o negli ospedali estranei alle carceri.
Ove nelle carceri giudiziarie manchino i necessari mezzi di cura, possono i detenuti infermi essere trasferiti nelle infermerie di altri stabilimenti carcerari, o, in casi assolutamente eccezionali, anche negli ospedali civili, in seguito a parere scritto del medico-chirurgo.
Per gli inquisiti occorre il permesso dell'autorita' giudiziaria competente, e pei condannati quello del prefetto della provincia.
Art. 531
Art. 531.
Corredo delle infermerie.
Tutte le infermerie hanno, di regola, apposite localita' separate per gli affetti da malattie contagiose, e sono provvedute del necessario corredo di biancheria, vestiario, suppellettili, e di quanto altro possa occorrere per il mantenimento della nettezza e per la cura degli infermi.
Esse sono del pari provvedute di un piccolo deposito di medicinali semplici per far fronte, occorrendo, ai primi e piu' urgenti bisogni.
Art. 532
Art. 532.
Medicinali.
I medicinali che possono essere ordinati ai detenuti o ricoverati devono, di regola, essere quelli indicati nello elenco E.
In casi eccezionali possono essere ordinati anche altri rimedi; ma tali ordinazioni devono, volta per volta, essere fatte con motivate richieste alla direzione.
Art. 533
Art. 533.
Oggetti speciali da letto e di corredo delle infermerie.
Gli oggetti da letto e di corredo per uso degli infermi, sono stabiliti dalla tabella F, e portano un bollo particolare, per non essere confusi con quelli dei sani.
Art. 534
Art. 534.
Biancheria di bucato per ogni nuovo ammesso.
Ad ogni detenuto o ricoverato che entra nell'infermeria deve darsi biancheria di bucato.
Art. 535
Art. 535.
Misura d'igiene e di pulizia. - Corredo speciale per gli affetti da malattie cutanee.
Il letto, sul quale sia deceduto un infermo, deve essere sempre ripulito ed espurgato, distruggendo gli oggetti non suscettibili di disinfezione, se il medico-chirurgo lo reputi necessario.
In ogni caso, i materassi e i guanciali in uso nelle infermerie debbono essere lavati, ribattuti e rifatti almeno una volta l'anno, e sempre quando cio' sia richiesto dal medico-chirurgo.
Ai detenuti o ricoverati affetti da malattie cutanee, e' destinata della biancheria speciale, da tenersi separata da quella per gli affetti da altre malattie.
Art. 536
Art. 536.
Tabella per i letti degli infermi.
Al letto di ogni malato deve essere tenuta affissa una tabella indicante il corso della malattia e le prescrizioni farmaceutiche e dietetiche fatte dal medico-chirurgo.
Art. 537
Art. 537.
Divieto di cibi straordinari.
E' assolutamente vietato di distribuire o concedere straordinariamente agli infermi qualsiasi cibo o bevanda, senza il permesso del medico-chirurgo.
Art. 538
Art. 538.
Detenuti infermieri. - Loro trattamento.
Oltre agli agenti di custodia addetti alle infermerie degli stabilimenti carcerari, possono esservi destinati anche condannati in qualita' di infermieri, allo scopo di eseguire gli ordini del medico-chirurgo relativi all'assistenza dei malati.
Sono applicabili a questi condannati le disposizioni contenute nell'art. 279.
Ad essi e' accordato il trattamento dei convalescenti.
Art. 539
Art. 539.
Agenti di custodia addetti alle infermerie.
Gli agenti di custodia addetti alle infermerie, devono aver cura della biancheria e degli oggetti lettericci in esse esistenti, nonche' di tutto il materiale mobile destinato al servizio dei malati. All'uopo impartiscono gli ordini necessari agl'infermieri condannati, e ne sorvegliano il regolare eseguimento.
Art. 540
Art. 540.
Detenuti o ricoverati guariti.
Il detenuto o ricoverato uscito di convalescenza, e in grado di riprendere la vita ordinaria dello stabilimento, e' ricondotto al suo posto e riammesso al trattamento ordinario ed al vitto da sano.
Art. 541
Art. 541.
Inquisiti in pericolo di vita.
Per mezzo dell'autorita' dirigente, deve essere dato pronto avviso alla competente autorita' giudiziaria allorche' un inquisito trovisi in pericolo di vita.
Art. 542
Art. 542.
Camere mortuarie e incisorie.
In ogni stabilimento carcerario e in ogni riformatorio vi e' una camera mortuaria; provveduta dell'occorrente per depositarvi, a viso scoperto, i cadaveri dei detenuti o ricoverati, e per farvi, all'occorrenza, le autopsie.
Il cadavere dev'esservi trasportato dopo che il medico-chirurgo abbia regolarmente constatato il decesso, e non puo' esserne tolto se non previa la visita e l'ordine del medico-chirurgo stesso.
Art. 543
Art. 543.
Autopsie.
L'autopsia deve farsi nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.
Art. 544
Art. 544.
Verbali e reperto necroscopico.
Eseguita l'autopsia, e' compilato il verbale da trasmettersi, col reperto necroscopico, all'autorita' dirigente per il corso ulteriore.
Questi documenti devono essere firmati dal medico-chirurgo.
Art. 545
Art. 545.
Oggetti di vestiario e corredo; loro contrassegno.
Il vestiario uniforme e il corredo dei detenuti d'ambo i sessi e dei ricoverati nei riformatorii, sono quelli indicati nelle tabelle G e H.
Gli oggetti di vestiario e di corredo sono contrassegnati con un bollo a inchiostro indelebile e portante le iniziali A. C. (Amministrazione carceraria).
Art. 546
Art. 546.
Uso di vestiario proprio e del vestiario uniforme.
I singoli oggetti di vestiario e di corredo di uso uniforme vengono distribuiti ai detenuti che siano sprovvisti di abiti proprii, ed ai condannati che scontano la loro pena nelle carceri giudiziarie, e non siano nelle condizioni previste dall'articolo 413.
Pei condannati a pena maggiore di sei mesi e pei ricoverati, l'uso di tutto il vestiario uniforme e' obbligatorio.
Art. 547
Art. 547.
Responsabilita' della buona conservazione del corredo.
Il detenuto o ricoverato e' responsabile della buona conservazione degli oggetti di vestiario e di corredo datigli in uso, ed e' tenuto al risarcimento di ogni danno derivante da malizia o da mancanza della dovuta cura.
Il detenuto e' pure responsabile, ai sensi dell'art. 263, della minor durata degli oggetti distribuitigli in confronto a quella legale stabilita dal regolamento.
Art. 548
Art. 548.
Acquisto di sottabiti.
Ai detenuti o ricoverati puo' essere concesso di acquistare dall'industria carceraria, sul fondo particolare o, in mancanza di questo, sulla eccedenza del fondo di lavoro, i sottabiti loro strettamente necessarii, e consistenti in calze di cotone o di lana a maglia ed in farsetti di cotone o di lana tessuti o a maglia.
Art. 549
Art. 549.
A chi possono essere concesse le celle a pagamento.
In ogni carcere giudiziario, alcune celle, arredate con mobilio speciale da determinarsi dal regolamento interno, possono essere destinate agli inquisiti, mediante un corrispettivo mensile stabilito dal Ministero.
Tutti coloro che ottengono una cella a pagamento devono mantenersi del proprio.
Gl'inquisiti ammessi al benefizio delle celle a pagamento, sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite dai regolamenti, per quanto riguarda la disciplina.
Art. 550
Art. 550.
Locali che devono essere illuminati.
L'autorita' dirigente determina quali siano i locali dello stabilimento che debbono essere illuminati durante la notte.
Nessun locale, ove trovisi piu' di un detenuto, puo' durante la notte, restare privo di lume, e in particolare modo le infermerie e le sezioni cubiculari debbono avere un'illuminazione tale che ne permetta la facile sorveglianza.
Art. 551
Art. 551.
Lumi a pagamento.
Il regolamento interno stabilisce, con speciale tariffa, il compenso che devono pagare i detenuti autorizzati a tenere il lume nella propria cella ai sensi dell'art. 245.
Art. 552
Art. 552.
Localita' che devono essere riscaldate.
L'autorita' dirigente, secondo le varie localita', designa i locali che debbono essere riscaldati, ed il modo di provvedere a tal servizio.
Art. 553
Art. 553.
Condannati addetti ai servigi di pulizia.
Il servizio domestico di pulizia, in tutti i locali dello stabilimento, esclusi gli alloggi degli impiegati e quelli del comandante, capoguardia, o caposorvegliante viene fatto, di regola, dai condannati o ricoverati, sotto la vigilanza degli agenti di custodia.
Questo servizio, per quanto riguarda i condannati, deve essere affidato a quelli ammessi durante il giorno a vita in comune, scelti dalla direzione colle norme indicate nell'articolo 279.
Qualunque sia la durata della pena da espiare, essi devono sempre vestire la completa uniforme dello stabilimento.
Art. 554
Art. 554.
Imbiancamento dei locali.
I muri interni di tutti i locali dello stabilimento, le infermerie, le celle, i cubiculi, devono essere imbiancati con acqua di calce, in tutto o in parte, sempre quando se ne ravvisi il bisogno, previa, occorrendo, la picchiettatura e il rinnovamento dell'intonaco, e secondo la speciale destinazione delle localita', possono essere rivestiti di catrame od asfalto, o tinti di olio.
In ogni anno, o sempre quando se ne riconosca l'urgenza, debbono essere riverniciati gl'infissi e le ferramenta, procurando che siano sempre mantenuti in buona condizione e colla massima nettezza.
Art. 555
Art. 555.
Loro pulizia.
I corridoi, gli anditi, i cortili, le scuole, i laboratorii, le celle, i dormitorii, e gli altri locali occupati dai detenuti o ricoverati o destinati a loro uso, debbono essere spazzati ogni giorno ed i pavimenti lavati frequentemente con sabbia, segatura di legno o strofinacci umidi.
Art. 556
Art. 556.
Loro ventilazioni.
Le porte e le finestre dei locali destinati ai detenuti o ricoverati debbono, di regola, durante la loro assenza, restare aperte, per mantenervi la massima aerazione, sempre quando non vi facciano ostacolo le esigenze della disciplina e della sicurezza dello stabilimento.
Art. 557
Art. 557.
Il servizio di pulizia e' affidato alla continua vigilanza degli agenti di custodia.
Il regolare procedere di tutti i servizii relativi alla ventilazione, alla nettezza, al riscaldamento e alla illuminazione dei locali, alla distribuzione dell'acqua, alla pulizia dei cessi e dei vasi fecali, alla esportazione delle immondezze, e a quanto altro si riferisce alle condizioni igieniche dello stabilimento, e' specialmente affidato agli agenti di custodia o alle guardiane ed alle suore. E' fatto ad essi obbligo di riferire al comandante, capoguardia o caposorvegliante, o alla superiora delle suore, ogni irregolarita' o inconveniente, affinche' possa senza indugio esserne informata la dirigente autorita' per gli opportuni provvedimenti.
Art. 558
Art. 558.
Stagnatura degli oggetti di rame della cucina e pulizia dei recipienti diversi.
Le caldaie, le marmitte, le casseruole e gli altri vasi di rame, adoperati per la preparazione e distribuzione del vitto, debbono essere stagnati in tempo utile e costantemente mantenuti con la dovuta nettezza; debbono essere conservati in buono stato e riverniciati, all'occorrenza, i recipienti dell'acqua, i bugliuoli, i mastelli, le altre masserizie e gli utensili in uso pei vari servizii dello stabilimento.
La vigilanza su questo servizio e' specialmente affidata al comandante, capoguardia o caposorvegliante, e, rispettivamente, alla superiora delle suore.
Art. 559
Art. 559.
Bagni di pulizia.
Oltre al bagno di nettezza prescritto nell'articolo 227, nella stagione estiva i detenuti o ricoverati fanno altri bagni per turno, e almeno ogni quindici giorni si lavano i piedi.
Art. 560
Art. 560.
Obbligo di tenere la barba rasa e i capelli tosati. Eccezione per i liberandi.
Ai condannati la cui sentenza divenga esecutiva, quando abbiano piu' di tre mesi di pena da scontare, e' rasa la barba una volta la settimana e sono tosati i capelli ogni mese. Per gl'inquisiti e' provveduto secondo i bisogni, presi gli accordi con l'autorita' giudiziaria competente.
Ai condannati e' consentito di lasciarsi crescere la barba e i capelli negli ultimi due mesi di prigionia.
Art. 561
Art. 561.
Cambio della biancheria, del vestiario, della paglia, del crine vegetale, ecc.
Le lenzuola devono essere cambiate ogni quindici giorni nell'estate ed ogni mese nell'inverno; gli asciugamani e le foderette ogni otto giorni; e per tutti gli oggetti di biancheria particolari, l'autorita' dirigente provvede secondo i casi.
La paglia dei sacconi deve essere cambiata ogni tre mesi o anche piu' spesso, se occorre. Ove invece di paglia si faccia uso di crine vegetale, di foglie di granturco, o che altro, i sacconi e capezzali sono annualmente rifatti, rinfrescandone convenientemente ad ogni occorrenza il contenuto.
Facendosi uso di lana per gli strapunti e i capezzali, deve essere ribattuta e scardassata una volta all'anno e lavata sempre quando se ne riconosca il bisogno.
In tutti i casi le fodere dei sacconi e dei capezzali debbono essere lavate almeno una volta all'anno, e sempre quando occorra.
Le camicie, le mutande, i fazzoletti, e le calze sono poste in bucato ogni otto giorni; il vestiario invernale, indossato dai detenuti o ricoverati, si deve lavare e sciorinare all'aria aperta almeno una volta l'anno, e quello estivo ogni mese.
Pei condannati e ricoverati, il cambio degli altri sottabiti, dei calzoni di tela e dei camicioni si fa ogni quindici giorni.
Oltre a questi cambii possono farsene parzialmente altri straordinarii in caso di bisogno.
Art. 562
Art. 562.
Espurgo degli oggetti usati.
Le vestimenta e gli oggetti di biancheria usati da un detenuto o ricoverato non si debbono mai dare ad altri, se prima non siano lavati ed espurgati.
Art. 563
Art. 563.
Espurgo dei letti.
I letti debbono essere frequentemente lavati con acqua bollente ed esposti all'aria, e tutti gli oggetti di lana lavati e sciorinati piu' volte, specialmente al principio ed alla fine dell'estate.
Lo stesso deve farsi per gli oggetti depositati nei magazzini, specialmente per le coperte e pel vestiario particolare dei detenuti ricoverati.
Art. 564
Art. 564.
Riviste di pulizia.
L'autorita' dirigente, per mezzo dell'impiegato di servizio o del comandante, capoguardia o caposorvegliante, deve far eseguire periodiche, e spesso anche improvvise riviste, allo scopo di accertare se i detenuti o ricoverati adempiano l'obbligo di curare il buon mantenimento degli effetti e di quant'altro e' loro dato in uso, e se vengano osservate tutte le misure di nettezza prescritte dal regolamento, prendendo nota del risultato di tali visite nel registro indicato alla lettera b dell'art. 75.
Art. 565
Art. 565.
Bucato e rappezzamento.
Il bucato e il rappezzamento, quando a tale servizio non siano destinate le detenute, deve esser fatto possibilmente dai detenuti stessi. A questi debbono parimente essere affidati tutti gli altri servizii interni, come l'imbiancamento dei locali, i lavori di manutenzione del fabbricato, degli infissi e del materiale mobile dello stabilimento.
Art. 566
Art. 566.
Rami di amministrazione.
Il governo economico degli stabilimenti di pena e dei riformatorii e' destinato nei seguenti cinque rami di amministrazione:
1° Amministrazione della casa;
2° Amministrazione delle manifatture e industrie;
3° Amministrazione del fabbricato;
4° Amministrazione del fondo e degli effetti particolari dei condannati e ricoverati;
5° Amministrazione del fondo degli agenti di custodia.
Il Ministero determina quali dei primi due rami d'amministrazione debbano stabilirsi anche nelle sezioni penali annesse alle carceri giudiziarie.
Art. 567
Art. 567.
Divisione dei rami d'amministrazione.
Ciascuno dei cinque rami d'amministrazione indicati nell'articolo precedente ha una contabilita' speciale, la quale consta, pei quattro primi, di due distinte parti, cioe' di danaro e di materiale, e per il quinto ramo, di danaro solamente.
Art. 568
Art. 568.
Preventivi, consuntivi e conti giudiziali.
L'amministrazione della casa e quella delle manifatture hanno ciascuna per fondamento un preventivo annuo delle spese e un altro delle entrate, e, a giustificazione dell'esercizio scaduto, un bilancio consuntivo, un conto giudiziale dei proventi, e un conto giudiziale del materiale, corredati dai relativi documenti.
Art. 569
Art. 569.
Amministrazione del fabbricato.
L'amministrazione del fabbricato riguarda le opere nuove e quelle di ordinaria manutenzione da eseguirsi ad economia e con l'opera dei condannati o ricoverati.
Agli attrezzi per le opere murarie si applica il disposto dell'articolo precedente circa la resa del conto giudiziale del materiale.
Art. 570
Art. 570.
Iscrizione delle spese e delle entrate.
Tutte le spese occorrenti, sia pei servizii della casa e delle manifatture, sia per quelli del fabbricato, sono iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno, il quale provvede le amministrazioni locali dei fondi che si richiedono per sopperirvi.
Le entrate, qualunque ne sia la natura e la provenienza, sono stanziate nel bilancio attivo dello Stato e debbono percio' essere versate direttamente nelle tesorerie erariali.
Le somministrazioni dei fondi e i versamenti dei proventi si fanno secondo le disposizioni contenute nel regolamento e in quello sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 571
Art. 571.
((Nei limiti della spesa ammessa e approvata dal Ministero per ciascun capitolo dei preventivi di cui all'articolo 568, e per l'esecuzione dei lavori indicati nell'articolo 569, ogni Direzione provvede direttamente, o per mezzo della Prefettura nel caso previsto dall'articolo 675, al pagamento di tutte le somministrazioni, provvisto, opere e altre spese da essa ordinate in servizio dello Stabilimento, nel modo disposto dal Regolamento, salva la preventiva autorizzazione del Ministero riguardo alle spese per le quali sia stata riservata l'autorizzazione)).
Art. 572
Art. 572.
Interessi particolari dei detenuti o ricoverati e degli agenti di custodia.
L'amministrazione degli interessi particolari dei detenuti o ricoverati, e quella del fondo degli agenti di custodia sono dimostrate e giustificate a mezzo di conti separati, dei quali il Ministero tiene calcolo nel decreto di discarico riflettente la gestione dei contabili.
Art. 573
Art. 573.
((I pagamenti ordinati ed autorizzati dal Ministero, non imputabili ai rami di amministrazione indicati nell'articolo 566, si conteggiano nel modo prescritto dal Regolamento)).
Art. 574
Art. 574.
Preventivi delle spese e delle entrate.
Alla somministrazione dei viveri, e a quant'altro occorre al mantenimento dei condannati o ricoverati si provvede con appalto in un solo o piu' lotti, oppure ad economia, secondo e' disposto dalla legge e dal regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
Qualunque sia il sistema col quale e' assicurato il mantenimento, ciascuna direzione, tenuto conto delle speciali esigenze del servizio, deve formulare annualmente i preventivi delle spese e delle entrate che prevede possono verificarsi per l'amministrazione della casa.
Tali preventivi devono essere rassegnati in duplice copia al Ministero dell'interno entro il mese di febbraio di ogni anno, e corredati di analoghe dimostrazioni con le quali sia data ragione delle differenze che vi risultino in piu' o in meno in confronto ai risultati del precedente esercizio.
Art. 575
Art. 575.
Elementi dei preventivi.
Nella formazione del preventivo delle spese debbo aversi in principale considerazione, quali elementi di giusto calcolo:
a) la popolazione dei condannati o ricoverati nello stabilimento;
b) il trattamento alimentario per essi stabilito;
c) i prezzi convenuti per l'esercizio nel quale si procede alla formazione del preventivo, quanto ai generi consuetamente somministrati per appalto o a trattativa privata, salvoche' fondate previsioni non consigliassero altrimenti;
d) la condizione in cui trovansi gli oggetti di vestiario, gli utensili di pulizia e altri ad uso dei condannati o ricoverati, degli agenti di custodia e del personale di servizio; nonche' gli oggetti di biancheria, per opportuna ed esatta notizia di rinnovamenti che possono occorrere nell'esercizio, in ragione della durata prefissa quanto al vestiario, e del consumo ordinario quanto alle biancherie e agli altri oggetti diversi;
e) le condizioni locali e generali che possono avere influenza sull'amministrazione economica dello stabilimento.
Art. 576
Art. 576.
Suddivisioni in capitoli e articoli.
Tanto le spese, quanto le entrate, debbono mantenersi distinte secondo la diversa loro natura; percio' i preventivi vengono divisi in capitoli, e questi suddivisi in articoli.
In un articolo non debbono mai rappresentarsi confuse le spese o le entrate che interessano la contabilita' del materiale con le altre che non hanno rapporto con essa. Possono bensi' queste e quelle essere iscritte sotto uno stesso capitolo, purche' in articoli separati.
Art. 577
Art. 577.
Spese di personale e di armamento.
Le spese di personale debbono iscriversi nel preventivo, limitatamente agli assegni degli inservienti e degli altri agenti che siano dal Ministero indicati. Non vi si debbono iscrivere quelle per acquisto di armamento, trasporto, munizioni da fuoco e indennita' agli agenti di custodia, le quali sono pagate direttamente dal Ministero coi fondi di appositi capitoli del suo bilancio generale.
Art. 578
Art. 578.
Spese per la dispensa.
Le spese necessarie per le provviste dei generi che si consumano nella dispensa condotta ad economia, non debbono essere comprese nei preventivi. Alle medesime deve farsi fronte nel modo indicato nell'art. 590.
Art. 579
Art. 579.
Rinnovazione dei contratti.
Almeno sei mesi prima che scadano i contratti in corso la direzione deve presentare al Ministero particolareggiate proposte, accompagnandole con motivata relazione intorno al modo piu' conveniente di assicurare il servizio delle relative somministrazioni, osservate le norme prescritte dalla legge e dal regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 580
Art. 580.
Esecuzione dei contratti.
In qualunque modo si faccia il servizio delle somministrazioni, la direzione deve curare che siano esattamente osservate dai fornitori le condizioni stipulate nei rispettivi contratti, usando di tutte le facolta' concesse dai regolamenti e dai contratti in genere per garantire la continuita' e la perfetta esecuzione del servizio.
Art. 581
Art. 581.
Viveri.
La distribuzione dei viveri e' subordinata alla osservanza di quanto e' stabilito col presente regolamento.
Art. 582
Art. 582.
Conservazione dei viveri, mobili, ecc.
I generi destinati alla consumazione e gli effetti di biancheria, di vestiario e i mobili, debbono essere tenuti e custoditi in modo da evitarne il deperimento e la dispersione.
Le provviste dei generi commestibili, combustibili e altri di ordinaria consumazione che si possono conservare non debbono, di regola, farsi mai in misura superiore ai bisogni di un trimestre.
Art. 583
Art. 583.
Tessuti per vestiario e biancheria.
Gli effetti di vestiario e di biancheria per uso dei detenuti o ricoverati, e quelli di biancheria per uso degli agenti di custodia e inservienti, debbono essere fatti con tessuti conformi alle prescrizioni del regolamento.
E' vietato assolutamente di adoperare un tessuto diverso, come pure di mettere in commercio quello appositamente fatto per uso dei detenuti o ricoverati, senza speciale autorizzazione del Ministero.
Art. 584
Art. 584.
Bollo sugli oggetti di corredo.
Tutti gli effetti letterecci, di biancheria e di vestiario, che passano la prima volta al guardaroba, debbono essere subito contrassegnati col bollo prescritto nel capoverso dell'articolo 545.
Quando poi vengono distribuiti, si aggiunge il numero di matricola del condannato cui sono dati in uso, e nel caso di passaggio da un condannato all'altro si annulla il primo numero sostituendovi il numero di matricola del secondo.
Art. 585
Art. 585.
Durata degli oggetti di corredo.
Il direttore cura che sia sorvegliato il consumo degli effetti dati in uso ai condannati in relazione alla durata legale stabilita dalla tabella annessa al presente regolamento; prefigge, su proposta del vicedirettore e col parere del ragioniere, la durata degli oggetti di vestiario, della calzatura e degli utensili gia' usati che si consegnano ai condannati tanto al momento della loro ammissione nello stabilimento, quanto in occasione dei rinnovamenti che occorrono in seguito; e autorizza i rinnovamenti e le riparazioni di quegli oggetti, facendo procedere, ove d'uopo e quando occorra il caso previsto dall'articolo 547, alle conseguenti iscrizioni di debito sul conto dei rispettivi utenti.
Art. 586
Art. 586.
Marca degli oggetti mobili.
Il materiale mobile degli uffici e della casa, tranne i letti e le altre suppellettili, e gli utensili di modello speciale e uniforme ad uso personale e individuale degli agenti di custodia e dei condannati, deve capo per capo, essere marcato colle iniziali S. P.
C. (Stabilimento-penale-Casa), o R. G. C. (Riformatorio Governativo-Casa), e portare la impronta del numero progressivo della specie, a fuoco, in rilievo o per incisione, e sempre nel punto piu' visibile. Questo numero deve essere sempre continuativo per ogni specie, non puo' essere mai cambiato o sostituito, e deve corrispondere a quello segnato nel relativo inventario.
Art. 587
Art. 587.
Mobilio pei graduati del personale di custodia.
E' vietato invertire la destinazione degli oggetti mobili di proprieta' dell'erario, e di fare dei medesimi uso diverso da quello stabilito dal regolamento.
Per mobilio dato in uso ai comandanti, capiguardia e capisorveglianti, dovranno compilarsi verbali di consegna ad ogni cambiamento del personale, per stabilire la responsabilita' degli utenti in rapporto alla buona conservazione del materiale stesso.
Art. 588
Art. 588.
Dispensa.
Negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii la dispensa per la somministrazione del sopravitto ai detenuti o ricoverati viene condotta ad economia, oppure da privati.
Art. 589
Art. 589.
Limitazione delle provviste.
Quando la dispensa e' condotta ad economia, la direzione, ove non incontri difficolta' nel mercato locale, deve limitare le provviste al tempo che creda strettamente necessario, secondo i generi e le localita'.
Art. 590
Art. 590.
Fondi per le provviste.
La provvista dei generi di sopravitto si fa col fondo complessivo dei detenuti o ricoverati e il rimborso della spesa si eseguisce mediante introito dell'importo del vitto mensilmente distribuito, previo l'addebito al rispettivo fondo disponibile.
Art. 591
Art. 591.
Prezzo dei generi.
Nell'interesse dei detenuti o ricoverati gli acquisti si fanno alle migliori e piu' eque condizioni; e il prezzo di costo dei generi si accresce nella proporzione necessaria a compensare l'amministrazione delle spese per l'esercizio della dispensa e in riparo dei deperimenti e delle altre possibili eventualita' dannose.
Questo aumento non deve pero' mai eccedere il 3 per cento, e la quota netta che venga trimestralmente a risultare deve passarsi ai proventi della casa.
Art. 592
Art. 592.
Serventi della dispensa.
Puo' l'amministrazione valersi dei condannati come serventi nella dispensa, ma e' assolutamente vietato di affidar loro il deposito o la distribuzione dei generi.
I serventi devono essere cambiati frequentemente.
Art. 593
Art. 593.
Concessione dell'esercizio.
L'esercizio della dispensa si concede gratuitamente e non si affitta. Si concede, con o senza concorso, a chi, oltre a possedere le volute qualita' morali, si obblighi di vendere a prezzi inferiori di quelli correnti sul mercato, avuto riguardo alla esenzione delle spese di affitto dei locali.
Art. 594
Art. 594.
Tariffa.
Il massimo della spesa giornaliera da farsi e' stabilito per gl'inquisiti dall'art. 518 e pei condannati dagli articoli 520 e 521 del presente regolamento. La tariffa dei prezzi, sia che la dispensa del sopravitto proceda ad economia, sia che venga condotta da privati, e' compilata dalla direzione, la quale, nel secondo caso, concerta col concessionario, mensilmente e tutte le volte che lo crede necessario, le successive variazioni, secondo l'oscillazione dei prezzi nel mercato locale o in quello dei paesi limitrofi.
Art. 595
Art. 595.
Divieto di vendita al personale.
La dispensa e' istituita pei detenuti e ricoverati, e non puo' essere estesa ad altri la vendita dei generi senza l'autorizzazione del Ministero.
Art. 596
Art. 596.
Preventivi delle entrate e delle spese.
Nel termine indicato dall'articolo 574, e seguendo le norme tracciate, ogni direzione trasmette al Ministero i preventivi, attivo e passivo, per l'amministrazione delle manifatture, esponendo con particolareggiate relazioni quali lavori si vogliano attivare, e lo svolgimento che si abbia in vista di dare ai medesimi.
Art. 597
Art. 597.
Fine cui deve mirare la direzione.
Nell'amministrazione economico-industriale la direzione ha il precipuo ed essenziale dovere:
a) di assicurare un continuo lavoro ai condannati o ricoverati, procurando, specialmente a questi ultimi, la voluta istruzione industriale;
b) di procurare la vendita dei prodotti;
c) di ottenere un moderato guadagno, secondo le norme stabilite in appresso.
Art. 598
Art. 598.
Modi di esercizio delle manifattore.
Le manifatture degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii possono essere attivate:
a) ad economia, cioe' coi fondi proprii del Governo;
b) per mezzo di committenti che forniscano le materie prime;
c) con esercizio d'imprese parziali per ogni industia, a cottimo o a giornata.
Art. 599
Art. 599.
Responsabilita' degli impresarii dei lavori.
Quando gli impresarii dei lavori, personalmente o per mezzo di rappresentanti, dirigono le manifatture, l'amministrazione rimane estranea alla custodia e al movimento delle materie di loro pertinenza, salvo la sorveglianza per la disciplina interna e per la sottoposizione dei condannati o ricoverati al risarcimento dei danni arrecati alle materie stesse, nonche' ai manufatti, alle macchine, agli attrezzi e altri effetti, a senso dell'art. 263.
Art. 600
Art. 600.
Separazione delle industrie nei rapporti economici.
Ogni ramo d'industria attivato nello stabilimento deve, nei suoi rapporti di passivo e attivo, rappresentare in modo esatto e chiaro le proprie condizioni economiche. Pei lavori e le somministrazioni di qualunque sorta che siansi eseguite col concorso di diverse officine, deve attribuirsi nei relativi registri a ciascuna di esse la quota di spesa e d'utile o di perdita che le spetti.
Art. 601
Art. 601.
Dirigente ed assistente tecnico e capo d'arte.
La direzione tecnica di ogni officina e' affidata a dirigente o assistente tecnico, o ad un capo d'arte libero o condannato.
Art. 602
Art. 602.
Gratificazioni al personale tecnico.
Ai dirigenti tecnici, agli assistenti od ai capi d'arte responsabili di una gestione, di una manifattura, di una lavorazione, oltre lo stipendio, puo' essere concessa una congrua gratificazione da determinarsi dal Ministero, secondo le convenzioni indicate nell'articolo 144. Altrettanto sara' fatto per gli agronomi e assistenti ai lavori agricoli.
Art. 603
Art. 603.
Acquisti con appalti o ad economia.
L'acquisto di macchine, utensili e materie da lavoro, quando la somma per ogni singola provvista ecceda le lire quattromila, si effettua con pubblici incanti, ovvero per licitazione o trattativa privata, secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
Nei limiti delle lire quattromila possono gli acquisti suddetti farsi ad economia, osservate le norme e le discipline stabilite dal regolamento e senza che occorra la preventiva autorizzazione del Ministero.
Gli acquisti devono essere fatti di prima mano, con gli sconti d'uso, presso le piu' reputate fabbriche e case commerciali, con riguardo alla minore distanza per l'economia dei trasporti e in base ai prezzi stabiliti dai rispettivi listini.
Art. 604
Art. 604.
Provviste minute.
Quando per provviste di poca importanza le direzioni debbano necessariamente ricorrere a negozianti al minuto, hanno l'obbligo di preferire quelli che per qualita' di generi e per prezzo facciano le condizioni migliori.
Art. 605
Art. 605.
Macchine e attrezzi prodotti dalle officine.
Per le macchine, gli utensili, gli attrezzi e per gli altri oggetti che siano prodotti nello stabilimento, in servizio delle manifatture in esso attivate, devono farsi le operazioni di carico e di scarico nelle contabilita' di danaro e del materiale, non altrimenti che se fossero stati provvisti da industrie esterne. Lo stesso si osserva pei lavori e le somministrazioni in servizio dell'amministrazione della casa o del fabbricato.
Il prezzo di tali lavori e somministrazioni e' determinato col metodo e secondo le norme indicate negli articoli 609 e 610.
Art. 606
Art. 606.
Marca delle macchine e degli attrezzi.
Le macchine e gli attrezzi principali, nonche' il mobilio destinato al servizio delle manifatture, sono contrassegnati colle iniziali S.
P. M. (Stabilimento penale-manifatture) o R. G. M. (Riformatorio governativo-manifatture), e col numero progressivo, nel modo indicato nell'art. 586.
Art. 607
Art. 607.
Marca per le materie da lavoro - Loro divisione.
Le materie da lavoro debbono tenersi bene disposte e ripartite nei magazzini, divise per specie e distinte con una marca, in modo che si possa constatarne la identita' e la quantita' col riscontro dei registri, per quanto sia remota l'epoca dell'acquisto di esse.
Quelle di pertinenza dei privati committenti vengono, possibilmente, custodite in localita' separate, e, in ogni caso, in modo che le materie di committenti diversi non si abbiano a confondere ne' fra loro, ne' con quelle dell'amministrazione.
Art. 608
Art. 608.
Registri del prezzo di costo dei manufatti.
Per ognuna delle officine condotte ad economia e per committenti si tengono registri atti a fornire cognizione del vero e giusto prezzo di costo dei manufatti che sono in esse fabbricati e del prezzo di mano d'opera.
Art. 609
Art. 609.
Modo di formazione del prezzo di costo.
Alla formazione del prezzo di costo dei manufatti per conto dello Stato, oltre il valore delle materie impiegate, il prezzo integrale di mano d'opera conteggiato ai condannati o ricoverati, e l'ammontare delle spese diverse accessorie alle lavorazioni rispettive, concorrono altresi':
a) la spesa di retribuzione dei dirigenti od assistenti tecnici e dei capi d'arte ed assistenti liberi, la mercede integrale dei capi e sotto capi d'arte e degli scrivanelli condannati;
b) un moderato apprezzamento dell'opera gratuita prestata dagli apprendisti gia' abili durante il tirocinio;
c) una quota a calcolo del consumo delle macchine, degli attrezzi e degli utensili, in ragione proporzionale del loro uso normale e ordinario nel corso dell'esercizio.
Art. 610
Art. 610.
Modo di formazione del prezzo di vendita.
Sentito il dirigente od assistente tecnico, o il capo d'arte, su proposta del vice direttore e col parere del ragioniere, il direttore stabilisce il prezzo di vendita dei manufatti. Questa operazione dev'essere regolata in modo da assicurare il conseguimento di un utile o profitto netto, il quale, ragguagliato sulle diverse lavorazioni attivate ad economia, non sia inferiore al dieci per cento del capitale impiegato per l'esercizio delle lavorazioni medesime.
Nei lavori per conto dell'amministrazione delle carceri o di altre amministrazioni dello Stato, quest'utile non deve mai essere superiore al cinque per cento.
Quando per motivi speciali non si possa per qualche lavorazione ottenere l'utile sopraindicato, deve giustificarsi la cosa inviando analogo rapporto al Ministero.
Art. 611
Art. 611.
Utile sui lavori ad impresa.
Nelle lavorazioni attivate per impresa e per commissione devesi procurare che ne risulti un utile adeguato in rapporto con le spese di mano d'opera e con le altre sostenute dall'amministrazione per tale titolo.
Art. 612
Art. 612.
Valutazione della mano d'opera.
La valutazione della mano d'opera dei condannati o ricoverati tanto lavoranti nelle officine attivate ad economia dall'amministrazione, quanto in quelle ad impresa e per commissione, dev'essere approssimativamente ragguagliata ai corrispondenti prezzi di salario nell'industria libera, sotto un'equa deduzione.
Nel detto prezzo di mano d'opera, deve altresi' essere tenuto in conto approssimativo di riduzione il deperimento delle macchine, degli attrezzi ed utensili, il salario che fosse corrisposto al dirigente e assistente tecnico o capo e sottocapo d'arte della rispettiva officina, e la retribuzione assegnata allo scrivanello incaricato di tenere le diverse note della officina stessa.
Art. 613
Art. 613.
Mano d'opera a cottimo e a giornata.
La mano d'opera e', di regola, fissata a cottimo per ogni capo o manufatto. A giornata si retribuisce generalmente l'opera del capo e sottocapo d'arte, dello scrivanello e degli altri condannati o ricoverati che servono tutta la lavorazione.
Art. 614
Art. 614.
Tariffe di mano d'opera.
Le tariffe del prezzo di mano d'opera che, giusta il disposto dell'articolo 284, sono stabilite per ciascuna officina, devono, di regola, essere sempre eguali pei lavori della stessa specie, comunque questi siano eseguiti ad economia, per imprese o per commissioni; e ogni qual volta occorra variarle per tenerle in armonia coi prezzi della piazza, devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero.
Art. 615
Art. 615.
Registri del lavoro a cottimo.
In ciascun laboratorio sono tenuti registri in cui deve essere esattamente notato:
a) il lavoro eseguito da ciascun condannato o ricoverato, a misura che questi ne fa consegna al capo d'arte;
b) a chi appartenga il lavoro compiuto, se al Governo, o a impresarii e committenti, e il nome di questi;
c) il numero delle giornate di lavoro e quelle d'assenza dal laboratorio, indicando se passate in infermeria, in punizione o altrove.
Art. 616
Art. 616.
Registri del lavoro a giornata.
E' tenuta nota precisa delle giornate impiegate al lavoro da quei condannati o ricoverati a cui sia corrisposta per la mano d'opera una gratificazione fissa giornaliera.
Art. 617
Art. 617.
Stato dei lavori.
Coi dati prescritti negli articoli precedenti, al termine di ciascun mese si compila lo stato dei lavori compiuti dai condannati o ricoverati e dell'ammontare del prezzo di mano d'opera a ciascuno di essi conteggiato a norma di tariffa.
Art. 618
Art. 618.
Risarcimenti.
Il direttore, su proposta del vicedirettore e col parere del ragioniere, giudica dei risarcimenti a cui possono essere tenuti a favore del Governo, degli impresarii e dei committenti, tanto i lavoranti per fatto proprio, quanto i capi d'arte od altri agenti, per negligenza o difetto di sorveglianza.
Gli impresarii e i committenti possono ricorrere al Ministero ove il risarcimento stabilito non sia da essi ritenuto equo, ma questo ricorso non e' preso in esame se fatto dopo un mese dalla comunicazione avuta dal direttore.
Art. 619
Art. 619.
Marca per i manufatti.
Ai manufatti di proprieta' dell'erario si applica, prima di introdurli in magazzino, una marca in cartone assicurata con bollo a piombo, il cui punzone sara' conservato dal ragioniere, che dovra' apporre sulla marca la sua firma.
La conservazione della marca, finche' il manufatto non sia esaurito, e' di rigore; e, nel caso di dispersione, devesi sostituirne altra autenticata con la firma del direttore, quando non sia presente il ragioniere firmatario della marca dispersa.
Art. 620
Art. 620.
Sollecito smercio dei prodotti.
La direzione deve curare che i manufatti siano smerciati con sollecitudine, evitando che la consistenza e il valore di essi aumentino progressivamente il fondo di magazzino al termine di ciascun esercizio.
Art. 621
Art. 621.
Vendita dei manufatti. - Norme.
La vendita dei manufatti si fa per contanti, salvo trattisi di pubbliche amministrazioni, o di imprese carcerarie od altre che abbiano corrispondente cauzione.
Art. 622
Art. 622.
Mallevadore per le vendite a credito.
In casi assolutamente speciali potranno farsi vendite a credito, sotto la personale responsabilita' del direttore.
Art. 623
Art. 623.
Doveri del direttore nel regime economico.
Il direttore deve regolare l'amministrazione economica dello stabilimento secondo le massime di buon governo e di saggia economia.
Art. 624
Art. 624.
((Il Ministero, in base ai preventivi delle spese, ordina le anticipazioni e rimborsa mano mano le spese che le Direzioni giustificano di aver pagato o di aver fatto pagare dalle Prefetture, e cio' sino all'ultimo periodo dell'esercizio in cui ha luogo il saldo finale, secondo le norme stabilite dall'articolo 381 del Regolamento sulla contabilita' generale dello Stato)).
Art. 625
Art. 625.
Funzionarii che ricevono le anticipazioni e i rimborsi.
I fondi di anticipazione e di rimborso richiesti ai sensi del precedente articolo vengono somministrati mediante mandati spediti dal Ministero dell'interno sui relativi capitoli del suo bilancio, in capo al contabile dello stabilimento o al prefetto, pagabili dalla tesoreria della rispettiva provincia, in conformita' delle norme vigenti.
Art. 626
Art. 626.
Pareggio tra le anticipazioni e le spese.
Il procedimento amministrativo dev'essere condotto in maniera che gli ultimi conti relativi all'esercizio valgano a coprire la somma anticipata. Le provviste contrattuali devono essere accettate entro l'esercizio finanziario pel quale si richiesero, e si impegno' la spesa relativa.
Art. 627
Art. 627.
Presentazione dell'avviso di ammissione a pagamento.
E' assolutamente vietato ai contabili di ritirare dalle tesorerie l'importo dei mandati emessi dal Ministero prima che sia alle direzioni pervenuto l'avviso della loro ammissione a pagamento.
L'avviso dev'essere presentato ai tesorieri munito della dichiarazione del ragioniere di aver presa nota della somma da riscuotersi, e del visto del direttore col timbro d'ufficio.
L'avviso deve essere rilasciato ai tesorieri ove essi lo richiedano, e, se lo restituiscono ai contabili, devono munirlo del bollo pagato.
Art. 628
Art. 628.
Versamento in cassa delle somme riscosse.
Appena riscossi i mandati, le somme relative debbono essere versate in cassa, facendo contemporaneamente le debite scritturazioni.
Art. 629
Art. 629.
Insufficenza di fondi nei preventivi.
Quando per le imputazioni di spese gia' eseguite sopra un capitolo dei preventivi di uno stabilimento, la somma che vi fu stanziata sia prossima ad essere esaurita, e manchi il margine sufficiente per sopperire alle ulteriori spese occorrenti sino alla scadenza dell'esercizio, il direttore ne deve riferire al Ministero e promuovere l'autorizzazione ad aumentare il fondo stanziato in quel capitolo, indicando:
a) le cagioni dell'insufficienza del fondo assegnato;
b) la maggiore spesa occorrente.
Art. 630
Art. 630.
Storni di fondi.
Allorquando si tratta di spese che fanno carico ad un capitolo unico del bilancio del Ministero, si indica se e quali altri capitoli del preventivo possano presentare al termine dell'esercizio un'economia, proponendo di supplire, mediante storno, alla maggiore spesa richiesta.
Art. 631
Art. 631.
Materiali passati fuori d'uso.
Il direttore, su proposta del vice-direttore, col parere del ragioniere e con l'intervento del contabile, determina quali siano gli oggetti mobili, di vestiario, da letto, gli utensili, le macchine, gli attrezzi da dichiararsi fuori di uso o consunti, sia per assoluta inservibilita', se trattasi di mobili, utensili, macchine e attrezzi, sia per destinarli al rappezzamento degli usati, se trattasi di oggetti letterecci di vestiario e di biancheria.
Art. 632
Art. 632.
Passaggi di materiali.
Il passaggio da uno ad altro stabilimento del materiale mobile, del vestiario, degli effetti letterecci, e in casi eccezionali, anche delle materie prime e dei manufatti, qualunque sia il motivo, avviene per via di accreditamenti e addebitamenti nelle rispettive scritture degli stabilimenti cedenti e accettanti.
La direzione ricevente rilascia analoga dichiarazione, la quale serve a suo tempo di corredo ai conti del materiale.
Art. 633
Art. 633.
Constatazione annuale dello stato del fabbricato; proposte di lavori.
Al principio di ogni anno finanziario, col concorso, ove occorra, di un ufficiale del genio civile, si procede dal direttore di ogni stabilimento alla visita di tutti i locali interni e dell'esterno per constatare lo stato del fabbricato, e se ne fa oggetto di speciale relazione, indicando, fra le altre cose, i lavori eseguiti nell'anno precedente, il risultato ottenutone, le trasformazioni e modificazioni, in conseguenza degli stessi, subite dal fabbricato, le opere di miglioramento che potrebbero eseguirsi in seguito, e lo stato dei lavori che fossero in corso di esecuzione tanto ad economia che mediante appalto.
Art. 634
Art. 634.
Relazione da spedire al Ministero.
La detta relazione deve trasmettersi al Ministero per mezzo della prefettura della provincia entro il primo bimestre dell'anno finanziario.
Art. 635
Art. 635.
Divieto di mutare la destinazione dei locali.
Nessun mutamento puo' essere fatto nella destinazione dei varii locali del fabbricato quand'anche non importi nuovo lavoro o nuova spesa, senza la preventiva autorizzazione del Ministero.
Il direttore e' personalmente responsabile di ogni infrazione a questa disposizione.
Art. 636
Art. 636.
Terreni annessi agli stabilimenti. - Giardini annessi agli alloggi.
Se allo stabilimento sono annessi terreni coltivabili, debbono essere dati in affitto, quando siano situati allo esterno e in condizioni tali che cio' non nuoccia alla sua sicurezza; e se la cosa non e' possibile, debbono essere coltivati nell'interesse dell'amministrazione, e non a vantaggio del personale superiore o degli agenti addetti al medesimo.
E' fatta eccezione soltanto pei giardini annessi agli alloggi del personale, purche' assolutamente indipendenti dai locali assegnati ai detenuti o ricoverati; ma, in questo caso, resta a carico dell'utente la loro coltivazione per mezzo di operai liberi, o anche di detenuti ove per questi vi sia l'autorizzazione del Ministero.
In ogni caso i prodotti non debbono essere commerciati ne' direttamente, ne' indirettamente.
Art. 637
Art. 637.
Consegna degli alloggi. - Loro manutenzione locativa.
Degli alloggi assegnati nei locali degli stabilimenti carcerari e dei riformatorii al personale superiore, al comandante, capoguardia o caposorvegliante, deve, ad ogni cambiamento di personale, essere compilato regolare verbale di consegna, restando a carico degli utenti le spese di manutenzione locativa, determinate dall'articolo 1604 del codice civile. L'ultimo utente e' sempre tenuto al rifacimento dei danni constatati.
Art. 638
Art. 638.
Intervento dei direttori nelle consegne e nei collaudi edilizi.
In tutte le consegne di lavori da eseguirsi negli stabilimenti carcerari e nei riformatorii, i direttori devono intervenire quali rappresentanti l'amministrazione, per essere in grado di conoscere, nell'interesse del servizio, le opere che vengono autorizzate per restauri, adattamenti od ampliamenti dei medesimi. A tale effetto e' sempre loro data comunicazione dei progetti dei lavori autorizzati e delle relative perizie, onde possano esercitare una sorveglianza sussidiaria a quella del personale tecnico sul modo col quale vi si da' eseguimento. A lavoro ultimato debbono pure intervenire al relativo collaudo.
Art. 639
Art. 639.
Lavori. - Mutamenti. - Autorizzazione del Ministero.
Nessun lavoro puo' essere fatto negli stabilimenti carcerari e nei riformatorii, all'infuori di quelli di ordinaria manutenzione, come nessun mutamento puo' introdursi nell'esecuzione delle opere edilizie autorizzate, senza il preventivo consenso del Ministero.
Art. 640
Art. 640.
Consegna delle opere negli stabilimenti appaltati.
Negli stabilimenti dove l'impresa ha l'obbligo di provvedere in tutto o in parte alla manutenzione del fabbricato, di ogni opera fatta a spesa erariale deve esserle data regolare consegna in aggiunta o modificazione dei verbali compilati in principio d'appalto.
Art. 641
Art. 641.
Casi di responsabilita' personale del direttore.
Il direttore e' personalmente responsabile di ogni danno che derivi al fabbricato per difetto della voluta cura nella sua ordinaria manutenzione, o trascuranza nel promuovere i lavori o restauri straordinari di cui venisse a verificarsi il bisogno.
Art. 642
Art. 642.
((Tutti i lavori di ampliamento, riduzione e riparazione occorrenti ai Fabbricati carcerarii occupati dai detenuti o dai ricoverati, in esecuzione della Legge 14 luglio 1889, n. 6165 sulla riforma penitenziaria, potranno eseguirsi ad economia, preferibilmente coll'opera degli stessi detenuti o ricoverati, nei limiti del fondo stanziato in bilancio, in seguito a regolari progetti d'arte compilati dagli Ufficii del Genio civile o dagli Ingegneri speciali, secondo il capoverso dell'articolo 5 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche. Pei lavori di manutenzione cosi' detta locativa, il cui ammontare non ecceda le lire cinquanta, dispongono le Direzioni, salvo l'eccezione fatta coll'articolo 637)).
Art. 643
Art. 643.
Anticipazioni di fondi.
Il Ministero accorda alle direzioni e alle prefetture, secondo il bisogno, la somministrazione preventiva di fondi, per l'esecuzione di opere autorizzate.
La sorveglianza relativa sara' affidata agli uffici del genio civile o agli ingegneri indicati nell'articolo precedente. Le spese giustificate per le opere murarie potranno essere rimborsate alle direzioni in piu' rate pagabili con mandati emessi dal Ministero all'appoggio di regolare liquidazione fatta dal direttore tecnico dei lavori, e tratti nella forma indicata dall'articolo 625 del regolamento.
Art. 644
Art. 644.
((I materiali da costruzione e gli infissi d'ogni specie, quando non sieno costruiti nelle officine locali, e non possano provvedersi da quelle di altri Stabilimenti condotti ad economia, vengono acquistati dall'industria libera, ne' limiti e colle forme sancite dalla Legge di contabilita' generale, coll'assistenza dell'Ingegnere o di chi lo rappresenta, o, in mancanza, di un Impiegato dell'Amministrazione)).
Art. 645
Art. 645.
Tariffe di mano d'opera.
La gratificazione da corrispondersi ai detenuti o ricoverati addetti alle opere murarie dev'essere regolata da apposite tariffe approvate dal Ministero, colle norme indicate negli articoli 284 e 614.
Art. 646
Art. 646.
Ingegneri e assistenti tecnici. - Loro ingerenza.
Quando ai lavori sia preposto un ingegnere o assistente, ogni mattina gli e' rimessa dal comandante o dal capoguardia o caposorvegliante una nota riassuntiva per mestieri dei detenuti o ricoverati addetti alle varie opere, affinche' sappia di quanti uomini dispone e sia in grado d'invigilare, ed, occorrendo, di riferire al direttore il risultato delle sue osservazioni.
In mancanza di personale tecnico, l'elenco dei lavoranti deve consegnarsi all'impiegato designato dal direttore.
Gli assistenti tecnici addetti ai lavori dei fabbricati devono tenere e presentare ad ogni richiesta della direzione il registro prescritto dal primo alinea dell'art. 809.
Art. 647
Art. 647.
Estensione delle disposizioni di questo capo.
Le disposizioni del presente capo sono comuni a tutti gli stabilimenti carcerari e ai riformatorii.
Art. 648
Art. 648.
Rami di contabilita'.
Il fondo e gli oggetti particolari dei detenuti e ricoverati consistono:
a) nel fondo particolare e in quello ricavato dal lavoro;
b) negli oggetti di qualsiasi natura di loro spettanza.
Art. 649
Art. 649.
Costituzione dei fondi.
Il fondo particolare e' costituito dal danaro che il detenuto o ricoverato possedeva al suo ingresso nello stabilimento, dal ricavo della vendita di oggetti di sua spettanza e dal danaro che durante la detenzione gli puo' essere fatto pervenire dalla famiglia o da altre persone.
Il fondo ricavato dal lavoro si costituisce nel modo prescritto dagli articoli 287 e 288.
Art. 650
Art. 650.
Spese sul fondo particolare.
Sul fondo particolare possono imputarsi le spese minute come quelle di posta e di carta, l'ammontare dei risarcimenti, i sussidi alle famiglie e l'importo dei sottabiti a norma dell'articolo 248, o del sopravitto nei casi ammessi negli articoli 517 e 521.
Art. 651
Art. 651.
Spese sul fondo di lavoro.
Il fondo di lavoro puo' impiegarsi per l'acquisto del sopravitto, per sussidiare le famiglie, per provvedere i sottabiti e acquistare i libri, giusta la concessione accordata dal direttore ai sensi degli articoli 382, lettere b e c, 520, 521 e 548.
Quando il detenuto o ricoverato sia sprovvisto di fondo particolare, puo' il direttore autorizzare il prelevamento dal prodotto del lavoro anche dell'ammontare dei risarcimenti e delle spese minute.
Art. 652
Art. 652.
Pagamenti di multe e ammende giudiziarie.
A richiesta del detenuto puo' prelevarsi dal fondo particolare anche l'importo totale o parziale delle multe e delle ammende che debba pagare in forza di sentenza dell'autorita' giudiziaria.
Art. 653
Art. 653.
Quota di sopravitto.
La quota che puo' essere erogata in sopravitto viene riportata al principio di ciascun mese sul giornale della spesa, onde i condannati possano disporne nei modi prescritti.
Art. 654
Art. 654.
Trapassi di somme.
Il trapasso di qualsiasi somma dal fondo di un detenuto o ricoverato a quello di un altro e' assolutamente proibito, salvo fra congiunti in primo grado.
Art. 655
Art. 655.
Divieto di spese a credito. - Eccezioni.
Il conto corrente dei detenuti o ricoverati non deve, di regola, risultare passivo verso l'amministrazione. Il direttore non puo' far luogo a spese per conto e ad istanza loro, quando essi non abbiano fondo corrispondente, ad eccezione soltanto delle spese per carta da lettere, libretti di conto corrente e risarcimenti a cui il detenuto o ricoverato sia tenuto, da compensarsi col fondo che si formera' in seguito, o da pagarsi dall'amministrazione in caso di liberazione o di morte prima che siano soddisfatti.
Art. 656
Art. 656.
((Il fondo dei detenuti eccedente gli ordinarii bisogni della cassa dello Stabilimento, nella misura stabilita dal Ministero, sara' versato nella Cassa dei Depositi e Prestiti o convertito in Buoni del Tesoro. Sugli interessi di questo fondo puo' il Ministero accordare gratificazioni straordinarie a condannati per lavori o servizi speciali ed imputare altre spese, quali acquisto di libretti della cassa postale di risparmio ed oggetti per premio ai ricoverati, o vestiario ai liberandi a' sensi dell'articolo 444 del Regolamento)).
Art. 657
Art. 657.
Estensione delle disposizioni di questo capo.
Le disposizioni di questo capo sono comuni a tutti gli stabilimenti carcerari ed ai riformatorii.
Art. 658
Art. 658.
Composizione del fondo di massa.
Il fondo di massa degli agenti di custodia e' amministrato dalle direzioni degli stabilimenti carcerarii e si compone:
a) del fondo di massa;
b) del fondo mensa;
c) del fondo scuola, negli stabilimenti ove s'impartisce l'istruzione teorico-pratica agli allievi.
Art. 659
Art. 659.
Costituzione del fondo di massa.
E' obbligo di ciascuna direzione di curare che il fondo di massa degli agenti custodia, posti sotto la sua dipendenza, sia sollecitamente costituito, e quindi costantemente mantenuto nell'integrale sua misura.
Art. 660
Art. 660.
Ritenute sulle paghe.
La direzione deve procurare che le ritenute sul premio di arruolamento e quelle mensili siano effettivamente eseguite all'atto in cui si corrispondono il premio e le paghe. Qualora abbia a verificarsi il caso di prelevamenti sul fondo di massa, ai sensi degli articoli 100 e 102 dell'ordinamento del corpo, deve la direzione procurarne la sollecita reintegrazione.
Art. 661
Art. 661.
Deposito nelle casse postali di risparmio.
Il fondo di massa degli agenti di custodia eccedente le lire 50 si versa nelle casse postali di risparmio e i libretti si conservano nella cassa dello stabilimento come carte contabili.
Tali libretti sono intestati a ciascun agente con facolta' alla direzione dello stabilimento di eseguire le operazioni di versamento e ritiro delle somme depositate.
Art. 662
Art. 662.
Trasporto delle partite depositate.
E' obbligo delle direzioni di provocare il trasporto delle partite di conto corrente negli uffici postali del comune nel quale esiste lo stabilimento, e di curare che alle scadenze stabilite vengano annotati sui libretti i relativi interessi, l'ammontare dei quali deve essere riscosso e portato in carico fino alla completa costituzione del fondo.
Art. 663
Art. 663.
Prelevamenti.
Non e' permesso prelevare dal fondo di massa degli agenti di custodia somma alcuna per le cause indicate nell'articolo 102 dell'ordinamento del corpo, senza l'autorizzazione del direttore per i prelevamenti fino a lire 20; del prefetto, su proposta del direttore, per quelli da lire 21 a 50.
Art. 664
Art. 664.
Debito di massa.
Il fondo di massa degli agenti di custodia puo' essere in debito verso l'amministrazione soltanto per effetto della provvista del vestiario uniforme e del piccolo corredo, dei cavalli e delle bardature che si acquistano per loro conto quando si assumono in servizio, e quando si rende necessario di rinnovarli, ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento del corpo.
Art. 665
Art. 665.
Fondo per la mensa.
Il fondo per la mensa che si costituisce con le ritenute mensili determinate dall'ordinamento del corpo, serve per il pagamento del vitto in comune ricevuto dagli agenti, e della diaria per le giornate di cura nell'infermeria dello stabilimento o negli ospedali esterni.
Art. 666
Art. 666.
Erogazione del fondo per la mensa.
L'erogazione della somma occorrente per l'acquisto dei generi per la mensa si fa a giudizio della direzione a seconda dei bisogni, salvo ad approvare il conto alla fine di ogni mese, come e' prescritto dall'ordinamento del corpo.
Art. 667
Art. 667.
Fondo per la scuola. - Spese per la scuola.
Con le ritenute mensili, determinate dall'ordinamento del corpo, si costituisce il fondo per la scuola negli stabilimenti designati dal Ministero.
Col fondo per la scuola si pagano le spese necessarie per l'istruzione degli allievi, come carta, libri, assegni ai maestri, ecc.
La direzione rimette al Ministero, alla fine di ogni semestre, una dimostrazione del fondo rimasto, affinche' determini quale destinazione debba esservi data.
Art. 668
Art. 668.
Interessi dei fondi di massa versati.
Sugli interessi del fondo massa guardie carcerarie (vecchio ruolo) e del fondo della soppressa scuola allievi guardie carcerarie possono dal Ministero accordarsi gratificazioni straordinarie ad agenti di custodia che abbiano prestato speciali servizi.
Art. 669
Art. 669.
Estensione delle disposizioni di questo capo.
Le disposizioni di questo capo sono comuni a tutti gli stabilimenti carcerarii e ai riformatorii.
Art. 670
Art. 670.
Esercizio finanziario.
L'esercizio finanziario ha principio col 1° di luglio e termina al 30 giugno dell'anno successivo.
Le operazioni finanziarie che si fanno dopo il 30 giugno e che si riferiscono all'esercizio precedente, debbono, agli effetti amministrativi, iscriversi in conto dell'esercizio in corso, ma in sede distinta.
Art. 671
Art. 671.
Chiusura dei conti dell'esercizio.
E' obbligo delle direzioni di procurare che, al piu' tardi entro il mese di settembre, sia eseguito il pagamento di tutte le spese e curata la esazione di tutti i crediti che appartengono all'esercizio precedente.
Art. 672
Art. 672.
Trapassi per le gratificazioni dei detenuti e ricoverati.
Le operazioni di cassa dipendenti dal lavoro o dall'opera prestata dai detenuti e ricoverati, si applichino essi ai servizi dello stabilimento, ai lavori industriali o a quelli relativi al fabbricato eseguiti ad economia, si limitano al solo importo delle gratificazioni loro assegnate.
Dai rispettivi fondi casa, manifattura e fabbricato non e' eseguito altro scarico fuorche' quello delle gratificazioni, delle quali deve solo farsi carico alla cassa del fondo detenuti o ricoverati.
Art. 673
Art. 673.
Casse della direzione. - Custodia dei fondi.
In ogni stabilimento, oltre la cassa corrente, ve n'e' un'altra di riserva, chiusa a tre chiavi con differenti congegni, delle quali una e' tenuta dal direttore, un'altra dal ragioniere e la terza dal contabile.
Nella cassa corrente non deve mai lasciarsi un fondo maggiore di lire tremila quando e' tenuta da un contabile, e di lire millecinquecento quando e' affidata ad un computista. Qualunque eccedenza deve essere versata in quella di riserva, dalla quale vengono fatte, secondo le esigenze del servizio e coll'intervento dei detentori delle tre chiavi, le occorrenti estrazioni e introduzioni di somme.
Art. 674
Art. 674.
((Nei primi cinque giorni di ogni mese, ed ogni qualvolta sia esaurita per due terzi la somma anticipata, debbono essere presentati al Ministero i conti nel modo indicato all'articolo 759, relativi alle spese incontrate nello stesso periodo di tempo per l'Amministrazione della Casa e delle Manifatture)).
Art. 675
Art. 675.
Spese pagate dalle prefetture. - Conti relativi.
Per le provviste fatte in servizio della casa, delle manifatture e del fabbricato, che importino una spesa superiore alle lire duemila, le direzioni richiederanno il pagamento alla prefettura della provincia, alla quale si anticiperanno adeguati fondi. Gli ordinativi quietanzati di tali pagamenti saranno rimessi dalle prefetture alle direzioni richiedenti, per essere uniti agli altri documenti giustificativi da rassegnarsi al Ministero.
Art. 676
Art. 676.
Saldo delle spese dell'esercizio.
Quando le spese, indicate negli articoli precedenti, rappresentate dagli ultimi conti di un esercizio, superano la somma della prima anticipazione, si emette a favore del contabile o del prefetto un mandato di rimborso a saldo;nel caso contrario deve il contabile o il prefetto passare la somma eccedente a quel funzionario che volta per gli sara' indicato, oppure versarla nella tesoreria nel modo prescritto dall'art. 378 del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
Art. 677
Art. 677.
Provviste a credito per la casa e le manifatture.
Tutte le provviste di materiale che occorrono in servizio della casa e delle manifatture, fatte dalle lavorazioni locali o da quelle di altri stabilimenti carcerarii o riformatorii, si conteggiano a credito. Per esse il Ministero provvede direttamente al pagamento con mandati commutabili in quietanze di proventi carcerarii, sulla produzione delle contabilita' da farsi dalle direzioni debitrici invariabilmente entro il 5 maggio e il 5 luglio di ogni anno, ove la somma dovuta ai singoli stabilimenti creditori ecceda le lire 100.
Nel caso contrario provvedono direttamente al pagamento le direzioni debitrici nei termini sopra accennati.
Art. 678
Art. 678.
Conti degli stabilimenti creditori.
Nel tempo indicato nell'articolo precedente, le direzioni creditrici devono far pervenire al Ministero una dimostrazione di quanto in complesso loro e' dovuto da ciascuno stabilimento al quale fecero le provviste.
Art. 679
Art. 679.
Conti delle spese per il fabbricato.
Le spese per le opere di ordinaria manutenzione al fabbricato, si giustificano alla scadenza di ogni trimestre.
Per tutte le altre le direzioni si regolano in relazione ai fondi di cassa che hanno disponibili, tenuto presente quanto e' prescritto dall'art. 643.
Art. 680
Art. 680.
Provviste a credito per il fabbricato.
Anche alle provviste di materiale fatte dalle manifatture degli stabilimenti penali o dei riformatorii per le opere murarie, e' applicabile il disposto dell'art. 677, limitatamente al pagamento con mandati commutabili in quietanze. Queste provviste, per altro debbono giustificarsi nel modo stabilito dalle disposizioni del precitato articolo 643.
Art. 681
Art. 681.
Mercedi pagate da committenti.
Non formano soggetto di spesa, ne' debbono comparire nei conti relativi, le gratificazioni ai detenuti o ricoverati che si occupano per conto di appaltatori, impresarii o committenti delle lavorazioni.
L'ammontare di tali gratificazioni non si considera come provento, e deve percio' prelevarsi dalle somme corrisposte a titolo di mercede, facendolo risultare sui registri a guisa di dimostrazione.
Art. 682
Art. 682.
Compenso di spese per lavori a conto committenti.
Qualora l'amministrazione, per patto espresso nelle convenzioni con gli appaltatori, gli impresarii o i committenti, sostenga spese per fornitura, riparazione di utensili od altre diverse, si deduce dal prezzo di mano d'opera corrisposto una quota che valga a coprire le spese medesime, per ripartire la somma residua a norma delle disposizioni vigenti.
Art. 683
Art. 683.
Accreditamento di gratificazioni.
Alla fine di ogni mese si accreditano ai detenuti o ricoverati le gratificazioni addebitate e non pagate dagli appaltatori, dagli impresari o dai committenti.
Art. 684
Art. 684.
Divieto di valersi dei fondi dei proventi. - Loro versamento in tesoreria.
E' vietato di valersi dei fondi riscossi a titolo di proventi pel pagamento di spese. I proventi debbono essere versati integralmente nelle casse delle tesorerie, negli ultimi cinque giorni di ogni mese, dai contabili degli stabilimenti situati nei capoluoghi di provincia o in localita' poco distanti da determinarsi dal Ministero.
I contabili degli stabilimenti lontani dal capoluogo di provincia, possono effettuare i detti versamenti negli ultimi cinque giorni di ogni trimestre.
L'ultimo versamento dell'esercizio deve sempre essere fatto al 30 giugno di ogni anno; ma i proventi riscossi a tutto il 30 giugno possono essere versati nella tesoreria il primo giorno del mese di luglio, ancorche' festivo, e compresi nelle scritture dell'esercizio scaduto a compimento delle operazioni relative al medesimo.
Se le riscossioni fatte sono di qualche importanza, i versamenti debbono eseguirsi anche piu' spesso.
Art. 685
Art. 685.
Versamenti mediante vaglia postali o mandati per gli stabilimenti fuori del capoluogo.
I contabili degli stabilimenti situati fuori del capoluogo di provincia possono effettuare il versamento dei proventi anche col mezzo di vaglia postali o di mandati emessi a loro favore, i quali vengono estinti coi fondi delle riscossioni, nel modo indicato nell'articolo precedente.
Art. 686
Art. 686.
Autorizzazioni pei carichi e scarichi.
Tutte le operazioni di contabilita' che importano carico o scarico tanto in danaro quanto in materia, e a qualunque ramo di amministrazione si riferiscano, sono ordinate e autorizzate dal direttore; e qualsiasi titolo o documento che faccia parte della contabilita' e dei conti giustificativi, deve essere munito della firma di lui, e, secondo i casi, di quelle del ragioniere e del contabile.
Art. 687
Art. 687.
Ordini di ricevimento in magazzino.
Gli ordini di ricevimento in magazzino, e di distribuzione od uscita, si fanno riunendo giornalmente tutti gli oggetti della stessa specie o anche piu' oggetti di varie specie raggruppati per ciascuna di esse, beninteso quando appartengano allo stesso inventario o alla stessa manifattura.
E' fatta eccezione per gli acquisti e le provenienze gratuite, pei quali gli ordini di carico si rilasciano volta per volta raggruppati come sopra.
Art. 688
Art. 688.
Accordo tra la contabilita' della cassa e del materiale.
La contabilita' della cassa e quella del materiale debbono essere ordinate e condotte in maniera da dimostrare il perfetto loro accordo per cio' che concerne l'entrata e l'uscita dei generi destinati alla consumazione od alla trasformazione degli effetti mobili e degli oggetti di corredo personale dei condannati o ricoverati.
Art. 689
Art. 689.
Chiarezza delle scritturazioni contabili.
Di ciascuna operazione di contabilita' che possa in qualche modo importare variazione nei fondi di cassa o del materiale, o che sia anche solo diretta a riconoscerne e accertarne lo stato, deve sempre prendersi nota mediante esatte e diligenti iscrizioni da eseguirsi negli speciali registri, nei quadri e negli altri recapiti.
Art. 690
Art. 690.
Responsabilita' degli impiegati nelle rispettive attribuzioni.
Salvo l'ingerenza e la sorveglianza che incombe al direttore su ogni parte del servizio, ciascuno degli impiegati della direzione, il quale abbia attribuzioni proprie nell'amministrazione economica e di contabilita', risponde dell'esattezza e regolarita' della tenuta dei registri, della spedizione delle carte di contabilita' e dell'adempimento dei relativi incombenti che piu' direttamente dipendano dal suo ufficio, giusta quanto viene specificato nei capi seguenti.
Art. 691
Art. 691.
Capitoli di entrata e di spesa. - Casa e manifatture.
Per la contabilita' della casa e delle manifatture, la scrittura delle operazioni di cassa dev'essere distinta con l'esatta intestazione del capitolo del preventivo a cui queste si riferiscono, cioe':
PER LA CASA
Parte di provvedimento in formato grafico
(Allegato pubblicato nella Raccolta Ufficiale - anno 1891 - Volume Secondo)
PER LE MANIFATTURE
Parte di provvedimento in formato grafico
(Allegato pubblicato nella Raccolta Ufficiale - anno 1891 - Volume Secondo)
Art. 692
Art. 692.
Capitoli di entrata e di spesa. - Fabbricato.
Per la contabilita' del fabbricato, le anticipazioni, i rimborsi e le spese relative da eseguirsi ad economia, devono essere registrate e ripartite nelle categorie seguenti:
Entrata.
1. Anticipazioni e rimborsi.
Spese.
1. Macchine, attrezzi e utensili;
2. Materiali da costruzione;
3. Gratificazioni ai condannati o ricoverati lavoranti;
4. Spese di direzione e assistenza;
5. Trasporti;
6. Spese diverse.
Art. 693
Art. 693.
Capitoli di entrata e di spesa. - Fondo condannati.
Per la contabilita' del fondo dei condannati e ricoverati, l'iscrizione delle entrate deve seguire distinta secondo la loro provenienza, cioe':
1. danaro che i condannati o ricoverati recano seco al loro ingresso nello stabilimento e quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro spettanza non convenientemente conservabili; nonche' quanto e' loro trasmesso dai parenti o da altri;
2. gratificazione loro assegnata sul prezzo di mano d'opera dei lavori eseguiti e dei servizii prestati.
La iscrizione delle spese a farsi, le quali, eccezione fatta per quelle del sopravitto, non debbono gravare sul fondo di lavoro se non in difetto di fondo particolare, viene suddivisa nei seguenti capitoli:
1. prezzo dei libretti di conto corrente, spese diverse di posta, di carta da scrivere, e simili;
2. spese per sopravitto;
3. prelevamenti, cioe' quanto venga autorizzato a pagarsi sull'istanza loro ai congiunti in istato di bisogno od alla famiglia della parte offesa, e per provvista di sottabiti e di libri, nei casi preveduti dal regolamento;
4. fondo particolare dei condannati o ricoverati defunti pagato ai loro eredi, o non reclamato in tempo utile e percio' passato all'erario;
5. fondo dei condannati che evadono; fondo di lavoro dei defunti; somme sequestrate, passati gli uni e le altre alle societa' di patronato;
6. risarcimenti, ovvero spesa di rappezzamento o rinnovamento di oggetti resi inservibili prima della scadenza della durata prescritta, e per guasti o danni cagionati, tanto all'amministrazione quanto agl'impresari e ai committenti;
7. importo delle multe ed ammende che il condannato deve pagare in forza di sentenza dell'autorita' giudiziaria;
8. spese di sepoltura;
9. importo del vestiario da liberando, nei casi determinati dal regolamento, e saldo-conto.
Art. 694
Art. 694.
Capitoli di entrata e di spesa. - Fondo agenti di custodia.
Per la contabilita' del fondo degli agenti di custodia, le partite di attivo e di passivo si iscrivono con riferimento ai capitoli seguenti, cioe':
Carico.
a) Fondo di massa:
1. premio d'ingaggio e ritenute mensili sulle paghe;
2. somme versate volontariamente;
3. importo degli effetti di vestiario e di corredo tuttora in istato servibile, ritirati a prezzo di stima;
4. indennita' agli agenti a cavallo.
b) Fondo mensa:
1. ritenute mensili sulle paghe.
Scarico.
a) Fondo di massa:
1. pagamento di effetti vestiario, cavalli, bardature e piccolo corredo;
2. sostituzione di armi disperse e riparazione di quelle guaste, quando le cause non siano dipendenti dal servizio; spesa di cura dei cavalli per gli agenti a cavallo;
3. prelevamenti autorizzati;
4. saldo-conto.
b) Fondo mensa:
1. importo del vitto ricevuto;
2. ritenute per diarie di cura nell'infermeria e negli ospedali esterni.
Art. 695
Art. 695.
Negli stabilimenti ai quali e' annessa la scuola d'istruzione per gli allievi, alle partite predette si aggiungono:
Pel carico.
c) Fondo scuola:
1. ritenute mensili sulle paghe.
Per lo scarico.
d) Fondo scuola:
1. acquisto di libri, oggetti di cancelleria e altro per la scuola;
2. compenso ai maestri incaricati dell'insegnamento.
Art. 696
Art. 696.
Inservienti ammessi alla mensa. - Ritenuta di quota.
Al fondo mensa devono attribuirsi pure le quote che si trattengono sugli assegni degli inservienti e di altri del personale libero, ammesso alla mensa in comune nello stabilimento, in conformita' di quanto si pratica per gli agenti di custodia.
Art. 697
Art. 697.
Compilazione dei preventivi.
Il direttore, col concorso del vicedirettore, da' le norme al ragioniere per la formazione degli annuali preventivi prescritti negli articoli 574 e 596.
Ove creda che siano per verificarsi spese o entrate di qualche importanza o tali da potersi riprodurre negli esercizi futuri non indicate nei capitoli dei preventivi, deve proporre al Ministero che vi sia iscritto il nuovo capitolo a cui la spesa o l'entrata si riferisca.
Art. 698
Art. 698.
Responsabilita' nelle eccedenze di spese.
Il direttore e' responsabile, in concorso col ragioniere, delle spese eccedenti quelle ammesse nei preventivi e di quelle fatte senza la voluta autorizzazione, salvo le spese per bisogni affatto straordinari ed urgenti, delle quali dovra' per proprio scarico fare immediata relazione al Ministero.
Art. 699
Art. 699.
Proposte per appalto di provviste.
Appena rassegnati i preventivi al Ministero, il direttore e' in obbligo di fare le proposte per appaltare la somministrazione dei generi, delle materie e di quanto altro occorra nell'esercizio, ove l'ammontare delle singole forniture superi la somma consentita per gli acquisti ad economia, giusta l'articolo 603, e non sia stato precedentemente provveduto con regolari contratti.
Art. 700
Art. 700.
Autorizzazione per le riscossioni e i pagamenti.
A giustificazione delle operazioni di cassa, da farsi dal contabile, il direttore appone la sua firma sulle apposite autorizzazioni che gli sono presentate dal ragioniere:
a) per le riscossioni d'ogni genere;
b) pei pagamenti relativi a provviste o spese;
c) per gli assegni al personale libero, in servizio della casa, delle manifatture e del fabbricato;
d) per le gratificazioni ai detenuti e ricoverati addetti ai servizi domestici ed ai lavori delle manifatture, delle industrie e del fabbricato;
e) pei saldo conti ai detenuti e ricoverati ed agli agenti di custodia;
f) per le richieste di pagamento alla prefettura.
Art. 701
Art. 701.
Autorizzazione pei movimenti di materiale.
In quanto alla contabilita' del materiale, il direttore su richiesta del ragioniere firma, di volta in volta che occorrono i movimenti al magazzino, i seguenti ordini:
a) di carico agl'inventari dei mobili, del vestiario, delle macchine e materie da lavoro;
b) di scarico agli inventari dei mobili, del vestiario, delle macchine e materie da lavoro;
c) di carico all'inventario dei manufatti;
d) di scarico all'inventario dei manufatti.
Per i lavori a conto committenti si adotteranno ordini di colore diverso da quello per il servizio ad economia.
Art. 702
Art. 702.
Autorizzazione per i movimenti dei viveri e degli oggetti di ordinario consumo.
Il carico e lo scarico dei viveri, combustibili e degli altri generi d'ordinario consumo, si autorizzano dal direttore mediante apposizione della sua firma:
a) sull'elenco della introduzione fatta nello stabilimento;
b) sullo stato del servizio di cucina quando questo procede ad economia;
c) sull'elenco della distribuzione di combustibili e altri generi, quando questi sono esclusi dal mantenimento appaltato.
Qualora si verifichi l'eventualita' del deperimento di generi, lo scarico viene autorizzato con verbale firmato anche dal vicedirettore, dal ragioniere e dal contabile.
Art. 703
Art. 703.
Autorizzazione per i movimenti del materiale murario.
Il carico dei materiali da costruzione e di quant'altro occorra per le opere murarie, e lo scarico relativo, si autorizza dal direttore, mediante ordini speciali.
Art. 704
Art. 704.
Oggetti appartenenti ai detenuti e ricoverati.
Per quanto riguarda gli oggetti che entrano nello stabilimento, e che spettano ai detenuti e ricoverati il direttore emette, per il loro ricevimento nei magazzini, o in altri locali, gli ordini opportuni in base ai quali si faranno le iscrizioni di carico nei relativi registri.
Art. 705
Art. 705.
Ordini di lavoro.
Qualunque lavoro venga commesso alle manifatture dello stabilimento, sia ad economia, sia col mezzo di committenti che forniscono le materie prime, dev'essere autorizzato preventivamente dal direttore, sulla richiesta del ragioniere, il quale sottopone alla firma di lui l'ordine relativo.
Art. 706
Art. 706.
Accertamento dei movimenti del materiale mobile.
Il direttore prescrive al contabile, e quando ne sia il caso alle suore, ed in quei modi che gli parranno meglio acconci a guarentire gli interessi del governo e la propria responsabilita', la tenuta delle note o degli stati periodici necessari ad accertare i diversi movimenti che si operano nel materiale per le esigenze del servizio.
Art. 707
Art. 707.
Ribassi ed aumenti sul prezzo di vendita dei manufatti.
Senza la preventiva autorizzazione del Ministero non e' permesso, di regola, vendere i manufatti esistenti nel magazzino per un prezzo minore di quello pel quale figurano in carico. Ove il direttore per altro riconosca la convenienza che si faccia la vendita di qualche manufatto con un ribasso del prezzo stabilito, il quale non deve per altro eccedere il 10%, puo', sentito l'avviso del ragioniere, autorizzarla sotto la propria responsabilita', facendone prender nota nei corrispondenti registri. Eguali formalita' vengano osservate nel caso di aumenti.
Art. 708
Art. 708.
Verificazioni di cassa.
Non meno di una volta ogni tre mesi, e sempre quando lo creda opportuno, il direttore procede d'improvviso all'accertamento della contabilita' di danaro, e alla ricognizione dei fondi esistenti nella cassa dell'amministrazione, facendo il riscontro tra il libro di cassa e quello delle vendite tenuti dallo stesso contabile e quelli di controllo tenuti dal ragioniere, sulla presentazione dei documenti di scarico e delle carte contabili che possono esistere.
Quest'operazione, a cui assistono il ragioniere ed il vicedirettore o, in mancanza, un altro impiegato d'amministrazione, si fa risultare da un verbale compilato in tre originali, di cui due devono essere trasmessi al Ministero e l'altro rimane negli atti dell'ufficio. Al verbale dovra' sempre unirsi una copia della situazione indicata alla lettera e dell'articolo 749.
Art. 709
Art. 709.
((Alla fine di ogni semestre il Direttore provvede perche' siano rimesse al Ministero, col mezzo di vaglia del Tesoro o postale, secondo le localita', le somme di cui agli articoli 223, 406 e 431)).
Art. 710
Art. 710.
Accertamento dei fondi dei detenuti e ricoverati.
Il direttore, almeno una volta nel corso dell'esercizio e alla chiusura dello stesso, deve procedere, con l'assistenza del ragioniere, alla verificazione dei fondi dei detenuti e ricoverati in relazione alle scritture risultanti dai registri e libretti di conto corrente ed in base ai documenti giustificativi delle entrate e delle spese. Di quest'operazione deve compilarsi verbale da trasmettersi al Ministero, il quale, ove lo creda opportuno, ordinera' altri accertamenti.
Art. 711
Art. 711.
Sorveglianza sul movimento dei fondi nelle casse.
Il direttore veglia all'esatta osservanza della disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 673. Egli non puo' permettere che seguano operazioni di introduzione o di estrazione di somme dalla cassa di riserva senza che ne sia fatta contemporaneamente annotazione nel relativo registro, da firmarsi di volta in volta dallo stesso direttore, dal ragioniere e dal contabile, e da tenersi in doppio, uno a mano e l'altro chiuso nella cassa di riserva.
Art. 712
Art. 712.
Verificazione della contabilita' del materiale.
Il direttore procede di tempo in tempo, e ogniqualvolta lo reputi conveniente, nell'interesse del governo, coll'intervento del vicedirettore e con l'opera e l'assistenza del ragioniere, alla verificazione parziale o generale della contabilita' di materia, e alla effettiva ricognizione dei mobili, degli oggetti, delle materie, degli utensili, e simili, tanto in servizio della casa, delle manifatture e del fabbricato, quanto di spettanza dei detenuti e ricoverati, compilandone apposito verbale, che trasmette colle sue osservazioni al Ministero.
Art. 713
Art. 713.
Estimo annuale del materiale mobile.
Per provvedere alla compilazione degli inventari annuali, alla cui produzione, a norma della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, e' tenuto il contabile, il direttore deve procedere in fine d'esercizio, coll'assistenza del vicedirettore, col concorso del ragioniere, ed, occorrendo, dell'ufficio del genio civile, all'estimo di tutti i mobili, attrezzi, biancherie, vestiari, macchine e utensili di proprieta' del governo, tanto della casa quanto delle manifatture e del fabbricato, in ragione della condizione loro di servizio, facendo iscrivere il prezzo di stima sui rispettivi inventari.
Le quote di eperimento attribuite al materiale mobile, ed anche ai viveri, combustibili ecc. saranno giustificate con apposito verbale steso in calce dei relativi inventari.
Il prezzo delle materie prime e delle manufatte deve essere quello stesso del loro vero costo.
Art. 714
Art. 714.
Disordini nelle gestioni contabili. - Provvedimenti relativi.
Verificandosi il caso di deficienza di danaro in cassa, di materiale nei magazzini, o di grave disordine nelle relative gestioni, il direttore deve sospendere il contabile dalle sue funzioni, e, quando decorra, anche il vicedirettore ed il ragioniere, riferendone immediatamente al Ministero pei suoi provvedimenti, senza omettere, secondo la gravita' dei casi, le misure urgenti che si richieggano a tutela dell'interesse dell'erario.
Art. 715
Art. 715.
Verificazioni e consegne in caso di trasferimenti.
Le verificazioni, indicate negli articoli 708, 710 e 712, sono ugualmente obbligatorie tanto nel caso che il direttore consegni il servizio al suo successore, quanto in quello di surrogazione dei ragionieri e dei contabili.
Di tali operazioni, sia nell'interesse del governo, sia in quello dei funzionarii surrogati e surroganti, deve esser presa nota in verbali nel caso di cambiamento di direttori e ragionieri e in verbali ed inventarii, quando trattisi di surrogazione di contabili.
Il verbale di consegna della cassa deve essere compilato in sei originali, di cui due per le parti, tre pel Ministero ed uno per uso dell'ufficio.
Il verbale di ricognizione del materiale e dei viveri e combustibili deve compilarsi in calce al modello prescritto per il conto giudiziale.
Art. 716
Art. 716.
Trasmissione dei documenti contabili al Ministero.
Il direttore riceve dal ragioniere gli stati e i conti compilati da esso o dal contabile, e ne fa lo invio al Ministero, accompagnandoli, occorrendo, con quelle osservazioni che possano interessare l'amministrazione.
Art. 717
Art. 717.
Bilanci consuntivi.
Entro il mese di agosto, il direttore compila, col concorso del vicedirettore e del ragioniere, i bilanci consuntivi delle amministrazioni della casa e delle manifatture e li trasmette al Ministero, accompagnandoli con sue speciali relazioni in cui siano esposti i motivi delle differenze risultanti fra essi e i corrispondenti preventivi.
Art. 718
Art. 718.
Documentazione dei bilanci consuntivi.
Al bilancio consuntivo dell'amministrazione delle manifatture devono essere uniti gli allegati seguenti:
a) prospetto della produzione ottenuta nell'esercizio pei lavori a conto del governo;
b) prospetto della vendita dei manufatti e dei prodotti;
c) stato di confronto dei risultati dei contratti.
Art. 719
Art. 719.
Richieste delle provviste in servizio dello stabilimento.
Il vicedirettore, in seguito ad ordine o autorizzazione del direttore e con l'assistenza del ragioniere, cura che siano eseguite le provviste occorrenti in servizio dello stabilimento e per conto particolare dei detenuti o ricoverati, e collauda tutte le forniture fatte per contratto, assicurandosi della qualita' dei generi e delle materie in confronto ai campioni normali, non senza rilasciarne analoga dichiarazione sull'ordine di pagamento.
Pei generi e gli oggetti non appaltati il vicedirettore rilascia le richieste ai provveditori. Per quelli appaltati, dopo la ricognizione predetta, ne fa eseguire dal contabile l'iscrizione sovra il foglio o conto delle somministrazioni da intestarsi a ciascuno dei fornitori, con apposizione della firma del medesimo, da valere per essi di ricevuta sino al giorno del pagamento.
I conti suddetti, intestati e compilati distintamente secondo l'iscrizione che ne e' fatta nel preventivo, devono essere uniti agli ordini di pagamento relativi.
Pei materiali di costruzione il vicedirettore rilascia speciali richieste.
Art. 720
Art. 720.
Vigilanza sui viveri, sulla cucina, ecc.
Il vicedirettore invigila perche', in ordine con lo stato di cui nell'articolo 730, siano dal magazzino interno dei viveri o dagli appaltatori fatte in ora debita alla cucina le somministrazioni richieste; sorveglia la preparazione degli alimenti, la loro distribuzione, il consumo dei combustibili e degli altri generi occorrenti periodicamente alla cucina, all'infermeria, alla lavanderia ed agli altri servizi.
Art. 721
Art. 721.
Vigilanza sul vestiario, gli utensili, le armi, ecc.
Il vicedirettore sorveglia la buona tenuta del vestiario, degli utensili e degli altri oggetti in uso presso i detenuti e ricoverati, nonche' l'armamento degli agenti di custodia, facendo frequenti ispezioni per accertarne l'ordine, la pulizia e la condizione; e, quando occorra ripararli o rinnovarli, ne riferisce al direttore, avvertendo se e sino a quale concorrenza di spesa, in ragione della minor durata verificatasi, od altra causa, il fatto sia imputabile agli utenti.
Art. 722
Art. 722.
Vigilanza su tutto il materiale mobile.
Il vicedirettore deve pure attendere alla buona manutenzione del materiale mobile della casa, nonche' a quella delle macchine, degli attrezzi delle manifatture e del fabbricato.
Art. 723
Art. 723.
Vigilanza sulle officine e sui magazzini.
Nelle lavorazioni, il vicedirettore invigila che non si faccia spreco di materie, e, nei magazzini, che queste e i manufatti si custodiscano con ordine e siano muniti le une e gli altri delle marche prescritte negli articoli 607 e 619.
Art. 724
Art. 724.
Impiegato che sostituisce il vicedirettore.
Negli stabilimenti in cui manca il vicedirettore le attribuzioni dette nel presente paragrafo sono disimpegnate dal funzionario che succede immediatamente in grado al direttore.
Art. 725
Art. 725.
Azione del ragioniere.
L'azione del ragioniere e' principalmente di controllo e si esercita in modo speciale sulle scritture.
Il ragioniere puo' opporsi e non dar corso a qualunque ordine che egli creda irregolare o contrario alle disposizioni del presente regolamento e di quello sulla contabilita' generale dello Stato, esponendone i motivi in una dichiarazione al direttore per suo scarico.
Questa dichiarazione dev'essere dal direttore trasmessa al Ministero per la superiore decisione.
Art. 726
Art. 726.
Ordini di movimento nella cassa e del materiale e scrittura riassuntiva.
Il ragioniere ha l'obbligo di preparare tutti gli ordini pei movimenti di cassa e del materiale designati negli articoli 700 a 704, per sottoporli alla firma del direttore.
Ha l'obbligo altresi' di riassumere mensilmente in uno speciale registro le scritture dei diversi rami di amministrazione e di mandarne ogni trimestre al Ministero, per mezzo della direzione, un prospetto riassuntivo.
Art. 727
Art. 727.
Registri di controllo.
I pagamenti e le riscossioni ordinate o autorizzate dal direttore, nel modo prescritto dall'articolo 700, sono dal ragioniere, volta per volta, annotati sui seguenti registri di controllo:
a) amministrazione della casa, entrata;
b) amministrazione della casa, uscita;
c) amministrazione delle manifatture, entrata;
d) amministrazione delle manifatture, uscita;
e) amministrazione del fabbricato, entrata e uscita;
f) amministrazione dei fondi dei detenuti e ricoverati, entrata e uscita;
g) amministrazione dei fondi degli agenti di custodia, entrata e uscita;
h) amministrazione delle partite diverse, entrata e uscita.
Art. 728
Art. 728.
Registro dei valori effettivi e delle carte contabili.
Il ragioniere deve parimente annotare, sull'apposito registro, a scopo di controllo, tutti i valori effettivi e le carte contabili autorizzate dal direttore, col riferimento della data e del numero dei titoli coi quali vennero estinte.
Art. 729
Art. 729.
Vigilanza sulle scritturazioni del fondo condannati e ricoverati.
Per il fondo dei condannati e ricoverati, il ragioniere deve invigilare che sul registro indicato nell'articolo 81, lettera n, figurino esattamente le somme pervenute loro dalle famiglie o da essi alle loro famiglie spedite; e nel registro di cui all'articolo 180, lettera b, quelle portate dai condannati o ricoverati al loro ingresso nello stabilimento o posteriormente loro portate dalle famiglie, in rapporto alle scritturazioni fatte sui registri contabili e sui libretti di conto corrente. Parimente egli ha l'obbligo di curare l'esattezza nell'eseguimento delle operazioni di qualsiasi natura sui detti registri e libretti, dividendone la responsabilita' col contabile.
Art. 730
Art. 730.
Stato di distribuzione dei viveri.
Lo stato di distribuzione dei viveri indicato nell'articolo 702, lettera b, deve dal ragioniere essere sottoposto alla firma del direttore ogni sera pel giorno successivo, tenendo esatto conto, quanto ai condannati e ricoverati, delle disposizioni d'ordine disciplinare che il direttore stesso abbia emesse.
Lo stato suddetto deve essere compilato in due esemplari, di cui uno da consegnarsi all'incaricato delle distribuzioni e l'altro da inserirsi in apposito registro.
Art. 731
Art. 731.
Registro del vestiario in uso presso i condannati e ricoverati e gli agenti di custodia.
Per gli effetti di vestiario presso i condannati e ricoverati, il ragioniere tiene speciale registro, con indicazione dello stato di servizio, della durata che si assegno' loro dal giorno della distribuzione, nonche' dell'importo relativo, tanto degli oggetti quanto delle riparazioni, per addebitare all'utente quei deperimenti che possono essere posti a suo carico.
Un registro consimile tiene pure per gli oggetti di vestiario di proprieta' degli agenti di custodia e per l'armamento dato loro in consegna.
Art. 732
Art. 732.
Note del vestiario e corredo dei detenuti o ricoverati trasferiti.
Quando un detenuto o ricoverato, e' trasferito da uno ad altro stabilimento, viene a questo rimessa una nota degli effetti di vestiario e di corredo, indossati dal medesimo, dei quali si fa il passaggio, con l'indicazione del valore di ogni oggetto e della durata che deve avere.
Il ragioniere compila la nota stessa desumendo il detto valore dal registro indicato nell'articolo precedente.
Art. 733
Art. 733.
Libretti di consegna delle materie prime e accessorie e dei manufatti.
Il ragioniere promuove la consegna delle materie prime ed accessorie dal magazzino alle officine, e delle lavorate dalle officine al magazzino, col mezzo di libretti, e sorveglia le operazioni che, ai sensi dell'articolo 780, si fanno dal contabile sul giornale delle vendite.
Esercita pure una diligente sorveglianza sulla tenuta dei registri interni delle officine prescritti negli art. 790, 792 e 793.
Art. 734
Art. 734.
Registro e specchietti d'estimo.
Stabilito il prezzo dei manufatti, secondo le norme determinate dagli articoli 609 e 610 il ragioniere ne prende nota sopra speciale registro, dalla cui matrice distacca gli specchietti di estimo completi per consegnarli al direttore. Il ragioniere, il direttore, il vice direttore e il contabile sono responsabili del regolare processo di trasformazione delle materie prime ed accessorie distribuite alle manifatture, ed hanno l'obbligo del risarcimento in proporzione dei rispettivi stipendi, quando il danno non sia imputabile particolarmente al fatto o alla omissione per parte di taluni fra essi.
Art. 735
Art. 735.
Valutazione delle materie che hanno parti di valore diverso.
Anche quando trattasi di materie che, sebbene acquistate ad unico prezzo unitario, hanno valore diverso secondo la parte di esse migliore o peggiore, devesi nell'estimo valutarle sempre a prezzo d'acquisto, per riguardo alla
contabilita' in generale e al conto della trasformazione in particolare; ma per conseguire l'utile prefisso dall'art. 610 e attribuire in pari tempo ai medesimi l'effettivo valore comune in commercio, occorre aumentarne o diminuirne il prezzo di vendita in proporzione della qualita' della materia in essi impiegata.
Art. 736
Art. 736.
Conto della trasformazione.
Alla fine di esercizio e di gestione del contabile, il ragioniere deve compilare il conto della trasformazione, per unirlo, corredato degli specchietti d'estimo, al conto giudiziale del materiale.
Art. 737
Art. 737.
Permessi di uscita del materiale.
Il ragioniere, per delegazione del direttore, controlla i permessi di uscita dallo stabilimento, tanto dei manufatti e di qualunque altro oggetto di proprieta' erariale, quanto dei lavori eseguiti per gli appaltatori o i committenti.
Art. 738
Art. 738.
Stati dei lavori.
Al termine del mese il ragioniere, compilati gli stati dei lavori prescritti nell'art. 617, li sottopone alla firma del direttore e quindi li consegna al contabile per le occorrenti registrazioni.
Art. 739
Art. 739.
Fatture dei crediti. - Registro di conto corrente.
Il ragioniere spedisce le note o fatture del prezzo di lavorazione e dei manufatti venduti in capo ai rispettivi appaltatori, committenti o compratori, dopo averne preso nota nel registro di conto corrente.
Sul registro stesso tiene eziandio aperto un conto corrente in capo agli appaltatori, ai somministratori di generi, agli impresarii, ai provveditori di materie, ai committenti di lavori, ed a tutti gli altri aventi interesse con lo stabilimento.
Alla fine d'ogni mese desume dal registro predetto l'elenco dei crediti dell'amministrazione, per unirlo al rendiconto delle entrate accertate che rende il contabile.
Art. 740
Art. 740.
Accertamento delle provviste.
Qualsiasi provvista, tanto in servizio dello stabilimento, quanto per conto particolare dei condannati o ricoverati deve essere dal ragioniere accertata nella quantita' e nel prezzo convenuto. Tale accertamento, occorre risulti dalle fatture e note che presentano i fornitori e provveditori.
Art. 741
Art. 741.
Forma delle fatture dei provveditori.
E' dovere del ragioniere di procurare che le note e le fatture siano prodotte nella forma prescritta dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull'uso dei pesi e delle misure, e che in una sola nota non siano cumulate provviste riferentisi a diversi capitoli di spese, secondo la loro iscrizione sui preventivi passivi, nonche' all'art. 692 quanto al fabbricato, ed agli articoli 693 e 694 quanto ai fondi dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia.
Art. 742
Art. 742.
Liquidazione dei crediti e debiti.
Terminato l'esercizio, il ragioniere deve promuovere, presso il direttore, la liquidazione dei crediti e delle passivita' dell'amministrazione, consegnandogliene una nota esatta, giusta il disposto dell'articolo 671.
Art. 743
Art. 743.
Sorveglianza sul servizio della dispensa.
L'esercizio della dispensa ad economia e' messo sotto la sorveglianza speciale del ragioniere, il quale risponde del regolare procedimento della relativa contabilita'. Egli accerta ogni mese l'ottenuto benefizio e ne promuove il trapasso ai proventi della casa.
Art. 744
Art. 744.
Tariffa della dispensa. - Sorveglianza sulle scritture del sopravitto.
Stabiliti i prezzi dei generi da vendersi alla dispensa, giusta l'art. 591, il ragioniere, presi gli ordini del direttore, compila la tariffa, e sorveglia il regolare svolgimento delle partite sui modelli indicati negli articoli seguenti.
Art. 745
Art. 745.
Richiesta di sopravitto.
Nei limiti della quantita' dei generi e della spesa giornaliera ammessa dal regolamento, per ciascun detenuto o ricoverato, si prende nota un giorno per l'altro, in apposito giornale, delle richieste dei generi vittuarii, annotandone contemporaneamente l'importo nei libretti individuali del sopravitto.
Il ragioniere accerta la regolarita' della richiesta, e compila giornalmente il buono condizionato da rilasciarsi al fornitore dei generi, quando il servizio non procede ad economia.
Art. 746
Art. 746.
Pagamento del sopravitto.
Il pagamento al fornitore per i generi somministrati deve di regola, farsi alla scadenza di ogni mese; tuttavia possono concedersi al medesimo acconti, purche' in somma non superiore ai quattro quinti dell'importo dei generi effettivamente somministrati.
Art. 747
Art. 747.
Addebitamento della spesa di sopravitto.
L'importo della spesa giornaliera, fatta da ciascun detenuto o ricoverato in generi di sopravitto, e' riportato dal ragioniere sullo speciale registro, in base alle risultanze del quale, alla fine di ogni mese, si effettua lo scarico dalla cassa della somma erogata e il conseguente addebito delle partite al fondo individuale.
Art. 748
Art. 748.
Statistica trimestrale dei lavoranti.
Come riassunto dei lavori che si eseguiscono nelle officine, tanto condotte ad economia quanto per committenti o in appalto, il ragioniere compila alla fine di ogni trimestre, e presenta al direttore, la statistica dei condannati e ricoverati lavoranti.
Art. 749
Art. 749.
Situazione finanziaria.
Alla fine dell'esercizio finanziario, il ragioniere deve compilare le tabelle per la situazione finanziaria, distinte come appresso:
a) proventi previsti e accertati;
b) elenco dei crediti;
c) spese per l'amministrazione della casa;
d) spese per l'amministrazione delle manifatture;
e) spese per l'amministrazione del fabbricato;
f) spese diverse.
Art. 750
Art. 750.
Bilancio delle materie da lavoro dei committenti.
Possibilmente prima della fine dell'esercizio, o al piu' tardi entro il mese di luglio, il ragioniere, di concerto col contabile, coll'assistenza del vice direttore e con gli interessati, deve eseguire il bilancio delle materie da lavoro prese in consegna dagli intraprenditori e dai committenti, e provocare il carico in inventario di quelle economizzate, che l'amministrazione ha pattuito di appropriarsi in compenso delle minute spese incontrate per l'esercizio delle manifatture.
Art. 751
Art. 751.
Obblighi e responsabilita' del contabile.
Il contabile ha la gestione del danaro e delle materie occorrenti per il servizio dello stabilimento ed e' sottoposto agli obblighi e alle responsabilita' comuni ai funzionarii di ambo le categorie, giusta il regolamento di contabilita' generale dello Stato.
Egli non puo' eseguire movimenti di entrata ed uscita e di carico e scarico senza averne ricevuto l'ordine dal direttore in conformita' alle disposizioni del presente regolamento.
Art. 752
Art. 752.
Libro di cassa e quietanze.
In quanto al servizio di cassa, il contabile ha l'obbligo e la responsabilita' delle iscrizioni da eseguirsi sul libro di cassa, ossia di scarico o spese, e di carico od entrate. Rilascia poi quietanza, da apposito bollettario, d'ogni somma pagata a sue mani, fatta eccezione di quelle per le quali la medesima deve essere da lui apposta sui mandati di pagamento.
Nel caso di rifiuto della quietanza per parte di chi paga, deve far cenno di tale circostanza sulla bolletta figlia, senza firmarla ne' staccarla dal bollettario e facendola munire di visto dal direttore.
Art. 753
Art. 753.
Osservanza delle leggi sul corso legale delle valute e sul bollo.
Il contabile deve eseguire sempre le riscossioni ed i pagamenti con monete o valute al corso legale, e gli e' percio' vietata qualsiasi operazione di cassa al corso abusivo di piazza. Deve inoltre osservare le prescrizioni della legge sul bollo, applicando le marche alle quietanze che emette o riceve, e che deve annullare nei modi stabiliti dai relativi regolamenti.
Art. 754
Art. 754.
Giornale della dispensa.
Le somme anticipate per l'esercizio della dispensa ad economia vengono dal contabile annotate in carico sullo speciale giornale, dal quale egli scarica, alla fine di ciascun mese, l'importo dei generi somministrati in base alle risultanze del registro di magazzino, per stabilire l'utile da attribuirsi ai proventi della casa, come e' prescritto con l'art. 591.
Art. 755
Art. 755.
Movimento dei generi di sopravitto.
Per il registro di magazzino dei generi di sopravitto deve farsi uso del modello che serve al carico e allo scarico dei commestibili, dei combustibili e degli altri generi di ordinario consumo.
Art. 756
Art. 756.
Registro dei valori effettivi e delle carte contabili.
Le somme che vanno tenute in sospeso come carte contabili e quelle rappresentate da valori effettivi si annotano sul registro relativo, conforme a quello che a scopo di controllo e' tenuto dal ragioniere, giusta il disposto dell'articolo 728.
Art. 757
Art. 757.
Rifiuto di eseguire ordini illegali.
Le disposizioni del secondo e del terzo capoverso dell'articolo 725 sono estese al contabile nei casi in cui egli creda di non poter dar corso ad un ordine illegale o contrario alle norme vigenti.
Art. 758
Art. 758.
Rendiconto delle entrate accertate.
Al principio di ogni mese, il contabile forma per ciascuno dei due rami di amministrazione della casa e delle manifatture, e per i singoli capitoli dei proventi, il rendiconto delle entrate accertate con indicazione delle riscossioni e dei versamenti eseguiti nel mese precedente e delle somme rimaste ad esigere, e lo consegna al ragioniere in tempo per essere, previa ratificazione del direttore, trasmesso al Ministero entro i primi cinque giorni del mese stesso.
Il rendiconto si compila in due esemplari, dei quali uno si trasmette alla ragioneria centrale del Ministero dell'interno e l'altro alla direzione generale delle carceri unitamente all'elenco dei crediti del quale e' cenno nell'art. 739, non che al riepilogo degli ordini di riscossione e ad un elenco delle vendite fatte in contanti al personale del proprio e degli altri stabilimenti.
Art. 759
Art. 759.
Elenchi e quadri riepilogativi delle spese.
Per gli effetti di cui nell'art. 674 e nei periodi in esso indicati, il contabile compila separatamente, per la casa e per le manifatture, gli elenchi e i quadri riepilogativi delle spese, ripartiti secondo i capitoli del bilancio preventivo del Ministero dell'interno.
L'elenco e' prodotto in doppio esemplare, con la distinta particolareggiata delle partite in uno solo. Su questo esemplare si annotano pure i numeri degli ordinativi di carico delle materie e dei generi che vanno iscritti in inventario. I quadri riepilogativi si compilano in unico esemplare.
Art. 760
Art. 760.
Elenchi delle spese pagate dalle prefetture.
Il conto dei pagamenti fatti dalle prefetture per la casa e le manifatture si rassegna al Ministero entro i primi tre giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre e sempre quando lo richieda il bisogno.
Art. 761
Art. 761.
Elenchi delle spese per il fabbricato.
Giusta il disposto dell'articolo 679, il contabile compila ogni tre mesi, col modello indicato nell'articolo 759, il conto delle spese fatte per la manutenzione ordinaria del fabbricato; e tutte le volte che occorra di promuovere i rimborsi o di giustificare un lavoro ultimato, rassegna i conti delle altre opere, i quali devono essere compilati con elenco a parte per le spese pagate dalla prefettura.
Agli ordini di pagamento unisce, oltre le fatture dei provveditori, anche le richieste indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 719.
Le contabilita' delle spese per acquisto di attrezzi e utensili per i lavori al fabbricato si producono a periodi semestrali, quando non occorra di averne piu' presto il rimborso.
Art. 762
Art. 762.
Elenchi delle provviste fatte a credito.
Gli elenchi delle provviste fatte a credito per la casa e le manifatture si compilano dal contabile entro il tempo prescritto dall'articolo 677 e devono rassegnarsi al Ministero, riepilogati nei quadri indicati, nell'articolo 759, secondo che riguardano le spese domestiche o le industriali.
Le provviste fatte a credito per il fabbricato si comprendono, giusta l'articolo 761, nello stesso conto delle opere alle quali esse si riferiscono. Per altro in fine del medesimo il contabile indica in un riepilogo l'importare dei pagamenti effettivi (spese pagate e gratificazioni ai lavoranti) e delle provviste fatte a credito, onde il Ministero possa emettere un mandato di rimborso pei pagamenti e un mandato commutabile in quietanza di tesoreria per le provviste a credito, nel caso che l'importare di queste ecceda il limite delle cento lire stabilito dall'articolo 677.
Art. 763
Art. 763.
Titoli a corredo degli elenchi delle spese.
Ciascuno degli elenchi deve essere corredato dei titoli e documenti giustificativi delle singole spese, in essi inscritte distintamente per ogni capitolo, ai quali viene dato numero corrispondente a quello progressivo d'inscrizione delle spese medesime sull'elenco.
Gli ordini di pagamento che si riferiscono a commestibili, combustibili e altri generi d'ordinario consumo, nonche' ad oggetti da iscriversi sugli inventarii o sul registro indicato nell'articolo 771, debbono portare a corredo una dichiarazione del contabile constatante l'avvenuto ricevimento, con il numero della iscrizione fattane sui registri.
Art. 764
Art. 764.
Registri di conto corrente dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia.
E' affidata al contabile la tenuta dei registri di conto corrente dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia, non che dei libretti ad essi intestati, come pure la regolare conservazione dei relativi documenti giustificativi d'entrata e di spesa.
Almeno ogni tre mesi, deve comunicare ai condannati e ricoverati e agli agenti di custodia i libretti di conto corrente perche' ne prendano visione e vi facciano, ove occorra, le loro osservazioni.
Art. 765
Art. 765.
Conto giudiziale della cassa e conti di amministrazione.
Il contabile deve, per mezzo della direzione, rassegnare entro il mese di luglio, il conto giudiziale dei proventi della casa e delle manifatture con gli ordini di riscossione riepilogati, e con le quietanze riportate dalla tesoreria a seguito dei versamenti fatti.
Rassegna altresi' nell'agosto successivo i conti di amministrazione dei fondi dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia con le relative dimostrazioni, unendovi i documenti giustificativi delle entrate e delle spese, riassunti in distinti prospetti.
Art. 766
Art. 766.
Documenti delle spese per la dispensa.
Entro il mese di agosto il contabile deve pure rassegnare, per mezzo della direzione, i documenti delle spese fatte per l'esercizio della dispensa esercitata ad economia, avendo cura di riassumerli come quelli indicati nell'articolo precedente.
Art. 767
Art. 767.
Resa dei conti in caso di trasferimento.
Il contabile che nel corso dell'esercizio sia traslocato, promosso, collocato a riposo, o dispensato definitivamente o temporariamente dal servizio, e' pure tenuto a rassegnare i suoi conti, limitatamente al tempo in cui ebbe il maneggio dei fondi dell'amministrazione.
Inoltre tanto egli quanto chi lo ha surrogato, devono unire al conto giudiziale copia autentica del verbale di rimessione e accettazione del servizio della cassa.
Nelle consegne fra contabili deve sempre procedersi all'accertamento degli oggetti di valore esistenti nella cassa ed al loro riconoscimento per parte degli interessati.
Art. 768
Art. 768.
Approvazione dei conti di amministrazione e dei conti giudiziali di cassa.
I conti di amministrazione dei fondi dei condannati o ricoverati e degli agenti di custodia, dei quali si fa parola nell'articolo 765, sono approvati dal Ministero; e il conto giudiziale dopo la parificazione verificata dal Ministero stesso e dalla ragioneria centrale, viene trasmesso alla corte dei conti cui compete di statuire su di esso.
Art. 769
Art. 769.
Rami della contabilita' del materiale.
La contabilita' del materiale si divide come appresso:
a) dei mobili, degli arredi e delle suppellettili diverse; degli effetti di vestiario, di biancheria e da letto ad uso dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia; delle macchine, degli attrezzi e utensili di proprieta' del governo, occorrenti all'esercizio delle manifatture e del fabbricato;
b) delle materie prime e accessorie di proprieta' del governo;
c) dei manufatti di proprieta' del governo;
d) delle materie prime e accessorie di proprieta' di committenti;
e) dei manufatti di proprieta' di committenti;
f) del materiale da costruzione per le opere murarie;
g) dei commestibili, dei combustibili e degli altri generi d'ordinario consumo;
h) degli oggetti di proprieta' dei condannati e ricoverati.
Art. 770
Art. 770.
Ricevute del materiale in consegni agli utenti.
Per gli effetti mobili e per le macchine soggette alla marca prescritta dagli articoli 586 e 606, il contabile deve ritirare da ogni destinatario l'analoga ricevuta con dichiarazione intorno allo stato di essi, affinche' ciascuno compartecipi alla responsabilita' inerente alla dispersione o all'abuso dei mentovati effetti.
Art. 771
Art. 771.
Registro degli oggetti esclusi dagli inventari.
Di tutti gli oggetti e i generi che per loro natura non s'iscrivono in inventario, come quelli indicati nei capitoli 2° (art. 2), 3°, 4° (art. 2), 5°, 10° e 11° del preventivo passivo della casa, e 1° (art. 2), 2° (art. 2) e 5° di quello delle manifatture, e che si consegnano fiduciariamente alla sua custodia, per distribuirli secondo il bisogno, il contabile prende nota sopra speciale registro.
Art. 772
Art. 772.
Distribuzione dei commestibili.
Il contabile fa la distribuzione dei commestibili in conformita' delle relative note o degli stati giornalieri, indicati nell'articolo 730 e che deve conservare.
Art. 773
Art. 773.
Registro degli oggetti particolari dei condannati e ricoverati.
Al giungere d'ogni condannato o ricoverato nello stabilimento, il contabile prende nota, sull'apposito registro di tutti gli oggetti di spettanza dello stesso, e, quando siano stati lavati e ripuliti, li fa riunire in un involto con indicazione del numero di matricola del proprietario, salvo l'eccezione indicata nell'articolo 224, ultimo capoverso, pei condannati a pena maggiore di cinque anni.
Art. 774
Art. 774.
Ordine di carico e scarico del materiale.
Gli ordini di carico e scarico e gli altri documenti che comprovano i mutamenti avvenuti nel materiale, sono dal contabile conservati e tenuti separatamente secondo che concernono gli oggetti di proprieta' del governo o di negozianti e committenti.
Art. 775
Art. 775.
Libretto di consegna delle materie prime.
Essendogli ordinata la consegna di materie alle lavorazioni, il contabile ne esige ricevuta dal dirigente tecnico o dal capo d'arte libero nel libretto indicato nell'articolo 733. In mancanza di questi, l'operazione viene accertata con la firma di un impiegato designato dal direttore.
Art. 776
Art. 776.
Libretto di consegna dei manufatti.
Il contabile, nel ritirare dalle officine o merci o cose lavorate, appone la sua firma in segno di ricevuta sull'altro libretto indicato nell'articolo 733, da conservarsi dal dirigente tecnico o capo d'arte.
Art. 777
Art. 777.
Variazioni ai prezzi dei manufatti.
Il contabile non puo' in verun caso eseguire la vendita di manufatti ad un prezzo diverso da quello di carico: qualora riconosca quel prezzo suscettibile d'aumento o troppo elevato, ne riferisce al ragioniere, perche' provochi le occorrenti disposizioni.
Art. 778
Art. 778.
Ripresa in carico di economie e sopravanzi nei magazzini.
Se nel distribuire le materie e nel vendere i manufatti al minuto, si verifica, nel corso dell'anno, qualche economia o sopravanzo di quantita', il contabile deve avvertirne il ragioniere, perche' faccia emettere dal direttore l'ordine per la ripresa in carico del genere sopravanzato.
Se, avvenuto il pareggio sui registri fra il carico e lo scarico, si rinviene un sopravanzo senza che ne sia stata fatta denunzia, ovvero si riscontri sui registri, segnata in uscita, una quantita' superiore all'entrata, il contabile potra' essere sottoposto a misure disciplinari secondo la gravita' del caso.
Art. 779
Art. 779.
Ripresa in carico di materie in corso di lavorazione.
Le materie, che alla fine dell'esercizio risultino in corso di lavorazione, debbono pure, previo ordine del direttore, essere riprese in carico dal contabile prima della chiusura del relativo inventario, scaricandosi immediatamente nel nuovo esercizio quelle impiegate nei manufatti non finiti.
Qualora nel corso dell'esercizio avvenga il cambio del contabile, basta unire al conto della trasformazione un elenco diviso per lavorazioni di tutte le materie e di tutti i lavori esistenti nelle officine, col dettaglio delle quantita', del prezzo unitario e del valore.
Art. 780
Art. 780.
Giornale delle vendite e permessi di uscita dei manufatti, ecc.
Riguardo alle vendite e agli altri proventi, il contabile, oltre alle iscrizioni richieste sempre per simili operazioni, e' in obbligo di tenere un giornale apposito, che deve sottoporre giornalmente al visto del direttore, e di rilasciare i permessi d'uscita dallo stabilimento indicati nell'articolo 737.
Art. 781
Art. 781.
Vendite a credito.
Quando si vendono a credito manufatti o altri prodotti dello stabilimento, il contabile deve consegnare il giornale delle vendite al ragioniere, affinche' questi possa operare le occorrenti iscrizioni sul libro dei conti correnti.
Art. 782
Art. 782.
Marca per le materie da lavoro ed i manufatti. - Etichette di spedizione.
Agli effetti dell'articolo 607, il contabile deve tenere ordinate in magazzino, e distinte colla marca prescritta, le materie da lavoro tanto di proprieta' del Governo quanto dei committenti, e, giusta l'articolo 619, apporre ai manufatti la marca stabilita, a tergo della quale si prende nota delle vendite parziali.
Pei manufatti e gli altri oggetti che si spediscono altrove, l'indirizzo si fa sopra apposita etichetta.
Art. 783
Art. 783.
Registro dei materiali da costruzione.
I materiali da costruzione si iscrivono distinti per ogni opera sul registro stabilito, del quale, a lavoro compiuto, si rimette copia al Ministero con la contabilita' finale e gli ordinativi di carico e scarico.
Altrettanto si osserva pei materiali che occorrono alla ordinaria manutenzione.
Art. 784
Art. 784.
Conti semestrali del materiale.
Entro il mese successivo alla scadenza di ciascun semestre e nei casi previsti nell'articolo 767, il contabile consegna al ragioniere, in due esemplari, perche' siano riassegnati al Ministero, lo stato di situazione della contabilita' del materiale, i prospetti delle variazioni avvenute negl'inventarii e quello del movimento dei viveri, dei combustibili e degli altri generi d'ordinario consumo. A corredo della contabilita' deve unire gli ordini di carico e scarico, le ricevute dei consegnatarii per gli oggetti ceduti gratuitamente, nonche', in quanto ai viveri, i documenti indicati nell'articolo 702, con la copia del registro di carico e scarico.
Art. 785
Art. 785.
Stato semestrale dei manufatti d'uso carcerario.
Alla fine di ogni semestre il contabile compila lo stato dei manufatti d'uso carcerario giacenti in magazzino, il quale, previa verifica del ragioniere, dev'essere trasmesso al Ministero.
Art. 786
Art. 786.
Conto giudiziale del materiale.
Entro il mese di luglio, e nei casi previsti nell'art. 767, il contabile compila il conto giudiziale relativo alle materie della propria gestione, da trasmettersi alla corte dei conti nei modi stabiliti dal regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
Il detto conto dev'essere corredato dei seguenti inventarii chiusi al 30 giugno o alla fine della gestione, cioe':
a) dei mobili, degli arredi e delle suppellettili diverse;
b) degli effetti di vestiario, di biancheria e da letto a uso dei condannati e ricoverati e degli agenti di custodia;
c) delle macchine, degli attrezzi e utensili per servizio delle manifatture e del fabbricato;
d) delle materie prime e accessorie di proprieta' del Governo esistenti nei magazzini;
e) delle materie manufatte di proprieta' del Governo;
f) dei viveri, combustibili e degli altri generi d'ordinario consumo;
g) dei materiali da costruzione.
Aggiunge poi al conto giudiziale lo stato di confronto fra i risultati della cassa e quelli del materiale, oltre al conto della trasformazione indicato nell'articolo 736.
Art. 787
Art. 787.
Prospetto annuale dei generi non inventariati e trascrizione delle consistenze negli inventari.
Alla fine di esercizio o di gestione il contabile deve rassegnare il prospetto degli oggetti e dei generi non compresi negl'inventarii, distinti per la casa e le manifatture, per l'opportuno esame da farsene dal Ministero.
Compiute per cura della direzione le formalita' e le condizioni prescritte nell'articolo 713, il risultato in consistenza e in valore degl'inventarii, viene iscritto dal contabile sui relativi registri in carico nel nuovo esercizio o gestione.
Art. 788
Art. 788.
Estensione al computista dei doveri del contabile.
Tutti i doveri del contabile sono comuni al computista di 1ª classe che sia incaricato di quest'ufficio.
Art. 789
Art. 789.
Responsabilita'.
Il dirigente, assistente tecnico o capo d'arte preposto alle lavorazioni degli stabilimenti carcerarii e dei riformatorii, e' responsabile, in rapporto all'opera speciale che presta, della regolare esecuzione dei lavori ordinati dal direttore.
Egli deve vigilare in ispecial modo a che i detenuti e ricoverati apprendisti sotto l'occhio dei lavoranti imparino l'arte cui sono addetti, proponendo a suo tempo per il passaggio a lavoranti o per l'aumento di classe quelli che ne siano meritevoli.
Art. 790
Art. 790.
Registro delle materie da lavoro.
Il dirigente, assistente tecnico o capo d'arte tiene nota in apposito registro delle materie da lavoro ricevute dal contabile, dandosi scarico di quelle impiegate in ogni singolo lavoro eseguito nella officina.
Art. 791
Art. 791.
Elementi per la formazione del prezzo di costo dei manufatti.
Nel proporre l'estimo dei manufatti, il dirigente, assistente tecnico o capo d'arte deve indicare la precisa qualita' e quantita' delle materie impiegate e delle altre spese accessorie della lavorazione, in rapporto all'effettivo consumo che si verifica generalmente per qualunque titolo.
Art. 792
Art. 792.
Situazione giornaliera dei lavoranti.
E' obbligo del dirigente, assistente tecnico o capo d'arte di dare giornalmente le indicazioni necessarie per la regolare tenuta della situazione, dalla quale deve risultare il numero dei detenuti o ricoverati presenti al lavoro e quello degli assenti per qualunque motivo.
La situazione stessa deve essere tenuta a cura del comandante, capoguardia, caposorvegliante o di chi venga designato dal vicedirettore su proposta del ragioniere, con l'approvazione del direttore, anche pei lavori all'aperto, per quelli di costruzione e pei servizii domestici.
Art. 793
Art. 793.
Vigilanza sull'annotazione del lavoro dei detenuti o ricoverati.
Il dirigente, assistente tecnico o capo d'arte invigila che i lavori eseguiti dai detenuti o ricoverati, tanto a tariffa quanto a giornata fissa, siano annotati sul conto corrente e sul libretto del lavoro in modo chiaro e preciso, onde possa sempre desumersene la specie e quantita' rispettiva.
Art. 794
Art. 794.
Scritture.
Nelle colonie penali, ove si esercita l'agricoltura e le industrie, come il panificio, il macello, ecc., le scritture relative si devono uniformare alle regole comuni stabilite nel regolamento, per il servizio e la contabilita' delle manifatture, salvo le variazioni ed eccezioni indicate negli articoli seguenti.
Art. 795
Art. 795.
Piano organico generale.
Un piano organico generale dei lavori di bonifica dei terreni e di ordinaria coltivazione, preventivamente approvato dal Ministero, deve costituire in ogni colonia la base fondamentale dell'indirizzo agrario da seguirsi.
Art. 796
Art. 796.
Consiglio di amministrazione.
Tutti gli affari di qualche importanza relativi all'andamento industriale della colonia, e specialmente all'attivazione di nuove coltivazioni, o nuove costruzioni, o lavori di miglioramento, e simili, prima di essere rassegnati all'approvazione del Ministero, vengono sottoposti ad un consiglio di amministrazione composto del direttore, che ne ha la presidenza, del vicedirettore, dell'agronomo e del ragioniere.
In mancanza del vicedirettore, fa parte del consiglio il segretario.
Le deliberazioni trascritte sul relativo registro sono valide anche se adottate da tre soli componenti il consiglio.
Art. 797
Art. 797.
Compensi speciali per lavori pericolosi e straordinari.
Ai condannati che si occupano in lavori straordinarii, sia per la natura dell'opera richiesta, sia per la durata eccezionale del lavoro stesso, possono essere accordati speciali compensi, su proposta fatta dal direttore al Ministero, in base a motivata deliberazione del consiglio.
Art. 798
Art. 798.
Attribuzioni.
L'agronomo deve, d'accordo col direttore, procedere alla formazione del piano organico indicato nell'art. 795, nonche' alla compilazione di tutti i disegni, calcoli, piani di strade e di edifizii colonici, rispondenti alle esigenze agricole, esclusa affatto ogni spesa di lusso o altra che non sia strettamente necessaria nell'interesse dell'azienda. Ove occorra, dietro proposta del direttore, l'agronomo puo' essere assistito da un ingegnere.
All'agronomo stesso compete pure la sorveglianza dei predetti lavori e della tenuta delle relative contabilita', secondo quanto viene stabilito in appresso.
Art. 799
Art. 799.
Tariffe e lavoro a cottimo.
L'agronomo deve sottoporre al direttore le tariffe dei lavori a cottimo, invigilarne in particolar modo l'eseguimento, farne la misurazione e rimetterne i risultati alla direzione perche' ordini la compilazione dello stato mensile delle mercedi dovute ai condannati lavoranti.
Art. 800
Art. 800.
Tariffe del lavoro a giornata e classi dei lavoranti.
Per tutti i servizii e lavori che non possono essere retribuiti sulla base dei cottimi, i condannati lavoranti devono essere divisi in classi, con diversa gratificazione, a norma di speciale tariffa da approvarsi dal Ministero. L'agronomo propone al consiglio d'amministrazione della colonia l'assegnazione dei condannati alle varie classi secondo l'importanza dei diversi lavori o dei diversi servizii, e la speciale capacita' ed attitudine dei condannati.
Art. 801
Art. 801.
Vigilanza sull'andamento della azienda agricola.
L'agronomo e' tenuto in modo speciale a vegliare sulla buona conservazione delle macchine, degli attrezzi e degli utensili, nonche' sulla custodia e sull'allevamento del bestiame, e deve altresi' concorrere a tutto quanto puo' contribuire al piu' produttivo ed utile andamento dell'azienda agricola e delle altre industrie affini o sussidiarie esercitate nella colonia.
Art. 802
Art. 802.
Conservazione e manipolazione dei prodotti.
La responsabilita' dell'agronomo si estende eziandio alla buona conservazione e manipolazione dei prodotti, anche dopo passati nei magazzini e dati in carico al contabile. A tale scopo devono essere presi gli accordi necessarii col contabile e col ragioniere, e sottoposti alla approvazione del direttore.
Art. 803
Art. 803.
Deperimenti, guasti, ecc.
Di ogni deperimento verificato, di ogni guasto avvenuto nei prodotti pendenti o raccolti, nonche' della morte, della dispersione e delle gravi malattie di capi di bestiame, l'agronomo deve prontamente riferire per iscritto al direttore, il quale ne promuove l'accertamento mediante deliberazione del consiglio d'amministrazione indicato nell'articolo 796, e ne riferisce poi al Ministero.
Art. 804
Art. 804.
Piano dei lavori ordinari e di miglioramento.
Nel settimo mese di ogni esercizio l'agronomo, dopo aver presi i necessarii accordi col direttore della colonia, compila e presenta allo stesso, per essere sottoposto al voto del consiglio d'amministrazione indicato nell'articolo 796, il piano dei lavori ordinarii di coltivazione e di quelli di miglioramento da eseguire nell'esercizio prossimo, unendovi un prospetto dimostrativo della spesa, da unirsi al preventivo.
Senza l'autorizzazione del Ministero, da provocarsi con una deliberazione motivata dal predetto consiglio d'amministrazione, e' vietato mutare o modificare il piano dei lavori e delle opere approvate.
Art. 805
Art. 805.
Relazione annuale.
Nella relazione prescritta alla lettera e dell'articolo 150, l'agronomo deve dar notizia dell'estensione dei terreni posti a coltivazione nell'esercizio precedente, del modo e dei mezzi coi quali tali colture vennero compiute, dei prodotti verificatisi, dei lavori e delle semine fatte pei raccolti dell'anno successivo, delle opere murarie iniziate e condotte a termine nell'interesse dell'azienda agricola e di quanto altro possa interessare l'esercizio e lo sviluppo delle industrie alle sue cure affidate.
A tale relazione devono unirsi i relativi prospetti dimostrativi, da unirsi al bilancio consuntivo.
Art. 806
Art. 806.
Scritture e registri speciali.
Indipendentemente dai quaderni, dai registri e dalle note diverse richieste pel servizio di contabilita' propriamente detta, l'agronomo ha l'obbligo di tenere in evidenza apposite scritture, dalle quali emerga e possa sempre riscontrarsi il processo e l'importanza del movimento e dei risultati verificatisi non solo nell'esercizio dell'agricoltura in genere e in complesso, ma partitamente per ognuno dei rami in cui essa si suddivide.
Art. 807
Art. 807.
Rami di contabilita'.
In conseguenza della disposizione dell'articolo precedente, l'azienda agricola si tiene distinta in quattro divisioni corrispondenti ai seguenti titoli:
a) vigne e vinificazione;
b) campi, prati e orti;
c) piante, boschi, macchie e prodotti attinenti;
d) bestiame, suo prodotto e lavoro.
Di tutte indistintamente le somministrazioni, i trapassi, le prestazioni fatte non solo fra le suddette divisioni, ma fra queste, la casa, le manifatture e il fabbricato, si tien nota in appositi giornali.
Art. 808
Art. 808.
Tenuta dei registri.
Della tenuta dei registri l'agronomo puo' anche incaricare uno degli assistenti tecnici posti alla sua dipendenza.
Art. 809
Art. 809.
Attribuzioni dell'assistente. - Scritture affidategli.
L'assistente tecnico addetto alla colonia deve tener conto in apposito registro di tutte le operazioni compiute per conto e nell'interesse del ramo d'industria cui e' preposto, e di quanto altro puo' riferirsi al modo onde dai condannati si attende al lavoro, e che si reputa meritevole di speciale menzione.
Un estratto di tale registro, debitamente firmato, e' rimesso ogni sera all'agronomo per notizia e per le comunicazioni che sia il caso di fare alla direzione, tanto nello interesse del lavoro quanto in quello dell'ordine e della disciplina.
Art. 810
Art. 810.
Prospetti illustrativi speciali.
Ai preventivi che si riferiscono al servizio industriale delle colonie, nei quali e' d'uopo sieno tenute distinte le previsioni delle spese per le manifatture, pel panificio, pel macello e per le coltivazioni ordinarie e straordinarie, devono unirsi speciali prospetti illustrativi.
Art. 811
Art. 811.
Ordini di carico e scarico.
Il direttore, in seguito a richiesta del ragioniere, appone la sua firma sugli ordini di carico e scarico delle materie prime e accessorie, dei prodotti dell'agricoltura e delle industrie affini.
Questi ordini devono compilarsi per cura dello stesso ragioniere.
Art. 812
Art. 812.
Prospetto di sviluppo delle spese.
Le spese fatte per l'amministrazione industriale delle colonie vengono distinte in un prospetto di sviluppo, a tergo del quadro riepilogativo indicati nell'articolo 759.
Art. 813
Art. 813.
Registri e prospetti speciali del materiale.
Pel movimento delle materie prime e dei prodotti agricoli il contabile tiene un registro di carico e scarico.
A giustificazione del movimento stesso, compila ogni sei mesi gli analoghi prospetti delle variazioni.
Per lo scarico della propria gestione unisce al conto giudiziale il relativo inventario.
Art. 814
Art. 814.
Determinazione dei prezzi di costo e di vendita dei prodotti agricoli.
Il prezzo di costo e di vendita dei varii prodotti e' determinato dal direttore con norme analoghe a quelle stabilite per i manufatti, e tenute presenti le mercuriali delle localita' vicine.
Pei prodotti di maggiore importanza, come cereali, vino, olio, ecc., la definitiva determinazione del prezzo di vendita deve farsi dal consiglio d'amministrazione indicato nell'articolo 796 e sottoporsi all'approvazione del Ministero.
Art. 815
Art. 815.
Valore del materiale a fine di esercizio.
I valori da attribuirsi alle materie a fine di esercizio nelle speciali colonne degl'inventarii, e le variazioni al valore del bestiame e del materiale mobile appartenente alle varie industrie della colonia, devono essere accertati mediante regolare perizia del consiglio di amministrazione.
Art. 816
Art. 816.
Contabilita' dei terreni annessi agli stabilimenti carcerarii e ai riformatorii.
Negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii ai quali sono annessi terreni coltivati per conto dell'amministrazione, si osservano le norme speciali contenute negli articoli 812 e 813 intorno al carico ed allo scarico delle materie e dei prodotti, alla tenuta del registro relativo e alla produzione dei conti.
Art. 817
Art. 817.
Registri di contabilita'.
Presso ogni carcere giudiziario devono essere tenuti dalla dirigente autorita' o da altro impiegato o agente di custodia, sotto la propria responsabilita', i seguenti registi:
a) delle ricevute del denaro depositato;
b) di cassa;
c) del movimento di fondi;
d) ausiliare dei fondi diversi;
e) delle somme in deposito sulla mano d'opera dei giudicabili;
f) delle camere o celle a pagamento concesse ai detenuti;
g) dei conti correnti dei medesimi;
h) dei conti correnti degli agenti di custodia.
Il registro di cui alla lettera b deve essere sempre tenuto dall'autorita' dirigente e nelle carceri mandamentali potra' omettersi la tenuta dei registri indicati alle lettere c, d, e, f.
Art. 818
Art. 818.
Carceri affidate a direttori di stabilimenti penali.
Nelle carceri affidate a direttori di stabilimenti penali, la tenuta dei registri indicati nell'articolo precedente spetta al contabile, salvo l'eccezione stabilita nel capoverso dell'articolo 822, ed osservate le norme sul maneggio del danaro negli stabilimenti penali.
Lo stesso si osserva quando ad un carcere venga destinato un impiegato contabile.
Art. 819
Art. 819.
Bollettario di ricevimento del danaro.
Il bollettario di ricevimento del danaro depositato, quando non sia tenuto dal portinaio, puo' affidarsi al comandante, al capoguardia o ad un agente di custodia scelto dall'autorita' dirigente. In ogni caso devono dalla medesima ritirarsi a brevi periodi le somme, apponendo sul bollettario stesso la dichiarazione di ricevuta.
Art. 820
Art. 820.
Libro di cassa.
Sul libro di cassa devono iscriversi tutte le somme introitate o pagate dalla dirigente autorita', la quale deve invigilare che abbiano il corrispondente sviluppo negli altri registri nel modo indicato negli articoli seguenti.
Art. 821
Art. 821.
Registro del movimento dei fondi.
Sul registro del movimento dei fondi, dove la cassa non e' affidata a un contabile, si tiene giornalmente in evidenza l'importo delle somme depositate o estratte dalla cassa e quelle rimaste a mano dell'autorita' dirigente o del comandante o capoguardia.
Quando, in mancanza del contabile, la dirigente autorita' riserva a se' il maneggio dei fondi, la cassa forte deve avere due chiavi, a differenti congegni, una delle quali e' tenuta dalla stessa autorita' dirigente e l'altra dall'impiegato che le succede immediatamente in grado.
Art. 822
Art. 822.
Gestione dei fondi dei detenuti. - Registro ausiliare.
Un impiegato della direzione diverso da quello indicato nel capoverso dell'articolo precedente, o anche il comandante o capoguardia, dove non esiste personale amministrativo carcerario, puo' essere incaricato della gestione dei fondi dei detenuti o di altri fondi diversi, sotto la vigilanza e responsabilita' dell'autorita' dirigente, alla quale deve darne conto a brevi periodi di tempo. Le esazioni e i pagamenti vengano segnati sul registro ausiliare.
Dove la cassa delle carceri e' affidata al contabile dello stabilimento penale, o dove esiste un impiegato contabile, questo registro e' tenuto rispettivamente dal ragioniere, dal direttore o da un impiegato addetto al carcere, a scopo di controllo.
Art. 823
Art. 823.
Registro delle somme in deposito per gli inquisiti.
Le somme ritenute, giusta il disposto del primo e secondo capoverso dell'art. 825, sulla mano d'opera degli inquisiti ammessi a lavorare, s'iscrivono nello speciale registro, il quale deve chiudersi trimestralmente, passando ai proventi la quota di coloro la cui condanna divenne definitiva nel trimestre anteriore, e facendo il riporto delle rimanenze. Il pagamento delle quote rimesse ai detenuti prosciolti dev'essere giustificato da quietanze, che vengono unite al prospetto statistico dei lavoranti indicato nell'art. 832.
Per gli inquisiti stati ammessi a liberta' provvisoria e quindi assoluti, il pagamento delle quote loro spettanti non deve effettuarsi se non in seguito a presentazione del certificato della cancelleria della corte o del tribunale che pronunzio' l'assolutoria.
Le quote non reclamate entro sei mesi si passano ai proventi, salvo a corrisponderle agli aventi diritto nei termini stabiliti dal codice civile.
Art. 824
Art. 824.
Celle a pagamento.
Le concessioni di celle a pagamento fatte dall'autorita' dirigente, si notano sul registro, di mano in mano che avvengono, tenendo vincolato il fondo del detenuto corrispondente alla quota dovuta per un trimestre, non senza liquidare il credito dell'amministrazione alla fine di esso, e sempre quando il detenuto cessi di godere di tale benefizio.
Art. 825
Art. 825.
Registri e libretti di conto corrente dei detenuti e degli agenti di custodia.
I registri e i libretti dei detenuti e degli agenti di custodia devono essere tenuti al corrente giorno per giorno e contenere regolarmente tutti gli introiti ed esiti, meno pei detenuti la spesa del sopravitto, la quale puo' addebitarsi loro mensilmente. Il conto relativo deve sempre essere chiuso non appena un detenuto o un agente, per qualsiasi causa, cessi di appartenere allo stabilimento.
Ai libretti degli agenti di custodia nelle carceri giudiziarie e' esteso quanto e' disposto nel capoverso dell'articolo 764.
Art. 826
Art. 826.
Documenti di entrata e di uscita.
Tutti i documenti relativi ad introiti ed esiti devono essere accuratamente conservati e classificati per ordine cronologico, con un numero corrispondente a quello di iscrizione sul libro di cassa.
Art. 827
Art. 827.
Verificazioni di cassa.
Almeno ogni quattro mesi deve farsi dalla dirigente autorita' l'accertamento dei fondi esistenti nella cassa, in confronto alle risultanze dei registri, e una copia del relativo verbale, constatante l'eseguita operazione, deve trasmettersi al Ministero per mezzo della prefettura.
Ove il servizio di cassa delle carceri sia affidato al contabile dello stabilimento penale, queste verifiche devono farsi ogni qual volta si proceda all'altra verifica dei fondi di spettanza dello stabilimento, non senza trasmettere i relativi verbali al Ministero.
Art. 828
Art. 828.
Verificazioni annuali della cassa ed in caso di trasferimento del direttore.
Al verbale dell'accertamento dei fondi di cassa, che deve farsi alla scadenza dell'esercizio finanziario, o ad ogni mutamento di direttore, si uniscono i prospetti delle rimanenze dei fondi dei detenuti e degli agenti di custodia, secondo le risultanze dei conti correnti e dei libretti relativi, in accordo con le cifre del libro di cassa.
Art. 829
Art. 829.
Stato dei lavori dei detenuti.
Alla fine di ciascun mese i lavori compiuti dai detenuti si riepilogano nello stato delle mercedi, e si fa il relativo accreditamento ai loro conti correnti, riportandone l'importo sul libro di cassa appena ne avvenga il pagamento da parte dei committenti.
Art. 830
Art. 830.
Rendiconto dei proventi.
L'autorita' dirigente, o, nel caso previsto dall'art. 818, il contabile, alla scadenza di ogni trimestre, compila il rendiconto dei proventi; e sia per mezzo di quietanze della tesoreria provinciale, sia, dove questa manchi, per mezzo di vaglia postali, trasmette l'ammontare all'ufficio incaricato dell'esazione dei proventi stessi, sotto deduzione, occorrendo, delle spese sostenute per il loro invio.
Entro gli otto giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, trasmette al Ministero, per mezzo della prefettura, il rendiconto, munito dei prescritti titoli giustificativi.
Art. 831
Art. 831.
Proventi e loro categorie.
I proventi delle carceri giudiziarie si ripartiscono in sette categorie:
1ª prodotto del lavoro dei detenuti;
2ª concorso dei comuni per le carceri mandamentali;
3ª prodotto delle camere o celle a pagamento;
4ª fondo di massa perduto dagli agenti di custodia e ritenuta sui loro averi per risarcimenti, ritenuta per malattie veneree, e giornate di cura;
5ª risarcimenti pagati dai detenuti;
6ª rimborso delle spese di mantenimento pei detenuti esteri;
7ª prezzo dei libretti di conto corrente degli agenti di custodia e dei detenuti, della carta da lettere somministrata a questi ultimi, e proventi casuali.
Art. 832
Art. 832.
Corredo della contabilita' dei proventi.
A corredo della contabilita' dei proventi deve unirsi un estratto del registro dei detenuti ammessi, durante il trimestre, a godere delle celle a pagamento giusta l'art. 549, nonche' un prospetto statistico del guadagno realizzato dai detenuti lavoranti nel trimestre stesso, con la quota dovuta al Governo, da conteggiarsi soltanto per tutti i lavori che non siano fatti ad economia. Devono unirsi, eziandio, le quietanze delle quote pagate agli inquisiti assoluti, secondo quanto e' previsto nei precedenti articoli.
Art. 833
Art. 833.
Ufficio incaricato dell'esazione dei proventi.
L'ufficio incaricato dell'esazione dei proventi delle carceri giudiziarie viene determinato dal Ministero, preferibilmente fra le direzioni degli stabilimenti situati nella capitale del Regno.
Art. 834
Art. 834.
Ordini di carico dei proventi.
Il Ministero emette direttamente gli ordini di carico dei proventi pei quali il funzionario incaricato tiene apposito registro e rilascia le quietanze.
Quest'ultimo effettua in ogni mese il versamento in tesoreria delle somme riscosse.
Art. 835
Art. 835.
Prospetto riassuntivo dei proventi.
Alla fine di ogni mese il funzionario indicato nell'articolo precedente compila un prospetto riassuntivo delle somme riscosse e di quelle versate, e, per mezzo dell'ufficio dal quale dipende, ne rimette un esemplare alla ragioneria centrale del Ministero e l'altro alla direzione generale delle carceri.
Art. 836
Art. 836.
Conto giudiziale dei proventi.
Alla fine di ogni esercizio finanziario, o quando nel corso di esso abbia termine la propria gestione, il funzionario compila il conto giudiziale dei proventi delle carceri giudiziarie, da rimettersi al Ministero, munito degli ordinativi di carico indicati nell'art. 834 e delle quietanze di tesoreria che comprovino i versamenti eseguiti.
Art. 837
Art. 837.
Sorveglianza sulle scritture dei proventi.
Quando il servizio dei proventi delle carceri giudiziarie venga disimpegnato dal contabile di uno stabilimento di pena, la sorveglianza delle scritture relative e l'azione di controllo in genere spetta al ragioniere dello stabilimento stesso.
Art. 838
Art. 838.
Materiale mobile.
Il materiale mobile, il vestiario, la biancheria e gli altri oggetti che sono in consegna dell'autorita' dirigente nelle carceri in cui il servizio sia condotto ad economia, devono tenersi in evidenza sullo stesso registro prescritto nell'articolo 852 pei servizi appaltati.
Art. 839
Art. 839.
Inventario del materiale mobile.
Alla fine di ogni esercizio finanziario, o nel corso di esso quando il servizio di fornitura venga appaltato, deve compilarsi l'inventario da trasmettersi al Ministero.
Art. 840
Art. 840.
Contabilita' delle manifatture nelle carceri giudiziarie.
Riguardo ai lavori attivati nelle carceri giudiziarie si applicano le norme stabilite nel regolamento per quelli eseguiti negli stabilimenti penali e nei riformatorii, in quanto dal Ministero si riconosca cio' essere richiesto dall'importanza dei lavori stessi e secondo che questi siano condotti per conto del governo o di committenti.
Art. 841
Art. 841.
Modi diversi di provvedere al mantenimento dei detenuti.
Al servizio del mantenimento dei detenuti, e alla somministrazione di quel che occorre ai vari bisogni delle carceri giudiziarie, puo' provvedersi per appalto, ovvero ad economia, secondo le circostanze e localita', osservando quanto dispone il regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
Puo' anche provvedersi al servizio mediante contratti a licitazione o trattativa privata, o per acquisti diretti o per convenzioni, o accordi scritti o verbali, a diaria fissa per razione o per servizio; ma, in qualunque caso, gli atti o gli accordi devono essere preventivamente approvati dal Ministero.
Sia che il servizio proceda ad economia, sia che venga assicurato per convenzioni o accordi, devono sempre servarsi le norme del capitolato d'appalto in vigore.
Art. 842
Art. 842.
Anticipazione di fondi alle prefetture.
Quando il servizio del mantenimento e' eseguito ad economia, vi si fa fronte mediante anticipazioni di fondi alle prefetture, almeno pei bisogni di due mesi.
Art. 843
Art. 843.
Giustificazione delle spese.
Le spese fatte pel mantenimento ad economia nelle carceri, si giustificano di mese in mese quando i generi si acquistano direttamente. In questo caso il rendiconto deve essere corredato dai documenti seguenti:
a) stato nominativo dei detenuti entrati ed usciti, desunto dal registro di matricola;
b) riassunto dei supplementi di vitto distribuiti, coi relativi certificati sanitari;
c) fatture e quietanze dei fornitori, munite della dichiarazione di presa in carico per gli oggetti da inventariarsi;
d) richieste giornaliere delle somministrazioni, nel caso che si provveda in tutto o in parte al servizio con speciali convenzioni e accordi scritti o verbali;
e) stato nominativo degli agenti di custodia entrati ed usciti dall'infermeria.
Art. 844
Art. 844.
Detenuti presso la pubblica sicurezza e presso i reali carabinieri.
Documentazione dei conti.
Occorrendo somministrazioni di vitto ai detenuti che trovano nelle camere di deposito dipendenti dagli ufficii di pubblica sicurezza o dall'arma dei reali carabinieri, al rendiconto devono unirsi:
a) lo stato nominativo dei detenuti;
b) i buoni o ordinativi per le razioni;
c) le fatture o quietanze del fornitore.
Art. 845
Art. 845.
Riepilogo dei conti.
Tutte le somministrazioni fatte per le carceri della provincia, si riepilogano per cura della prefettura in apposito quadro da rassegnarsi ogni mese al Ministero unitamente alle contabilita' relative.
Art. 846
Art. 846.
Norme per il servizio economico.
Le disposizioni contenute negli articoli dal 581 al 584, primo alinea, 586 e 587 sono applicabili al servizio ad economia delle carceri giudiziarie.
Art. 847
Art. 847.
Sorveglianza sulla contabilita' della dispensa.
Nelle carceri giudiziarie condotte ad economia, quando non siano amministrate dalla direzione di uno stabilimento carcerario, spetta principalmente all'autorita' dirigente la sorveglianza sulla tenuta della contabilita' riguardante la dispensa cui riferiscono gli articoli dal 744 al 747.
Art. 848
Art. 848.
Mantenimento in appalto.
Il servizio di mantenimento degli stabilimenti carcerarii puo' essere dato in appalto, mediante il pagamento di una diaria fissa per ogni giornata di presenza.
Art. 849
Art. 849.
Consegna del materiale e del fabbricato. - Relativi inventarii e verbali.
Il materiale mobile e infisso, esistente negli stabilimenti carcerarii, o introdottovi nel corso dell'appalto, e i locali occorrenti pel disimpegno dei servizii, si danno in consegna all'impresa di fornitura, secondo le condizioni stabilite dal contratto dei servizi appaltati, per comprovarne il passaggio all'assuntore del servizio, compilando gl'inventarii, i verbali e i prospetti seguenti:
a) inventario e verbale di consegna dei locali;
b) elenco delle opere d'innovazione e di miglioramento eseguite dall'appaltatore cessato, per le quali gli compete indennizzo;
c) verbale di consegna delle opere di miglioramento eseguite a carico erariale;
d) inventario e verbale di consegna del materiale mobile agli appaltatori;
e) verbale di consegna del materiale mobile provvisto eccezionalmente a carico erariale;
f) prospetto di confronto del debito e del credito dell'appaltatore cessato verso lo Stato;
g) prospetto di confronto del credito dell'appaltatore cessato verso il subentrato;
h) prospetto di confronto del debito dell'appaltatore subentrato verso lo Stato.
Art. 850
Art. 850.
Richieste per opere di miglioramento ai fabbricati.
Le opere di miglioramento ai fabbricati, eseguite dalle imprese di fornitura con diritto a compenso in fine di appalto, devono giustificarsi mediante la produzione delle richieste coll'indicazione dell'autorizzazione ministeriale, rilasciate dalle autorita' dirigenti degli stabilimenti.
Art. 851
Art. 851.
Compilazione degli inventarii e dei verbali. - Tasse di bollo e registro.
Gli inventarii ed i verbali di consegna si compilano tanto nel caso che l'amministrazione ceda o subentri all'appaltatore, quanto in quello in cui un'impresa subentri ad un'altra.
Gl'inventarii e i verbali sono soggetti alle disposizioni della legge sul bollo e registro e le spese relative sono totalmente a carico delle imprese di fornitura.
Art. 852
Art. 852.
Inventario del materiale mobile.
Il materiale mobile e gli effetti di vestiario in consegna alle imprese di fornitura, si iscrivono a cura delle autorita' dirigenti sul registro inventario.
Art. 853
Art. 853.
Richiesta delle somministrazioni alimentari.
Per le somministrazioni alimentari occorrenti agli stabilimenti carcerarii, si compila giornalmente, in doppio esemplare, la relativa richiesta, e una copia di essa va consegnata all'appaltatore.
Occorrendo durante il giorno qualche nuova somministrazione, si compila con lo stesso modello una richiesta suppletiva.
Per gli agenti di custodia curati nell'infermeria si corrisponde all'appaltatore la diaria stabilita nell'articolo 138 dell'ordinamento del corpo.
Art. 854
Art. 854.
Economie sul vitto e loro conteggio.
Deve essere tenuto il debito conto delle economie sul vitto fornito dall'appaltatore, cioe' delle differenze fra le quantita' dei generi prescritte dal regolamento e quelle effettivamente somministrate, allo scopo di diminuire il credito trimestrale dell'appaltatore stesso, tenendo per base i prezzi delle mercuriali locali.
Art. 855
Art. 855.
Vitto pei detenuti nelle camere di sicurezza.
Le richieste delle razioni di pane e minestra, per i detenuti nelle camere di deposito dipendenti dagli uffici di pubblica sicurezza o dall'arma dei reali carabinieri, si fanno all'appaltatore mediante apposito buono.
Art. 856
Art. 856.
Campioni dei generi alimentari.
Per agevolare le verifiche stabilite dal regolamento, i campioni dei generi vittuarii che, in seguito a contratti, debbono essere provveduti allo stabilimento, si conservano in recipienti regolarmente suggellati, previo verbale, presso gli uffici di direzione, rinnovando periodicamente quelli che possono deteriorarsi.
Art. 857
Art. 857.
Verifica dei generi. Campioni dei generi contestati. - Loro autenticazione.
I generi che i fornitori somministrano allo stabilimento sono giorno per giorno verificati per quantita' e qualita' dall'autorita' dirigente, o da un impiegato di sua dipendenza, e dei risultati di tali verificazioni e' tenuto conto in uno speciale registro.
Sorgendo contestazioni coi fornitori sulle qualita' dei generi da essi somministrati, i campioni di quelli contestati devono, onde ne sia assicurata l'identita', essere chiusi in un pacco o recipiente, suggellato col bollo dell'ufficio e con le firme dell'autorita' dirigente e del fornitore, od in sua contumacia nel caso di non intervento, e indi trasmessi, unitamente al relativo verbale di rifiuto, alla prefettura della provincia per le sue decisioni.
Art. 858
Art. 858.
Richieste all'appaltatore.
Le richieste di materiale mobile, casermaggio, vestiario e biancheria, scorte di viveri e medicinali, si fanno all'appaltatore, con registro a matrice, nella qualita' e quantita' necessaria pei servizi dello stabilimento, ai termini del contratto di fornitura.
Per l'adempimento di ogni provvista e' fissato sempre un termine perentorio da 8 a 15 giorni, secondo i casi.
Questo termine puo' essere abbreviato in caso di evidente urgenza.
Art. 859
Art. 859.
Verbali d'inadempimento.
Di ogni ritardo o inadempimento alle condizioni del contratto deve compilarsi verbale, invitando l'appaltatore ad intervenirvi. Se l'appaltatore non interviene, il verbale e' compilato in sua contumacia e gliene e' rilasciata copia.
Art. 860
Art. 860.
Verificazione semestrale del materiale. - Relativo verbale.
Alla scadenza di ogni semestre l'autorita' dirigente procede, o in via diretta o per mezzo di un suo delegato, all'accertamento di tutto il materiale mobile esistente nello stabilimento o nei magazzini alla sua dipendenza, consegnato all'impresa, e ripartito secondo il relativo stato di servizio, prendendo nota di tale accertamento su verbale, compilato in doppio esemplare, in contraddittorio della impresa stessa, o in sua contumacia, ove questa non intervenga.
Un esemplare del verbale stesso e' inviato alla prefettura nei primi dieci giorni successivi alla scadenza di ogni semestre.
Art. 861
Art. 861.
Riassunto dei verbali di verificazione.
La prefettura riassume tutti i verbali delle carceri della provincia in un prospetto e li rassegna al Ministero.
Art. 862
Art. 862.
Certificati di provenienza.
Al verbale indicato nell'art. 860 devono unirsi i certificati comprovanti la provenienza degli oggetti nuovi dalle manifatture carcerarie rette ad economia nonche' quella degli oggetti usati dallo stabilimento da cui essi sono ceduti.
In quest'ultimo caso basta un certificato della direzione dello stabilimento cedente.
Art. 863
Art. 863.
Bolli di accettazione e di rifiuto.
Ogni oggetto introdotto nello stabilimento, o nei magazzini ad uso dei detenuti, dev'essere munito del bollo di accettazione. Egualmente tutti gli effetti dichiarati fuori uso, o giunti da altre carceri in cattive condizioni, debbono essere marcati con bollo di rifiuto, per evitare che possano porsi in distribuzione.
I bolli di accettazione e di rifiuto devono essere conservati dall'autorita' dirigente, ne' possono darsi in consegna a chicchessia.
Art. 864
Art. 864.
Conti trimestrali delle spese - Loro documentazione.
Delle somme dovute all'appaltatore e' trimestralmente compilato un conto dimostrativo, al quale devono essere uniti, oltre ai documenti indicati alle lettere a, b e d dell'articolo 843:
a) le ricevute delle somme dovute ad ospedali o ad altri stabilimenti sanitari per cura di detenuti fuori carcere;
b) tutti i documenti giustificativi del debito dell'appaltatore per multe, mercedi, spese fatte d'ufficio, manufatti provveduti, e simili.
Le provviste dei manufatti debbono essere giustificate dalle fatture quietanzate, munite di accettazione dell'impresa o dichiarazione di carico in inventario fatto in contumacia, e, per gli oggetti provveduti dall'industria carceraria, da ordinativo di pagamento della prefettura e dichiarazione di commutazione in quietanza, in conto proventi delle manifatture, a favore del contabile dello stabilimento fornitore.
Le multe debbono giustificarsi con la produzione dei verbali; gli acquisti d'ufficio, coi verbali di rifiuto o mancato servizio e con le fatture quietanzate dei fornitori; le mercedi, con uno stato munito di accettazione dell'impresa e di quietanza dell'autorita' dirigente.
Art. 865
Art. 865.
Quadro riepilogativo delle somministrazioni.
L'appaltatore deve presentare trimestralmente, in tre esemplari, un quadro riepilogativo delle somministrazioni fatte nelle carceri della provincia, il quale e' liquidato dalla ragioneria della prefettura.
Art. 866
Art. 866.
Conti per gli stabilimenti penali appaltati.
Per le somministrazioni fatte agli stabilimenti penali, gli appaltatori presentano alla scadenza di ogni trimestre il conto dimostrativo, al quale vanno uniti i documenti indicati nell'articolo 864, eccetto lo stato nominativo dei detenuti entrati ed usciti, il quale e' sostituito da uno stato di controllo del movimento dei condannati.
Art. 867
Art. 867.
Controllo delle contabilita'.
All'autorita' dirigente nelle carceri giudiziarie e al ragioniere negli stabilimenti penali, spetta, rispettivamente, l'azione di controllo sulle contabilita' riguardanti i servizi appaltati.
Art. 868
Art. 868.
Stipendi al personale di amministrazione.
La nota nominativa degli assegni dovuti al personale d'amministrazione si trasmette mensilmente all'intendenza di finanza della provincia, la quale provvede al pagamento in forza di ordini sopra a ruoli di spese fisse emessi dal Ministero.
Art. 869
Art. 869.
Assegni e paghe al personale aggregato e agli agenti di custodia.
La nota nominativa degli assegni dovuti ai cappellani, medici-chirurghi e ai maestri e delle paghe dovute agli agenti di custodia, compilata nel modo prescritto dalle vigenti disposizioni, e' trasmessa mensilmente alla prefettura della provincia, dalla quale si emette un ordine complessivo di pagamento in testa dell'autorita' dirigente lo stabilimento cui appartiene il detto personale.
A quest'ordine deve essere unita la nota nominativa, che l'autorita', cui e' intestato l'ordine di pagamento, deve restituire alla prefettura con le quietanze in prova del pagamento eseguito.
Art. 870
Art. 870.
Ritenute sulle paghe degli agenti.
Prima di corrispondere le paghe agli agenti di custodia, la dirigente autorita' o il ragioniere, prende rispettivamente nota, sopra apposita tabella, delle somme da ritenersi sugli averi dei detti agenti. L'ammontare delle ritenute si conteggia nel modo indicato negli articoli 660, 665 e 667 del regolamento.
Art. 871
Art. 871.
Gratificazioni per residenza in luoghi disagiati. - Pagamento.
Per le gratificazioni agl'impiegati dell'amministrazione addetti a stabilimenti posti in luoghi isolati o malsani, si produce al Ministero, alla scadenza di ogni trimestre di residenza nei luoghi stessi, la tabella dimostrativa del compenso spettante per le occorrenti disposizioni di pagamento.
Art. 872
Art. 872.
Viaggi degli agenti di custodia.
Le norme che regolano i viaggi degli agenti di custodia e delle loro famiglie sono determinate dalle convenzioni vigenti con le societa' esercenti le linee delle strade ferrate e con quelle di navigazione. Per ottenere le riduzioni di prezzo pei viaggi sulle strade ferrate debbono rilasciarsi agli agenti che ne hanno diritto le richieste prescritte, e pei viaggi marittimi quelle del modello stabilito dal regolamento.
Art. 873
Art. 873.
Anticipazione delle indennita' di viaggio. - Conto delle spese per indennita' di viaggio.
Fatto il conteggio delle somme spettanti agli agenti di custodia a titolo d'indennita' di viaggio pei traslochi, le direzioni degli stabilimenti dai quali essi partono devono anticiparne loro l'importo, ritirandone quietanza.
Alla fine di ogni semestre, le direzioni degli stabilimenti carcerari rimettono alla prefettura della rispettiva provincia il conto riepilogativo delle somme anticipate per trasporto degli agenti di custodia, con le relative quietanze, e in base ad essi vengono emessi i mandati di rimborso.
Art. 874
Art. 874.
Spese diverse. - Telegrammi di Stato.
Tutte le altre spese che il Ministero ordina alle direzioni degli stabilimenti carcerari o dei riformatori si giustificano nel modo stabilito dal regolamento, o come venga di volta in volta prescritto.
I conti delle spese per telegrammi di Stato si trasmettono dalle direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori alla fine di ogni semestre alla prefettura della rispettiva provincia, con le relative quietanze e copie dei dispacci stessi per l'emissione del mandato di rimborso.
Art. 875
Art. 875.
Trasporto dei detenuti o ricoverati e dei corpi di reato.
Le contabilita' dei trasporti dei detenuti o ricoverati, e dei corpi di reato, si trasmettono dalle prefetture al Ministero alla fine di ogni trimestre coi modelli seguenti:
a) richiesta di traduzione;
b) conto dei trasporti;
c) riassunto statistico della contabilita' dei trasporti dei detenuti e dei corpi di reato;
d) riassunto statistico della contabilita' dei trasporti dei minorenni.
Art. 876
Art. 876.
Segregazione cellulare continua e notturna negli stabilimenti di prigionia preventiva.
Fino a che gli stabilimenti di prigionia preventiva non siano completamente ordinati, secondo le norme del nuovo codice penale, della legge sulla riforma carceraria, e del presente regolamento, si osserveranno le disposizioni seguenti:
a) per quanto riguarda gl'inquisiti e i condannati che possono scontare la loro pena nelle carceri giudiziarie, la segregazione cellulare continua o la notturna e' regolata, caso per caso, dal pubblico ministero, al quale verra' trasmesso ogni giorno un prospetto dimostrativo della popolazione detenuta nel carcere e delle celle in esso disponibili;
b) per quei detenuti che si mostrino ribelli alla disciplina o altrimenti pericolosi, l'autorita' dirigente provochera' dall'autorita' giudiziaria suddetta l'applicazione della segregazione cellulare continua o della notturna.
Le comunicazioni e richieste di cui sopra, per le carceri mandamentali, vengono fatte al pretore locale.
Quanto alle sezioni penali si osserveranno le disposizioni prescritte per gli stabilimenti penali.
Art. 877
Art. 877.
Segregazione cellulare continua e notturna negli stabilimenti penali pei condannati a pene di maggior durata.
Fino a che gli stabilimenti di pena non siano ordinati, la segregazione cellulare continua o la notturna, secondo la specie o lo stadio della pena, sara' applicata nell'ordine che segue:
a) ai condannati alla pena dell'ergastolo;
b) ai condannati alla reclusione per quindici anni, o piu';
c) ai condannati alla detenzione per quindici anni, o piu';
d) ai condannati all'arresto per un anno, o piu'.
Art. 878
Art. 878.
Segregazione cellulare continua o notturna negli stabilimenti penali pei condannati a pene di minore durata.
Pei condannati a pene di durata minore di quella indicata nell'articolo precedente, la segregazione cellulare continua o la notturna dovra' rispettivamente applicarsi a misura che si abbiano posti disponibili, dando la precedenza ai condannati a pena di maggior durata, ai recidivi, ai ribelli alla disciplina o altrimenti pericolosi.
Art. 879
Art. 879.
Assegnazione dei condannati attuali agli stabilimenti di pena.
Pei condannati che, all'attuazione del regolamento, si trovino nelle carceri giudiziarie in attesa d'invio alla loro legale destinazione, si osserveranno le norme degli articoli 412 al 415.
Tanto i condannati predetti, quanto gli altri posteriormente condannati al loro giungere in uno stabilimento di pena, che non sia completamente ordinato a norma del nuovo codice penale, vengono assoggettati a un periodo di isolamento in cella di osservazione, la cui durata sara' di trenta giorni pei condannati all'ergastolo, di venti pei condannati alla reclusione, di dieci pei condannati alla detenzione.
Art. 880
Art. 880.
Assegnazione alle case penali intermedie dei condannati alla reclusione.
I condannati alla reclusione per una durata superiore ai cinque anni, che all'attuazione del regolamento si trovino nelle carceri giudiziarie e vi abbiano scontato non meno dei tre quarti della loro pena, possono essere assegnati alle case di pena intermedie, agricole o industriali, quando siano di buona condotta e non abbiano riportata da un anno una punizione superiore alla cella a pane ed acqua per piu' di dieci giorni e da sei mesi una punizione superiore all'ammonizione.
Questa assegnazione e' fatta previa deliberazione motivata del consiglio di disciplina dello stabilimento, colle norme stabilite dal regolamento pel consiglio di sorveglianza, e sempre che concorrano le altre condizioni prescritte nell'articolo 14 del vigente codice penale.
Art. 881
Art. 881.
Passaggio alle case di pena intermedie dei condannati alla reclusione, secondo le leggi anteriori.
Possono essere proposti pel passaggio alle case di pena agricole e industriali, colle norme stabilite dagli articoli 452 a 458, i condannati alla reclusione che sono negli stabilimenti penali non ancora ordinati secondo le disposizioni dell'articolo 890, ove abbiano espiato i due terzi della pena, e non meno di tre anni, ed abbiano gli altri requisiti indicati nel precedente articolo 880.
Art. 882
Art. 882.
Condannati attualmente addetti ai lavori all'aperto o alle colonie penali.
I condannati a pena temporanea, attualmente addetti al lavoro all'aperto o alle colonie penali, saranno considerati come appartenenti alle case di pena intermedie, agricole o industriali, e godranno dei vantaggi consentiti, dal regolamento, fino a che per la loro condotta non si rendano immeritevoli di tale beneficio.
Art. 883
Art. 883.
Disposizioni relative ai condannati alla custodia.
Ai condannati alla custodia, secondo le leggi anteriori, sono applicate le disposizioni degli articoli 482 e 483 del regolamento.
Art. 884
Art. 884.
Passaggio dei condannati alle case penali di rigore.
I condannati secondo le leggi anteriori, cui fu commutata la pena nell'ergastolo o nella reclusione, e che trovansi nelle condizioni previste dall'articolo 344, potranno essere inviati alle case penali di rigore, indicate nel primo capoverso dell'articolo 459 del regolamento, ancorche' non abbiano scontato il primo periodo di segregazione cellulare continua.
Art. 885
Art. 885.
Catene pei condannati ai lavori forzati.
A favore dei condannati ai lavori forzati che scontano la pena nel modo indicato nell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice penale, e' soppresso l'incatenamento in coppia, stabilito dall'articolo 21 del regolamento disciplinare 7 marzo 1878; e le catene indicate nell'articolo 22 del regolamento stesso sono limitate a quelle prescritte per la prima e la seconda categoria.
All'attuazione delle disposizioni di cui sopra, si ritengono quali appartenenti alla prima categoria tutti i condannati che vi sono ascritti e quelli che abbiano da scontare meno di dieci anni di pena, e alla seconda tutti gli altri che abbiano da scontare una pena maggiore.
Il successivo passaggio di questi ultimi alla prima categoria seguira' colle norme attualmente in vigore.
Art. 886
Art. 886.
Debito verso il soppresso deconto vestiario.
I condannati ai lavori forzati che all'attuazione del presente regolamento si trovino tuttora in debito verso il soppresso deconto vestiario, continueranno ad estinguerlo mediante rilascio di un quarto del rispettivo fondo di lavoro.
Queste somme saranno versate ai proventi della casa.
Art. 887
Art. 887.
Disposizioni pei condannati alla relegazione ed al carcere.
Pei condannati alla relegazione ed al carcere, sono mantenute in vigore le disposizioni dei regolamenti approvati coi regi decreti 13 gennaio e 28 agosto 1862, sia per quanto riguarda il trattamento disciplinare, sia per quanto riflette la gratificazione loro assegnata, e il fondo di sussidio stabilito dagli articoli 12 e 13 di quest'ultimo.
Art. 888
Art. 888.
Liberazione condizionale pei condannati ai lavori forzati a tempo e alla reclusione. Norme per ottenerla.
Possono, a loro istanza, ottenere la liberazione condizionale, colle norme stabilite dagli articoli 380 ultimo capoverso, 499 e 502 del regolamento, e salvo le eccezioni indicate dall'articolo 16 del codice penale, i condannati ai lavori forzati a tempo, alla casa di forza e alla reclusione (secondo le leggi anteriori) per un tempo superiore ai cinque anni, qualora abbiano scontato i quattro quinti della pena, abbiano tenuto tale condotta da far presumere il loro ravvedimento, non abbiano da un anno riportato punizioni superiori all'ammonizione, e sempre che il rimanente della pena non superi i tre anni.
Nel calcolo del tempo della pena, pei condannati suddetti, il consiglio di sorveglianza o di disciplina, puo' anche tener conto, in tutto o in parte, del carcere preventivo sofferto.
Art. 889
Art. 889.
Applicazione graduale delle nuove disposizioni.
Le disposizioni concernenti il vitto ordinario, le mercedi, l'acquisto di sopravitto ed altro, contenute negli articoli 268, 287, 366, 367, 382, 506, 519, 520, 521, 532 e 545 saranno estese agli stabilimenti designati volta per volta con decreto ministeriale.
Art. 890
Art. 890.
Attuazione del regolamento negli stabilimenti carcerarii.
Con decreto ministeriale saranno, volta per volta, designati gli stabilimenti carcerarii nei quali il presente regolamento debba avere piena ed intera esecuzione.
Art. 891
Art. 891.
Abrogazione di disposizioni anteriori.
Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori in quanto siano contrarie al presente regolamento.
Roma, 1° febbraio 1891.
Visto d'ordine di S. M.
ministro dell'interno
F. CRISPI.
art. 210
Art. 210.
Arresti in sala di disciplina. - Mancanze per le quali sono inflitti.
Si infliggono gli arresti in sala di disciplina al recidivo per la seconda volta nelle infrazioni indicate nell'art. 208; al recidivo in quelle indicate nell'articolo precedente; a chi commette queste ultime infrazioni con circostanze aggravanti; e a chi per la prima volta incorre nelle infrazioni seguenti:
a) rivelare ad estranei cose relative al servizio;
b) comunicare ai detenuti o ricoverati i nomi delle persone che abbiano fatto rapporto contro di loro;
c) motteggiare o ingiuriare i detenuti o ricoverati;
d) trascurare di sorvegliare i detenuti scrivanelli, capi e sottocapi d'arte e infermieri, in modo da rendere possibili gravi abusi per parte degli stessi;
e) procurare, senza autorizzazione, viveri, bevande, libri od altro ai detenuti o ricoverati;
f) riferire ai detenuti qualsiasi notizia concernente la loro causa;
g) occultare le infrazioni dei detenuti o ricoverati;
h) giuocare nell'interno dello stabilimento;
i) ubriacarsi;
l) mancare in un anno due volte all'appello, ove cio' non costituisca recidiva;
m) addormentarsi in servizio o mostrare in qualunque altro modo pigrizia, negligenza e trascuranza;
n) tenere contegno o tresche scandalose;
o) violare gli arresti semplici, ossia la privazione dell'uscita dallo stabilimento;
p) far reclami indebiti, riconosciuti infondati o tardivi;
q) insinuare il malcontento fra i compagni.
Regolamento-Tabella A
TABELLA A.
Art. 506. del Regolamento generale.
TABELLA indicativa e dimostrativa delle qualita' e quantita' dei generi che compongono le singole razioni di vitto pei detenuti sani.
Parte di provvedimento in formato grafico
(Tabella pubblicata nella Raccolta Ufficiale - anno 1891 - Volume Secondo)
Regolamento-Tabella B
TABELLA B.
Art. 506. del regolamento generale.
TABELLA indicativa e dimostrativa delle qualita' e quantita' dei generi che compongono le singole razioni pei diversi trattamenti costituenti il vitto dietetico dei detenuti e ricoverati negli stabilimenti carcerarii e nei riformatori governativi.
Parte di provvedimento in formato grafico
(Tabella pubblicata nella Raccolta Ufficiale - anno 1891 - Volume Secondo)
Regolamento-Tabella C
TABELLA C.
Art. 506. del regolamento generale.
TABELLA dei generi vendibili nella dispensa del sopravitto negli stabilimenti carcerarii e nei riformatorii governativi, e norme relative.
Parte di provvedimento in formato grafico
(Tabella pubblicata nella Raccolta Ufficiale - anno 1891 - Volume Secondo)
Regolamento-Tabella D
TABELLA D.
Art. 506. del Regolamento generale.
TABELLA indicativa e dimostrativa delle qualita' e quantita' dei generi che compongono le singole razioni di vitto pei minorenni sani nei Riformatorii governativi.
Parte di provvedimento in formato grafico
(Tabella pubblicata nella Raccolta Ufficiale - anno 1891 - Volume Secondo)
Regolamento-Tabella E
TABELLA E.
Articolo 532 del Regolamento generale.
ELENCO dei medicinali per gli stabilimenti carcerarii e pei riformatorii governativi.
Parte di provvedimento in formato grafico
(Tabella pubblicata nella Raccolta Ufficiale - anno 1891 - Volume Secondo)
Regolamento-Tabella F
TABELLA F.
Art. 533. del regolamento generale.
TABELLA specificativa degli oggetti da camera e da letto pei detenuti e ricoverati sani ed infermi negli stabilimenti carcerari e nei riformatorii governativi.
Parte di provvedimento in formato grafico
(Tabella pubblicata nella Raccolta Ufficiale - anno 1891 - Volume Secondo)
Regolamento-Tabella G
TABELLA G.
Art. 545. del Regolamento generale.
((Vestiario dei detenuti. Tabella specificativa degli oggetti di vestiario, di biancheria e degli utensili ad uso personale dei detenuti. Parte di provvedimento in formato grafico Tabella G. ANNOTAZIONI. 1. Il condannato, al suo ingresso nello Stabilimento o nella Sezione penale, riceve il corredo stabilito nella colonna 5 della tabella G ed e' responsabile verso l'Amministrazione che ogni oggetto abbia la durata prescritta dalla colonna 4 della tabella medesima. Lo stesso vestiario e' distribuito ai detenuti inquisiti ed ai condannati a pena minore di un anno sprovvisti di abiti propri o che li abbiano ridotti in condizione di assoluta inservibilita'. 2. Il corredo e' personale e stabile; ma possono distribuirsi ai detenuti effetti usati, purche' debitamente ripuliti e per la durata di cui siano riconosciuti suscettibili. 3. I condannati tengono seco gli oggetti che indossano a seconda della stagione, e lasciano gli altri in apposito riparto del casellario, ove, a cura del Contabile, devono essere custoditi e bene conservati. 4. Il tempo di vestire gli abiti da estate e da inverno, e' determinato dal Direttore dillo Stabilimento, dopo aver sentito l'avviso del medico-chirurgo. 5. Il vestiario di lana e quello di tela pei condannati sono a righe irregolari bianche e nocciuola. La cravatta e' tutta color nocciuola ed il fazzoletto e' di color nocciuola e bianco a croce. 6. Il vestiario di mezza lana per le condannate e' per disegno e colore della stoffa uguale a quello degli uomini. Lo stesso e' per quello di cotone e di tela. Le calze sono di color nocciuola. 7. Il colore della prima fascia dei berretti e del colletto della giubba o camicione degli uomini, quello delle cuffie per le donne e quello della stoffa per i numeri di matricola serve di segno distintivo delle pene. Per l'ergastolo questo distintivo e' nero, per la reclusione verde, per la detenzione rosso e per l'arresto dello stesso colore della stoffa. 8. La scodella ed i recipienti per l'acqua, vino od altri liquidi, sono di terra cotta od altra materia, conformi al modello approvato dal Ministero. Roma, addi' 17 dicembre 1891. Visto, d'ordine di S. M. Il Ministro dell'Interno. G. Nicotera.))
Regolamento-Tabella H
TABELLA H.
Art. 545. del regolamento generale.
Vestiario dei ricoverati nei riformatorii governativi
TABELLA specificativa degli oggetti di vestiario, di biancheria, e degli utensili ad uso dei ricoverati.
Parte di provvedimento in formato grafico
(Tabella pubblicata nella Raccolta Ufficiale - anno 1891 - Volume Secondo)
Regolamento-Prospetto
PROSPETTO dimostrativo del modo d'espiazione delle pene temporanee.
Parte di provvedimento in formato grafico
(Prospetto pubblicato nella Raccolta Ufficiale - anno 1891 - Volume Secondo)