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Che approva il regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno. (091U0260)

Art. 320


Art. 320.

((Per la corrispondenza epistolare, i detenuti possono adoperare foglietti e buste di tipo comune e scrivere non piu' di un foglietto per ogni lettera. Ad essi e' vietato di servirsi di parole convenzionali o non intelligibili, di usare un linguaggio meno che corretto e rispettoso verso chicchessia, di fare allusioni o dare giudizi sull'andamento del servizio interno o sul personale dello stabilimento, di occuparsi, insomma, di cose che non riguardino strettamente affari personali o di famiglia)).