N NORME. red.it

Che approva il regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno. (091U0260)

Art. 310


Art. 310.

Divieto di entrare armati negli stabilimenti e di portare viveri, ecc.

I visitatori non possono entrare armati nello stabilimento; ne' possono portarvi bevande o commestibili, salvo il permesso della competente autorita' dirigente pei ricoverati e giudiziaria per gli inquisiti.