Che approva il regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno. (091U0260)
Art. 310
Art. 310.
Divieto di entrare armati negli stabilimenti e di portare viveri, ecc.
I visitatori non possono entrare armati nello stabilimento; ne' possono portarvi bevande o commestibili, salvo il permesso della competente autorita' dirigente pei ricoverati e giudiziaria per gli inquisiti.