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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009. (12G0020)

Accordo-Allegato 2


Allegato 2

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISPONIBILITA' DEI DIRITTI

SEZIONE 1

Proprieta' e controllo delle compagnie aeree di entrambe le parti 1. Fatto salvo l'articolo 4 (Investimenti), e' consentito ai cittadini di una parte, su base di reciprocita', detenere la proprieta' di compagnie aeree dell'altra parte, nella misura in cui cio' sia permesso dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali del Canada in materia di investimenti esteri nelle compagnie aeree.
2. Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (Designazione, autorizzazione e revoca) e l'articolo 4 (Investimenti) dell'accordo, in relazione alla proprieta' e al controllo delle compagnie aeree, anziche' l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (Designazione, autorizzazione e revoca), si applicano le seguenti disposizioni fino a quando le disposizioni legislative e regolamentari di cui alla sezione 2, paragrafo 2, lettere c) e d), del presente allegato non stabiliscano altrimenti:
"nel caso di una compagnia aerea del Canada la proprieta' sostanziale e il controllo effettivo di tale compagnia appartengono a cittadini del Canada, la compagnia ha ottenuto la licenza come compagnia aerea canadese e ha la sede di attivita' principale in Canada; nel caso di una compagnia aerea di uno Stato membro, la proprieta' sostanziale e il controllo effettivo di tale compagnia appartengono a cittadini degli Stati membri, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia o della Svizzera, la compagnia ha ottenuto la licenza come compagnia aerea comunitaria e ha la sede di attivita' principale in uno Stato membro".

SEZIONE 2

Progressiva disponibilita' dei diritti di traffico
1. Nell'esercitare i diritti di traffico di cui al paragrafo 2 della presente sezione, le compagnie aeree delle parti godono delle facilitazioni operative consentite dal paragrafo 2 dell'allegato 1.
2. Fatti salvi i diritti di traffico di cui all'allegato 1 del presente accordo:
a) quando le disposizioni legislative e regolamentari di entrambe le parti consentono a cittadini dell'altra parte di detenere e controllare fino al 25% dei diritti di voto delle loro compagnie aeree, si applicano i seguenti diritti:
i) per i servizi misti per passeggeri e i servizi tutto-merci, per le compagnie aeree canadesi, il diritto di fornire servizi di trasporto aereo internazionale tra qualsiasi punto in Canada e qualsiasi punto negli Stati membri; per le compagnie aeree comunitarie, il diritto di fornire servizi di trasporto aereo tra qualsiasi punto negli Stati membri e qualsiasi punto in Canada. Inoltre, per i servizi misti per passeggeri e i servizi tutto-merci, per le compagnie aeree di una parte, il diritto di fornire servizi di trasporto aereo internazionale da e per punti situati in paesi terzi passando per un qualsiasi punto nel territorio di tale parte, con o senza cambiamento di aeromobile o di numero di volo, e di offrire e pubblicizzare tali servizi al pubblico come servizi diretti;
ii) per i servizi tutto-merci, per le compagnie aeree di entrambe le parti, il diritto di fornire servizi di trasporto aereo internazionale tra il territorio dell'altra parte e punti situati in paesi terzi in combinazione con servizi tra punti nel proprio territorio e punti nel territorio dell'altra parte;
iii) per i servizi misti per passeggeri e i servizi tutto - merci, per le compagnie aeree di entrambe le parti, i diritti operativi stabiliti dagli accordi bilaterali sui trasporti aerei conclusi tra il Canada e gli Stati membri elencati alla sezione I dell'allegato 3, e i diritti operativi figuranti in intese che erano applicate tra il Canada e i singoli Stati membri, come indicato alla sezione 2 dell'allegato 3. In relazione a diritti che vanno oltre quelli della quinta liberta', di cui al presente punto, non si applicano piu' i limiti diversi da quelli geografici ne' i limiti relativi al numero di punti e a determinate frequenze; e
iv) per garantire maggiore certezza, i diritti di cui ai precedenti punti i) e ii) possono essere esercitati nei casi in cui, alla data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore del presente accordo, non esistano accordi o intese bilaterali, o qualora i diritti contenuti in un accordo e immediatamente disponibili prima dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore del presente accordo siano piu' restrittivi dei diritti di cui ai punti i) e ii);
b) quando le disposizioni legislative e regolamentari di entrambe le parti consentono a cittadini dell'altra parte di detenere e controllare fino al 49% dei diritti di voto delle loro compagnie aeree, in aggiunta a quanto stabilito al paragrafo 2, lettera a), si applicano i seguenti diritti:
i) per i servizi misti per passeggeri, per le compagnie aeree di entrambe le parti, i diritti di quinta liberta' sono disponibili in tutti i punti intermedi e, per le compagnie aeree canadesi, tra qualsiasi punto degli Stati membri e qualsiasi punto in altri Stati membri, purche', nel caso delle compagnie aeree canadesi, i servizi includano un punto in Canada e, nel caso delle compagnie aeree comunitarie, i servizi includano un punto in uno qualsiasi degli Stati membri;
ii) per i servizi misti per passeggeri, per le compagnie aeree del Canada, i diritti di quinta liberta' sono disponibili tra qualsiasi punto negli Stati membri e qualsiasi punto in Marocco, Svizzera, nello Spazio economico europeo e nei paesi membri dello Spazio aereo comune europeo; e,
iii) per i servizi tutto-merci, per le compagnie aeree di una parte, il diritto, senza che sia necessario servire un punto nel territorio di tale parte, di fornire servizi di trasporto aereo internazionale tra punti nel territorio dell'altra parte e punti situati in paesi terzi;
c) quando le disposizioni legislative e regolamentari di entrambe le parti consentono a cittadini dell'altra parte di stabilire una compagnia aerea sui loro territori per effettuare servizi aerei domestici e internazionali, e in ottemperanza all'articolo 17, paragrafi 5, 6, lettera e) e 9 (Comitato misto) del presente accordo, in aggiunta a quanto stabilito al paragrafo 2, lettere a) e b), si applicano i seguenti diritti:
i) per i servizi misti per passeggeri, per le compagnie aeree di entrambe le parti, i diritti di quinta liberta' sono disponibili per tutti i punti situati oltre senza limitazioni di frequenza;
d) quando le disposizioni legislative e regolamentari di entrambe le parti consentono a cittadini dell'altra parte di detenere e controllare integralmente loro compagnie aeree e entrambe le parti consentono una piena applicazione dell'allegato 1, in ottemperanza all'articolo 17, paragrafi 5, 6, lettera e) e 9 (Comitato misto) del presente accordo, e dopo che le parti ne abbiano dato conferma secondo le rispettive procedure, le disposizioni dell'allegato 2 cessano di essere applicate e si applica l'allegato 1.