Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009. (12G0020)
Art. 13
ARTICOLO 13
Contesto commerciale
1. Ciascuna parte accorda alle compagnie aeree dell'altra parte eque e pari opportunita' per la fornitura di servizi di trasporto aereo di cui al presente accordo.
Capacita'
2. Ciascuna parte accorda alle compagnie aeree dell'altra parte la facolta' di determinare la frequenza e la capacita' dei servizi di trasporto aereo che essa offre nell'ambito del presente accordo in base a considerazioni commerciali di mercato. Nessuna parte limita unilateralmente il volume del traffico, la frequenza o la regolarita' del servizio, ne' il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle compagnie aeree dell'altra parte, ne' impone la comunicazione di orari, programmi di voli charter o piani operativi da parte delle compagnie aeree dell'altra parte, salvo che per motivi tecnici, operativi o ambientali (qualita' dell'aria a livello locale e inquinamento sonoro) a condizioni uniformi in coerenza con l'articolo 15 della convenzione.
Code-sharing
3. a) Fatte salve le disposizioni regolamentari normalmente applicate a tali operazioni da ciascuna parte, qualsiasi compagnia aerea dell'altra parte puo' avviare accordi di cooperazione finalizzati a:
i) offrire i propri servizi aerei sulle rotte specificate vendendo titoli di trasporto con il proprio codice su voli gestiti da qualsiasi compagnia aerea del Canada o degli Stati membri e/o di qualsiasi paese terzo; e/o da un'impresa di trasporto di superficie marittimo o terrestre di qualsiasi paese;
ii) effettuare servizi di trasporto con il codice di qualsiasi altra compagnia aerea, qualora tale compagnia sia stata autorizzata dalle autorita' aeronautiche di una parte a vendere servizi di trasporto con il proprio codice su voli gestiti da qualsiasi compagnia aerea di una parte.
b) Una parte puo' chiedere a tutte le compagnie aeree che partecipano ad accordi di code-sharing di detenere le opportune abilitazioni per l'esercizio delle rotte interessate.
c) Una parte non ritira l'autorizzazione ai servizi di code-sharing di cui al paragrafo 3, lettera a), punto i), del presente articolo in base al fatto che la compagnia aerea che gestisce l'aeromobile non ha il diritto di effettuare trasporto aereo con il codice di altre compagnie aeree.
d) Le parti chiedono a tutte le compagnie aeree che partecipano ad accordi di code-sharing di garantire che i passeggeri siano pienamente informati dell'identita' dell'operatore e del modo di trasporto per ciascun segmento del viaggio.
Assistenza a terra
4. Ciascuna parte consente alle compagnie aeree dell'altra parte quando operano sul suo territorio:
a) di effettuare, su una base di reciprocita', i propri servizi di assistenza a terra sul suo territorio e, a loro scelta, di avvalersi dei servizi di assistenza a terra forniti in tutto o in parte da qualsiasi societa' autorizzata a tal fine dalle autorita' competenti; e
b) di fornire servizi di assistenza a terra per altre compagnie aeree che operano nello stesso aeroporto, se autorizzate e se tale attivita' e' conforme alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
5. L'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4, lettere a) e b) del presente articolo, e' soggetto esclusivamente a vincoli fisici o operativi derivanti soprattutto da considerazioni di sicurezza aeroportuale. Ogni vincolo deve essere applicato in maniera uniforme e secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni piu' favorevoli applicate a qualunque altra compagnia aerea di qualsiasi paese che offra analoghi servizi di trasporto aereo internazionale nel momento in cui i vincoli sono imposti.
Rappresentanti delle compagnie aeree
6. Ciascuna parte consente:
a) alle compagnie aeree dell'altra parte, su base di reciprocita', di inviare e di mantenere sul proprio territorio i loro rappresentanti e il personale dirigente, amministrativo, tecnico, operativo, o altro personale specializzato, necessario per la fornitura dei loro servizi;
b) alle compagnie aeree dell'altra parte, e a discrezione di queste ultime, di soddisfare le esigenze di organico mediante personale proprio o avvalendosi dei servizi di qualsiasi altra organizzazione, societa' o compagnia aerea operante sul suo territorio e autorizzata a fornire tali servizi per conto di altre compagnie aeree; e
c) alle compagnie aeree dell'altra parte di stabilire uffici nel proprio territorio ai fini della promozione e della vendita di trasporto aereo e di attivita' connesse.
7. Ciascuna parte esige che i rappresentanti e il personale delle compagnie aeree dell'altra parte siano soggetti alle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Conformemente a tali disposizioni:
a) ciascuna parte rilascia, sollecitamente, i necessari permessi di lavoro e di soggiorno, o documenti analoghi, ai rappresentanti e al personale di cui al paragrafo 6 del presente articolo; e
b) ciascuna parte facilita e accelera l'approvazione delle eventuali domande di permesso di lavoro per il personale incaricato di compiti temporanei di durata non superiore a novanta (90) giorni.
Vendita, spese in loco e trasferimento di fondi
8. Ciascuna parte consente alle compagnie aeree dell'altra parte:
a) di provvedere alla vendita dei servizi di trasporto aereo sul proprio territorio direttamente o, a discrezione delle compagnie aeree, mediante propri agenti e di vendere tali servizi nella valuta locale o, a discrezione delle compagnie aeree, in valute liberamente convertibili di altri paesi; a chiunque e' consentito inoltre di acquistare tali servizi di trasporto in valute accettate da tali compagnie aeree;
b) di pagare le spese effettuate sul proprio territorio, compreso l'acquisto di carburante, in valuta locale o, a discrezione delle compagnie aeree, in valute liberamente convertibili; e
c) di convertire e trasferire all'estero, su richiesta, i fondi provenienti dal normale svolgimento delle loro attivita'. La conversione e la rimessa di tali somme sono consentite senza restrizioni o ritardi, al tasso di cambio di mercato delle valute estere applicabile ai pagamenti correnti in vigore al momento della presentazione della domanda di rimessa, e non sono soggette a nessun onere, ad eccezione delle normali commissioni prelevate dalle banche per tali transazioni.
Servizi intermodali
9. Ciascuna parte consente alle compagnie aeree che effettuano:
a) servizi misti per passeggeri, di utilizzare i trasporti di superficie terrestri o marittimi in combinazione con i trasporti aerei. Le compagnie aeree possono scegliere di affidare l'esecuzione di tali trasporti a trasportatori di superficie, mediante accordi con questi ultimi, o di effettuare tali trasporti in proprio;
b) servizi merci, di utilizzare senza restrizioni, in connessione con i servizi di trasporto aereo, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie terrestre o marittimo da o verso qualsiasi punto situato nel territorio delle parti o in paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di infrastrutture doganali e compreso, laddove applicabile, il trasporto di merci soggette a custodia o controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili; di avere accesso alle formalita' e ai controlli doganali e alle infrastrutture degli aeroporti per le merci, siano esse trasportate per via aerea o per via di superficie; e di scegliere di effettuare esse stesse il trasporto di superficie delle merci, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari nazionali che disciplinano tale trasporto, ovvero di affidarne l'esecuzione ad altri trasportatori di superficie, mediante accordi con questi ultimi, compreso il trasporto di superficie effettuato da compagnie aeree di qualsiasi altro paese; e
c) servizi intermodali, di offrire a un prezzo unico comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, sempre che i passeggeri e i trasportatori siano correttamente informati circa le caratteristiche di tale trasporto.
Prezzi
10. Le parti consentono alle compagnie aeree di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e equa concorrenza. Nessuna parte intraprende azioni unilaterali contro l'introduzione o il mantenimento di un prezzo per il trasporto internazionale proveniente da o verso il proprio territorio.
11. Le parti non esigono che i prezzi siano depositati presso le autorita' aeronautiche.
12. Le parti consentono alle autorita' aeronautiche di discutere di questioni quali, tra l'altro, il carattere iniquo, irragionevole e discriminatorio dei prezzi.
Sistemi telematici di prenotazione
13. In relazione ai sistemi telematici di prenotazione le parti applicano sul proprio territorio, su base equa e non discriminatoria, le rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
Affiliazione commerciale (franchising) e impiego del marchio (branding)
14. Le compagnie aeree di ciascuna parte possono fornire i servizi aerei di cui al presente accordo sulla base di accordi di affiliazione commerciale (franchising) o di impiego del marchio (branding) con societa', comprese le compagnie aeree, a condizione che le compagnie che forniscono i servizi aerei dispongano delle opportune abilitazioni all'esercizio delle rotte e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in loco e subordinatamente all'approvazione delle autorita' aeronautiche.
Noleggio di aereo con equipaggio (wet leasing)
15. Ai fini della fornitura dei servizi aerei di cui al presente accordo, e a condizione che la compagnia aerea che fornisce tali servizi e l'operatore dell'aeromobile dispongano delle pertinenti autorizzazioni, le compagnie aeree delle parti possono prestare i servizi aerei di cui al presente accordo utilizzando aeromobili e equipaggi forniti da altre compagnie aeree, anche di altri paesi, subordinatamente all'approvazione della autorita' aeronautiche. Ai fini del presente paragrafo le compagnie aeree che gestiscono l'aeromobile non sono tenute ad avere l'abilitazione all'esercizio delle rotte soggiacenti.
Charter/Voli non di linea
16. Le disposizioni degli articoli 4 (Investimenti), 5 (Applicazione della legislazione), 6 (Sicurezza dell'aviazione civile), 7 (Protezione dell'aviazione civile), 8 (Dazi doganali, tasse e oneri), 9 (Statistiche), 10 (Interessi dei consumatori), 11 (Disponibilita' di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea), 12 (Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea), 13 (Contesto commerciale), 14 (Condizioni di concorrenza), 15 (Gestione del traffico aereo), 17 (Comitato misto), 18 (Ambiente) del presente accordo si applicano anche ai voli charter e ad altri voli non di linea effettuati da vettori aerei di una parte in partenza o in provenienza dal territorio dell'altra parte.
17. Una volta ricevuta la domanda di un vettore aereo che intende effettuare voli charter e altri voli non di linea, le parti rilasciano quanto piu' sollecitamente possibile le autorizzazioni e i permessi richiesti.