Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009. (12G0020)
Art. 21
ARTICOLO 21
Composizione delle controversie
1. In caso di controversie in materia di interpretazione o applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a risolverle in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di comitato misto. Tali consultazioni sono avviate quanto prima possibile e, fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 4, entro un termine non superiore a 30 giorni dalla data in cui una parte riceve richiesta scritta in tal senso dall'altra parte, recante riferimento al presente articolo, salvo se deciso altrimenti dalle parti stesse.
2. Se la controversia non e' risolta entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di avviare consultazioni formali, una decisione puo' essere demandata a una persona o organismo indicati consensualmente dalle parti. Qualora le parti non si accordino in tal senso, la controversia e' sottoposta, a richiesta di una parte, alla decisione di un tribunale composto da un collegio di tre arbitri in conformita' della procedura descritta di seguito.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna parte deve nominare un arbitro indipendente. Il terzo arbitro viene nominato entro un ulteriore termine di 45 giorni di comune accordo dai due arbitri nominati dalle parti. Se una delle parti non procede alla nomina dell'arbitro entro il termine specificato, o se il terzo arbitro non e' nominato entro il termine specificato, le parti possono chiedere al presidente del consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale di nominare, a seconda dei casi, uno o piu' arbitri. Se il presidente e' della stessa nazionalita' di una delle parti, gli arbitri sono nominati dal primo vicepresidente che non abbia un'incompatibilita' in tal senso. In ogni caso il terzo arbitro deve avere la nazionalita' di uno Stato terzo, agisce come presidente del tribunale e determina il luogo in cui si tiene l'arbitrato.
4. Il tribunale stabilisce le proprie regole procedurali e il calendario dei procedimenti.
5. A richiesta di una delle parti il tribunale puo' ordinare all'altra parte di adottare provvedimenti correttivi provvisori in attesa della decisione definitiva del tribunale.
6. Il tribunale procura di rendere un lodo scritto entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato. La decisione del tribunale e' presa a maggioranza dei voti.
7. Se il tribunale stabilisce che e' stata commessa una violazione del presente accordo e se la parte responsabile non prende le misure correttive necessarie o non raggiunge un accordo con la controparte in merito a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 30 giorni dalla notifica della decisione del tribunale, l'altra parte puo' sospendere l'applicazione di vantaggi comparabili, derivanti dal presente accordo, fino al momento in cui la controversia non sia stata risolta.
8. Le spese del tribunale sono suddivise equamente tra le parti in causa.
9. Ai fini del presente articolo la Comunita' europea e gli Stati membri agiscono congiuntamente.