Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009. (12G0020)
Art. 26
ARTICOLO 26
Relazioni con altri accordi
1. Se le parti diventano parti di un accordo multilaterale o approvano una decisione adottata dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale o da un'altra organizzazione internazionale intergovernativa che contempli materie disciplinate dal presente accordo, queste si consultano in sede di comitato misto allo scopo di determinare in che misura le disposizioni dell'accordo multilaterale o della decisione incidano sul presente accordo e se quest'ultimo debba essere riveduto per tener conto di tali sviluppi.
2. Nel periodo di applicazione provvisoria di cui all'articolo 23, paragrafo 2 (Entrata in vigore e applicazione provvisoria) del presente accordo, sono sospesi gli accordi bilaterali riportati nell'allegato 3 del presente accordo, fatto salvo quanto previsto all'allegato 2 del presente accordo. All'atto dell'entrata in vigore a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del presente accordo, quest'ultimo sostituisce le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali riportati nell'allegato 3 del presente accordo, fatto salvo quanto previsto all'allegato 2 dello stesso.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
FATTO in duplice esemplare a Bruxelles, addi' diciassette dicembre 2009 in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico