Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009. (12G0020)
Art. 23
ARTICOLO 23
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data dell'ultima nota diplomatica in cui le parti confermano l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Ai fini di tale scambio di note la Comunita' europea e i suoi Stati membri designano il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Canada consegna al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea la nota o le note diplomatiche dirette alla Comunita' europea e ai suoi Stati membri e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea consegna al Canada le note diplomatiche della Comunita' europea e dei suoi Stati membri. La nota o le note diplomatiche della Comunita' europea e dei suoi Stati membri contengono la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo conformemente alle disposizioni di diritto interno delle parti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima nota con la quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle pertinenti procedure interne necessarie all'applicazione provvisoria del presente accordo.