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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009. (12G0020)

Art. 1


ACCORDO
SUI TRASPORTI AEREI TRA IL CANADA E
LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI


INDICE


ARTICOLO TITOLO


1 Titoli e definizioni

2 Concessione di diritti

3 Designazione, autorizzazione e revoca
4 Investimenti

5 Applicazione della legislazione

6 Sicurezza dell'aviazione civile

7 Protezione dell'aviazione civile

8 Dazi doganali, tasse e oneri

9 Statistiche

10 Interessi dei consumatori

11 Disponibilita' di aeroporti e di infrastrutture e
servizi per la navigazione aerea
12 Oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea
13 Contesto commerciale

14 Condizioni di concorrenza

15 Gestione del traffico aereo

16 Proroga della validita' delle
designazioni e autorizzazioni

17 Comitato misto

18 Ambiente

19 Questioni occupazionali

20 Cooperazione internazionale

21 Composizione delle controversie

22 Modifica

23 Entrata in vigore e applicazione provvisoria
24 Cessazione

25 Registrazione dell'accordo

26 Relazioni con altri accordi


ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO

IL CANADA
da una parte,

e
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL REGNO DI SPAGNA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti del trattato che istituisce la Comunita' europea e Stati membri dell'Unione europea (gli "Stati membri"),
e la COMUNITA' EUROPEA,

dall'altra,

Il Canada e gli Stati membri in quanto parti della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, unitamente alla Comunita' europea;
DESIDEROSI di promuovere un sistema dell'aviazione basato sulla concorrenza tra compagnie aeree nel mercato, riducendo all'essenziale la regolamentazione e gli interventi governativi;
DESIDEROSI di promuovere i rispettivi interessi nel settore del trasporto aereo;
RICONOSCENDO l'importanza di un trasporto aereo efficiente per promuovere gli scambi commerciali, il turismo e gli investimenti;
DESIDEROSI di migliorare i servizi aerei;
DESIDEROSI di assicurare il piu' elevato livello di sicurezza nei trasporti aerei;
DETERMINATI a cogliere i benefici potenziali della cooperazione normativa e, nella misura del possibile, dell'armonizzazione di normative e metodologie;
RICONOSCENDO i notevoli benefici potenziali che possono derivare da servizi aerei competitivi e da industrie dei servizi aerei redditizie;
DESIDEROSI di promuovere un ambiente concorrenziale per i servizi aerei, consapevoli che i benefici potenziali non possono essere realizzati in mancanza di condizioni eque di concorrenza per le compagnie aeree;
DESIDEROSI di fare in modo che le rispettive compagnie aeree abbiano eque e pari opportunita' di fornire i servizi aerei di cui al presente accordo;
DESIDEROSI di massimizzare i vantaggi per i passeggeri, le compagnie aeree e gli aeroporti e i loro addetti e per altri soggetti che ne beneficiano indirettamente;
AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica internazionale in materia di trasporto aereo;
PRESO ATTO dell'importanza di tutelare i consumatori e di incoraggiare il raggiungimento di un livello adeguato di protezione dei consumatori nell'ambito dei servizi aerei;
PRESO ATTO dell'importanza della capitalizzazione dell'industria aeronautica ai fini di un ulteriore sviluppo dei servizi aerei;
DESIDEROSI di concludere un accordo sui trasporti aerei in aggiunta alla citata convenzione,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Titoli e definizioni

1. I titoli utilizzati nel presente accordo fungono esclusivamente da riferimento.
2. Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, si intende per:
a) "autorita' aeronautiche", qualsiasi autorita' o persona incaricata dalle parti di svolgere le funzioni di cui al presente accordo;
b) "servizi aerei", servizi aerei di linea sulle rotte specificate nel presente accordo per il trasporto di passeggeri e merci, inclusa la posta, separatamente o in combinazione;
c) "accordo", il presente accordo, tutti i suoi allegati e qualsiasi modifica dell'accordo o degli allegati;
d) "compagnia aerea", una compagnia aerea designata e autorizzata in conformita' dell'articolo 3 del presente accordo;
e) "parte", il Canada o gli Stati membri e la Comunita' europea congiuntamente o individualmente;
f) "convenzione", la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, comprendente tutti gli allegati adottati ai sensi dell'articolo 90 della convenzione e tutte le modifiche degli allegati o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa, purche' tali allegati e modifiche siano stati adottati dal Canada e dagli Stati membri; e
g) "territorio", nel caso del Canada, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale, quali definiti dalla legislazione nazionale, compreso lo spazio aereo al di sopra di tali aree; nel caso degli Stati membri della Comunita' europea, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale, cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea, alle condizioni previste dal trattato stesso e da qualsiasi atto inteso a sostituirlo, compreso lo spazio aereo al di sopra di tali aree; l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranita' sul territorio in cui e' situato tale aeroporto; resta inoltre sospesa l'applicazione all'aeroporto di Gibilterra delle misure comunitarie in materia di trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006.