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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009. (12G0020)

Art. 22


ARTICOLO 22

Modifica

Qualsiasi modifica del presente accordo puo' essere decisa congiuntamente dalle parti a seguito di consultazioni tenute in conformita' dell'articolo 17 (Comitato misto) del presente accordo.
Le modifiche entrano in vigore conformemente ai termini di cui all'articolo 23 (Entrata in vigore e applicazione provvisoria).