Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009. (12G0020)
Art. 14
ARTICOLO 14
Condizioni di concorrenza
1. Le parti individuano come loro obiettivo comune la creazione di un ambiente equo e concorrenziale per la fornitura dei servizi aerei.
Le parti riconoscono che le compagnie aeree generalmente adottano prassi genuinamente concorrenziali quando operano su base interamente commerciale e non sono sovvenzionate dallo Stato. Riconoscono altresi' che aspetti quali, tra l'altro, le condizioni di privatizzazione delle compagnie aeree, la soppressione dei sussidi che falsano le condizioni di concorrenza, l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture e ai servizi aeroportuali e ai sistemi telematici di prenotazione sono fattori fondamentali per creare un ambiente equo e concorrenziale.
2. Se una parte rileva che nel territorio dell'altra parte esistono condizioni che potrebbero nuocere a un ambiente equo e concorrenziale e alle attivita' delle sue compagnie aeree nell'ambito del presente accordo, puo' trasmettere le proprie osservazioni all'altra parte.
Essa puo' inoltre chiedere una riunione del comitato misto. Le parti accettano come argomento legittimo di discussione in seno al comitato misto la valutazione della misura in cui la concessione di sussidi o altri interventi possano compromettere gli obiettivi dell'accordo in materia di ambiente concorrenziale.
3. Le questioni che possono essere sollevate in applicazione del presente articolo 14 comprendono, a titolo di esempio, i conferimenti di capitale, le sovvenzioni incrociate, i contributi, le garanzie, l'assetto azionario, gli sgravi o le esenzioni fiscali, la protezione contro il fallimento o un'assicurazione da parte di qualsiasi ente o amministrazione statale. Fatto salvo il paragrafo 4 dell'articolo 14, una parte, previa notifica all'altra parte, puo' prendere contatto con i soggetti responsabili nel territorio dell'altra parte, ivi comprese le amministrazioni statali, provinciali e locali, per discutere di aspetti attinenti al presente articolo.
4. Le parti riconoscono la cooperazione tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza, quale sancita dall'Accordo tra le Comunita' europee e il Governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza, fatto a Bonn il 17 giugno 1999.
5. Se, dopo le consultazioni in sede di comitato misto, una parte ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 14 persistono e potrebbero tradursi in svantaggi o danni significativi per la sua o le sue compagnie aeree, tale parte puo' adottare provvedimenti. Una parte puo' adottare provvedimenti ai sensi del presente paragrafo a partire dal momento in cui il comitato misto abbia definito con una decisione procedure e criteri in tal senso o trascorso un anno dalla data in cui il presente accordo e' applicato in via provvisoria dalle parti o entra in vigore, se questo evento si verifica per primo. Qualsiasi provvedimento adottato ai sensi del presente paragrafo deve essere adeguato, proporzionato e limitato allo stretto necessario, per quanto riguarda la sua portata e la sua durata. L'intervento deve essere esclusivamente diretto al soggetto che beneficia delle condizioni di cui al paragrafo 2 e non pregiudica il diritto di qualsiasi parte di intervenire ai sensi dell'articolo 21 (Composizione delle controversie).