Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009. (12G0020)
Art. 15
ARTICOLO 15
Gestione del traffico aereo
Le parti cooperano per affrontare aspetti di controllo e politica della sicurezza relativi alla gestione del traffico aereo allo scopo di ottimizzare l'efficienza generale, ridurre i costi e migliorare la capacita' e la sicurezza dei sistemi esistenti. Le parti invitano i propri fornitori di servizi di navigazione aerea a continuare a collaborare in materia di interoperabilita' per integrare ulteriormente, se possibile, i sistemi delle due parti, per ridurre l'impatto ambientale del trasporto aereo e per condividere informazioni se del caso.