Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.
Art. 9
ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte contraente in merito agli investimenti, incluse quelle relative all'ammontare del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Qualora l'investitore ed una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, dovra' applicarsi la procedura prevista in detto accordo di investimento.
3. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporre la controversia:
(a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
ovvero
(b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante si impegna pertanto ad accettare il rinvio a detto
arbitrato; ovvero
(c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.
4. Entrambe le Parti Contraenti dovranno astenersi dal trattare per canali diplomatici le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finche' tali procedure non siano state concluse ed una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale o alla sentenza di un altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro i termini che potranno essere determinati sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso in specie.
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte contraente in merito agli investimenti, incluse quelle relative all'ammontare del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Qualora l'investitore ed una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, dovra' applicarsi la procedura prevista in detto accordo di investimento.
3. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporre la controversia:
(a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
ovvero
(b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante si impegna pertanto ad accettare il rinvio a detto
arbitrato; ovvero
(c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.
4. Entrambe le Parti Contraenti dovranno astenersi dal trattare per canali diplomatici le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finche' tali procedure non siano state concluse ed una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale o alla sentenza di un altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro i termini che potranno essere determinati sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso in specie.