Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.
Protocollo
PROTOCOLLO
All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.
Disposizioni generali
Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "investimenti", purche' effettuati in conformita' alla legislazione della Parte contraente nel cui territorio essi sono effettuati, si applicano altresi' alle seguenti attivita' connesse agli investimenti:
organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e disponibilita' di societa', filiali, agenzie, uffici, fabbriche od altre strutture per la gestione degli affari; stipula, conclusione ed esecuzione dei contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e disponibilita' di qualsiasi tipo di proprieta', ivi compresi i diritti di proprieta' intellettuale; assunzione di prestiti; acquisto, emissione e vendita di azioni di partecipazioni e di altri titoli; acquisto di valuta per importazioni.
Le "attivita' connesse" comprendono altresi', inter alia:
I) la concessione di franchigie o diritti su licenza;
II) i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi ed altri benestare necessari per lo svolgimento di attivita' commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;
III) accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ed a mercati di credito e valutari;
IV) accesso a fondi conservati in istituti finanziari;
V) importazione ed installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attivita' aziendali, come, a titolo di esempio, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio e automobili, e l'esportazione di dette attrezzature ed automobili;
VI) la diffusione di informazioni commerciali;
VII) lo svolgimento di indagini di mercato;
VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi agenti, consulenti e distributori e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;
IX) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni o pubblicita' e contatti diretti con persone fisiche o giuridiche della Parte Contraente ospite;
X) pagamenti per beni e servizi su valuta locale;
XI) servizi di leasing.
2. Con riferimento all'Articolo 2
a) una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) potra' stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente che effettuano investimenti di interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolera' lo specifico rapporto giuridico connesso a detto investimento.
b) Nessuna delle due Parti Contraenti porra' alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo o la continuazione degli investimenti che possa comportare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali o che specifichi che le merci debbono essere procurate a livello locale, o condizioni simili.
c) Ciascuna Parte Contraente fornira' mezzi efficaci per affermare rivendicazioni e far valere i propri diritti in relazione agli investimenti ed agli accordi di investimento.
d) I cittadini di una delle due Parti Contraenti autorizzati a lavorate nel territorio dell'altra in connessione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, dovranno avere diritto a condizioni di lavoro adeguate per lo svolgimento delle loro attivita' professionali, in conformita' alla legislazione della Parte Contraente ospitante.
e) In conformita' alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolera' quanto piu' favorevolmente possibile i problemi connessi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuano attivita' connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo.
f) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o regolamenti in vigore di una delle due Parti Contraenti, che sono di proprieta' o controllate dall'altra Parte Contraente sara' permesso di impiegare personale direttivo di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalita', in conformita' alla legislazione della Parte Contraente ospitante.
3. Con riferimento all'art. 3:
A tutte le attivita' relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, mezzi di produzione, nonche' altri tipi di operazioni ad esse connesse e comunque connesse ad attivita' di investimento ai sensi del presente Accordo, sara' accordato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attivita' ed iniziative simili intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati terzi.
4. Con riferimento all'Articolo 5:
Qualsiasi misura adottata in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni dall'investimento, crei ostacoli alle attivita' o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonche' qualsiasi altra misura che abbia un effetto analogo, sara' considerata una misura di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5.
5. Con riferimento all'Articolo 9:
Ai sensi dell'art. 9 (3) (b), l'arbitrato si svolgera' in conformita' ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), con l'osservanza altresi' delle seguenti disposizioni:
a) il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle due Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvedera', nella sua qualita' di Autorita' preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sara' Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa.
b) Nel pronunciare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovra' in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonche' i principi di Diritto Internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.
Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita' alle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse siano parte.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Minsk il 25 luglio 1995, in due originali nelle lingue italiana, bielorussa ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.
In caso di divergenze, fara' fede il testo in lingua inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI BELARUS
Parte di provvedimento in formato grafico
All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.
Disposizioni generali
Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "investimenti", purche' effettuati in conformita' alla legislazione della Parte contraente nel cui territorio essi sono effettuati, si applicano altresi' alle seguenti attivita' connesse agli investimenti:
organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e disponibilita' di societa', filiali, agenzie, uffici, fabbriche od altre strutture per la gestione degli affari; stipula, conclusione ed esecuzione dei contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e disponibilita' di qualsiasi tipo di proprieta', ivi compresi i diritti di proprieta' intellettuale; assunzione di prestiti; acquisto, emissione e vendita di azioni di partecipazioni e di altri titoli; acquisto di valuta per importazioni.
Le "attivita' connesse" comprendono altresi', inter alia:
I) la concessione di franchigie o diritti su licenza;
II) i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi ed altri benestare necessari per lo svolgimento di attivita' commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;
III) accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ed a mercati di credito e valutari;
IV) accesso a fondi conservati in istituti finanziari;
V) importazione ed installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attivita' aziendali, come, a titolo di esempio, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio e automobili, e l'esportazione di dette attrezzature ed automobili;
VI) la diffusione di informazioni commerciali;
VII) lo svolgimento di indagini di mercato;
VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi agenti, consulenti e distributori e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;
IX) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni o pubblicita' e contatti diretti con persone fisiche o giuridiche della Parte Contraente ospite;
X) pagamenti per beni e servizi su valuta locale;
XI) servizi di leasing.
2. Con riferimento all'Articolo 2
a) una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) potra' stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente che effettuano investimenti di interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolera' lo specifico rapporto giuridico connesso a detto investimento.
b) Nessuna delle due Parti Contraenti porra' alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo o la continuazione degli investimenti che possa comportare l'assunzione o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali o che specifichi che le merci debbono essere procurate a livello locale, o condizioni simili.
c) Ciascuna Parte Contraente fornira' mezzi efficaci per affermare rivendicazioni e far valere i propri diritti in relazione agli investimenti ed agli accordi di investimento.
d) I cittadini di una delle due Parti Contraenti autorizzati a lavorate nel territorio dell'altra in connessione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, dovranno avere diritto a condizioni di lavoro adeguate per lo svolgimento delle loro attivita' professionali, in conformita' alla legislazione della Parte Contraente ospitante.
e) In conformita' alle proprie leggi ed ai propri regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolera' quanto piu' favorevolmente possibile i problemi connessi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuano attivita' connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo.
f) Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle leggi o regolamenti in vigore di una delle due Parti Contraenti, che sono di proprieta' o controllate dall'altra Parte Contraente sara' permesso di impiegare personale direttivo di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalita', in conformita' alla legislazione della Parte Contraente ospitante.
3. Con riferimento all'art. 3:
A tutte le attivita' relative all'approvvigionamento, alla vendita ed al trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, mezzi di produzione, nonche' altri tipi di operazioni ad esse connesse e comunque connesse ad attivita' di investimento ai sensi del presente Accordo, sara' accordato, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attivita' ed iniziative simili intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati terzi.
4. Con riferimento all'Articolo 5:
Qualsiasi misura adottata in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni dall'investimento, crei ostacoli alle attivita' o causi notevoli danni al valore dello stesso, nonche' qualsiasi altra misura che abbia un effetto analogo, sara' considerata una misura di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5.
5. Con riferimento all'Articolo 9:
Ai sensi dell'art. 9 (3) (b), l'arbitrato si svolgera' in conformita' ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), con l'osservanza altresi' delle seguenti disposizioni:
a) il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle due Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvedera', nella sua qualita' di Autorita' preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sara' Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa.
b) Nel pronunciare la propria decisione, il Tribunale Arbitrale dovra' in ogni caso applicare le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonche' i principi di Diritto Internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.
Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita' alle Convenzioni Internazionali in materia di cui esse siano parte.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Minsk il 25 luglio 1995, in due originali nelle lingue italiana, bielorussa ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.
In caso di divergenze, fara' fede il testo in lingua inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI BELARUS
Parte di provvedimento in formato grafico