Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.
Art. 5
ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o altre misure equivalenti
1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', possesso, controllo o godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla legislazione nazionale o locale vigente, ovvero da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali che ne esercitino la giurisdizione.
2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere soggetti, de jure o de facto, direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o essere soggetti a misure aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge.
3. Il giusto risarcimento dovra' essere calcolato sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di adottare una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo sia stata annunciata o resa pubblica. Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sara' quello prevalente al momento in cui una delle misure di cui al paragrafo 2 di questo Articolo sia stata annunciata o resa pubblica.
In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore circa l'entita' del risarcimento, quest'ultimo dovra' essere calcolato in base agli stessi parametri di riferimento presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.
4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo sia una societa' costituita congiuntamente da investitori italiani e bielorussi, la valutazione della quota dell'investitore sara', nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore iniziale, a cui verranno sommati proporzionalmente gli aumenti di capitale e la rivalutazione del capitale, profitti non distribuiti ed i fondi di riserva, e detratto il valore delle riduzioni e delle perdite di capitale.
5. Il risarcimento sara' considerato effettivo se corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento dovra' essere liberamente trasferibile.
6. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo ed in ogni caso entro tre mesi.
7. Il risarcimento dovra' comprendere gli interessi calcolati sulla base del LlBOR a sei mesi a partire dalla data di attuazione di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo fino alla data di pagamento.
8. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato colpito da una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo avra' diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente ai fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno, ed in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento sono conformi alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del Diritto Internazionale ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse.
9. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi agli utili da investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi della stessa.
10. Qualora, dopo l'esproprio, a seguito di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.
1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', possesso, controllo o godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla legislazione nazionale o locale vigente, ovvero da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali che ne esercitino la giurisdizione.
2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere soggetti, de jure o de facto, direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o essere soggetti a misure aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge.
3. Il giusto risarcimento dovra' essere calcolato sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di adottare una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo sia stata annunciata o resa pubblica. Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sara' quello prevalente al momento in cui una delle misure di cui al paragrafo 2 di questo Articolo sia stata annunciata o resa pubblica.
In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore circa l'entita' del risarcimento, quest'ultimo dovra' essere calcolato in base agli stessi parametri di riferimento presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.
4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo sia una societa' costituita congiuntamente da investitori italiani e bielorussi, la valutazione della quota dell'investitore sara', nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore iniziale, a cui verranno sommati proporzionalmente gli aumenti di capitale e la rivalutazione del capitale, profitti non distribuiti ed i fondi di riserva, e detratto il valore delle riduzioni e delle perdite di capitale.
5. Il risarcimento sara' considerato effettivo se corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento dovra' essere liberamente trasferibile.
6. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo ed in ogni caso entro tre mesi.
7. Il risarcimento dovra' comprendere gli interessi calcolati sulla base del LlBOR a sei mesi a partire dalla data di attuazione di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo fino alla data di pagamento.
8. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato colpito da una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo avra' diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente ai fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno, ed in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento sono conformi alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del Diritto Internazionale ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse.
9. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi agli utili da investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi della stessa.
10. Qualora, dopo l'esproprio, a seguito di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.