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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.

Art. 1

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus, qui di seguito denominati Parti Contraenti,
desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte
Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente
e,
riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperita' di entrambi i Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1 - Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza pregiudicare il contesto generale, il termine "investimento" comprendera' in particolare, ma non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi;
b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi un valore economico relativi ad investimenti, nonche' redditi reinvestiti ed utili da capitali;
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta ed avviamento;
e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.
Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza.
2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le consociate aventi i loro uffici nel territorio di una delle due Parti Contraenti.
3. Per "persona fisica", si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformita' con le sue leggi.
4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entita' costituita o debitamente strutturata in conformita' alle leggi di una delle Parti Contraenti e da questa riconosciuta quale persona giuridica, avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, quali istituti pubblici societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno.
5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, compresi, ma non esclusivamente, profitti o interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse, indipendentemente dal fatto che siano in denaro o in natura.
6. Per "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresi' le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita', o esercitano, secondo il Diritto Internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione.
7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento.
8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione piu' favorita.
9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore di una delle due Parti Contraenti di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.