Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.
Art. 6
ARTICOLO 6 -Rimpatrio di capitali, Profitti e utili
1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo quanto segue:
a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;
b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
d) remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' prescritte dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
2. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare agli investitori dell'altra Parte Contraente le condizioni per il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, dei fondi per rimborsare i prestiti assunti in relazione ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi.
3. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia piu' favorevole.
1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo quanto segue:
a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;
b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
d) remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' prescritte dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
2. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare agli investitori dell'altra Parte Contraente le condizioni per il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, dei fondi per rimborsare i prestiti assunti in relazione ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi.
3. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia piu' favorevole.