Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.
Art. 12
Articolo 12 - Applicazione di altre disposizioni
1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri Accordi internazionali a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di Diritto Internazionale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori dovranno essere applicate le disposizioni piu' favorevoli.
2. Ogniqualvolta il trattamento concesso da una delle due Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle proprie leggi ed ai propri regolamenti o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia piu' favorevole di quello sancito dal presente Accordo, si dovra' applicare il trattamento piu' favorevole.
3. Ogniqualvolta, successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, abbia luogo una modifica della legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento, verra' applicato per i cinque anni successivi, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui e' stato effettuato l'investimento. In ogni caso i diritti acquisiti dell'investitore ai sensi della precedente legislazione non verranno intaccati.
1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri Accordi internazionali a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di Diritto Internazionale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori dovranno essere applicate le disposizioni piu' favorevoli.
2. Ogniqualvolta il trattamento concesso da una delle due Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle proprie leggi ed ai propri regolamenti o ad altre disposizioni o ad uno specifico contratto o ad autorizzazioni d'investimento o ad un accordo di investimento, sia piu' favorevole di quello sancito dal presente Accordo, si dovra' applicare il trattamento piu' favorevole.
3. Ogniqualvolta, successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, abbia luogo una modifica della legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento, verra' applicato per i cinque anni successivi, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui e' stato effettuato l'investimento. In ogni caso i diritti acquisiti dell'investitore ai sensi della precedente legislazione non verranno intaccati.