Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.
Art. 14
ARTICOLO 14 - Durata e cessazione
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e restera' in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.
2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra.
IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Minsk il 25 luglio 1995, in due originali, nelle lingue italiana, bielorussa ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.
In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER TL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI BELARUS
Parte di provvedimento in formato grafico
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e restera' in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.
2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra.
IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Minsk il 25 luglio 1995, in due originali, nelle lingue italiana, bielorussa ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.
In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER TL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI BELARUS
Parte di provvedimento in formato grafico