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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.

Art. 7

ARTICOLO 7 - Surroga
1. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo Ente abbia fornito una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per gli investimenti effettuati dai suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o al suo Ente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtu' di tale cessione, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.