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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.

Art. 2

ARTICOLO 2 - Promozione e Protezione degli investimenti
1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformita' alle loro leggi ed ai loro regolamenti.
2. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti avranno il diritto di accesso alle attivita' di investimento, nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse ai sensi dell'Articolo 3.1.
3. Ciascuna Parte Contraente dovra' garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le persone giuridiche, in particolare, ma non esclusivamente, le societa' ed imprese in cui detti investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente si adoperera' al fine di creare e mantenere nel proprio territorio un quadro giuridico atto a garantire agli investitori dell'altra Parte Contraente la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascun specifico investitore.