Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.
Art. 10
ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile, amichevolmente tramite canali diplomatici.
2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle due Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse dovranno, su iniziativa di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale arbitrale verra' costituito secondo le seguenti modalita': entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovra' nominare un membro del Tribunale. I due membri dovranno poi provvedere alla designazione di un cittadino di uno Stato terzo che dovra' fungere da Presidente. Il Presidente verra' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due predetti membri.
4. Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di diverse intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli fosse possibile procedere alla nomina, dovra' esserne fatta richiesta al Vice- Presidente della Corte. Qualora anche il Vice-Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alla nomina, sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.
5. Il Tribunale arbitrale dovra' decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese inerenti al proprio membro del Tribunale e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale.
Sara' il Tribunale Arbitrale a stabilire le proprie procedure.
2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle due Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse dovranno, su iniziativa di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale arbitrale verra' costituito secondo le seguenti modalita': entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovra' nominare un membro del Tribunale. I due membri dovranno poi provvedere alla designazione di un cittadino di uno Stato terzo che dovra' fungere da Presidente. Il Presidente verra' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due predetti membri.
4. Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di diverse intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli fosse possibile procedere alla nomina, dovra' esserne fatta richiesta al Vice- Presidente della Corte. Qualora anche il Vice-Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alla nomina, sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.
5. Il Tribunale arbitrale dovra' decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese inerenti al proprio membro del Tribunale e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale.
Sara' il Tribunale Arbitrale a stabilire le proprie procedure.