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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.

Art. 4

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite
1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento dovra' accordare un adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative o da altri soggetti. I risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili ed aver luogo senza indebito ritardo.
Gli investitori interessati dovranno godere dello stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.