Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.
Art. 4
ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite
1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento dovra' accordare un adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative o da altri soggetti. I risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili ed aver luogo senza indebito ritardo.
Gli investitori interessati dovranno godere dello stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.
1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento dovra' accordare un adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative o da altri soggetti. I risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili ed aver luogo senza indebito ritardo.
Gli investitori interessati dovranno godere dello stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.