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Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.

Art. 9

ARTICOLO 9.

Se nel quadro degli accordi di cui all'articolo 1 il salario o la remunerazione corrispettiva al rapporto di lavoro non sono corrisposti ai lavoratori nello Stato di invio, vengono adottati dallo Stato di residenza i necessari provvedimenti per autorizzare e facilitare il trasferimento nello Stato di invio di una parte adeguata del salario o della remunerazione dei lavoratori.