Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.
Art. 7
ARTICOLO 7.
I lavoratori hanno la possibilita' di partecipare, nello Stato di residenza, a corsi di formazione e riqualificazione professionale. A questo scopo essi godono di ogni facilitazione necessaria e possibile nel quadro delle norme vigenti.
L'accesso dei figli dei lavoratori in eta' prescolastica o scolastica alle scuole materne ed alle scuole nello Stato di residenza viene ammesso, conformemente alle norme in esso vigenti.
Il presente Protocollo non preclude che un trattamento piu' favorevole sia accordato da ciascuno dei due Stati, in particolare per quanto riguarda iniziative d'ordine educativo e culturale, a favore dei lavoratori dell'altro Stato e dei membri delle loro famiglie, nel quadro dei rispettivi ordinamenti.
I lavoratori hanno la possibilita' di partecipare, nello Stato di residenza, a corsi di formazione e riqualificazione professionale. A questo scopo essi godono di ogni facilitazione necessaria e possibile nel quadro delle norme vigenti.
L'accesso dei figli dei lavoratori in eta' prescolastica o scolastica alle scuole materne ed alle scuole nello Stato di residenza viene ammesso, conformemente alle norme in esso vigenti.
Il presente Protocollo non preclude che un trattamento piu' favorevole sia accordato da ciascuno dei due Stati, in particolare per quanto riguarda iniziative d'ordine educativo e culturale, a favore dei lavoratori dell'altro Stato e dei membri delle loro famiglie, nel quadro dei rispettivi ordinamenti.