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Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.

Art. 10

ARTICOLO 10.

I lavoratori, qualora siano sottoposti ad imposizione fiscale nello Stato di residenza, non sono assoggettati ad imposte e tasse diverse da quelle che versano i cittadini di questo Stato che si trovano nella medesima situazione.