Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.
Art. 10
ARTICOLO 10.
I lavoratori, qualora siano sottoposti ad imposizione fiscale nello Stato di residenza, non sono assoggettati ad imposte e tasse diverse da quelle che versano i cittadini di questo Stato che si trovano nella medesima situazione.
I lavoratori, qualora siano sottoposti ad imposizione fiscale nello Stato di residenza, non sono assoggettati ad imposte e tasse diverse da quelle che versano i cittadini di questo Stato che si trovano nella medesima situazione.