Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.
Art. 8
ARTICOLO 8.
I lavoratori ed i membri delle loro famiglie devono rispettare le leggi e le altre disposizioni giuridiche dello Stato di residenza.
I lavoratori ed i membri delle loro famiglie possono ricevere ed utilizzare nello Stato di residenza pubblicazioni, materiali audiovisivi e le apparecchiature a cio' necessarie nel quadro delle modalita' che saranno concordate tra gli organi competenti dei due Stati.
I lavoratori ed i membri delle loro famiglie devono rispettare le leggi e le altre disposizioni giuridiche dello Stato di residenza.
I lavoratori ed i membri delle loro famiglie possono ricevere ed utilizzare nello Stato di residenza pubblicazioni, materiali audiovisivi e le apparecchiature a cio' necessarie nel quadro delle modalita' che saranno concordate tra gli organi competenti dei due Stati.