Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.
Art. 5
ARTICOLO 5.
Ai lavoratori si applicano le norme in materia di lavoro e in materia di sicurezza sociale che vigono nello Stato di invio.
Ai lavoratori si applicano le norme in materia di lavoro e in materia di sicurezza sociale che vigono nello Stato di invio.