N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.

Art. 2

ARTICOLO 2.

Le autorita' competenti dello Stato di residenza rilasciano gratuitamente ai lavoratori le autorizzazioni di soggiorno e di lavoro necessarie. Queste autorizzazioni sono rilasciate o prorogate conformemente alle norme vigenti, per il periodo durante il quale la presenza nell'altro Stato e' necessaria per l'esercizio del lavoro previsto.
I lavoratori godono della liberta' di movimento per l'esercizio dell'attivita' lavorativa e ai fini della loro ricreazione personale.
Le disposizioni di cui sopra si applicano, fatte salve le disposizioni sulla sicurezza dello Stato di residenza.