Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.
Art. 2
ARTICOLO 2.
Le autorita' competenti dello Stato di residenza rilasciano gratuitamente ai lavoratori le autorizzazioni di soggiorno e di lavoro necessarie. Queste autorizzazioni sono rilasciate o prorogate conformemente alle norme vigenti, per il periodo durante il quale la presenza nell'altro Stato e' necessaria per l'esercizio del lavoro previsto.
I lavoratori godono della liberta' di movimento per l'esercizio dell'attivita' lavorativa e ai fini della loro ricreazione personale.
Le disposizioni di cui sopra si applicano, fatte salve le disposizioni sulla sicurezza dello Stato di residenza.
Le autorita' competenti dello Stato di residenza rilasciano gratuitamente ai lavoratori le autorizzazioni di soggiorno e di lavoro necessarie. Queste autorizzazioni sono rilasciate o prorogate conformemente alle norme vigenti, per il periodo durante il quale la presenza nell'altro Stato e' necessaria per l'esercizio del lavoro previsto.
I lavoratori godono della liberta' di movimento per l'esercizio dell'attivita' lavorativa e ai fini della loro ricreazione personale.
Le disposizioni di cui sopra si applicano, fatte salve le disposizioni sulla sicurezza dello Stato di residenza.