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Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.

Art. 4

ARTICOLO 4.

Al coniuge ed ai figli a carico del lavoratore conviventi nell'ambito della famiglia (in seguito chiamati membri della famiglia) sono permesse l'entrata e l'uscita nello Stato di residenza per visitare il lavoratore stesso.
Il soggiorno dei membri della famiglia nello Stato di residenza e' consentito per l'intera durata del soggiorno del lavoratore qualora la durata prevista dell'attivita' lavorativa comporti un soggiorno ininterrotto non inferiore a 12 mesi e possa essere messo a disposizione un alloggio adeguato.
Le autorita' competenti dello Stato di residenza prendono le misure necessarie e possibili per facilitare le imprese, le organizzazioni e le istituzioni nel reperimento di alloggi adeguati per i lavoratori e le loro famiglie.
Ai membri della famiglia si applicano gli articoli 2 e 3 del presente Protocollo.