Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.
Art. 12
ARTICOLO 12.
Nel territorio della Repubblica italiana e rispettivamente della Repubblica democratica tedesca ai lavoratori e ai membri delle loro famiglie sono assicurati gli stessi diritti accordati ai cittadini dello Stato di residenza per quanto riguarda il ricorso alle autorita' giudiziarie e alle autorita' amministrative competenti. Ad essi e' riconosciuto il diritto di farsi assistere da un interprete e da un rappresentante legale.
Nel territorio della Repubblica italiana e rispettivamente della Repubblica democratica tedesca ai lavoratori e ai membri delle loro famiglie sono assicurati gli stessi diritti accordati ai cittadini dello Stato di residenza per quanto riguarda il ricorso alle autorita' giudiziarie e alle autorita' amministrative competenti. Ad essi e' riconosciuto il diritto di farsi assistere da un interprete e da un rappresentante legale.