Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.
Art. 14
ARTICOLO 14.
Le Parti firmatarie si notificheranno reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie per l'esecuzione del presente Protocollo nei rispettivi ordinamenti. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda di tali notifiche.
Fatto a Berlino, il 27 gennaio 1983, in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Emilio Colombo
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Wolfgang Beyreuther
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
Le Parti firmatarie si notificheranno reciprocamente l'adempimento delle procedure interne necessarie per l'esecuzione del presente Protocollo nei rispettivi ordinamenti. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda di tali notifiche.
Fatto a Berlino, il 27 gennaio 1983, in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Emilio Colombo
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Wolfgang Beyreuther
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI