Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.
Art. 13
ARTICOLO 13.
Il presente Protocollo e' concluso per una durata illimitata. Esso puo' essere denunciato da ciascuna delle due Parti. In tal caso esso cessa di aver vigore sei mesi dopo la ricezione della notifica della denuncia.
Dopo che il presente Protocollo abbia cessato di essere in vigore, le sue disposizioni continueranno ad essere applicate nei riguardi dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che non hanno ancora terminato la loro attivita' temporanea nell'altro Stato.
Il presente Protocollo e' concluso per una durata illimitata. Esso puo' essere denunciato da ciascuna delle due Parti. In tal caso esso cessa di aver vigore sei mesi dopo la ricezione della notifica della denuncia.
Dopo che il presente Protocollo abbia cessato di essere in vigore, le sue disposizioni continueranno ad essere applicate nei riguardi dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che non hanno ancora terminato la loro attivita' temporanea nell'altro Stato.