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Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983.

Art. 3

ARTICOLO 3.

I lavoratori hanno il diritto di lasciare ad ogni momento lo Stato di residenza. Fanno eccezione soltanto le limitazioni risultanti da decisioni dell'autorita' giudiziaria che, in base alle norme vigenti, siano state adottate in materia di limitazione della liberta' personale, nel rispetto delle garanzie di cui all'articolo 12, o da provvedimenti di altre autorita' competenti, purche' si tratti di provvedimenti per i quali la legge prevede la conferma dell'autorita' giudiziaria entro termini brevi.
Qualora sia necessario un permesso per uscire dallo Stato di residenza, esso sara' rilasciato senza indugi e gratuitamente.