Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
Art. 85
Art. 83 T. U. 1926
Art. 85.
(Art. 83 T. U. 1926).
E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.
E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorita' locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, e' punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.