Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
Art. 78
Art. 76 T. U. 1926
Art. 78.
(Art. 76 T. U. 1926).
L'autorita' competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.
Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.
Salve le sanzioni prevedute dal Codice penale, i concessionari o i direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 500 a 3000.
((123))
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
a) gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
a) gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".