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Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)

Art. 58

Art. 57 T. U. 1926

Art. 58.

(Art. 57 T. U. 1926).

E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duemila, se il fatto non costituisce un piu' grave reato.

Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.