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Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)

Art. 196

Art. 201 T. U. 1926

Art. 196.

(Art. 201 T. U. 1926).

Nei locali di meretricio sono vietati:

a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta ;

b) lo spaccio di cibi e bevande;

c) l'accesso dei minori degli anni diciotto.

E' altresi' vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.

Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.