Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
Art. 196
Art. 201 T. U. 1926
Art. 196.
(Art. 201 T. U. 1926).
Nei locali di meretricio sono vietati:
a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta ;
b) lo spaccio di cibi e bevande;
c) l'accesso dei minori degli anni diciotto.
E' altresi' vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.
Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.