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Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)

Art. 29

Art. 28 T. U. 1926

Art. 29.

(Art. 28 T. U. 1926).

Salvo quanto e' stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore e' punito con l'arresto fino a sei mesi.

I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.