Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
Art. 153
Art. 154 T. U. 1926
Art. 153.
(Art. 154 T. U. 1926).
Agli effetti della vigilanza dell'autorita' di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunziare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermita' psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a se' o agli altri.
L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.